ART. 64 Norma programmatica 1. Le parti, pur prendendo atto che nell'art. 20, comma 1, punto 18 bis, della legge 488/1999, l'istituto del part-time non e' consentito ai dirigenti sanitari, concordano sulla necessita' ed urgenza di affrontare il problema dell'utilizzazione di tale istituto esclusivamente in quei casi in cui risulti comprovata una particolare esigenza familiare o sociale e fermo rimanendo il rapporto di lavoro esclusivo, con sospensione provvisoria della eventuale libera professione intramuraria svolta. 2. Le parti convengono, altresi', sull'opportunita' che la materia venga affrontata nel contesto delle code contrattuali di cui al comma 2 dell'art. 61 per disciplinare le percentuali, il trattamento economico e normativo nonche' l'utilizzo dei risparmi per la parte che le vigenti disposizioni destinano agli incentivi del personale. In tale disciplina sara' previsto il recesso per giusta causa nei confronti del dirigente che, in violazione del rapporto esclusivo, eserciti la libera professione extramuraria.