ART. 57 Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi 1. I criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati nonche' al personale che presta la propria collaborazione, sono stabiliti dall'azienda con apposita disciplina adottata con le procedure dell'art. 54, comma 1. 2. Nella fissazione delle tariffe le aziende terranno conto dei seguenti criteri generali: a) relativamente alle attivita' ambulatoriali o di diagnostica. strumentale e di laboratorio, la tariffa e' riferita alla singola prestazione ovvero a gruppi integrati di prestazioni; b) relativamente alle prestazioni libero professionali individuali, in regime di ricovero e day hospital di cui all'art. 55 lett. a), b) e c), la tariffa forfettaria e' definita tenendo conto dei livelli di partecipazione alla spesa delle Regioni, nei limiti delle quote previste dall'art. 28, commi 1 e segg. della legge n. 488/1999; c) le tariffe per le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale e di laboratorio devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dalle aziende e devono, pertanto, evidenziare le voci relative ai compensi del libero professionista, dell'e'quipe, del personale di supporto, i costi - pro quota anche - forfetariamente stabiliti per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature. d) Le tariffe di cui alla lett. c) non possono comunque essere determinate in importi inferiori a quelli previsti dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni. L'amministrazione puo' concordare tariffe inferiori per gruppi di prestazioni da effettuarsi in regime di libera professione da parte dei dirigenti, finalizzate alla riduzione di tempi di attesa, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del d.lgs. 124/1998. e) Le tariffe sono verificate annualmente, anche ai fini dell'art. 3, comma 7 della legge 23 dicembre 1994, n.724. f) Nell'attivita' libero professionale di e'quipe di cui all'art. 55, comma 1, lettere b), c) e d) la distribuzione della quota parte spettante ai singoli componenti avviene - da parte delle aziende - su indicazione dell'e'quipe stessa. g) Le tariffe delle prestazioni libero professionali di cui all'art. 55, comma 1 lettera a) comprensive di eventuale relazione medica, sono definite dalle aziende nel rispetto dei vincoli ordinistici, in contraddittorio con i dirigenti interessati. Cio' vale anche per le attivita' di cui alla lettera c) dello stesso articolo, se svolte individualmente. h) Per le attivita' di cui alla lettera c) dell'art. 55, svolte in e'quipe, la tariffa e' definita dalle aziende, previa convenzione, anche per la determinazione dei compensi spettanti ai soggetti interessati e con il contraddittorio dei medesimi. i) Un'ulteriore quota della tariffa - da concordare in azienda ai sensi dell'art. 4, comma 2 lettera G) comunque non inferiore al 5% della massa di tutti i proventi dell'attivita' libero professionale, al netto delle quote a favore delle aziende, e' accantonata quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per le discipline mediche e veterinarie - individuate in sede di contrattazione integrativa - che abbiano una limitata possibilita' di esercizio della libera professione intramuraria. Dalla ripartizione di tale fondo non puo' derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'attivita' libero professionale, secondo criteri stabiliti in sede aziendale.