(all. 1 - art. 1)
                            ALLEGATO N. 9

Per  fornire  alle aziende ed enti unita' di indirizzo per attuare le
modalita'    organizzative    dell'attivita'   libero   professionale
intramuraria  e  per la fissazione delle tariffe, in attesa di quanto
sara'  previsto dall'atto di indirizzo di cui all'art. 72 della legge
448/1998   e   dalle  successive  linee  guida  regionali,  le  parti
concordano i seguenti punti:

A) PREMESSA GENERALE E FINALITA'

1.  L'azienda  e  gli  enti sono interessati allo sviluppo di un'area
organizzativa  di  erogazione  di  servizi  a  pagamento, che saranno
offerti    sul   mercato   sanitario   in   parallelo   all'attivita'
istituzionalmente dovuta, al fine di:

a) contribuire  al  processo  riorganizzativo  dei servizi offerti ai
   pazienti,  mettendo  a  disposizione  il patrimonio di conoscenze,
   capacita',  esperienze  e  risorse  organizzative,  tecnologiche e
   strutturali   dell'Ente,   nell'ambito  di  un  sistema  sanitario
   complessivamente inteso;

b) rafforzare  la  capacita' competitiva dell'azienda stessa non solo
   sul  mercato  dei  servizi  garantiti  e  finanziati  dal  SSN  in
   concorrenza con le strutture private, ma sul mercato piu' generale
   dei servizi sanitari;

c) garantire  il  diritto  sancito  dalla  vigente normativa verso il
   personale   medico   che   opti   per   l'attivita'  professionale
   intramoenia  (di  seguito denominata LPI), di esercitare la stessa
   nell'ambito  dell'Ente  di appartenenza sia in modo diretto che in
   forma  partecipativa  ai proventi derivanti da rapporti instaurati
   con strutture private non accreditate e con terzi paganti;

d) valorizzare   il  ruolo  e  le  opportunita'  professionali  della
   dirigenza sanitaria;

e) introdurre,  con  il  carattere  dell'esclusivita' del rapporto di
   lavoro,  condizioni che favoriscano la motivazione del personale e
   il "senso" d'appartenenza all'azienda.

2.   L'azienda,  con  l'entrata  in  vigore  del  presente  CCNL  che
disciplina  le  modalita'  dell'attivita'  LPI,  intende riconoscere,
consentire,   promuovere  e  sostenere  concretamente  e  attivamente
l'attivita' LPI con modalita' e interventi flessibili nell'ambito del
quadro normativo.

3. L'attivita' LPI deve rappresentare realmente, l'espressione di una
libera scelta dell'utente senza influire negativamente sul tempestivo
ed  efficace svolgimento delle attivita' istituzionali e sui relativi
volumi di attivita', concorrendo a rafforzare la responsabilizzazione
e a riconoscere la giusta remunerazione anche per tutti gli operatori
e   gli   altri  dirigenti  del  ruolo  sanitario  che  vi  intendano
partecipare  con  le  necessarie  funzioni  di  supporto. L'attivita'
libero professionale, all'interno o all'esterno delle strutture e dei
servizi dell'unita' sanitaria locale, e' intesa a favorire esperienze
di  pratica professionale, contatti con i problemi della prevenzione,
cura   e   riabilitazione   e   aggiornamento  tecnico-scientifico  e
professionale nell'interesse degli utenti e della collettivita'.

4.  La configurazione organizzativa dell'esercizio della LPI richiede
la  collaborazione  del  personale  tenuto  a  svolgere  attivita' di
supporto.  Il  personale  della  dirigenza  sanitaria che non intenda
esercitare  l'attivita'  LPI,  e'  tenuto  comunque  a concorrere, in
ragione  delle  competenze istituzionali attribuite, agli adempimenti
connessi  alle  prestazioni in regime libero professionale secondo le
modalita' fissate dall'azienda.

5.  E' riconosciuto e garantito il diritto di parita' nel trattamento
sanitario  fra  i  pazienti  interessati  dalle prestazioni in regime
libero   professionale   ed   i   pazienti  in  regime  di  attivita'
strettamente   istituzionale,   cio'   con  riferimento  a  tutte  le
prestazioni   previste   o   che   si  rendono  necessarie,  ai  fini
dell'assistenza sanitaria, sia ordinarie che urgenti.

