ART. 52
   Fondo della retribuzione di risultato e premio per la qualita'
                    della prestazione individuale

1.   Le   risorse  finanziarie  di  cui  al  presente  articolo  sono
annualmente   destinate   a  costituire  una  componente  retributiva
correlata  ai risultati raggiunti dai dirigenti e finalizzata anche a
costituire  un  premio per il conseguimento di livelli di particolare
qualita' della prestazione.

2.  Al  finanziamento  della  retribuzione  di  cui  al  comma  1, si
provvede,  secondo  la disciplina prevista negli articoli 63,65, e 66
del CCNL 5 dicembre 1996 mediante l'utilizzo dei seguenti fondi:

a) Fondi  per  la  retribuzione  di  risultato relativa ai livelli di
   produttivita' ed al miglioramento dei servizi del personale medico
   e veterinario;
b) Fondo per i premi per la qualita' della prestazione individuale.

3.  A  decorrere  dal 1 gennaio 1998 i fondi del comma 2 sono formati
dall'ammontare  delle  risorse  consolidate alla data del 31 dicembre
1997, ai sensi dell'art. 61 del CCNL 5 dicembre 1996, primo e secondo
biennio economico.

4.  Per  la  formazione  dei  fondi  per la retribuzione di risultato
relativa  ai  livelli di produttivita' e miglioramento dei servizi si
deve tener conto delle seguenti precisazioni

a) nel  consolidamento  dei  fondi non va considerato quanto connesso
   alle risorse aggiuntive previste dall'art. 7, commi 1 e 3 del CCNL
   5 dicembre 1996 (II biennio economico);

b) qualora  gli  incrementi  derivino da economie di gestione, queste
   dovranno  essere  espressamente accertate a consuntivo dal servizi
   di  controllo  interno  o  dai  nuclei  di  valutazione e dovranno
   corrispondere  ad  effettivi  incrementi  di  produttivita'  o  di
   miglioramento dei servizi o di ottimizzazione delle attivita';

c) resta   confermata   la  possibilita'  di  utilizzazione  -  anche
   temporanea  -  nel  fondo  per  la  produttivita'  collettiva - di
   eventuali risparmi accertati a consuntivo nella gestione dei fondi
   di cui, agli artt. 50 e 51.

5.  I fondi previsti nel comma 2 lett. a) sono, altresi', alimentati,
annualmente, in presenza delle seguenti condizioni:

a)   a  decorrere  dal  1  gennaio  1998  con  le  risorse  derivanti
dall'attuazione  dell'art.  43  della  legge  449/1997,  nella misura
destinata  dalle  aziende  alla contrattazione integrativa e da altre
disposizioni  di  legge  che  destinano  una  parte di proventi delle
aziende ad incentivi del personale.

b)  a  decorrere  dal 1 gennaio 1998, sulla base del consuntivo 1997,
dell'1%  - come tetto massimo - del monte salari annuo, calcolato con
riferimento  al  1997,  secondo  le modalita' stabilite dalle Regioni
negli  atti  di indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione
annuale,  in  presenza  di  avanzi  di  amministrazione e pareggio di
bilancio  ovvero della realizzazione annuale di programmi - correlati
ad   incrementi  quali-quantitativi  di  attivita'  del  personale  -
concordati   tra   Regioni   e   singole  aziende  e  finalizzati  al
raggiungimento del pareggio di bilancio entro il termine prestabilito
ai sensi delle vigenti disposizioni.

6.  La  verifica  del raggiungimento dei risultati di cui al comma 5,
lett.  b)  e'  affidata  al  nucleo  di  valutazione  o ai servizi di
controllo  interno  ed  e',  in  ogni caso, condizione necessaria per
l'erogazione dei compensi relativi alla retribuzione di risultato.

7.  Le  Regioni,  ai  sensi  degli artt. 4 e 13 del d.lgs. n. 502 del
1992,  possono favorire l'assunzione e perseguimento - da parte delle
aziende  -  di  obiettivi  strategici  relativi al consolidamento del
processo  di  riorganizzazione  in  atto  ovvero  collegati  al reale
recupero   di   margini  di  produttivita',  alla  cui  realizzazione
finalizzano  l'incremento  del  fondo  di cui al comma 5 dell'1 % del
monte  salari  annuo,  calcolato  con riferimento al 1997. Le Regioni
possono,  altresi',  favorire  da  parte  delle aziende interventi di
sviluppo   occupazionale   o   interventi   correlati   ai   processi
riorganizzativi  anche  a  seguito  di  innovazioni  tecnologiche  da
definirsi  in  sede di contrattazione integrativa, alla realizzazione
dei  quali  finalizzeranno  un  ulteriore  quota  di incremento dello
stesso  fondo  pari  allo  0,2  %  del medesimo monte salari 1997. La
presente   clausola   e'  valida  sino  al  31  dicembre  1999,  data
successivamente  alla  quale le predette risorse aggiuntive regionali
sono  assegnate  al finanziamento dell'indennita' di esclusivita' del
rapporto  di  lavoro.  Il fondo e' inoltre ridotto ai sensi dell'art.
47, comma 6.

8.  E'  confermato  l'art.  64  del  CCNL 5 dicembre 1996 relativo al
finanziamento  per la retribuzione di risultato e per il premio della
qualita'  della  prestazione  individuale relativi ai dirigenti delle
IPAB  aventi  finalita' sanitarie. 1 fondi sono quelli consolidati al
31  dicembre  1997  con  le  precisazioni  del  comma  4.  Essi  sono
incrementabili  con  le  risorse  di  cui  al  comma  5, lett. b) del
presente  articolo purche' gli enti versino nelle condizioni previste
dall'art. 64, comma 2 citato.