ART. 54
Attivita'  libero-professionale  intramuraria dei dirigenti del ruolo
                              sanitario

1.  In applicazione degli artt. 4, comma 11 e 15 quinquies del d.lgs.
502/1992  e nel rispetto dei principi dagli stessi fissati, a tutto i
dirigenti del ruolo sanitario con rapporto esclusivo e' consentito lo
svolgimento    dell'attivita'    libero   professionale   all'interno
dell'azienda,  nell'ambito  delle strutture aziendali individuate con
apposito  atto  adottato dall'azienda con il concorso del Collegio di
direzione  previsto  dall'art.  17  dello  stesso  decreto  e  con le
procedure indicate nell'art. 4, comma 2, lettera G).

2.  In  particolare,  l'azienda  - fino alla realizzazione di proprie
idonee  strutture  e  spazi  distinti  per l'esercizio dell'attivita'
libero   professionale   intramuraria   in   regime  di  ricovero  ed
ambulatoriale - intra ed extra ospedaliera - deve intraprendere tutte
le  iniziative  previste dalle vigenti disposizioni per consentire ai
dirigenti  l'esercizio della libera professione intramuraria ai sensi
dell'art.  72,  comma 11 Legge 448/1998 e delle conseguenti direttive
regionali  in materia, anche fuori dall'azienda, in spazi sostitutivi
in  altre  aziende  o strutture sanitarie non accreditate, nonche' in
studi  professionali  privati,  ivi  compresi  quelli  per i quali e'
richiesta l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'.

3.  Le  modalita'  di svolgimento dell'attivita' libera professionale
sono disciplinate dalle aziende nel rispetto dei criteri generali del
presente contratto.

4.  Per attivita' libero professionale intramuraria dei dirigenti del
ruolo   sanitario   si   intende   l'attivita'  che  detto  personale
individualmente o in e'quipe, esercita fuori dell'impegno di servizio
in  regime  ambulatoriale,  ivi  comprese le attivita' di diagnostica
strumentale  e  di  laboratorio,  di  day  hospital, day surgery o di
ricovero  nonche' le prestazioni farmaceutiche ad esso collegate, sia
nelle  strutture  ospedaliere che territoriali, in favore e su libera
scelta  dell'assistito  e  con  oneri  a  carico  dello  stesso  o di
assicurazioni  o di fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario
Nazionale di cui all'articolo 9 del d.lgs. 502/1992.

5.  L'esercizio  dell'attivita'  professionale  intramuraria non deve
essere  in contrasto con le finalita' istituzionali dell'azienda e lo
svolgimento  deve  essere  organizzato  in  modo  tale  da  garantire
l'integrale  assolvimento  dei compiti di istituto e da assicurare la
piena  funzionalita'  dei  servizi.  A  tal  fine, l'attivita' libero
professionale  intramuraria  non  puo',  globalmente,  comportare per
ciascun  dirigente,  un  volume  di  prestazioni  o un volume orari o
superiore  a  quello  assicurato  per  i  compiti  istituzionali. Per
l'attivita'  di  ricovero  la  valutazione  e'  riferita  anche  alla
tipologia e complessita' delle prestazioni.

6.  A  tal  fine, l'azienda negozia in sede di definizione annuale di
budget,  con i dirigenti responsabili delle e'quipes interessate, nel
rispetto  dei  tempi  concordati, i volumi di attivita' istituzionale
che  devono  essere  comunque  assicurati  in  relazione alle risorse
assegnate.  Di  conseguenza concorda con i singoli dirigenti e con le
e'quipes  interessate  i  volumi  di  attivita'  libero-professionale
intramuraria   che,  comunque,  non  possono  superare  i  volumi  di
attivita'  istituzionale  assicurati,  prevedendo  appositi organismi
paritetici  di  verifica ed indicando le sanzioni da adottare in caso
di violazione di quanto concordemente pattuito.