6. Il ricorso alla valorizzazione della libera professione assume per
l'Azienda   la   finalita'   anche   di  crescita  complessiva  della
produttivita',  nel  rispetto  dell'esigenza  di  miglioramento della
qualita'   delle   prestazioni,   ove  scientificamente  riconosciute
appropriate  ed  efficaci,  e  di sviluppo della promozione del ruolo
aziendale.

B) ORGANIZZAZIONE DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA

1.  Le aziende, avvalendosi del Collegio di direzione di cui all'art.
17 del d.lgs. 502/1992 e sulla base dei criteri generali stabiliti ai
sensi  dell'art.  4, comma 2 lett. G), definiscono con apposito atto,
in  conformita'  alle  vigenti  disposizioni in materia, le modalita'
organizzative  dell'attivita'  libero  professionale  della dirigenza
medico - veterinaria.

2.   La  disciplina  aziendale  assicura  il  rispetto  dei  seguenti
principi:

a) l'attivita'   libero   professionale   ambulatoriale  deve  essere
   organizzata  in  orari  diversi  da quelli stabiliti per qualsiasi
   tipo    di    attivita'    istituzionale,   compresa   la   pronta
   disponibilita';

b) qualora   per  ragioni  tecnico-organizzative  non  sia  possibile
   l'articolazione   dell'attivita'  libero  professionale  in  orari
   differenziati,   dovra'   essere   stabilito  un  tempo  standard,
   corrispondente al tempo mediamente necessario all'esecuzione delle
   medesime  prestazioni  in  regime  istituzionale, da recuperare in
   relazione   al  numero  delle  prestazioni  effettuate  ovvero  da
   individuare con apposita timbrature;

c) non  e'  consentita l'attivita' libero professionale relativamente
   ai ricoveri nei servizi di emergenza e di terapia intensiva, nelle
   unita'  coronariche e nei servizi di rianimazione ovvero per altre
   tipologie  in  relazione alla peculiarita' delle patologie o delle
   norme da individuare in sede aziendale.

3.   La   disciplina   aziendale   dovra'   prevedere   le  modalita'
autorizzative  dell'esercizio  della  LPI nelle quali dovranno essere
indicati:

- gli spazi orari disponibili;
- i locali e le attrezzature necessari;
- le  modalita'  organizzative,  anche  in  relazione al personale di
  supporto,  tra cui le modalita' per le prenotazioni e per la tenuta
  delle  liste  di  attesa, nonche' le modalita' per la utilizzazione
  dei posti letto, degli ambulatori ospedalieri e territoriali, delle
  sale  operatorie  e  delle  apparecchiature  da utilizzare per tale
  attivita',    garantendo   comunque   all'attivita'   istituzionale
  carattere prioritario rispetto a quella libero professionale;
- l'istituzione   di   appositi  organismi  di  verifica  della  LPI,
  promozione  e  monitoraggio costituiti in forma paritetica ai sensi
  dell'art. 54.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le  parti  si  danno  atto  che  i  protocolli  di cui all'art. 7 non
dovranno assumere carattere di accordi integrativi regionali.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Con  riferimento  ai criteri integrativi aziendali previsti dall'art.
18, comma 9, le parti, in relazione alla particolare situazione della
struttura  ove si e' verificata l'assenza con riguardo al rapporto di
lavoro  dei  dirigenti  ivi assegnati, convengono che l'azienda possa
valutare,  in  via  eccezionale e d'urgenza, qualora l'assenza stessa
sia  di  brevissima  durata  e  non vi siano soluzioni alternative ai
sensi  del  comma  8  dello  stesso articolo, che la sostituzione per
assicurare  la  continuita' assistenziale possa essere affidata anche
ad un dirigente con rapporto di lavoro non esclusivo.

