ART. 25
                          Patrocinio legale

1.  L'azienda,  nella  tutela dei propri diritti ed interessi, ove si
verifichi  l'apertura  di  un procedimento di responsabilita' civile,
contabile  o  penale  nei  confronti  del  dirigente per fatti o atti
direttamente    connessi    all'espletamento    del    servizio    ed
all'adempimento  dei  compiti  di ufficio, assume a proprio carico, a
condizione  che  non  sussista  conflitto di interesse, ogni onere di
difesa  fin  dall'apertura  del  procedimento e per tutti i gradi del
giudizio,  facendo  assistere  il  dipendente  da  un  legale, previa
comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2.  Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in
sostituzione  di  quello  indicato  dall'azienda  o  a supporto dello
stesso,    i    relativi   oneri   saranno   interamente   a   carico
dell'interessato.    Nel   caso   di   conclusione   favorevole   del
procedimento,  l'azienda  procede  al rimborso delle spese legali nel
limite  massimo  della tariffa che sarebbe stata a suo carico qualora
avesse  trovato  applicazione  il  comma  1,  che comunque non potra'
essere   inferiore  alla  tariffa  minima  ordinistica.  Tale  ultima
clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da
ogni  addebito,  non  sia  stato  possibile applicare inizialmente il
comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3.  L'azienda  dovra' esigere dal dirigente, eventualmente condannato
con  sentenza  passata  in  giudicato  per i fatti a lui imputati per
averli  commessi  don  dolo  o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti
dall'azienda per la sua difesa.

4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.