ART. 11
                     Clausole di raffreddamento

1.  Il sistema delle relazioni sindacali e' improntato ai principi di
responsabilita',   correttezza,   buona   fede   e   trasparenza  dei
comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti.

2.  Nel  rispetto  dei  suddetti  principi,  entro  il primo mese del
negoziato  relativo  alla  contrattazione  collettiva integrativa, le
parti  non  assumono  iniziative  unilaterali ne' procedono ad azioni
dirette.  La  contrattazione  collettiva  integrativa  si  svolge  in
conformita'  alle  convenienze  e  ai  distinti ruoli delle parti non
implicando  l'obbligo  di  addivenire  a  un  accordo  nelle  materie
previste  dall'art.  4,  comma  3.  Le parti, comunque, compiono ogni
ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.

3.  Analogamente  si procede durante il periodo in cui si svolgono la
concertazione  o  la  consultazione,  nel quale le parti non assumono
iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.