Non condivisa solo da F.P.- CGIL Medici

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Con  riferimento  all'art. 20, le parti concordano di aver dato piena
attuazione   all'art.   33   del  d.lgs.  29/1993,  completandone  le
disposizioni  con  le modalita' e le procedure ivi previste. Pertanto
la  mobilita' deve essere effettuata secondo le indicazioni dell'art.
20.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4

Con  riferimento  all'art.  25, comma, 3 le parti convengono che, gli
oneri  ivi previsti dovranno in futuro trovare copertura assicurativa
nell'ambito  delle  polizze  che saranno stipulate ai sensi dell'art.
24, comma 3.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5

In relazione alle norme sulla verifica e valutazione dei dirigenti di
cui  agli  articoli  da  31  a  34  del  presente contratto, viste le
modifiche  introdotte  dal d.lgs 286/1999 in materia nonche' il d.lgs
229/1999  ,  esprimono  il  comune  avviso  che  le  Aziende ed enti,
nell'istituire - mediante gli atti richiamati dalle citate normative,
gli organismi deputati alla valutazione dei dirigenti dovranno tenere
conto della particolare funzione che detti organismi saranno chiamati
a  svolgere in relazione alle specifiche professionalita' operanti in
azienda,  prevedendone  una adeguata composizione o, se del caso, una
integrazione con figure adeguate per professionalita' e qualifica.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6

Le parti si danno reciproco atto che i fondi aziendali previsti dagli
artt.  50, 51 e 52 del presente contratto per la corresponsione delle
voci  del  trattamento  economico  ivi  previste  non  possono essere
utilizzate,  nei  policlinici  universitari  a  gestione mista per il
pagamento   delle  analoghe  competenze  al  personale  universitario
convenzionato,  che  dovranno  gravare  esclusivamente  sulle risorse
definite allo scopo nella relativa convenzione.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7

Le   parti  auspicano  che  nella  programmazione  regionale  vengano
adottati  idonei  provvedimenti  affinche'  negli ospedali per acuti,
sede  di  pronto  soccorso e/o di punto nascita, in ottemperanza alle
norme  di  garanzia  relative  ai  servizi pubblici essenziali, nelle
unita' operative di anestesia, rianimazione e terapia intensiva, deve
essere  garantita la presenza dell'anestesista del rianimatore 24 ore
su  24.  Negli  ospedali  sedi  di  DEA di I e II livello deve essere
garantita la presenza 24 ore su 24 dell'anestesista, del rianimatore,
del radiologo, del chirurgo e del medico internista.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8

Le  parti convengono sulla necessita' che nelle code contrattuali del
presente  CCNL  sia  affrontato  il  problema della ridefinizione del
compenso  per  l'utilizzo  del mezzo privato per compiti di servizio,
utilizzando  i parametri di determinazione ACI del costo chilometrico
in  sostituzione  dell'indennita'  chilometrica ancora fissata ad 115
del prezzo della benzina super al chilometro.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9

Le  parti  si  impegnano  ad  approfondire  -  nell'ambito delle code
contrattuali  -  le  problematiche  della  guardia medica notturna al
limitato scopo di verificare la possibilita', senza oneri aggiuntivi,
di  rinvenire  meccanismi  che,  salvaguardata  l'organizzazione  dei
servizi,  in  determinati  casi  oltre i cinquantacinque anni di eta'
possano rendere la guardia medica facoltativa.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10

Con  riferimento  all'art.  58,  comma  9, le parti convengono che le
sperimentazioni  ed  i  trials clinici possano essere compresi tra le
attivita'  a  pagamento ivi previste, secondo quanto definito in sede
di  contrattazione  integrativa  ai  sensi  dell'art.  4 lett. G, del
presente contratto.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11

Le  parti, con riferimento all'art. 30, comma 2, prendono atto che la
Commissione  ivi  citata  e'  quella prevista dal d.lgs. 49/2000, che
modifica l'art. 15 quinquies del d.lgs. 502/1992.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 12

In  relazione  agli  artt.  15  e 45 del presente contratto, le parti
prendono atto di quanto affermato dalla circolare del Ministero della
Sanita'   n.   D.P.S.  IV.9-11/569  del  28.3.2000,  in  ordine  alla
remissione  in  termine  per  l'opzione  per  il  rapporto  di lavoro
esclusivo  nei  confronti  dei  dirigenti  di II livello, che per una
erronea  interpretazione  del  comma 4 dell'art. 1 del d.lgs. 49/2000
siano  stati  indotti  a  non  esercitare la propria opzione entro il
14.3.2000 o ad esercitarla erroneamente.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 13

