ART. 49
                   Effetti dei benefici economici

1.  Le  misure  degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione
dei  Capi  dal  II al IV del presente contratto - hanno effetto sulla
tredicesima  mensilita',  sul  compenso  per lavoro straordinario sul
trattamento   ordinario   di   quiescenza,  normale  e  privilegiato,
sull'indennita' premio di servizio, sull'indennita' alimentare di cui
all'art.  30, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996, sull'equo indennizzo,
sulle  ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e
sui contributi di riscatto.

2.  Gli  effetti  del  comma  1  si  applicano  alla  retribuzione di
posizione complessiva nelle componenti fissa e variabile in godimento
nonche'  alle  indennita'  di  cui  art.  37,  agli assegni personali
previsti  dall'art.  38, commi 1 e 2 e dall'art. 43, commi 2 e 3 data
la loro natura stipendiale, ed infine dall'art. 40.

3.  I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2
hanno  effetto  integralmente sulla determinazione del trattamento di
quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di
parte   economica  alle  scadenze  e  negli  importi  previsti  dalle
disposizioni   richiamate   nel   presente   articolo.  Agli  effetti
dell'indennita'  premio  di  servizio, dell'indennita' sostitutiva di
preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del C.C. si considerano
solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio
nonche'  la  retribuzione  di  posizione  minima contrattuale - parte
fissa  e  variabile  -  indicata  nella  tabella  allegato 1 al del 5
dicembre 1996 - Il biennio economico 1996-1997.