ART. 65 Previdenza complementare 1. Le parti convengono sulla necessita' che la dirigenza della presente area negoziale possa usufruire di una tutela previdenziale complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale ai sensi del d.lgs 124/1993, della legge 335/1995 e delle successive modificazioni ed integrazioni. 2. A questi fini le parti prendono atto che sono in corso negoziati per definire l'accordo istitutivo del Fondo pensione complementare per tutti i lavoratori dei comparti Regioni - autonomie locali e Sanita', al quale fara' seguito la disciplina dello statuto, del regolamento elettorale per pervenire all'atto costitutivo del Fondo medesimo ed ai successivi adempimento a cura di quest'ultimo.