ART. 55 Tipologie di attivita' libero professionali 1. L'esercizio dell'attivita' libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si puo' svolgere nelle seguenti forme: a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione, ai sensi dell'art. 54, comma 4. b) attivita' libero professionale a pagamento, ai sensi dell'art. 54 comma 4, svolte in e'quipe all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all'equipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilita' orarie concordate. c) partecipazione ai proventi di attivita' professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in e'quipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse. d) partecipazione ai proventi di attivita' professionali, a pagamento, richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all'azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le e'quipes dei servizi interessati. 2. Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attivita' istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilita' anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le equi'pes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia. 3. L'attivita' libero professionale e' prestata con le modalita' indicate nell'art. 1, comma 4 del DM 31 luglio 1997, pubblicato nella G.U. 5 agosto 1997. L'autorizzazione ivi prevista e' concessa anche nei casi di esercizio di attivita' professionali svolte in qualita' di specialista in medicina del lavoro o medico competente nell'ambito delle attivita' previste dal d.lgs 626/1994, con esclusione dei dirigenti che versino in condizioni di incompatibilita' in quanto direttamente addetti alle attivita' di prevenzione di cui all'art. 59. 4. La gestione dell'attivita' libero professionale in regime di ricovero e' soggetta alle norme di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 23.12.1994, n.724, in materia di obbligo di specifica contabilizzazione.