Le  parti  convengono  che,  ai  sensi  dell'art.  35,  comma  2, nei
confronti  dei  dirigenti medici e veterinari che hanno optato per il
rapporto  esclusivo entro il 14 marzo 2000 non si applichino, neanche
temporalmente,  le penalizzazioni previste dai commi 1 lett. b), 3, 4
e 5 dell'art. 47 I dirigenti sanitari di cui all'art. 44 che entro il
14  marzo  2000 abbiano optato per il rapporto esclusivo continuano a
prestare  la propria attivita' con le modalita' previste dal rapporto
in  corso di soppressione sino a trenta giorni dall'entrata in vigore
del  presente accordo ai sensi di quanto previsto dall'art. 44, comma
2,  momento  dal  quale  sara'  riadeguato  l'orario  di  lavoro.  La
disposizione   e'   collegata  al  meccanismo  di  finanziamento  del
passaggio previsto dall'art. 44 citato, comma 7.

Non condivisa solo da F.P.- CGIL Medici

                  DICHIARAZIONE A VERBALE DELL'ARAN

L'Agenzia, con riferimento agli artt. 16 e 18 del presente contratto,
ritiene  che  nelle  strutture  per  le  quali ai sensi della vigente
normativa   concorsuale  l'accesso  e'  riservato  a  piu'  categorie
professionali,  le  aziende,  con  riferimento all'organizzazione dei
servizi  di  guardia  ed  alle  sostituzioni  dei  dirigenti, assenti
dovranno  tenere  conto  di  tutti i dirigenti del ruolo sanitario di
diverso profilo professionale addetti alla struttura.

                    DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1

In  via  di  prima  definizione ai dirigenti medici in ruolo ai sensi
dell'art.  8  1-bis del d.Ivo 502/92 e successive modifiche, titolari
di  incarico  a  tempo indeterminato da almeno 5 anni al 31/12/1992 e
inquadranti   in  soprannumero  previo  giudizio  d'idoneita',  viene
riconosciuta  l'anzianita' di servizio di 5 anni al 31/12/1999, salvo
decisione migliorativa da parte degli organi di governo.

Roma, 8 giugno 2000

FEDERAZIONE UIL FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP

                    DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2
                        ART. 47 CCNL 98-2001

La  Federazione  Medici  UIL  SANITA'-FNAM (AMCO-COAS-FAPAS-UMI-UMUS)
CUMI-FIALS  NUOVA  ASCOTI  dichiara  che  la  riduzione  di  cui alla
componente  fissa come da tabella allegato 1 del CCNL 5 dicembre 1996
II  biennio  economico 1996-1997, rimane vincolata alla dichiarazione
congiunta  n. 15 I biennio e dichiarazione congiunta n. 3 II biennio,
non essendo, di pertinenza contrattuale l'interpretazione della legge
finanziaria di cui alla dichiarazione n. 15.

Roma, 8 giugno 2000

FEDERAZIONE UIL FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP

                    DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3
                  RELATIVA ALL'ART. 15 CCNL 98-2001

La  Federazione  Medici  UIL  SANITA'-FNAM (AMCO-COAS-FAPAS-UMI-UMUS)
CUMI-FIALS-NUOVA  ASCOTI  dichiara che, visto il decreto per i medici
universitari, in ogni sede, compresa quella contrattuale, rappresenta
e  rappresentera'  la necessita' di legare l'esclusivita' di rapporto
con   libera  professione  intramuraria,  alla  durata  dell'incarico
dirigenziale, ovvero alla valenza contrattuale.

Roma, 8 giugno 2000

FEDERAZIONE UIL, FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP

                    DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4

La  Federazione  Medici  UIL  SANITA'-FNAM (AMCO-COAS-FAPAS-UMI-UMUS)
CUMI-FIALS-NUOVA ASCOTI dichiara, che nel corso del CCNL, 98/2001, si
provveda  ad  individuare  i lavori usuranti nella sede di competenza
aziendale,  e  di  concordarne le facilitazioni in sede di trattativa
decentrata.

Roma, 8 giugno 2000

FEDERAZIONE UIL FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP

                    DICHIARAZIONE A VERBALE N. 5

Permanendo  la vigenza contrattuale dell'art. 62 comma 2 CCNL '94-'97
richiamato dall'art. 51 comma 2 del presente CCNL, avente dignita' di
accordo  collettivo  nazionale,  ne  consegue  che  tutta  la materia
riguardante  il  lavoro notturno ai sensi del D.L. n.532 del 26.11.99
sara' regolamentata a livello di contrattazione decentrata.

