ART. 11 Clausole di raffreddamento 1. Il sistema delle relazioni sindacali e' improntato ai principi di responsabilita', correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti. 2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione collettiva integrativa, le parti non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette. La contrattazione collettiva integrativa si svolge in conformita' alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti non implicando l'obbligo di addivenire a un accordo nelle materie previste dall'art. 4, comma 3. Le parti, comunque, compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate. 3. Analogamente si procede durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o la consultazione, nel quale le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.