Art. 60
   Attivita' non rientranti nella libera professione intramuraria

1.  Non  rientrano fra le attivita' libero professionali disciplinate
dal    presente    contratto,   ancorche'   possano   comportare   la
corresponsione di emolumenti ed indennita', le seguenti attivita':

a) partecipazione  ai  corsi  di  formazione,  diplomi universitari e
   scuole di specializzazione e diploma, in qualita' di docente;

b) collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;

c) partecipazioni  a  commissioni  di  concorso  o  altre commissioni
   presso  Enti  e  Ministeri (ad es., commissione medica di verifica
   del  Ministero  del  Tesoro,  di  cui all'articolo 5, comma 2, del
   dececreto  legislativo  n.  278  del  1998  ed  alle  conunissioni
   invalidi civile costituite presso le aziende sanitarie di cui alla
   legge n. 295 del 1990; etc.);

d) relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;

e) partecipazione ai comitati scientifici;

f) partecipazioni  ad organismi istituzionali della propria categoria
   professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;

g) attivita'  professionale  sanitaria,  resa a titolo gratuito o con
   rimborso  delle  spese  sostenute,  a favore di organizzazioni non
   lucrative  di  utilita'  sociale, organizzazioni e associazioni di
   volontariato  o  altre  organizzazioni senza fine di lucro, previa
   comunicazione    all'azienda    della   dichiarazione   da   parte
   dell'organizzazione   interessata  della  totale  gratuita'  delle
   prestazioni.

2.  Le  attivita'  e  gli  incarichi  di  cui al comma 1, ancorche' a
carattere non gratuito, non rientrano fra quelli previsti dal comma 7
dell'articolo  72  della  legge  n.  448  del  1998 ma possono essere
svolti,   previa   autorizzazione  da  parte  dell'azienda  ai  sensi
dell'articolo  58,  comma  7, del d.lgs. 29/1993, che dovra' valutare
se,  in  ragione  della  continuita'  o della gravosita' dell'impegno
richiesto  non  siano  incompatibili  con  l'attivita'  e gli impegni
istituzionali.

3.  Nessun compenso e' dovuto per le attivita' del comma 1 qualora le
stesse  debbano  essere  svolte  per  ragioni istituzionali in quanto
strettamente  connesse  all'incarico  conferito.  In tal caso vale il
principio  dell'omnicomprensivita' e di tali funzioni si dovra' tener
conto  nella  determinazione  della  retribuzione  di  posizione o di
risultato.