ART. 9
                         Soggetti sindacali

1.  In  attesa  che  la  rappresentanza sindacale dei dirigenti della
presente  area  venga  disciplinata,  in coerenza con la natura delle
funzioni  dirigenziali, da appositi accordi, i soggetti sindacali nei
luoghi  di  lavoro  sono  le rappresentanze sindacali aziendali (RSA)
costituite  espressamente  ai sensi dell'art. 19 legge 300/1970 dalle
organizzazioni  sindacali  rappresentative  in  quanto  ammesse  alle
trattative  per  la  sottoscrizione dei relativi contratti collettivi
nazionali,

2.  Per  effetto  del  comma  1,  il  complessivo  monte dei permessi
sindacali  fruibile,  pari  ad  81  minuti  per  dirigente  stabilito
dall'art.  8, comma 1 del contratto collettivo quadro sulle modalita'
di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonche' sulle altre
prerogative   sindacali   del  7.8.1998,  compete  con  le  modalita'
stabilite  dall'art.  10  del  medesimo accordo solo ai sottoindicati
dirigenti sindacali:
- componenti  delle  RSA costituite dalle organizzazioni sindacali di
  cui al comma 1, ai sensi dell'art. 19 della legge 300/1970;
- componenti  delle organizzazioni sindacali firmatarie aventi titolo
  a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa ;

3.  Ai dirigenti sindacali componenti degli organismi statutari delle
confederazioni    ed    organizzazioni    sindacali    di   categoria
rappresentative  non collocati in distacco o aspettativa, qualora non
coincidenti  con  nessuno  dei soggetti di cui al comma 2 competono i
soli permessi di cui all'art. 11 del citato CCNQ del 7 agosto 1998.

4.  In  attesa degli accordi del comma 1, la rappresentativita' delle
organizzazioni    sindacali   firmatarie   del   presente   contratto
esclusivamente   al  fine  della  ripartizione  del  contingente  dei
permessi  aziendali  sara' accertata in ciascuna sede aziendale sulla
base  del  solo  dato  associativo  espresso  dalla percentuale delle
deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale
delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.

5.  Per  la  titolarita'  delle  altre prerogative si rinvia a quanto
previsto dall'art. 13, comma 1 del CCNQ del 7.8.1998.