ART. 54 Attivita' libero-professionale intramuraria dei dirigenti medici 1. In applicazione degli artt. 4, comma 11 e 15 quinquies del d.lgs. 502/1992 e nel rispetto dei principi dagli stessi fissati, a tutto il personale medico con rapporto esclusivo e' consentito lo svolgimento dell'attivita' libero-professionale all'interno dell'azienda, nell'ambito delle strutture aziendali individuate con apposito atto adottato dall'azienda con il concorso del Collegio di direzione previsto dall'art. 17 dello stesso decreto e con le procedure indicate nell'art. 4, comma 2, lettera G). 2. In particolare, l'azienda - fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attivita' libero professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale intra ed extra ospedaliera - deve intraprendere tutte le iniziative previste dalle vigenti disposizioni per consentire ai dirigenti l'esercizio della libera professione intramuraria, ai sensi dell'art. 72, comma 11 Legge 448/1998 e delle conseguenti direttive regionali in materia, anche fuori dall'azienda, in spazi sostitutivi in altre aziende o strutture sanitarie non accreditate, nonche' in studi professionali privati, ivi compresi quelli per i quali e' richiesta l'autorizzazione all'esercizio dell'attivi'ta'. 3. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' libero professionale intramuraria sono disciplinate dalle aziende nel rispetto dei criteri generali del presente contratto. 4. Per attivita' libero professionale intramuraria del personale medico si intende l'attivita' che detto personale individualmente o in e'quipe, esercita fuori dell'impegno di servizio in regime ambulatoriale, ivi comprese le attivita' di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, day surgery o di ricovero sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 9 del d.lgs. 502/1992. 5. L'esercizio dell'attivita' professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalita' e le attivita' istituzionali dell'azienda e lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalita' dei servizi. A tal fine, l'attivita' libero professionale intramuraria non puo' globalmente comportare, per ciascun dirigente un volume di prestazioni o un volume orario superiore, a quello assicurato per i compiti istituzionali. Per l'attivita' di ricovero la valutazione e' riferita anche alla tipologia e complessita' delle prestazioni. 6. A tal fine, l'azienda negozia in sede di definizione annuale di budget, con i dirigenti responsabili delle e'quipes interessate, nel rispetto dei tempi concordati, i volumi di attivita' istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione alle risorse assegnate. Di conseguenza concorda con i singoli dirigenti e con le equipes interessate i volumi di attivita' libero-professionale intramuraria che, comunque, non possono superare i volumi di attivita' istituzionale assicurati, prevedendo appositi organismi paritetici di verifica ed indicando le sanzioni da adottare in caso di violazione di quanto concordemente pattuito.