Art. 6. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, produttore del vaccino anticarbonchioso di cui al presente decreto per quanto concerne la preparazione, i controlli di efficacia, di innocuita', e di sterilita' nonche' il confezionamento e la conservazione dei singoli prodotti immunizzanti deve attenersi al relativo capitolato tecnico allegato al decreto ministeriale 7 luglio 1992 relativo alla produzione, acquisto e distribuzione di vaccini e antigeni per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali. Per l'aggiornamento del capitolato tecnico e l'allestimento di eventuali prodotti immunizzanti diversi da quelli sopra indicati, di cui si renda necessario l'approvvigionamento, sara' cura del Ministero della sanita', sentito l'Istituto superiore di sanita', impartire agli istituti produttori le necessarie disposizioni.