ART. 46 Trattamento economico fondamentale 1. Ai dirigenti di cui all'art. 45, comma 1, ivi compresi i dirigenti di ex II livello ad incarico quinquennale che abbiano optato per il rapporto di lavoro non esclusivo spettano: a) il trattamento economico tabellare dell'art. 37, comma 4; b) l'indennita' integrativa speciale prevista dall'art. 38; c) per i dirigenti sanitari gia' di II livello l'assegno personale previsto dall'art. 39; d) le altre voci previste dall' art. 35 lettera A) ove spettanti. 2. All'atto della cessazione dal servizio, gli assegni di cui al comma 1 lettera c), nella misura intera in ragione d'anno - confluiscono nel fondo dell'art. 50. Tale norma si applica anche per le risorse lasciate disponibili per posti resisi vacanti dall'1 gennaio 1998.