Roma, 8 giugno 2000

FEDERAZIONE UIL FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP

                    DICHIARAZIONE A VERBALE N. 6
                              I BIENNIO

Federazione Medici

Firma il Contratto Nazionale di Lavoro 98/01 dissentendo sull'art. 7;
art. 16; art. 24; art. 41; art. 42; art. 47; art. 50; art. 57 comma 2
lettera d).

                             II BIENNIO

Federazione Medici

Firma  il  Contratto Nazionale di Lavoro II biennio 00/01 dissentendo
sull'art.  3 globalmente ed in particolare il comma 6; art. 4; art. 5
escluso comma 6; art. 12.

Roma, 8 giugno 2000

FEDERAZIONE UIL FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP

                    DICHIARAZIONE A VERBALE N. 7

I  Segretari Nazionali dott. Domizio Antonelli del Sindacato COAS, il
dott.  Vittorio Virgilio del Sindacato AMCO, il dott. Franco Verniero
del  Sindacato UMUS, il dott. Francesco Falsetti del sindacato UMI ed
il  dott.  Antonio Terracciano del sindacato FAPAS-Medici firmano sul
frontespizio  sotto la sigla FED. UIL FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI, CUMI
in quanto ad essa aderenti, essendo affiliati alla UIL FNAM.

Roma, 8 giugno 2000

FEDERAZIONE UIL FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP

                    DICHIARAZIONE A VERBALE N. 8

Ad  integrazione della dichiarazione congiunta n. 7, si specifica che
negli Ospedali sedi di DEA di I e di II livello deve essere garantita
la presenza del medico di laboratorio 24 ore su 24.

Roma, 8 giugno 2000

UMSPED
ANAAO-ASSOMED
ANPO
CISL MEDICI-COSIME
CIVEMP

                    DICHIARAZIONE A VERBALE N. 9

La  F.P.-CGIL Medici, con riferimento agli artt. 16 e 18 del presente
contratto,  ritiene  che  nelle strutture per le quali ai sensi della
vigente normativa concorsuale l'accesso e' riservato a piu' categorie
professionali,  le  aziende,  con  riferimento all'organizzazione dei
servizi  di  guardia  ed  alle  sostituzioni  dei  dirigenti  assenti
dovranno  tenere  conto  di  tutti i dirigenti del ruolo sanitario di
diverso profilo professionale addetti alla struttura.

Roma, 8 giugno 2000

F.P.-CGIL Medici

                    DICHIARAZIONE A VERBALE N. 10

Per  quanto  riguarda  i  soggetti di cui all'art. 8/1 bis del d.lgs.
502/1992 e del d.lgs. 517/1993, espletate le procedure di giudizio di
idoneita' effettuate dalle Regioni, instaurano il rapporto di impiego
a  tempo  indeterminato  non sono sottoposti a periodi di prova ed il
periodo di cinque anni e' considerato come anzianita'.

Roma, 8 giugno 2000

F.P.-CGIL Medici

                    DICHIARAZIONE A VERBALE N. 11

La F.P. CGIL Medici non condivide la dichiarazione congiunta n. 2, in
quanto in contrasto con le norme vigenti.

Roma, 8 giugno 2000

F.P. COIL Medici

                    DICHIARAZIONE A VERBALE N. 12

In  riferimento  all'art.  38,  comma  5, allorche' si prevede che la
parte eccedente il minimo dello specifico trattamento economico venga
"riassorbito", si ritiene che cio' debba essere invece riportato alla
trattativa  "aziendale",  interessando  l'importo  economico relativo
alla parte variabile della retribuzione di posizione, di cui all'art.
13, lett. e), ed art. 35, lett. B) 1).

Roma, 8 giugno 2000

ANPO
FESMED
UMSPED
CISL Medici - COSIME
ANAAO-ASSOMED
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 13

Per  motivi  di  equita'  e  di perequazione lo specifico trattamento
economico  previsto dall'art. 38, comma 5, deve essere riconosciuto a
tutti i dirigenti di struttura complessa, che alla data di entrata in
vigore  del  presente  contratto  non  abbiano  optato per l'incarico
quinquennale,  in  quanto,  indipendentemente dalla volonta' espressa
dai  dirigenti,  le  aziende  erano  comunque  tenute  ad  invitare i
suddetti   dirigenti  a  manifestare  espressamente  la  volonta'  di
utilizzare il diritto potestativo relativo all'opzione.

