(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato 1
                        POLIZZA FIDEJUSSORIA
Premesso:
    che     con     decreto     ......................     in    data
....................  codesto  Ministero  ha  conferito alla societa'
............................,  con  sede  in ........................
via  ....,  n.  .....,  la  concessione  del  servizio di riscossione
mediante     ruolo    per    ambito    l'ambito    territoriale    di
.......................;
    che  il  decreto stesso e' stato notificato in data .............
alla societa' in persona del suo legale rappresentante;
    che  con  decreto datato .... codesto Ministero ha determinato, a
garanzia  degli obblighi derivanti dall'affidamento della concessione
nei confronti degli enti tenuti ad effettuare la riscossione coattiva
delle proprie entrate tramite ruolo, la misura della cauzione, di cui
all'art.  27  del  decreto  legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in L.
.........................,  pari ad un settantaduesimo dell'ammontare
delle  entrate  di  tali  enti  iscritte  a  ruolo  scadute nell'anno
precedente   a  quello  dell'affidamento  e  dei  versamenti  diretti
riscossi nello stesso periodo;
    che  la  predetta  cauzione va prestata entro il termine previsto
dalla  convenzione accessoria all'atto di concessione di cui all'art.
3, comma 4, del citato decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
    che  ai  sensi  dell'art.  28,  comma  1,  lettera a), del citato
decreto  legislativo  13 aprile 1999, n. 112, la cauzione puo' essere
prestata anche attraverso polizza fidejussoria rilasciata da istituti
di assicurazione autorizzati con decreto del Ministero delle finanze;
                         Tutto cio' premesso
    L'impresa  di  assicurazione ...., in seguito denominata impresa,
in  regola  con  il  disposto  della  legge  10 giugno 1982, n. 348 e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  regolarmente autorizzata
all'esercizio    del    ramo    cauzioni,    con   sede   legale   in
........................,    e    per    essa   il   ....,   nato   a
......................................   il   ......................,
nella  sua  qualita' di ....................................., presta
fidejussione  alle  condizioni  generali  che  seguono, alla societa'
...................................,  fino  alla  concorrenza  di  L.
......................,  a  garanzia  delle  somme  riscosse, nonche'
degli altri obblighi derivanti dal conferimento della concessione.
    Conseguentemente  l'impresa  si  obbliga,  a  semplice  richiesta
mediante lettera raccomandata del Ministero delle finanze - Direzione
centrale  per  la  riscossione, a corrispondere, entro i limiti della
garanzia  prestata, quanto dovuto dalla suddetta societa' ..... quale
concessionaria  del  servizio di riscossione dell'ambito territoriale
di  ..................................,  nei  confronti dello Stato e
degli altri enti creditori.
    La  presente  polizza  fidejussoria e' prestata per il periodo di
durata della concessione del servizio di riscossione (..............
.................)  e,  salvo  modifiche  o  integrazioni che codesta
amministrazione  dovesse richiedere in relazione al diverso ammontare
della   somma   da  garantire  ai  sensi  dell'art.  27  del  decreto
legislativo  citato,  restera' ferma sino alla emissione del relativo
provvedimento di svincolo.
    La  presente polizza fidejussoria non e' soggetta a registrazione
in quanto garanzia richiesta dalla legge.
                               Art. 1.
Condizioni generali di assicurazione
    L'impresa  garantisce, fino alla concorrenza della somma indicata
e  alle condizioni generali e particolari contenute nel presente atto
l'adempimento  da  parte  del concessionario degli obblighi di cui in
premessa e eventuali supplementi.
    La  garanzia  prestata  con  la fidejussione non diviene operante
sino  a  quando  la  Direzione  centrale  per  la riscossione, cui il
concessionario  l'ha  presentata,  non l'abbia riconosciuta idonea ai
sensi di legge.
                               Art. 2.
    Qualora  il concessionario sia inadempiente in tutto in parte nei
confronti   dell'amministrazione   finanziaria  e  degli  altri  enti
relativamente  agli  obblighi  di cui in premessa, il Ministero delle
finanze,    su    richiesta    dell'ufficio    competente,    dispone
l'espropriazione  della  cauzione  nei  confronti  del  garante,  con
decreto  da  notificare,  a cura dell'ufficio proponente, al predetto
garante e al concessionario.
    In tal caso l'impresa versa alla cassa dei depositi e prestiti la
somma  determinata  in  conformita'  della  comunicazione  di  cui al
precedente  capoverso,  entro  trenta  giorni  dalla  notifica  della
comunicazione.
    Le eventuali eccezioni non sospendono l'obbligo del versamento.
                               Art. 3.
    Nel  caso  in  cui  l'impresa  effettui  pagamenti in forza della
presente  polizza  la  somma  garantita  si intende ridotta in misura
corrispondente all'importo versato.
    La  riduzione  non  esonera il concessionario dal pagamento delle
commissioni dovute in forza del contratto stipulato con l'impresa.
                               Art. 4.
    Se  la  scadenza  della fidejussione coincide con la scadenza del
contratto di concessione e il concessionario non viene confermato, la
garanzia rimane in vigore fino all'emissione del decreto ministeriale
di cui all'art. 32 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
                               Art. 5.
    Nel  caso  di  diminuzione  delle riscossioni di cui all'art. 27,
l'importo  garantito  con  la  presente  fidejussione  viene  ridotto
proporzionalmente.
                               Art. 6.
    In   caso  di  controversie  tra  l'impresa  e  l'amministrazione
finanziaria e' competente esclusivamente il Foro di Roma.
   Il concessionario ............................................
       L'impresa .............................................