ART. 46
                 Trattamento economico fondamentale

1. Ai dirigenti di cui all'art. 45, comma 1, ivi compresi i dirigenti
di  ex  II livello ad incarico quinquennale che abbiano optato per il
rapporto di lavoro non esclusivo spettano:

a) il trattamento economico tabellare dell'art. 37, comma 4;

b) l'indennita' integrativa speciale prevista dall'art. 38;

c) per  i  dirigenti  sanitari gia' di II livello l'assegno personale
   previsto dall'art. 39;

d) le altre voci previste dall' art. 35 lettera A) ove spettanti.

2.  All'atto  della  cessazione  dal  servizio, gli assegni di cui al
comma  1  lettera  c),  nella  misura  intera  in  ragione  d'anno  -
confluiscono  nel fondo dell'art. 50. Tale norma si applica anche per
le  risorse  lasciate  disponibili  per  posti  resisi vacanti dall'1
gennaio 1998.