ART. 53
  Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche

1.   Le   aziende  e  gli  enti  che,  in  attuazione  delle  vigenti
disposizioni,  rideterminano, con atto formale, la dotazione organica
dei posti di funzione dirigenziale in numero superiore a quello preso
a  base  di calcolo per la formazione dei fondi, previsti dagli artt.
50,  51  e 52, nel finanziare la predetta dotazione organica dovranno
incrementare i relativi fondi in modo congruo, con oneri a carico del
proprio   bilancio,   tenendo   conto   del  valore  delle  posizioni
organizzative di nuova istituzione e, comunque, della retribuzione di
posizione  minima  contrattuale di cui all'art. 35, comma 1, lett. A)
punto  5  come  gia'  previsto dall'art. 58 del CCNL 5 dicembre 1996;
delle  risorse  necessarie  per  sostenere i maggiori oneri derivanti
dalla    corresponsione   del   trattamento   economico,   accessorio
complessivo   eventualmente   spettante  ai  dirigenti  da  assumere;
dell'indennita'  di  cui  all'art.  41 e - per i dirigenti sanitari -
dell'art. 43.

2.  Analogamente  si procede nel caso di attivazione di nuovi servizi
ad invarianza della dotazione organica con riferimento al trattamento
accessorio.