ART. 44 Soppressione dei rapporti di lavoro a tempo parziale 1. I rapporti di lavoro a tempo parziale in corso dei dirigenti del ruolo sanitario gia' di I e II livello, sono soppressi con le modalita' di realizzazione, di cui ai seguenti commi anche per dare attuazione all'art. 20, comma 3, punto 18 bis della legge 488/1999 circa la riconduzione dei dirigenti ad un rapporto di lavoro unico per quanto attiene l'orario secondo le disposizioni degli artt. 16 e 17. 2. Il passaggio al rapporto unico - per i dirigenti del comma 1 che abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo - e' portato a termine entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, attribuendo agli stessi: a) il trattamento economico tabellare previsto per i corrispondenti dirigenti dall'art. 37, comma 4; b) l'indennita' integrativa nella misura prevista dall'art. 38; c) ai dirigenti gia' di II livello ai quali sia mantenuto l'incarico di direzione di struttura complessa a seguito della verifica di cui all'art. 30 l'indennita' di incarico prevista dall'art. 41, senza alcun assegno personale. Per coloro che avevano optato per il rapporto quinquennale e' mantenuto lo specifico trattamento in godimento; d) l'indennita' di esclusivita' di rapporto nella misura spettante; e) la retribuzione di posizione definita aziendalmente in relazione all'incarico affidato; f) la retribuzione di risultato, ove spettante. Per i dirigenti gia' di II livello che non avessero optato per l'incarico quinquennale entro il 31 luglio 1999, si applica anche l'art. 30. 3. Per i dirigenti sanitari che non abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo entro il 14 marzo 2000 - il passaggio avviene - con decorrenza dall'opzione - anche successivamente, con l'attribuzione del trattamento economico previsto dal comma 2 con esclusione della lettera c). 4. In ogni caso la trasformazione del rapporto di lavoro avviene improrogabilmente entro il 1 dicembre 2001 anche per coloro che non dovessero optare per il rapporto. In tale caso a detti dirigenti e' attribuito: a) il trattamento economico tabellare previsto per i corrispondenti dirigenti dall'art. 37, comma 4; b) l'indennita' integrativa in godimento e nella misura prevista per il rapporto di lavoro in atto; c) la retribuzione di posizione definita con le regole di cui all'art. 40. 5. Le aziende fanno fronte ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo congelando - in misura corrispondente alla spesa - le assunzioni per posti vacanti di dirigente indipendentemente dalla disciplina di appartenenza, tenuto conto del maggior numero di ore di lavoro effettuate per l'adeguamento del relativo orario.