Roma, 8 giugno 2000

ANPO
ANAAO
CISL Medici - COSIME
UMSPED
CIVEMP
FESMED

                    DICHIARAZIONE A VERBALE N. 14

Le  sottoscritte  OO.SS.  dichiarano  che  in  attuazione  di  quanto
previsto,  dal  DPCM  13  dicembre  1995  e  dal CCNL stipulato il 30
settembre  1997  alla  dirigenza  medica  e veterinaria del Ministero
della  Sanita',  con  specifico  accordo  dovranno  essere estesi gli
istituti  normativi  ed economici previsti dal presente contratto per
le   corrispondenti  professionalita'  del  SSN,  non  essendo  stata
apportata  alcuna  modifica  all'art. 18, comma 8 del d.lgs. 502/1992
dal d.lgs della riforma n. 229/1999.

Roma, 8 giugno 2000

CIVEMP (SIVEMP-SIMET)

                    DICHIARAZIONE A VERBALE N. 15

Le  sottoscritte  OO.SS.,  con  riferimento  agli  artt.  16 e 18 del
presente  contratto,  ritengono  che nelle strutture per le quali, ai
sensi  della  vigente  normativa concorsuale l'accesso e' riservato a
possessori  di  titolo  nella  specifica  disciplina, con riferimento
all'organizzazione  dei servizi di guardia e di pronta disponibilita'
di  cui  all'art.  20  del CCNL del 5.12.1996. le attivita' di pronta
disponibilita' e guardie potranno essere assolte solo nella specifica
disciplina di inquadramento del dirigente.

Roma, 8 giugno 2000

CIVEMP (SIVEMP-SIMET)
ANPO

                    DICHIARAZIONE A VERBALE N. 16

Ad  integrazione  della dichiarazione congiunta n. 7 si specifica che
negli  Ospedali  per  acuti,  sede  di  punto  nascita,  deve  essere
garantita la presenza del medico ostetrico 24 ore su 24.

Roma, 8 giugno 2000

FESMED
ANAAO-ASSOMED
ANPO
CISL Medici-COSIME
CIVEMP
F.P.CGIL Medici
FEDERAZIONE Medici

                    DICHIARAZIONE A VERBALE N. 17

Il  presente  contratto  viene  sottoscritto in un contesto in cui il
processo  di  aziendalizzazione  delle  UU.SS.LL.  e  degli  Ospedali
autonomi   e'  molto  avanzato,  sia  pure  con  diversi  livelli  di
realizzazione sul territorio nazionale.

Nelle aziende il ruolo dei dirigenti, ed in particolare dei dirigenti
dell'area medica e veterinaria, e' diventato sempre piu' importante e
definitivamente  sancito dal Piano Sanitario Nazionale 1998. 2000 che
pone  come  uno degli obiettivi fondamentali "la valorizzazione delle
competenze  e  delle  disponibilita'  professionali  ed  umane  degli
operatori  del  S.S.N.";  il  Piano  riconosce che "gli ostacoli e le
resistenze   che   gli   operatori   sanitari  devono  superare  sono
considerevoli.  Per  questo  vanno  approfondite  le  condizioni  per
qualificare  l'efficacia  e  l'umanizzazione degli interventi. A tale
scopo  e' necessario un profondo cambiamento di mentalita' ai diversi
livelli,  a  partire  dai  finanziamenti  etici  del  lavoro di cura,
attraverso   la   diffusione  di  sistemi  premianti,  la  formazione
permanente, la sperimentazione, le collaborazioni intersettoriali, lo
sviluppo delle funzioni manageriali".

Su  tali  basi  le parti convengono che, allo scopo di perseguire gli
obiettivi    primari    dell'efficacia,   dell'appropriatezza   delle
prestazioni  e  dell'efficienza,  sia  gli  operatori sanitari che le
direzioni   strategiche   devono   applicare   il   principio   della
flessibilita' per andare incontro alle esigenze dei cittadini utenti.

