ART. 59 Attivita' professionale dei dirigenti dei dipartimenti di prevenzione 1. L'attivita' professionale intramuraria dei dirigenti medici e veterinari del Dipartimento di prevenzione, erogata al di fuori dell'impegno istituzionale, concorre ad aumentare la disponibilita' ed a migliorare la qualita' complessiva delle azioni di sanita' pubblica, integrando l'attivita' istituzionale. 2. A tal fine, fatta salva la possibilita' di esercizio dell'attivita' libero-professionale prevista dalle lett. a), b) e c) dell'art. 155 - per le quali non si pongono problemi di incompatibilita' per la natura stessa delle attivita' richieste o del soggetto richiedente (ad es. assistenza zooiatrica per gli animali d'affezione) - l'attivita' professionale richiesta a pagamento da terzi e' acquisita ed organizzata dall'azienda, ai sensi della lettera d) del citato art. 55, che individua i dirigenti assegnati all'attivita' medesima, anche al di fuori delle strutture aziendali, nel rispetto delle situazioni individuali di incompatibilita' da verificare in relazione alle funzioni istituzionali svolte, garantendo, di norma, l'equa partecipazione dei componenti le equipes interessate.