ART. 59 Attivita' professionale dei dirigenti dei dipartimenti di prevenzione 1. L'attivita' professionale dei dirigenti sanitari del Dipartimento di prevenzione, erogata al di fuori dell'impegno istituzionale, concorre ad aumentare la disponibilita' ed a migliorare la qualita' complessiva delle azioni di sanita' pubblica, integrando l'attivita' istituzionale. 2. A tal fine, fatta salva la possibilita' di esercizio dell'attivita' libero professionale prevista dalle lett. a), b) e c) dell'art. 55 - per eventuali attivita' per cui non si pongono problemi di incompatibilita' per la natura stessa delle attivita' richieste o del soggetto richiedente - l'attivita' professionale richiesta a pagamento da terzi e' acquisita ed organizzata dall'azienda, ai sensi della lettera d) del citato art. 55, che individua i dirigenti assegnati all'attivita' medesima, anche al di fuori delle strutture aziendali, nel rispetto delle situazioni individuali di incompatibilita' da verificare in relazione alle funzioni istituzionali svolte, garantendo, di norma, l'equa partecipazione dei componenti le equipes interessate. 3. Le attivita' di cui alle lett. a), b) e c) citate nel comma 2 devono essere individuate preventivamente dall'azienda ed autorizzate dal Collegio di direzione e, fino alla sua costituzione dal Consiglio dei Sanitari, con la connessa specificazione delle sedi di svolgimento delle attivita' stesse.