ART. 54
  Attivita' libero-professionale intramuraria dei dirigenti medici

1.  In applicazione degli artt. 4, comma 11 e 15 quinquies del d.lgs.
502/1992 e nel rispetto dei principi dagli stessi fissati, a tutto il
personale  medico con rapporto esclusivo e' consentito lo svolgimento
dell'attivita'    libero-professionale    all'interno   dell'azienda,
nell'ambito  delle  strutture aziendali individuate con apposito atto
adottato  dall'azienda  con  il  concorso  del  Collegio di direzione
previsto  dall'art.  17  dello  stesso  decreto  e  con  le procedure
indicate nell'art. 4, comma 2, lettera G).

2.  In  particolare,  l'azienda  - fino alla realizzazione di proprie
idonee  strutture  e  spazi  distinti  per l'esercizio dell'attivita'
libero   professionale   intramuraria   in   regime  di  ricovero  ed
ambulatoriale  intra  ed extra ospedaliera - deve intraprendere tutte
le  iniziative  previste dalle vigenti disposizioni per consentire ai
dirigenti l'esercizio della libera professione intramuraria, ai sensi
dell'art.  72,  comma 11 Legge 448/1998 e delle conseguenti direttive
regionali  in materia, anche fuori dall'azienda, in spazi sostitutivi
in  altre  aziende  o strutture sanitarie non accreditate, nonche' in
studi  professionali  privati,  ivi  compresi  quelli  per i quali e'
richiesta l'autorizzazione all'esercizio dell'attivi'ta'.

3.  Le  modalita'  di svolgimento dell'attivita' libero professionale
intramuraria sono disciplinate dalle aziende nel rispetto dei criteri
generali del presente contratto.

4.  Per  attivita'  libero  professionale  intramuraria del personale
medico  si  intende l'attivita' che detto personale individualmente o
in  e'quipe,  esercita  fuori  dell'impegno  di  servizio  in  regime
ambulatoriale, ivi comprese le attivita' di diagnostica strumentale e
di  laboratorio, di day hospital, day surgery o di ricovero sia nelle
strutture  ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta
dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o
di fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale di cui
all'articolo 9 del d.lgs. 502/1992.

5.  L'esercizio  dell'attivita'  professionale  intramuraria non deve
essere  in  contrasto  con  le finalita' e le attivita' istituzionali
dell'azienda e lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da
garantire  l'integrale  assolvimento  dei  compiti  di  istituto e da
assicurare   la   piena   funzionalita'  dei  servizi.  A  tal  fine,
l'attivita'  libero  professionale  intramuraria non puo' globalmente
comportare,  per  ciascun  dirigente  un  volume  di prestazioni o un
volume   orario   superiore,   a  quello  assicurato  per  i  compiti
istituzionali. Per l'attivita' di ricovero la valutazione e' riferita
anche alla tipologia e complessita' delle prestazioni.

6.  A  tal  fine, l'azienda negozia in sede di definizione annuale di
budget,  con i dirigenti responsabili delle e'quipes interessate, nel
rispetto  dei  tempi  concordati, i volumi di attivita' istituzionale
che  devono  essere  comunque  assicurati  in  relazione alle risorse
assegnate.  Di  conseguenza concorda con i singoli dirigenti e con le
equipes   interessate  i  volumi  di  attivita'  libero-professionale
intramuraria   che,  comunque,  non  possono  superare  i  volumi  di
attivita'  istituzionale  assicurati,  prevedendo  appositi organismi
paritetici  di  verifica ed indicando le sanzioni da adottare in caso
di violazione di quanto concordemente pattuito.