Art. 6.
  L'Istituto   zooprofilattico  sperimentale  della  Puglia  e  della
Basilicata,   produttore  del  vaccino  anticarbonchioso  di  cui  al
presente  decreto per quanto concerne la preparazione, i controlli di
efficacia,  di innocuita', e di sterilita' nonche' il confezionamento
e  la  conservazione dei singoli prodotti immunizzanti deve attenersi
al  relativo  capitolato  tecnico  allegato  al  decreto ministeriale
7 luglio  1992  relativo alla produzione, acquisto e distribuzione di
vaccini  e antigeni per la profilassi immunizzante obbligatoria degli
animali.
  Per  l'aggiornamento  del  capitolato  tecnico  e l'allestimento di
eventuali  prodotti immunizzanti diversi da quelli sopra indicati, di
cui   si   renda  necessario  l'approvvigionamento,  sara'  cura  del
Ministero  della  sanita',  sentito  l'Istituto superiore di sanita',
impartire agli istituti produttori le necessarie disposizioni.