ART. 38
       Indennita' integrativa speciale dei dirigenti sanitari

1. L'indennita' integrativa speciale per il ruolo unico dei dirigenti
sanitari,  ivi compresi quelli dell'art. 37, comma 4 e' fissata in L.
13.908.000 annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilita'.

2. La disposizione del presente articolo decorre dal 1 agosto 1999.