ART. 64
                         Norma programmatica

1.  Le  parti, pur prendendo atto che nell'art. 20, comma 1, punto 18
bis, della legge 488/1999, l'istituto del part-time non e' consentito
ai  dirigenti  sanitari,  concordano  sulla  necessita' ed urgenza di
affrontare   il   problema   dell'utilizzazione   di   tale  istituto
esclusivamente in quei casi in cui risulti comprovata una particolare
esigenza  familiare o sociale e fermo rimanendo il rapporto di lavoro
esclusivo,   con   sospensione  provvisoria  della  eventuale  libera
professione intramuraria svolta.

2.  Le  parti  convengono, altresi', sull'opportunita' che la materia
venga affrontata nel contesto delle code contrattuali di cui al comma
2  dell'art.  61  per  disciplinare  le  percentuali,  il trattamento
economico  e  normativo  nonche' l'utilizzo dei risparmi per la parte
che  le  vigenti disposizioni destinano agli incentivi del personale.
In  tale  disciplina  sara'  previsto il recesso per giusta causa nei
confronti  del  dirigente  che, in violazione del rapporto esclusivo,
eserciti la libera professione extramuraria.