In tale prospettiva:

- grazie  al  fatto  che  la  contabilita'  economico-patrimoniale ha
  sostituito   in   tutte   le   aziende  sanitarie  la  contabilita'
  finanziaria,  e che quasi dovunque e' stata avviata la contabilita'
  analitica  per  centri di costo, per cui si ha certezze dei costi e
  non  esistono  piu'  i vincoli che caratterizzavano il passaggio di
  fondi tra i capitoli di spesa (contabilita' di tipo finanziano)
- considerata l'autonomia gestionale delle aziende sanitarie
- nel  rispetto  dei  principi  sanciti  dal  vigente Piano Sanitario
  Nazionale
- nell'interesse prioritario del cittadino-utente
- perseguendo  sempre l'efficienza compatibile con elevati livelli di
  qualita'  delle  prestazioni,  si  ritiene  utile  che,  a  livello
  aziendale,   vengano  sottoscritti  accordi  con  i  dirigenti  che
  prevedano  un  miglior  uso  delle  risorse economiche, partendo da
  quanto  consolidato  negli anni precedenti, garantendo piu' elevati
  livelli  prestazionali  a fronte di ulteriori sistemi premianti, di
  risultato.

Le priorita' individuate sono le seguenti:

- miglioramento della qualita' delle prestazioni
- selezione prestazioni appropriate ed efficaci
- utilizzo    intensivo    delle   apparecchiature   diagnostiche   e
  terapeutiche
- utilizzo intensivo delle sale operatorie
- riduzione delle liste d'attesa, per prestazioni appropriate

Nessun  patto  potra'  avere  gli  effetti  desiderati  se  non viene
riconosciuto  e  valorizzato,  dalle  direzioni strategiche, il ruolo
centrale  delle  professioni. I protagonisti dell'epocale processo di
cambiamento  organizzativo  nel  S.S.N.  sono  i dirigenti medici che
legittimamente   si  aspettano  che  vengano  garantiti  -  a  fronte
dell'impegno, delle responsabilita' assunte, della professionalita' -
l'autonomia professionale, e i livelli retributivi.

Roma, 8 giugno 2000

ANAAO ASSOMED

                    DICHIARAZIONE A VERBALE N. 18

L'ANAAO-ASSOMED   richiede   che,   in  relazione  alla  specificita'
funzionale   della  dirigenza  medico  veterinaria  e  sanitaria  del
Ministero   della   Sanita',   al   personale  individuato  dal  DPCM
13.12.1995,  ai  sensi  dell'art.  18  comma  8 del d.lgs. 502/1992 e
successive modificazioni ed integrazioni, siano estesi, con specifico
accordo  di  settore  nell'ambito  del CCNL dell'area I, gli istituti
normo-economici  previsti  per le corrispondenti professionalita' del
Servizio Sanitario Nazionale.

L'accordo  di settore provvedera' alla armonizzazione della normativa
contrattuale   in  relazione  alla  specificita'  dell'organizzazione
ministeriale.

Roma, 8 giugno 2000

ANAAO-ASSOMED

                    DICHIARAZIONE A VERBALE N. 19

Le  sottoscritte  OO.SS. confermano che il fondo previsto dagli artt.
60 e 61 del CCNL 5.12.1996, il cui ammontare e' quello consolidato al
31.12.1997,  comprensivo, in ragione d'anno degli incrementi previsti
a   tale   scadenza,   comprende   le  risorse  destinate,  in  prima
applicazione  del  CCNL  del  5.12.1996,  come integrato dal CCNL del
2.7.1997, ad assicurare il valore economico minimo contrattuale della
retribuzione  di posizione parte fissa e variabile - per il personale
gia'  in servizio all'entrata in vigore del contratto medesimo - come
indicato  nella  tabella  allegato  1 del CCNL relativo al II biennio
economico,   secondo   le   posizioni  funzionali  od  economiche  di
provenienza dei dirigenti.

Pertanto,  le  aziende, qualora non vi abbiano gia' provveduto, prima
di procedere alla integrazione del fondo, come disposto dai commi 2 e
seguenti  dell'art.  50,  rideterminano  il valore iniziale del fondo
sulla base delle risorse complessivamente destinate allo stesso, come
sopra specificate.

