ART. 44
        Soppressione dei rapporti di lavoro a tempo parziale

1.  I  rapporti di lavoro a tempo parziale in corso dei dirigenti del
ruolo  sanitario  gia'  di  I  e  II  livello,  sono soppressi con le
modalita'  di  realizzazione, di cui ai seguenti commi anche per dare
attuazione  all'art.  20,  comma 3, punto 18 bis della legge 488/1999
circa  la  riconduzione  dei dirigenti ad un rapporto di lavoro unico
per  quanto attiene l'orario secondo le disposizioni degli artt. 16 e
17.

2.  Il  passaggio al rapporto unico - per i dirigenti del comma 1 che
abbiano  optato  per  il  rapporto di lavoro esclusivo - e' portato a
termine  entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore del presente
contratto, attribuendo agli stessi:

a) il  trattamento  economico tabellare previsto per i corrispondenti
   dirigenti dall'art. 37, comma 4;

b) l'indennita' integrativa nella misura prevista dall'art. 38;

c) ai  dirigenti gia' di II livello ai quali sia mantenuto l'incarico
   di  direzione  di  struttura complessa a seguito della verifica di
   cui  all'art.  30  l'indennita' di incarico prevista dall'art. 41,
   senza  alcun  assegno personale. Per coloro che avevano optato per
   il  rapporto quinquennale e' mantenuto lo specifico trattamento in
   godimento;

d) l'indennita' di esclusivita' di rapporto nella misura spettante;

e) la  retribuzione  di posizione definita aziendalmente in relazione
   all'incarico affidato;

f) la retribuzione di risultato, ove spettante.

Per  i  dirigenti  gia'  di  II  livello  che non avessero optato per
l'incarico  quinquennale  entro  il  31 luglio 1999, si applica anche
l'art. 30.

3. Per i dirigenti sanitari che non abbiano optato per il rapporto di
lavoro  esclusivo entro il 14 marzo 2000 - il passaggio avviene - con
decorrenza  dall'opzione  - anche successivamente, con l'attribuzione
del  trattamento  economico previsto dal comma 2 con esclusione della
lettera c).

4.  In  ogni  caso  la  trasformazione del rapporto di lavoro avviene
improrogabilmente  entro  il 1 dicembre 2001 anche per coloro che non
dovessero  optare  per il rapporto. In tale caso a detti dirigenti e'
attribuito:

a) il  trattamento  economico tabellare previsto per i corrispondenti
   dirigenti dall'art. 37, comma 4;

b) l'indennita'  integrativa in godimento e nella misura prevista per
   il rapporto di lavoro in atto;

c) la  retribuzione  di  posizione  definita  con  le  regole  di cui
   all'art. 40.

5.  Le  aziende fanno fronte ai maggiori oneri derivanti dal presente
articolo  congelando  -  in  misura  corrispondente  alla  spesa - le
assunzioni  per  posti  vacanti  di dirigente indipendentemente dalla
disciplina di appartenenza, tenuto conto del maggior numero di ore di
lavoro effettuate per l'adeguamento del relativo orario.