ART. 52 Fondo della retribuzione di risultato e premio per la qualita' della prestazione individuale 1. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono annualmente destinate a costituire una componente retributiva correlata ai risultati raggiunti dai dirigenti e finalizzata anche a costituire un premio per il conseguimento di livelli di particolare qualita' della prestazione. 2. Al finanziamento della retribuzione di cui al comma 1, si provvede secondo la disciplina prevista negli articoli 61, 62, 63 e per le IPAB dall'art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996 mediante l'utilizzo dei seguenti fondi: a) Fondo per la retribuzione di risultato relativa ai livelli di produttivita' ed al miglioramento dei servizi b) Fondo per i premi per la qualita' della prestazione individuale. 3. A decorrere dal 1 gennaio 1998 i fondi del comma 2 sono formati dall'ammontare delle risorse consolidate alla data del 31 dicembre 1997, ai sensi dell'art. 61 del CCNL 5 dicembre 1996. 4. Per la formazione del fondo per la retribuzione di risultato relativa ai livelli di produttivita' e miglioramento dei servizi si deve tener conto delle seguenti precisazioni: a) nel consolidamento del fondo non va considerato quanto connesso alle risorse aggiuntive previste dall'art. 7, commi 1 e 3 del CCNL 5 dicembre 1996 (II biennio economico); b) qualora gli incrementi derivino da economie di gestione, queste dovranno essere espressamente accertate a consuntivo dai servizi di controllo interno o dai nuclei di valutazione e dovranno corrispondere ad effettivi incrementi di produttivita' o di miglioramento dei servizi o di ottimizzazione delle attivita'; c) resta confermata la possibilita' di utilizzazione - anche temporanea - nel fondo per la produttivita' collettiva - di eventuali risparmi accertati a consuntivo nella gestione dei fondi di cui agli artt. 50 e 51. 5. Il fondo previsto nel comma 2 lett. a) e', altresi', alimentato, annualmente, in presenza delle seguenti condizioni: a) a decorrere dal 1 gennaio 1998 con le risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997, nella misura destinata dalle aziende alla contrattazione integrativa e da altre disposizioni di legge che destinano una parte di proventi delle aziende ad incentivi del personale; b) a decorrere dal 1 gennaio 1998, sulla base del consuntivo 1997, dell'1% - come tetto massimo - del monte salari annuo, calcolato con riferimento al 1997, in presenza di avanzi di amministrazione e pareggio di bilancio, secondo le modalita' stabilite dalle Regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione annuale, ovvero della realizzazione annuale di programmi-correlati ad incrementi quali-quantitativi di attivita' del personale - concordati tra Regioni e singole aziende e finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro il termine prestabilito ai sensi delle vigenti disposizioni. 6. La verifica del raggiungimento dei risultati di cui al comma 5, lett. b) e' affidata al nucleo di valutazione o ai servizi di controllo interno ed e', in ogni caso, condizione necessaria per l'erogazione dei compensi relativi alla retribuzione di risultato. 7. Le Regioni, ai sensi degli artt. 4 e 13 del d.lgs. n. 502 del 1992, possono favorire l'assunzione e perseguimento - da parte delle aziende - di obiettivi strategici relativi al consolidamento del processo di riorganizzazione in atto ovvero collegati al reale recupero di margini di produttivita', alla cui realizzazione finalizzano l'incremento del fondo di cui al comma 5 dell'1 % del monte salari annuo, calcolato con riferimento al 1997. Le Regioni possono, altresi', favorire da parte delle aziende interventi di sviluppo occupazionale o interventi correlati ai processi riorganizzativi anche a seguito di innovazioni tecnologiche da definirsi in sede di contrattazione integrativa, alla realizzazione dei quali finalizzeranno un ulteriore quota di incremento dello stesso fondo pari allo 0,2% del medesimo monte salari 1997. La presente clausola e' valida sino al 31 dicembre 1999, data successivamente alla quale per i dirigenti del ruolo sanitario le predette risorse aggiuntive regionali sono assegnate al finanziamento dell'indennita' di esclusivita' del rapporto di lavoro e per i dirigenti degli altri ruoli all'equiparazione. Il fondo di cui al presente articolo, inoltre, per la parte di spettanza dei dirigenti sanitari e' decurtato delle risorse indicate nell'art. 47, comma 6. 8. E' confermato l'art. 64 del CCNL 5 dicembre 1996 relativo agli onorari e compensi di natura professionale dei dirigenti avvocati e procuratori.