ART. 39
Norma  transitoria  per  i  dirigenti  gia'  di  II livello del ruolo
                              sanitario

1.  Per  i  dirigenti del ruolo sanitario di ex II livello - anche ad
incarico  quinquennale - in servizio al 31 luglio 1999 ovvero assunti
successivamente  come tali o come responsabili di struttura complessa
a   seguito   di   avviso  pubblicato  ai  sensi  della  disposizione
transitoria  contenuta  nell'art. 17 comma 2 del d.lgs. 229/1999 - in
G.U.  entro  il  31 luglio 1999, il trattamento economico stipendiale
per dodici mensilita' - dal 1 agosto 1999 - e' cosi' articolato:

a) stipendio  tabellare  annuo lordo nella misura stabilita dall'art.
   37 comma 4, pari a L 37.632.000;

b) assegno  personale annuo lordo pensionabile e non riassorbibile di
   L.  13.240.000,  pari  alla  differenza tra gli stipendi tabellari
   indicati nell'art. 37, commi 3 primo alinea e 4, comprensivo della
   differenza tra il valore dell'indennita' integrativa dei dirigenti
   di  ex  II livello ed ex I livello fissata dall'art. 38. L'assegno
   e' corrisposto per tredici mensilita'.

2.   Ai   dirigenti,   gia'  di  II  livello,  assunti  con  incarico
quinquennale  ai sensi del revidente art. 15 del d.lgs. 502/1992 ed a
quelli  che  avevano  optato  per  tale  incarico, viene confermato a
titolo  personale  lo specifico trattamento economico in atto goduto,
con  le  medesime  caratteristiche e natura previste dall'art. 56 del
CCNL 5 dicembre 1996, fatta salva l'applicazione dell'art. 34.

3.  Le  garanzie  dei  commi 1 e 2 operano nei confronti dei medesimi
dirigenti  anche  nel  caso  di  loro assunzione - senza soluzione di
continuita'  - per conferimento di incarico di direzione di struttura
complessa  in altra azienda successivamente all'entrata in vigore del
presente contratto. In tal caso non viene corrisposta l'indennita' di
cui  all'art.  41,  comma  1, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo
periodo della stessa clausola.

4.  All'atto della cessazione dal servizio, l'assegno di cui al comma
1 lettera b) e lo specifico trattamento economico del comma 2 - nella
misura  intera  in  ragione d'anno - confluiscono nel fondo dell'art.
50.  Tale  norma si applica anche per le risorse lasciate disponibili
per  posti  resisi  vacanti  dal  1  gennaio  1998.  Le  risorse gia'
destinate  allo  specifico  trattamento  di  cui  al  comma  2, per i
dirigenti  di  struttura  complessa  indicati  nell'art.  30,  la cui
domanda  di opzione per l'incarico quinquennale fosse ancora in corso
al  31  luglio 1999, al superamento della verifica, sono finalizzate,
nella misura minima lorda annua di L. 3.230.000, all'incremento della
retribuzione  di  posizione  - parte variabile - con decorrenza dalla
data   di   superamento  della  verifica  stessa,  nei  limiti  della
disponibilita'  del  fondo  di  cui  all'art.  50.  Qualora,  invece,
l'azienda  abbia  attribuito  ai  dirigenti  dell'art.  30 l'incarico
quinquennale  dopo  il  31  luglio  1999, corrispondendo lo specifico
trattamento  economico, esso rimane consolidato nella retribuzione di
posizione  -  parte  variabile  - nella misura minima e, per la parte
eccedente,  viene  riassorbito  con  i  successivi  incrementi  della
stessa,  a condizione che il dirigente chieda e superi la verifica di
cui all'art. 30.

5.  Ai  dirigenti  con  incarico  di direzione di struttura complessa
assunti  con  avviso  pubblicato in G.U. dopo l'entrata in vigore del
d.lgs.  229/1999,  il  trattamento  economico  viene rideterminato ai
sensi  degli  artt.  37, comma 4 e 38, senza assegni personali ma con
l'attribuzione dell'indennita' prevista dall'art. 41.

6. L'art. 56 del CCNL del 5 dicembre 1996 e' disapplicato.