ART. 56
                       Disciplina transitoria

1.  Sino  alla realizzazione di quanto previsto dall'art. 54 comma 2,
l'azienda  al  fine  di  consentire l'esercizio dell'attivita' libero
professionale  autorizza  i  dirigenti  sanitari  all'utilizzo, senza
oneri  aggiuntivi a carico dell'azienda stessa e comunque al di fuori
dell'impegno  di  servizio,  di  studi  professionali  privati  o  di
strutture  private  non  accreditate,  con apposita convenzione, alle
seguenti condizioni:

a) preventiva  comunicazione  all'azienda  dei  volumi  prestazionali
   presunti  in  ragione  di  anno,  le  modalita' di effettuazione e
   l'impegno orario complessivo;

b) definizione delle tariffe, d'intesa con i dirigenti interessati;

c) emissione  delle  fatture  o  ricevute  da  parte del dirigente su
   bollettario  dell'azienda.  Gli  importi  corrisposti dagli utenti
   sono  riscossi  dal  dirigente,  il  quale  detratte  a  titolo di
   acconto,  le quote di sua spettanza nel limite massimo del 50%, li
   versa  entro  i  successivi  15 giorni all'azienda che provvedera'
   alle trattenute di legge e relativi conguagli;

d) definizione  del  numero  e  della collocazione della sede o delle
   sedi  sostitutive degli spazi aziendali, nella quale o nelle quali
   e' transitoriamente autorizzato l'esercizio della attivita' libero
   professionale  intramoenia,  con  le procedure di cui all'art. 54,
   comma 1.

2.  La presente norma ha effetto fino alla emanazione delle direttive
regionali  che  disciplineranno la materia e, comunque, non oltre sei
mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore del contratto. Le parti si
riconvocheranno  entro  il  quinto  mese  dall'entrata  in vigore del
presente  contratto,  per  definire  la  materia  entro  nel  termine
suindicato,  in  carenza  di  atto  ministeriale  di  indirizzo  o di
regolamentazione regionale.