ART. 31
       Varifica dei risultati e delle attivita' dei dirigenti

1.  Gli  organismi  preposti  alla  verifica  dei dirigenti del ruolo
sanitario ai sensi dell'art. 15, commi 5 e 6 del d.lgs 502/1992 sono:

a) il Collegio tecnico;

b) il nucleo di valutazione;

2. L'organismo di cui al comma 1, lettera a) procede alla verifica:

a) delle attivita' professionali svolte e dei risultati, raggiunti da
   parte   di   tutti  i  dirigenti  indipendentemente  dall'incarico
   conferito, con cadenza triennale;

b) dei  dirigenti  titolari  di  incarico  di  direzione di struttura
   complessa o semplice, alla scadenza dell'incarico loro conferito;

c) dei  dirigenti  di  nuova  assunzione  ai fini del conferimento di
   incarico, al termine del primo quinquennio di servizio.

3.  L'organismo  di  cui al comma 1, lettera b) procede alla verifica
annuale:

a) dei  risultati di gestione del dirigente di struttura complessa ed
   anche  di  struttura  semplice  ove  sia  affidata  la gestione di
   risorse;

b) dei  risultati  raggiunti  da  tutti  i dirigenti, compresi quelli
   della lettera a), in relazione agli obiettivi.

4.  La  verifica  dei  dirigenti  del ruolo professionale, tecnico ed
amministrativo  di  cui  al  comma 1, lettera a) viene effettuata, ai
sensi  dell'art. 28, comma 4, dagli appositi organismi che le aziende
ed  enti  provvedono  ad  individuare, entro tre mesi dall'entrata in
vigore  del  contratto, per armonizzare il sistema di valutazione dei
dirigenti  interessati  -  anche  ai fini del conferimento e conferma
degli  incarichi  -  a  quello  previsto  per  i  dirigenti del ruolo
sanitario,  con le medesime cadenze previste dal comma 2. I dirigenti
dei  medesimi  ruoli con incarico di direzione di struttura complessa
sono,  altresi', soggetti alla verifica annuale dell'organismo di cui
al comma 1 lettera b).

5.  Le  aziende,  con  gli  atti  previsti dai rispettivi ordinamenti
autonomamente  assunti  in  relazione  a quanto previsto dall'art. 1,
comma  2  del  d.lgs. 286/1999, definiscono meccanismi e strumenti di
monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita'  svolta  dai  dirigenti,  in  relazione ai programmi e
obiettivi  da  perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e
strumentali  effettivamente  disponibili, stabilendo le modalita' con
le  quali  i  processi  di  valutazione  di  cui  al presente capo si
articolano,  con  particolare  riguardo  ai  soggetti  che,  in prima
istanza,  sono  deputati  alla  valutazione  dei dirigenti al fine di
fornire agli organismi di cui al comma 1. gli elementi necessari alla
verifica loro demandata.

6. L'organismo di cui al comma 1 lettera b) opera sino alla eventuale
applicazione, da parte delle aziende, dell'art. 10, comma 4 del d.lgs
286/1999.

7. In prima applicazione il triennio per le verifiche di cui al comma
2  lett. a) decorre dall'entrata in vigore del d.lgs. 229/1999, fatti
salvi  i  casi degli incarichi in scadenza prima di tale termine, ivi
comprese  le  verifiche  dopo  il  primo quinquennio di attivita'. Il
triennio  per  le  successive  verifiche  del  dirigente  scatta dopo
l'effettuazione dell'ultima.