ART. 39 Norma transitoria per i dirigenti gia' di II livello del ruolo sanitario 1. Per i dirigenti del ruolo sanitario di ex II livello - anche ad incarico quinquennale - in servizio al 31 luglio 1999 ovvero assunti successivamente come tali o come responsabili di struttura complessa a seguito di avviso pubblicato ai sensi della disposizione transitoria contenuta nell'art. 17 comma 2 del d.lgs. 229/1999 - in G.U. entro il 31 luglio 1999, il trattamento economico stipendiale per dodici mensilita' - dal 1 agosto 1999 - e' cosi' articolato: a) stipendio tabellare annuo lordo nella misura stabilita dall'art. 37 comma 4, pari a L 37.632.000; b) assegno personale annuo lordo pensionabile e non riassorbibile di L. 13.240.000, pari alla differenza tra gli stipendi tabellari indicati nell'art. 37, commi 3 primo alinea e 4, comprensivo della differenza tra il valore dell'indennita' integrativa dei dirigenti di ex II livello ed ex I livello fissata dall'art. 38. L'assegno e' corrisposto per tredici mensilita'. 2. Ai dirigenti, gia' di II livello, assunti con incarico quinquennale ai sensi del revidente art. 15 del d.lgs. 502/1992 ed a quelli che avevano optato per tale incarico, viene confermato a titolo personale lo specifico trattamento economico in atto goduto, con le medesime caratteristiche e natura previste dall'art. 56 del CCNL 5 dicembre 1996, fatta salva l'applicazione dell'art. 34. 3. Le garanzie dei commi 1 e 2 operano nei confronti dei medesimi dirigenti anche nel caso di loro assunzione - senza soluzione di continuita' - per conferimento di incarico di direzione di struttura complessa in altra azienda successivamente all'entrata in vigore del presente contratto. In tal caso non viene corrisposta l'indennita' di cui all'art. 41, comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo periodo della stessa clausola. 4. All'atto della cessazione dal servizio, l'assegno di cui al comma 1 lettera b) e lo specifico trattamento economico del comma 2 - nella misura intera in ragione d'anno - confluiscono nel fondo dell'art. 50. Tale norma si applica anche per le risorse lasciate disponibili per posti resisi vacanti dal 1 gennaio 1998. Le risorse gia' destinate allo specifico trattamento di cui al comma 2, per i dirigenti di struttura complessa indicati nell'art. 30, la cui domanda di opzione per l'incarico quinquennale fosse ancora in corso al 31 luglio 1999, al superamento della verifica, sono finalizzate, nella misura minima lorda annua di L. 3.230.000, all'incremento della retribuzione di posizione - parte variabile - con decorrenza dalla data di superamento della verifica stessa, nei limiti della disponibilita' del fondo di cui all'art. 50. Qualora, invece, l'azienda abbia attribuito ai dirigenti dell'art. 30 l'incarico quinquennale dopo il 31 luglio 1999, corrispondendo lo specifico trattamento economico, esso rimane consolidato nella retribuzione di posizione - parte variabile - nella misura minima e, per la parte eccedente, viene riassorbito con i successivi incrementi della stessa, a condizione che il dirigente chieda e superi la verifica di cui all'art. 30. 5. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa assunti con avviso pubblicato in G.U. dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 229/1999, il trattamento economico viene rideterminato ai sensi degli artt. 37, comma 4 e 38, senza assegni personali ma con l'attribuzione dell'indennita' prevista dall'art. 41. 6. L'art. 56 del CCNL del 5 dicembre 1996 e' disapplicato.