ART. 52
Fondo  della retribuzione di risultato e premio per la qualita' della
                       prestazione individuale

1.   Le   risorse  finanziarie  di  cui  al  presente  articolo  sono
annualmente   destinate   a  costituire  una  componente  retributiva
correlata  ai risultati raggiunti dai dirigenti e finalizzata anche a
costituire  un  premio per il conseguimento di livelli di particolare
qualita' della prestazione.

2. Al finanziamento della retribuzione di cui al comma 1, si provvede
secondo  la  disciplina  prevista  negli articoli 61, 62, 63 e per le
IPAB  dall'art.  65  del CCNL 5 dicembre 1996 mediante l'utilizzo dei
seguenti fondi:

a) Fondo  per  la  retribuzione  di  risultato relativa ai livelli di
   produttivita' ed al miglioramento dei servizi

b) Fondo per i premi per la qualita' della prestazione individuale.

3.  A  decorrere  dal 1 gennaio 1998 i fondi del comma 2 sono formati
dall'ammontare  delle  risorse  consolidate alla data del 31 dicembre
1997, ai sensi dell'art. 61 del CCNL 5 dicembre 1996.

4.  Per  la  formazione  del  fondo  per la retribuzione di risultato
relativa  ai  livelli di produttivita' e miglioramento dei servizi si
deve tener conto delle seguenti precisazioni:

a) nel  consolidamento  del  fondo non va considerato quanto connesso
   alle risorse aggiuntive previste dall'art. 7, commi 1 e 3 del CCNL
   5 dicembre 1996 (II biennio economico);

b) qualora  gli  incrementi  derivino da economie di gestione, queste
   dovranno  essere  espressamente accertate a consuntivo dai servizi
   di  controllo  interno  o  dai  nuclei  di  valutazione e dovranno
   corrispondere  ad  effettivi  incrementi  di  produttivita'  o  di
   miglioramento dei servizi o di ottimizzazione delle attivita';

c) resta   confermata   la  possibilita'  di  utilizzazione  -  anche
   temporanea  -  nel  fondo  per  la  produttivita'  collettiva - di
   eventuali risparmi accertati a consuntivo nella gestione dei fondi
   di cui agli artt. 50 e 51.

5.  Il  fondo previsto nel comma 2 lett. a) e', altresi', alimentato,
annualmente, in presenza delle seguenti condizioni:

a) a   decorrere   dal  1  gennaio  1998  con  le  risorse  derivanti
   dall'attuazione  dell'art.  43  della legge 449/1997, nella misura
   destinata dalle aziende alla contrattazione integrativa e da altre
   disposizioni  di  legge  che destinano una parte di proventi delle
   aziende ad incentivi del personale;

b) a  decorrere  dal  1 gennaio 1998, sulla base del consuntivo 1997,
   dell'1%  -  come tetto massimo - del monte salari annuo, calcolato
   con  riferimento al 1997, in presenza di avanzi di amministrazione
   e  pareggio  di  bilancio,  secondo  le  modalita' stabilite dalle
   Regioni  negli  atti di indirizzo per la formazione dei bilanci di
   previsione   annuale,   ovvero   della  realizzazione  annuale  di
   programmi-correlati  ad incrementi quali-quantitativi di attivita'
   del  personale  -  concordati  tra  Regioni  e  singole  aziende e
   finalizzati  al  raggiungimento  del pareggio di bilancio entro il
   termine prestabilito ai sensi delle vigenti disposizioni.

6.  La  verifica  del raggiungimento dei risultati di cui al comma 5,
lett.  b)  e'  affidata  al  nucleo  di  valutazione  o ai servizi di
controllo  interno  ed  e',  in  ogni caso, condizione necessaria per
l'erogazione dei compensi relativi alla retribuzione di risultato.

7.  Le  Regioni,  ai  sensi  degli artt. 4 e 13 del d.lgs. n. 502 del
1992,  possono favorire l'assunzione e perseguimento - da parte delle
aziende  -  di  obiettivi  strategici  relativi al consolidamento del
processo  di  riorganizzazione  in  atto  ovvero  collegati  al reale
recupero   di   margini  di  produttivita',  alla  cui  realizzazione
finalizzano  l'incremento  del  fondo  di cui al comma 5 dell'1 % del
monte  salari  annuo,  calcolato  con riferimento al 1997. Le Regioni
possono,  altresi',  favorire  da  parte  delle aziende interventi di
sviluppo   occupazionale   o   interventi   correlati   ai   processi
riorganizzativi  anche  a  seguito  di  innovazioni  tecnologiche  da
definirsi  in  sede di contrattazione integrativa, alla realizzazione
dei  quali  finalizzeranno  un  ulteriore  quota  di incremento dello
stesso  fondo  pari  allo  0,2%  del  medesimo  monte salari 1997. La
presente   clausola   e'  valida  sino  al  31  dicembre  1999,  data
successivamente  alla  quale  per  i dirigenti del ruolo sanitario le
predette risorse aggiuntive regionali sono assegnate al finanziamento
dell'indennita'  di  esclusivita'  del  rapporto  di  lavoro  e per i
dirigenti  degli  altri  ruoli  all'equiparazione. Il fondo di cui al
presente  articolo,  inoltre, per la parte di spettanza dei dirigenti
sanitari e' decurtato delle risorse indicate nell'art. 47, comma 6.

8.  E'  confermato  l'art.  64 del CCNL 5 dicembre 1996 relativo agli
onorari  e  compensi di natura professionale dei dirigenti avvocati e
procuratori.