ART. 45
                              Incarichi

1.  Ai dirigenti sanitari gia' di I e II livello che entro il termine
del  14  marzo  2000  hanno  optato  per  il  rapporto  di lavoro non
esclusivo   gli  incarichi  di  direzione  di  struttura  semplice  o
complessa  gia'  conferiti,  sono  revocati  con effetto dal 15 marzo
2000.

2.  Fermo  rimanendo  quanto disposto dall'art. 30, i dirigenti di II
livello  con  rapporto  quinquennale  che  non  abbiano optato per il
rapporto  esclusivo  sono  confermati negli incarichi di direzione di
struttura  complessa  loro  conferiti  sino  al  30 giugno 2000. Agli
interessati a decorrere dal 1 luglio 2000 dovra' essere conferito uno
degli incarichi di cui all'art. 27 comma 1, lett. c).

3.  In  applicazione  del  comma  2  per tutti i dirigenti gia' di II
livello,  l'opzione  per il rapporto di lavoro non esclusivo comporta
l'indisponibilita' di un posto di dirigente.

4.   I   dirigenti   del  comma  1  non  possono  svolgere  attivita'
libero-professionale intramuraria.

5. I dirigenti di cui al presente articolo possono revocare l'opzione
per   l'esercizio  dell'attivita'  libero-professionale  extramuraria
entro  il  31  dicembre  di ogni anno, passando al rapporto di lavoro
esclusivo.