Art. 3.
  Per tutti gli interventi di cui al presente decreto, sono applicate
le   seguenti   condizioni:  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  6,  del
decreto-legge    8 febbraio    1995,   n.   32,   convertito,   senza
modificazioni,  dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti
dai  finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della
legge  n.  46/1982,  e  successive modificazioni e integrazioni, sono
assistiti  da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di
prelazione  da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio
per  spese  di  giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del
codice  civile,  fatti  salvi  i  precedenti  diritti  di  prelazione
spettanti a terzi.
  La  durata del progetto potra' essere maggiorata di dodici mesi per
compensare  eventuali  slittamenti  temporali  nell'esecuzione  delle
attivita'  poste in essere dal contratto, sempre che tali slittamenti
siano coerenti con lo svolgimento del progetto internazionale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 giugno 2000
                                                  Il dirigente: Fonti