ART. 57
       Criteri generali per la formazione delle tariffe e per
                     l'attribuzione dei proventi

1.  I  criteri  per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti
interessati    nonche'   al   personale   che   presta   la   propria
collaborazione,  sono  stabiliti dall'azienda con apposita disciplina
adottata con le procedure dell'art. 54, comma 1.

2.  Nella  fissazione  delle  tariffe  le  aziende terranno conto dei
seguenti criteri generali:

a) relativamente  alle  attivita'  ambulatoriali  o  di  diagnostica.
   strumentale  e di laboratorio, la tariffa e' riferita alla singola
   prestazione ovvero a gruppi integrati di prestazioni;

b) relativamente  alle  prestazioni libero professionali individuali,
   in  regime di ricovero e day hospital di cui all'art. 55 lett. a),
   b)  e  c),  la  tariffa  forfettaria e' definita tenendo conto dei
   livelli  di  partecipazione  alla  spesa delle Regioni, nei limiti
   delle  quote previste dall'art. 28, commi 1 e segg. della legge n.
   488/1999;

c) le  tariffe  per  le  prestazioni  ambulatoriali  e di diagnostica
   strumentale e di laboratorio devono essere remunerative di tutti i
   costi  sostenuti  dalle aziende e devono, pertanto, evidenziare le
   voci relative ai compensi del libero professionista, dell'e'quipe,
   del   personale   di  supporto,  i  costi  -  pro  quota  anche  -
   forfetariamente  stabiliti  per  l'ammortamento  e la manutenzione
   delle apparecchiature.

d) Le  tariffe  di  cui  alla  lett.  c)  non possono comunque essere
   determinate  in  importi inferiori a quelli previsti dalle vigenti
   disposizioni  a  titolo di partecipazione del cittadino alla spesa
   sanitaria  per  le  corrispondenti  prestazioni. L'amministrazione
   puo'  concordare  tariffe  inferiori  per gruppi di prestazioni da
   effettuarsi   in   regime  di  libera  professione  da  parte  dei
   dirigenti, finalizzate alla riduzione di tempi di attesa, ai sensi
   dell'art. 3, comma 13, del d.lgs. 124/1998.

e) Le tariffe sono verificate annualmente, anche ai fini dell'art. 3,
   comma 7 della legge 23 dicembre 1994, n.724.

f) Nell'attivita' libero professionale di e'quipe di cui all'art. 55,
   comma  1,  lettere  b), c) e d) la distribuzione della quota parte
   spettante ai singoli componenti avviene - da parte delle aziende -
   su indicazione dell'e'quipe stessa.

g) Le  tariffe delle prestazioni libero professionali di cui all'art.
   55,  comma 1 lettera a) comprensive di eventuale relazione medica,
   sono  definite dalle aziende nel rispetto dei vincoli ordinistici,
   in  contraddittorio  con  i dirigenti interessati. Cio' vale anche
   per  le attivita' di cui alla lettera c) dello stesso articolo, se
   svolte individualmente.

h) Per  le  attivita'  di cui alla lettera c) dell'art. 55, svolte in
   e'quipe, la tariffa e' definita dalle aziende, previa convenzione,
   anche  per  la  determinazione  dei compensi spettanti ai soggetti
   interessati e con il contraddittorio dei medesimi.

i) Un'ulteriore  quota  della  tariffa  - da concordare in azienda ai
   sensi dell'art. 4, comma 2 lettera G) comunque non inferiore al 5%
   della   massa   di   tutti   i   proventi   dell'attivita'  libero
   professionale,  al  netto  delle  quote a favore delle aziende, e'
   accantonata  quale  fondo aziendale da destinare alla perequazione
   per  le  discipline mediche e veterinarie - individuate in sede di
   contrattazione integrativa - che abbiano una limitata possibilita'
   di   esercizio   della   libera  professione  intramuraria.  Dalla
   ripartizione  di tale fondo non puo' derivare per i destinatari un
   beneficio   economico  superiore  a  quello  medio  percepito  dai
   dirigenti  che espletano l'attivita' libero professionale, secondo
   criteri stabiliti in sede aziendale.