ART. 40 La retribuzione di posizione dei dirigenti 1. La retribuzione di posizione e' una componente del trattamento economico dei dirigenti che, in relazione alla graduazione delle funzioni prevista dall'art. 50, comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996 e' collegata all'incarico agli stessi conferito. 2. La retribuzione di posizione e' composta da una parte fissa ed una variabile e compete per tredici mensilita'. 3. La componente fissa della retribuzione di posizione, e' garantita al dirigente nella misura in atto goduta in caso di mobilita' o trasferimento, anche per vincita di concorso o di incarico ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992. 4. La componente fissa della retribuzione di cui al presente articolo e' mantenuta anche nei casi previsti dall'art. 34, operando gli effetti della valutazione negativa solo sulla parte variabile della medesima retribuzione di posizione. 5. In prima applicazione del CCNL 5 dicembre 1996, come integrato dal CCNL 1 luglio 1997, il valore economico minimo contrattuale della retribuzione di posizione - parte fissa e variabile - per il personale gia' in servizio all'entrata in vigore del contratto medesimo - e' stato indicato nella tabella all. 1 del CCNL in pari data, relativo al II biennio economico, secondo le posizioni funzionali od economiche di provenienza dei dirigenti. 6. La componente fissa della retribuzione di posizione stabilita dalla tabella indicata nel comma 5 non e' modificabile, mentre l'incremento della componente variabile minima contrattuale della medesima tabella sulla base della graduazione delle funzioni di cui all'art. 26, e' competenza delle singole aziende in relazione alle risorse disponibili nell'apposito fondo. Di conseguenza la retribuzione di posizione dei dirigenti, fermo rimanendo il principio che, a parita' di graduazione delle funzioni, deve essere identica, si colloca - in base alla tipologia degli incarichi conferiti - nelle fasce economiche degli artt. 54 e 55 del CCNL 5 dicembre 1996, secondo la tabella di corrispondenza allegato 1 al presente contratto. 7. Il valore economico complessivo dell'incarico determinato ai sensi del comma 6 e' la risultante della somma del minimo contrattuale del comma 5 e della quota aggiuntiva variabile definita aziendalmente. Detto valore, a parita' di funzioni, si ottiene mediante i relativi conguagli sulla parte variabile rispetto al minimo contrattuale in godimento fino al raggiungimento del valore economico complessivo. 8. Nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sara' conferito, ai sensi degli artt. 28 e 29, un altro incarico di pari valore economico. 9. Nel conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano - secondo l'atto aziendale - piu' strutture complesse - per la retribuzione di posizione - parte variabile - del dirigente interessato e' prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50%, calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma 10. 10. I valori massimi delle fasce di cui agli art. 54 e 55 del CCNL 5 dicembre 1996 sono cosi' rideterminati: Fascia a) dell'art. 54: L. 80.000.000 Fascia b) dell'art. 54: L. 70.000.000 Fascia a) dell'art. 55: L. 70.000.000 Fascia b) dell'art. 55: L. 45.000.000 11. Per i dirigenti di nuova assunzione, ai quali le aziende non abbiano gia' conferito un incarico diverso, la retribuzione di posizione minima contrattuale e' confermata per il biennio 1998 - 1999 nei valori previsti dalla tabella allegato 1 al CCNL 5 dicembre 1996 relativo al II biennio economico 1996-1997, fatto salvo quanto previsto dall'art. 47, comma 1 lett. a). 12. Alla corresponsione della retribuzione di posizione nelle sue componenti - fissa e variabile - in applicazione del presente articolo si provvede con il fondo di cui all'art 50. Alla maggiorazione di cui al comma 9 le aziende provvedono con oneri a carico del proprio bilancio.