ART. 28 Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali Criteri e procedure 1. Ai dirigenti del ruolo sanitario, all'atto della prima assunzione sono conferibili solo incarichi di natura professionale con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilita' nella gestione delle attivita'. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso i momenti di valutazione e verifica di cui all'art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992. 2. Gli incarichi del comma 1 sono conferiti dall'azienda su proposta del dirigente responsabile della struttura di appartenenza - decorso il periodo di prova - con atto scritto e motivato ad integrazione del contratto individuale stipulato ai sensi dell'art. 13, comma 11. 3. Ai dirigenti del comma 1, dopo cinque anni di attivita' sono conferibili incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo. 4. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti ai dirigenti ivi indicati, a seguito di valutazione positiva ai sensi dell'art. 32, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, con atto scritto e motivato. Per quanto riguarda gli incarichi di direzione di struttura semplice essi sono conferiti nei limiti del numero stabilito nell'atto aziendale. Nell'attesa si considerano tali tutte le strutture alle quali, anche provvisoriamente, l'azienda riconosca le caratteristiche di cui all'art. 27, comma 7. 5. Ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, decorso il periodo di prova, gli incarichi di cui all'art. 27, comma 1, lett. b), c) e d) sono conferibili con modalita' di verifica analoghe, anche temporalmente, a quelle indicate per i dirigenti del ruolo sanitario e definite ai sensi dell'art. 31, comma 4. I criteri generali per il conferimento sono quelli previsti dal comma 7. 6. Limitatamente ai dirigenti assunti prima dell'entrata in vigore del CCNL del 5 dicembre 1996, il conferimento o la conferma degli incarichi di cui all'art. 27 comporta la stipulazione del contratto individuale, che ferma rimanendo la natura del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, definisce tutti gli altri aspetti connessi all'incarico conferito. Successivamente anche nei confronti di tali dirigenti, per le modifiche di uno degli elementi del contratto si applica l'art. 13, comma 11. 7. Nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le aziende tengono conto: a) Per i dirigenti sanitari, delle valutazioni del collegio tecnico di cui all'art. 31, comma 2 e per gli altri dirigenti delle valutazioni riportate in base alle modalita' di verifica di cui al comma 4 dello stesso articolo b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare; c) dell'area e disciplina di appartenenza o della professionalita' richiesta; d) delle attitudini personali e delle capacita' professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina o professione di competenza che all'esperienza gia' acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio, ricerca o professionali presso istituti di rilievo nazionale o internazionale; e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonche' alle valutazioni riportate; f) del criterio della rotazione ove applicabile. g) che, data l'equivalenza delle mansioni dirigenziali - non si applica l'art. 2103, comma 1, del C.C. 8. In caso di piu' candidati all'incarico da conferire, l'azienda procede sulla base di una rosa di idonei selezionati con i criteri indicati nel comma 9 dai direttori di dipartimento o dai responsabili di altre articolazioni interne interessati. 9. Le aziende - nel rispetto dei principi stabiliti nel comma 7 - formulano in via preventiva i criteri e le procedure per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali. Tali modalita', prima della definitiva determinazione, sono oggetto di concertazione con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 10, comma 2. 10. Gli incarichi dei commi 1, 3 e 5 sono conferiti a, tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni - comunicata all'atto del conferimento - con facolta' di rinnovo. La durata degli incarichi e' connessa alla loro, natura. L'assegnazione degli incarichi non modifica le modalita' di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di eta'. In tali casi la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite. 11. I dirigenti sanitari il cui incarico sia in corso all'entrata in vigore del presente contratto, ove non sia prevista una diversa scadenza, sono sottoposti a verifica, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992, al termine del triennio dal conferimento dell'incarico stesso. Analogamente si procede per gli altri dirigenti sulla base delle modalita' di verifica indicate al comma 5. 12. La revoca dell'incarico affidato avviene con atto scritto e motivato a seguito di accertamento della sussistenza di una delle cause previste dall'art. 34, secondo le procedure e con gli effetti ivi indicati.