Art. 60 Attivita' non rientranti nella libera professione intramuraria 1. Non rientrano fra le attivita' libero professionali disciplinate dal presente contratto, ancorche' possano comportare la corresponsione di emolumenti ed indennita', le seguenti attivita': a) partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualita' di docente; b) collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali; c) partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri (ad es., commissione medica di verifica del Ministero del Tesoro, di cui all'articolo 5, comma 2, del dececreto legislativo n. 278 del 1998 ed alle conunissioni invalidi civile costituite presso le aziende sanitarie di cui alla legge n. 295 del 1990; etc.); d) relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi; e) partecipazione ai comitati scientifici; f) partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali; g) attivita' professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuita' delle prestazioni. 2. Le attivita' e gli incarichi di cui al comma 1, ancorche' a carattere non gratuito, non rientrano fra quelli previsti dal comma 7 dell'articolo 72 della legge n. 448 del 1998 ma possono essere svolti, previa autorizzazione da parte dell'azienda ai sensi dell'articolo 58, comma 7, del d.lgs. 29/1993, che dovra' valutare se, in ragione della continuita' o della gravosita' dell'impegno richiesto non siano incompatibili con l'attivita' e gli impegni istituzionali. 3. Nessun compenso e' dovuto per le attivita' del comma 1 qualora le stesse debbano essere svolte per ragioni istituzionali in quanto strettamente connesse all'incarico conferito. In tal caso vale il principio dell'omnicomprensivita' e di tali funzioni si dovra' tener conto nella determinazione della retribuzione di posizione o di risultato.