ART. 61 Norma di rinvio 1. Le parti convengono che, essendo in corso di emanazione l'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 72, comma 11 della legge 448/1998 nonche' le connesse direttive, regionali la presente disciplina dovra' essere integrata o armonizzata con le indicazioni in esse previste. 2. A tal fine le parti concordano che il predetto adeguamento - ove necessario avvenga mediante un apposito contratto collettivo entro due mesi dall'entrata in vigore dell'atto di indirizzo.