ART. 65
                      Previdenza complementare

1.  Le  parti  convengono  sulla  necessita'  che  la dirigenza della
presente  area  negoziale possa usufruire di una tutela previdenziale
complementare   a   contribuzione   definita  ed  a  capitalizzazione
individuale ai sensi del d.lgs 124/1993, della legge 335/1995 e delle
successive modificazioni ed integrazioni.

2.  A  questi fini le parti prendono atto che sono in corso negoziati
per  definire  l'accordo  istitutivo del Fondo pensione complementare
per  tutti  i  lavoratori  dei  comparti Regioni - autonomie locali e
Sanita',  al  quale  fara'  seguito  la disciplina dello statuto, del
regolamento  elettorale  per pervenire all'atto costitutivo del Fondo
medesimo ed ai successivi adempimento a cura di quest'ultimo.