ART. 45 Incarichi 1. Ai dirigenti sanitari gia' di I e II livello che entro il termine del 14 marzo 2000 hanno optato per il rapporto di lavoro non esclusivo gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa gia' conferiti, sono revocati con effetto dal 15 marzo 2000. 2. Fermo rimanendo quanto disposto dall'art. 30, i dirigenti di II livello con rapporto quinquennale che non abbiano optato per il rapporto esclusivo sono confermati negli incarichi di direzione di struttura complessa loro conferiti sino al 30 giugno 2000. Agli interessati a decorrere dal 1 luglio 2000 dovra' essere conferito uno degli incarichi di cui all'art. 27 comma 1, lett. c). 3. In applicazione del comma 2 per tutti i dirigenti gia' di II livello, l'opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo comporta l'indisponibilita' di un posto di dirigente. 4. I dirigenti del comma 1 non possono svolgere attivita' libero-professionale intramuraria. 5. I dirigenti di cui al presente articolo possono revocare l'opzione per l'esercizio dell'attivita' libero-professionale extramuraria entro il 31 dicembre di ogni anno, passando al rapporto di lavoro esclusivo.