ART. 28
          Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali

Criteri e procedure

1. Ai  dirigenti del ruolo sanitario, all'atto della prima assunzione
   sono  conferibili  solo  incarichi  di  natura  professionale  con
   precisi  ambiti  di  autonomia  da  esercitare  nel rispetto degli
   indirizzi  del  responsabile  della  struttura  e  con funzioni di
   collaborazione   e   corresponsabilita'   nella   gestione   delle
   attivita'.  Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso
   i  momenti  di valutazione e verifica di cui all'art. 15, comma 5,
   del d.lgs. n. 502 del 1992.

2. Gli  incarichi del comma 1 sono conferiti dall'azienda su proposta
   del  dirigente  responsabile  della  struttura  di  appartenenza -
   decorso  il  periodo  di  prova  -  con atto scritto e motivato ad
   integrazione   del   contratto   individuale  stipulato  ai  sensi
   dell'art. 13, comma 11.

3. Ai  dirigenti  del  comma  1,  dopo  cinque anni di attivita' sono
   conferibili incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di
   natura   professionale   anche   di   alta   specializzazione,  di
   consulenza,  di  studio  e  ricerca,  ispettivi,  di verifica e di
   controllo.

4. Gli  incarichi  di  cui al comma 3 sono conferiti ai dirigenti ivi
   indicati, a seguito di valutazione positiva ai sensi dell'art. 32,
   su  proposta del responsabile della struttura di appartenenza, con
   atto  scritto  e  motivato.  Per  quanto riguarda gli incarichi di
   direzione di struttura semplice essi sono conferiti nei limiti del
   numero  stabilito  nell'atto aziendale. Nell'attesa si considerano
   tali  tutte  le  strutture  alle  quali,  anche  provvisoriamente,
   l'azienda  riconosca  le caratteristiche di cui all'art. 27, comma
   7.

5. Ai  dirigenti  dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo,
   decorso  il  periodo  di  prova, gli incarichi di cui all'art. 27,
   comma  1,  lett.  b),  c)  e  d) sono conferibili con modalita' di
   verifica  analoghe,  anche  temporalmente, a quelle indicate per i
   dirigenti  del  ruolo  sanitario e definite ai sensi dell'art. 31,
   comma  4.  I  criteri  generali  per  il  conferimento sono quelli
   previsti dal comma 7.

6. Limitatamente  ai  dirigenti  assunti prima dell'entrata in vigore
   del  CCNL del 5 dicembre 1996, il conferimento o la conferma degli
   incarichi   di  cui  all'art.  27  comporta  la  stipulazione  del
   contratto  individuale, che ferma rimanendo la natura del rapporto
   di lavoro a tempo indeterminato, definisce tutti gli altri aspetti
   connessi   all'incarico   conferito.   Successivamente  anche  nei
   confronti  di  tali  dirigenti,  per  le  modifiche  di  uno degli
   elementi del contratto si applica l'art. 13, comma 11.

7. Nel  conferimento  degli incarichi e per il passaggio ad incarichi
   di funzioni dirigenziali diverse, le aziende tengono conto:

a) Per  i  dirigenti sanitari, delle valutazioni del collegio tecnico
   di  cui  all'art.  31,  comma  2  e  per gli altri dirigenti delle
   valutazioni riportate in base alle modalita' di verifica di cui al
   comma 4 dello stesso articolo

b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;

c) dell'area  e  disciplina  di appartenenza o della professionalita'
   richiesta;

d) delle  attitudini  personali  e  delle capacita' professionali del
   singolo  dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche
   nella  disciplina  o  professione di competenza che all'esperienza
   gia'  acquisita  in  precedenti  incarichi  svolti  anche in altre
   aziende   o   esperienze   documentate   di   studio,   ricerca  o
   professionali    presso    istituti   di   rilievo   nazionale   o
   internazionale;

e) dei  risultati  conseguiti  in  rapporto  agli obiettivi assegnati
   nonche' alle valutazioni riportate;

f) del criterio della rotazione ove applicabile.

g) che,  data  l'equivalenza  delle  mansioni  dirigenziali  - non si
   applica l'art. 2103, comma 1, del C.C.

8.  In  caso  di  piu' candidati all'incarico da conferire, l'azienda
procede  sulla  base  di una rosa di idonei selezionati con i criteri
indicati nel comma 9 dai direttori di dipartimento o dai responsabili
di altre articolazioni interne interessati.

9.  Le  aziende  -  nel rispetto dei principi stabiliti nel comma 7 -
formulano   in   via   preventiva   i  criteri  e  le  procedure  per
l'affidamento   e   la  revoca  degli  incarichi  dirigenziali.  Tali
modalita',  prima  della  definitiva  determinazione, sono oggetto di
concertazione  con  le  rappresentanze  sindacali di cui all'art. 10,
comma 2.

10.  Gli  incarichi  dei  commi  1,  3  e  5  sono conferiti a, tempo
determinato  ed  hanno  una  durata  non  inferiore  a tre anni e non
superiore  a cinque anni - comunicata all'atto del conferimento - con
facolta' di rinnovo. La durata degli incarichi e' connessa alla loro,
natura.  L'assegnazione  degli incarichi non modifica le modalita' di
cessazione  del  rapporto di lavoro per compimento del limite massimo
di  eta'.  In  tali  casi  la durata dell'incarico viene correlata al
raggiungimento del predetto limite.

11.  I dirigenti sanitari il cui incarico sia in corso all'entrata in
vigore  del  presente  contratto,  ove  non  sia prevista una diversa
scadenza, sono sottoposti a verifica, ai sensi dell'art. 15, comma 5,
del  d.lgs. n. 502 del 1992, al termine del triennio dal conferimento
dell'incarico stesso. Analogamente si procede per gli altri dirigenti
sulla base delle modalita' di verifica indicate al comma 5.

12.  La  revoca  dell'incarico  affidato  avviene  con atto scritto e
motivato  a  seguito  di  accertamento della sussistenza di una delle
cause  previste  dall'art. 34, secondo le procedure e con gli effetti
ivi indicati.