ART. 53
  Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche
                            o dei servizi

1.   Le   aziende  e  gli  enti  che,  in  attuazione  delle  vigenti
disposizioni,  rideterminano, con atto formale, la dotazione organica
dei posti di funzione dirigenziale in numero superiore a quello preso
a  base  di calcolo per la formazione dei fondi, previsti dagli artt.
50,  51  e 52, nel finanziare la predetta dotazione organica dovranno
incrementare i relativi fondi in modo congruo, con oneri a carico del
proprio   bilancio,   tenendo   conto:  del  valore  delle  posizioni
organizzative di nuova istituzione e, comunque, della retribuzione di
posizione  minima  contrattuale di cui all'art. 35, comma 1, lett. A)
punto  5  come  gia'  previsto dall'art. 60 del CCNL 5 dicembre 1996;
delle  risorse  necessarie  per  sostenere i maggiori oneri derivanti
dalla corresponsione del trattamento economico accessorio complessivo
eventualmente  spettante ai dirigenti da assumere; dell'indennita' di
cui agli artt. 40 e 42.

2.  Analogamente  si procede nel caso di attivazione di nuovi servizi
anche  ad  invarianza  della  dotazione  organica  con riferimento al
trattamento accessorio.