ART. 55
             Tipologie di attivita' libero professionali

1.  L'esercizio  dell'attivita'  libero  professionale  avviene al di
fuori  dell'impegno  di  servizio  e  si puo' svolgere nelle seguenti
forme:

a) libera   professione   individuale,  caratterizzata  dalla  scelta
   diretta  da parte dell'utente del singolo professionista cui viene
   richiesta la prestazione, ai sensi dell'art. 54, comma 4.

b) attivita' libero professionale a pagamento, ai sensi dell'art. 54,
   comma  4, svolte in e'quipe all'interno delle strutture aziendali,
   caratterizzata   dalla   richiesta   di   prestazioni   da   parte
   dell'utente,   singolo  o  associato  anche  attraverso  forme  di
   rappresentanza,  all'e'quipe,  che  vi  provvede  nei limiti delle
   disponibilita' orarie concordate.

c) partecipazione  ai  proventi di attivita' richiesta a pagamento da
   singoli utenti e svolta individualmente o in e'quipe, in strutture
   di  altra  azienda  del  SSN  o  di  altra struttura sanitaria non
   accreditata, previa convenzione con le stesse;

d) partecipazione ai proventi di attivita' professionali, a pagamento
   richieste   da   terzi  all'azienda  all'interno  delle  strutture
   aziendali,  anche  al fine di consentire la riduzione dei tempi di
   attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite
   le e'quipes dei servizi interessati.

2.  Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera
d)  del  comma 1 anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e
temporanea,   ad  integrazione  dell'attivita'  istituzionale,  dalle
aziende  ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa
o  di  acquisire  prestazioni  aggiuntive, soprattutto in presenza di
carenza  di  organico ed impossibilita' anche momentanea di coprire i
relativi  posti  con personale in possesso dei requisiti di legge, in
accordo  con  le  equipes  interessate e nel rispetto delle direttive
regionali in materia.

3.  L'attivita'  libero  professionale  e'  prestata con le modalita'
indicate nell'art. 1, comma 4 del DM 31 luglio 1997, pubblicato nella
G.U.  5  agosto 1997. L'autorizzazione ivi prevista e' concessa anche
nei  casi  di esercizio di attivita' professionali svolte in qualita'
di specialista in medicina del lavoro o medico competente nell'ambito
delle  attivita'  previste  dal  d.lgs  626/1994,  con esclusione dei
dirigenti  che  versino  in  condizioni di incompatibilita' in quanto
direttamente  addetti  alle  attivita' di prevenzione di cui all'art.
59.

4.  La  gestione  dell'attivita'  libero  professionale  in regime di
ricovero  e'  soggetta alle norme di cui all'articolo 3, commi 6 e 7,
della  Legge  23.12.1994,  n. 724, in materia di obbligo di specifica
contabilizzazione.