ART. 56 Disciplina transitoria 1. Sino alla realizzazione di quanto previsto dall'art. 54 comma 2, l'azienda al fine di consentire l'esercizio dell'attivita' libero professionale autorizza i dirigenti sanitari all'utilizzo, senza oneri aggiuntivi a carico dell'azienda stessa e comunque al di fuori dell'impegno di servizio, di studi professionali privati o di strutture private non accreditate, con apposita convenzione, alle seguenti condizioni: a) preventiva comunicazione all'azienda dei volumi prestazionali presunti in ragione di anno, le modalita' di effettuazione e l'impegno orario complessivo; b) definizione delle tariffe, d'intesa con i dirigenti interessati; c) emissione delle fatture o ricevute da parte del dirigente su bollettario dell'azienda. Gli importi corrisposti dagli utenti sono riscossi dal dirigente, il quale detratte a titolo di acconto, le quote di sua spettanza nel limite massimo del 50%, li versa entro i successivi 15 giorni all'azienda che provvedera' alle trattenute di legge e relativi conguagli; d) definizione del numero e della collocazione della sede o delle sedi sostitutive degli spazi aziendali, nella quale o nelle quali e' transitoriamente autorizzato l'esercizio della attivita' libero professionale intramoenia, con le procedure di cui all'art. 54, comma 1. 2. La presente norma ha effetto fino alla emanazione delle direttive regionali che disciplineranno la materia e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del contratto. Le parti si riconvocheranno entro il quinto mese dall'entrata in vigore del presente contratto, per definire la materia entro nel termine suindicato, in carenza di atto ministeriale di indirizzo o di regolamentazione regionale.