ART. 59
Attivita' professionale dei dirigenti dei dipartimenti di prevenzione

1.  L'attivita' professionale dei dirigenti sanitari del Dipartimento
di  prevenzione,  erogata  al  di  fuori  dell'impegno istituzionale,
concorre  ad  aumentare la disponibilita' ed a migliorare la qualita'
complessiva  delle azioni di sanita' pubblica, integrando l'attivita'
istituzionale.

2.   A   tal   fine,   fatta   salva  la  possibilita'  di  esercizio
dell'attivita'  libero professionale prevista dalle lett. a), b) e c)
dell'art.  55  -  per  eventuali  attivita'  per  cui  non si pongono
problemi  di  incompatibilita'  per  la natura stessa delle attivita'
richieste  o  del  soggetto  richiedente  - l'attivita' professionale
richiesta   a   pagamento   da  terzi  e'  acquisita  ed  organizzata
dall'azienda,  ai  sensi  della  lettera  d)  del citato art. 55, che
individua  i  dirigenti assegnati all'attivita' medesima, anche al di
fuori  delle  strutture  aziendali,  nel  rispetto  delle  situazioni
individuali  di  incompatibilita'  da  verificare  in  relazione alle
funzioni   istituzionali   svolte,   garantendo,   di  norma,  l'equa
partecipazione dei componenti le equipes interessate.

3.  Le  attivita'  di  cui  alle lett. a), b) e c) citate nel comma 2
devono essere individuate preventivamente dall'azienda ed autorizzate
dal Collegio di direzione e, fino alla sua costituzione dal Consiglio
dei   Sanitari,   con   la  connessa  specificazione  delle  sedi  di
svolgimento delle attivita' stesse.