ART. 62
                      Disposizioni particolari

1.  Nell'arco di vigenza contrattuale, qualora le somme stanziate per
il  finanziamento  dei  fondi di cui agli artt. 50, 51 e 52 non siano
state utilizzate nel rispettivo esercizio economico, sono riassegnate
nell'esercizio dell'anno successivo ai fondi di pertinenza.

2. Le tabelle di equiparazione del personale confluito nelle A.R.P.A.
a  quello  del  personale  del  servizio  sanitario nazionale saranno
definite  con  apposito  contratto  entro  il 30 giugno 2000 il quale
dovra'   tener  conto  dei  seguenti  criteri:  contratti  collettivi
attualmente applicati; qualifica di provenienza del personale.

3. Le parti preso atto della decisione del TAR Lazio n. 640/1994, che
ha  annullato il comma 2 dell'art. 133 del DPR 384/1990 relativamente
al   mancato   riconoscimento   della   retribuzione  individuale  di
anzianita'  agli  ex  medici  condotti  che non avevano optato per il
rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno  o a tempo definito entro il 30
dicembre  1990 - stabiliscono che - ove sussistano le condizioni - le
aziende dovranno attivare entro il 31 maggio 2000 la procedura di cui
all'art. 66 del d.lgs 29/1993.

4.  Le  parti, in via di interpretazione autentica, confermano che la
retribuzione  di  posizione  minima  contrattuale  -  parte  fissa  e
variabile  -  prevista dalle tabelle (rispettivamente allegato 3 ed 1
ai  CCNL  5  dicembre  1996,  primo e secondo biennio economico, come
integrati - sempre in via di interpretazione autentica dal CCNL del 2
luglio  1997)  facendo  parte del trattamento economico fondamentale,
produce  integralmente  i  suoi  effetti  ai  fini dell'applicazione,
rispettivamente,  dell'art.  50,  comma  2  ed  art. 6 del CCNL del 5
dicembre  1996  -  I  e II biennio - con le decorrenza indicate nelle
medesime tabelle contrattuali.

5.  I  casi previsti dall'art. 16 disciplinato dal CCNL 5 agosto 1997
in cui le aziende - per l'area medico veterinaria - possono ricorrere
ad  assunzioni a tempo determinato, sono integrati da quello indicato
nell'art.  15  septies,  comma  1,  del d.lgs 502/1992. A tal fine le
aziende  individuano,  preventivamente, con proprio atto le modalita'
per  il  conferimento  di tale tipologia di incarichi ed i requisiti,
richiesti  sentiti  i  soggetti  di  cui  all'art.  10,  comma  2. Ai
dirigenti assunti e' attribuito il trattamento economico fondamentale
previsto  dal  presente  contratto  per i corrispondenti dirigenti di
pari  incarico in servizio e l'assunzione comporta il congelamento di
altrettanti  posti di dirigente vacanti per la copertura dei relativi
oneri  finanziari.  La  retribuzione di posizione, attribuibile sulla
base   della   graduazione   delle   funzioni,   grava  sul  bilancio
dell'azienda nella parte eccedente il minimo contrattuale e non puo',
comunque,  superare, negli importi massimi, quanto previsto dall'art.
39.  Ai dirigenti pubblici si applica l'art. 19, comma 7 del presente
contratto in tema di aspettativa.

6.  Ove nel testo del presente contratto gli assegni da corrispondere
sono  "annui, lordi per tredici mensilita'", si intende che l'importo
indicato  nel  testo  non  comprende  il rateo della tredicesima che,
pertanto, va corrisposto aggiungendolo al fondo di pertinenza, ove si
tratti di voci che sono retribuite con i fondi.