ART. 29
     Affidamento e revoca degli incarichi di struttura complessa

1.  Gli  incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti
ai dirigenti sanitari con le procedure previste dal DPR. 484/1997 nel
limite  del  numero  stabilito  dall'atto  aziendale, ed ai dirigenti
degli  altri  ruoli  nel  limite  e con le modalita' da definirsi nel
medesimo  atto,  fatto  salvo quanto previsto nel periodo transitorio
dall'art. 27, comma 4.

2. Il contratto individuale disciplina la tipologia dell'incarico, la
durata,  il  trattamento  economico,  gli  oggetti  e  gli  obiettivi
generali  da conseguire. Le risorse occorrenti, per il raggiungimento
degli  obiettivi  annuali  sono  assegnate  con le procedure previste
dall'art. 62, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996.

3.  Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni con facolta' di
rinnovo  per  lo  tesso  periodo o per periodo piu' breve, secondo le
procedure  di  verifica  previste dall'art. 15, comma 5 del d.lgs. n.
502  del  1992  e  dall'art.  31  del  presente contratto per tutti i
dirigenti   con   incarico  di  direzione  struttura  complessa.  Nel
conferimento   degli   incarichi  si  applica  la  clausola  prevista
dall'art. 28, comma 10, ultimo periodo.

4. Le aziende formulano, in via preventiva, i criteri per:

- il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa
  ai  dirigenti  dei  ruoli professionale, tecnico ed amministrativo,
  indicando   i   requisiti   richiesti   -  tra  i  quali  -  quello
  dell'esperienza   professionale   ed  il  positivo  superamento  di
  apposite verifiche con le medesime cadenze di quelle previste per i
  dirigenti del ruolo sanitario. Per gli incarichi di tale tipologia,
  conferibili   a  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  presente
  contratto,   l'esperienza  professionale  dirigenziale  non  potra'
  essere inferiore a cinque anni. Nel periodo di vigenza del presente
  contratto, in via alternativa e fatti salvi i processi di mobilita'
  di  cui  all'art.  20, la mancanza della predetta esperienza potra'
  essere   compensata   dall'effettuazione  di  corsi  di  formazione
  manageriale  la cui durata e caratteristiche sono individuate dalle
  aziende,  nell'ambito  dei  criteri  di cui al presente comma. Sono
  fatti  salvi  gli  incarichi  gia' conferiti ai sensi dell'art. 54,
  lett. a) del CCNL 5 dicembre 1996.

- la  conferma  degli incarichi stessi ai dirigenti di tutti i ruoli,
  tenendo  conto  delle  verifiche  che  per  i  dirigenti  del ruolo
  sanitario  sono  quelle  previste dall'art. 31, comma 2 e per tutti
  gli  altri quelle individuate ai sensi della stessa norma, comma 4.
  I  criteri  dell'art.  28,  comma  7  sono integrati da elementi di
  valutazione  che  tengano  conto  delle  capacita'  gestionali  con
  particolare  riferimento  al governo del personale, ai rapporti con
  l'utenza,  alla  capacita'  di  correlarsi con le altre strutture e
  servizi nell'ambito dell'organizzazione dipartimentale, nonche' dei
  risultati ottenuti con le risorse assegnate.

- la  revoca,  connessa  all'accertamento  dei  risultati negativi di
  gestione  o  l'inosservanza  delle direttive impartite, che avviene
  con  atto scritto e motivato secondo le procedure e con gli effetti
  indicati nell'art. 34.

5. I criteri del comma 4, prima della definitiva determinazione, sono
oggetto  di  concertazione  con  le  rappresentanze  sindacali di cui
all'art. 10, comma 2.

6.  Gli  incarichi interni di direttore di dipartimento - prevedibili
per  tutti  i  ruoli  -  sono  conferiti  con  le  procedure previste
dall'art. 17 bis del d.lgs. 502/1922.

7.  Gli  incarichi  di  direttore  di  distretto  -  ove di struttura
complessa   -  sono  conferiti  sulla  base  dei  requisiti  previsti
dall'art. 3 sexies del d.lgs. 502/1992.