ART. 61
                           Norma di rinvio

1.  Le parti convengono che, essendo in corso di emanazione l'atto di
indirizzo  e  coordinamento  di cui all'art. 72, comma 11 della legge
448/1998   nonche'  le  connesse  direttive,  regionali  la  presente
disciplina  dovra'  essere integrata o armonizzata con le indicazioni
in esse previste.

2.  A  tal fine le parti concordano che il predetto adeguamento - ove
necessario  avvenga  mediante  un apposito contratto collettivo entro
due mesi dall'entrata in vigore dell'atto di indirizzo.