ART. 20
                        Mobilita' volontaria

1.  La  mobilita' volontaria dei dirigenti tra le aziende e tutti gli
enti  del  comparto  di  cui  al  CCNQ  del  2 giugno 1998 - anche di
Regioni.  diverse  -  in  presenza della relativa vacanza di organico
avviene  a  domanda  del  dirigente  che abbia superato il periodo di
prova, con l'assenso dell'azienda, di destinazione e nel rispetto del
ruolo  ed  -  ove  previsto  -  della  disciplina di appartenenza del
dirigente stesso.

2.  Il  nulla  osta  dell'azienda o ente di appartenenza, qualora non
venga  concesso entro dieci giorni dalla richiesta, e' sostituito dal
preavviso di tre mesi.

3.  La  mobilita'  non  comporta novazione del rapporto di lavoro. Il
fascicolo  personale segue il dirigente trasferito e nel conferimento
degli incarichi di cui all'art. 27, comma 1 lettere b), c) o d) per i
dirigenti  con  meno  di  cinque  anni  di  attivita',  l'azienda  di
destinazione tiene conto dell'insieme delle valutazioni riportate dal
dirigente   anche   nelle   precedenti  amministrazioni.  Qualora  ne
ricorrano le condizioni si applica l'art. 28 comma 5.

4.  La  mobilita'  di  cui  al  presente  articolo se richiesta da un
dirigente  con incarico di direzione di struttura complessa, comporta
nel   trasferimento,  la  perdita  di  tale  incarico.  L'azienda  di
destinazione  provvedera'  all'affidamento al dirigente trasferito di
uno  degli  incarichi tra quelli previsti dall'art. 27, comma 1 lett.
b)  e  c),  tenuto  conto  della  clausola  precedente. L'incarico di
direzione  di struttura complessa potra' essere conferito dalla nuova
azienda con le procedure dell'art. 29, comma 1.

5.   Il   comma   1   si   applica   anche   nel  caso  di  mobilita'
intercompartimentale  dei  dirigenti da e verso le aziende e gli enti
del  comparto sanita', purche' le amministrazioni interessate abbiano
dato il proprio nulla osta.

6.  E'  confermata  l'applicazione del comma 16 dell'art. 36 del CCNL
del 5 dicembre 1996.

7.  Sono disapplicati gli artt. 12, 13, 14, 15 del DPR 384/1990 ed il
comma 10 dell'art. 38 del CCNL del 5 dicembre 1996.