Roma, 8 giugno 2000

ANAAO-ASSOMED
ANPO
F.M.
CISL Medici-COSIME
FESMED
F.P. CGIL Medici

                    DICHIARAZIONE A VERBALE N. 20

La scrivente organizzazione sindacale CIMO-ASMD, nel sottoscrivere in
data  odierna  il CCNL 98/2001 di area medica riferito al quadriennio
normativo  ed  ai  due  bienni  economici,  conferma le riserve, gia'
espresse  in sede di contrattazione nazionale collettiva, sulle norme
contrattuali  che  prefigurano elementi di dubbia legittimita', anche
rispetto  a  principi  fondamentali posti a base dell'ordinamento, in
materia di:

- discriminazioni   economiche   e   normative  a  danno  dei  medici
  dipendenti  esercenti libera professione extramuraria (in deroga ai
  principi costituzionali sul diritto alla retribuzione proporzionata
  quali-quantitativamente  alla prestazione resa), ovvero a danno dei
  medici  gia' a tempo definito (specie art. 16, c.4, ultimo periodo,
  e  Capo III e capo IV del contratto del quadriennio normativo e del
  I  biennio economico), riprese passivamente, da interventi impropri
  e  autoritativi  delle  leggi  finanziarie  su istituti che sono di
  competenza negoziale;

- appiattimento  delle  articolazioni funzionali e delle retribuzioni
  dei  medici  dipendenti,  con  negazione  di  un ruolo dirigenziale
  effettivo in capo alla categoria;

- ipotesi  di  pagamento  forfettario  dei  servizi di guardia medica
  prestati dai medici dipendenti;

- malcostume   dell'autofinanziamento   di   istituti   contrattuali,
  utilizzando risorse gia' in godimento alla categoria;

- mancato   ristoro   della   integralita'   delle  voci  retributive
  fondamentali   ed   accessorie   almeno   rispetto   all'inflazione
  programmata  dell'intero quadriennio 1998/2001 e mancato ripristino
  dell'orario settimanale di 36 ore;

- vincolo ricattatorio della sottoscrizione del CCNL di categoria per
  potere  esercitare  pienamente  i  diritti  sindacali  in  sede  di
  contrattazione   integrativa,   a   prescindere   dalla   effettiva
  rappresentativita'  locale  e  nazionale  (artt. 9 e 10 della parte
  normativa del contratto);

- previsione    di    vincoli   burocratici   che   non   favoriscono
  oggettivamente  l'esercizio  del  diritto  della libera professione
  intramuraria,    assieme   alle   gravi   carenze   strutturali   e
  organizzative di settore.

La   CIMO-ASMD   conferma  altresi',  nonostante  la  "certificazione
positiva" della Corte dei Conti:

- i  suoi  dubbi  sulla  effettivita'  ed  adeguatezza  delle risorse
  previste  dalle  leggi  448/98 e 488/99 per finanziare il fondo per
  l'esclusivita' di rapporto, e garantire nel tempo l'erogazione e il
  valore della specifica indennita' introdotta dal presente contratto
  a   far   data   dal  1/01/2000  (coerentemente  con  il  carattere
  irreversibile  della  opzione esclusiva), nonche' sulla adeguatezza
  delle  risorse  per  la piena e completa equiparazione economica di
  tutti gli ex assistenti agli ex aiuti non qualificati;

- il  suo  sconcerto per la mancata emanazione (nonostante la diffida
  extragiudiziale,   dalla   CIMO   indirizzata  ai  Responsabili  il
  12/04/2000,  dal  ritardare  ancora  gli  adempimenti di legge) del
  decreto  congiunto  Sanita'-Tesoro  (ex  art.  28, c. 16, L.488/99)
  sulle  modalita'  di  acquisizione delle risorse da far affluire al
  fondo  di  cui  al  comma  6  dell'art. 72 della legge 448/98, atto
  necessario  e  presupposto  per  l'applicazione  del  CCNL 98/2001,
  specie  del  2^  biennio  economico, in cui ci si trova a vivere ed
  operare ormai da 6 mesi.

Roma 8/06/2000

CIMO-ASMD

                    DICHIARAZIONE A VERBALE N. 21

La  CISL  MEDICI  -  COSIME  richiede  che  nei  contratti decentrati
aziendali  venga  incrementato  il  fondo  di  cui  all'art.  51  per
rivalutare  economicamente  la renumerazione dei servizi di guardia e
di  pronta  disponibilita', tenendo particolarmente conto dei servizi
deputati all'emergenza.

Roma, 8 giugno 2000

Federazione CISL Medici - COSIME