ART. 40
             La retribuzione di posizione dei dirigenti

1.  La  retribuzione  di  posizione e' una componente del trattamento
economico  dei  dirigenti  che,  in  relazione alla graduazione delle
funzioni  prevista  dall'art. 50, comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996 e'
collegata all'incarico agli stessi conferito.

2. La retribuzione di posizione e' composta da una parte fissa ed una
variabile e compete per tredici mensilita'.

3.  La componente fissa della retribuzione di posizione, e' garantita
al  dirigente  nella  misura  in  atto  goduta in caso di mobilita' o
trasferimento,  anche  per vincita di concorso o di incarico ai sensi
dell'art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992.

4. La componente fissa della retribuzione di cui al presente articolo
e'  mantenuta  anche  nei  casi  previsti  dall'art. 34, operando gli
effetti  della  valutazione negativa solo sulla parte variabile della
medesima retribuzione di posizione.

5. In prima applicazione del CCNL 5 dicembre 1996, come integrato dal
CCNL  1  luglio  1997,  il valore economico minimo contrattuale della
retribuzione  di  posizione  -  parte  fissa  e  variabile  -  per il
personale  gia'  in  servizio  all'entrata  in  vigore  del contratto
medesimo  -  e'  stato indicato nella tabella all. 1 del CCNL in pari
data,   relativo  al  II  biennio  economico,  secondo  le  posizioni
funzionali od economiche di provenienza dei dirigenti.

6.  La  componente  fissa  della  retribuzione di posizione stabilita
dalla  tabella  indicata  nel  comma  5  non  e' modificabile, mentre
l'incremento  della  componente  variabile  minima contrattuale della
medesima  tabella  sulla base della graduazione delle funzioni di cui
all'art.  26,  e'  competenza delle singole aziende in relazione alle
risorse   disponibili   nell'apposito   fondo.   Di   conseguenza  la
retribuzione di posizione dei dirigenti, fermo rimanendo il principio
che,  a  parita' di graduazione delle funzioni, deve essere identica,
si colloca - in base alla tipologia degli incarichi conferiti - nelle
fasce  economiche  degli  artt.  54  e  55  del CCNL 5 dicembre 1996,
secondo   la   tabella  di  corrispondenza  allegato  1  al  presente
contratto.

7. Il valore economico complessivo dell'incarico determinato ai sensi
del  comma 6 e' la risultante della somma del minimo contrattuale del
comma  5  e  della quota aggiuntiva variabile definita aziendalmente.
Detto  valore,  a parita' di funzioni, si ottiene mediante i relativi
conguagli  sulla  parte  variabile rispetto al minimo contrattuale in
godimento fino al raggiungimento del valore economico complessivo.

8.  Nel  caso  di  attribuzione  di  un  incarico  diverso  da quello
precedentemente  svolto,  a seguito di ristrutturazione aziendale, in
presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso
sara'  conferito,  ai sensi degli artt. 28 e 29, un altro incarico di
pari valore economico.

9. Nel conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento ovvero
di  incarichi  che,  pur  non  configurandosi con tale denominazione,
ricomprendano - secondo l'atto aziendale - piu' strutture complesse -
per  la  retribuzione  di posizione - parte variabile - del dirigente
interessato  e'  prevista  una  maggiorazione  fra  il  35 ed il 50%,
calcolato  sul  valore  massimo  della  fascia  di  appartenenza come
rideterminata dal comma 10.

10.  I valori massimi delle fasce di cui agli art. 54 e 55 del CCNL 5
dicembre 1996 sono cosi' rideterminati:

Fascia a) dell'art. 54: L. 80.000.000
Fascia b) dell'art. 54: L. 70.000.000
Fascia a) dell'art. 55: L. 70.000.000
Fascia b) dell'art. 55: L. 45.000.000

11.  Per  i  dirigenti  di  nuova assunzione, ai quali le aziende non
abbiano  gia'  conferito  un  incarico  diverso,  la  retribuzione di
posizione  minima  contrattuale  e'  confermata per il biennio 1998 -
1999  nei valori previsti dalla tabella allegato 1 al CCNL 5 dicembre
1996  relativo  al II biennio economico 1996-1997, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 47, comma 1 lett. a).

12.  Alla  corresponsione  della  retribuzione di posizione nelle sue
componenti  -  fissa  e  variabile  -  in  applicazione  del presente
articolo   si   provvede  con  il  fondo  di  cui  all'art  50.  Alla
maggiorazione  di  cui  al  comma 9 le aziende provvedono con oneri a
carico del proprio bilancio.