ART. 59
Attivita' professionale dei dirigenti dei dipartimenti di prevenzione

1.  L'attivita'  professionale  intramuraria  dei  dirigenti medici e
veterinari  del  Dipartimento  di  prevenzione,  erogata  al di fuori
dell'impegno  istituzionale,  concorre ad aumentare la disponibilita'
ed  a  migliorare  la  qualita'  complessiva  delle azioni di sanita'
pubblica, integrando l'attivita' istituzionale.

2.   A   tal   fine,   fatta   salva  la  possibilita'  di  esercizio
dell'attivita'  libero-professionale prevista dalle lett. a), b) e c)
dell'art.   155   -   per   le  quali  non  si  pongono  problemi  di
incompatibilita' per la natura stessa delle attivita' richieste o del
soggetto  richiedente  (ad  es. assistenza zooiatrica per gli animali
d'affezione)  -  l'attivita'  professionale  richiesta a pagamento da
terzi  e'  acquisita  ed  organizzata  dall'azienda,  ai  sensi della
lettera  d)  del  citato art. 55, che individua i dirigenti assegnati
all'attivita'  medesima, anche al di fuori delle strutture aziendali,
nel  rispetto  delle  situazioni  individuali  di incompatibilita' da
verificare   in   relazione   alle   funzioni  istituzionali  svolte,
garantendo, di norma, l'equa partecipazione dei componenti le equipes
interessate.