ART. 38 Indennita' integrativa speciale dei dirigenti sanitari 1. L'indennita' integrativa speciale per il ruolo unico dei dirigenti sanitari, ivi compresi quelli dell'art. 37, comma 4 e' fissata in L. 13.908.000 annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilita'. 2. La disposizione del presente articolo decorre dal 1 agosto 1999.