(all. 2 - art. 1)
                                                           Allegato 2
                        ATTO DI FIDEJUSSIONE
Premesso:
    che  con decreto in data .... codesto Ministero ha conferito alla
societa'    ....,   con   sede   in   ...............................
via......................................., n. ......, la concessione
del  servizio di riscossione mediante ruolo per l'ambito territoriale
di ...................................;
    che   il   decreto   stesso   e'   stato   notificato   in   data
...................   alla   societa'   in  persona  del  suo  legale
rappresentante;
    che  con  decreto datato .... codesto Ministero ha determinato, a
garanzia  degli obblighi derivanti dall'affidamento della concessione
nei confronti degli enti tenuti ad effettuare la riscossione coattiva
delle proprie entrate tramite ruolo, la misura della cauzione, di cui
all'art.  27  del  decreto  legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in L.
.........................,  pari ad un settantaduesimo dell'ammontare
delle  entrate  di  tali  enti  iscritte  a  ruolo  scadute nell'anno
precedente   a  quello  dell'affidamento  e  dei  versamenti  diretti
riscossi nello stesso periodo;
    che  la  predetta  cauzione va prestata entro il termine previsto
dalla  convenzione accessoria all'atto di concessione di cui all'art.
3, comma 4, del citato decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
    che  ai  sensi  dell'art.  28,  comma  1,  lettera b), del citato
decreto  legislativo  13 aprile  1999, n. 112 la cauzione puo' essere
prestata anche attraverso fidejussione bancaria;
                         Tutto cio' premesso
    L'Istituto   bancario  .....................................,  in
seguito  denominata  "Banca",  in  regola con il disposto dalla legge
10 giugno  1982,  n.  348  e successive modificazioni e integrazioni,
ammesso  dalla  Banca  d'Italia  a  svolgere  attivita'  bancaria con
autorizzazione  n.  ...........  e iscritto in apposito albo da parte
della  Banca  d'Italia  al  n. ........... (artt. 13 e 14 del decreto
legislativo    n.    385    del    1/9793)   con   sede   legale   in
..............................................  e  Direzione generale
in     ....................................    e    per    esso    il
...................................               nato              a
............................... il ............ nella sua qualita' di
.....................,    a   cio'   facoltizzato,   si   costituisce
fidejussore,  alle  condizioni  generali  che seguono, della societa'
......................,     fino     alla     concorrenza    di    L.
.......................  a  garanzia  delle  somme  riscosse ai sensi
dell'art.  27 nonche' degli altri obblighi derivanti dal conferimento
della concessione.
    Conseguentemente  questa  Banca  si obbliga, a semplice richiesta
mediante lettera raccomandata dal Ministero delle finanze - Direzione
centrale  per  la  riscossione, a corrispondere, entro i limiti della
garanzia    prestata,   quanto   dovuto   dalla   suddetta   societa'
..................  quale  concessionaria del servizio di riscossione
dell'ambito  territoriale  di  ......................., nei confronti
dello Stato e degli altri enti creditori.
    La  presente  fidejussione  e'  prestata per il periodo di durata
della      concessione      del      servizio      di     riscossione
(..............................)  e,  salvo  modifiche o integrazioni
che  codesta  amministrazione  dovesse  richiedere  in  relazione  al
diverso  ammontare delle somme da garantire ai sensi dell'art. 27 del
decreto  legislativo  citato,  restera' ferma sino alla emissione del
relativo provvedimento di svincolo.
    La  presente  fidejussione  non  e'  soggetta  a registrazione in
quanto garanzia richiesta dalla legge.
                               Art. 1.
Condizioni  generali  di  fidejussione      La Banca garantisce, fino
alla  concorrenza  della  somma indicata e alle condizioni generali e
particolari  contenute  nel  presente atto l'adempimento da parte del
concessionario   degli  obblighi  di  cui  in  premessa  e  eventuali
supplementi.
    La  garanzia  prestata  con  la fidejussione non diviene operante
sino  a  quando  la  Direzione  centrale  per  la riscossione, cui il
concessionario  l'ha  presentata,  non l'abbia riconosciuta idonea ai
sensi di legge.
                               Art. 2.
    Qualora  il  concessionario  sia inadempiente in tutto o in parte
nei  confronti  dell'amministrazione  finanziaria  e degli altri enti
relativamente  agli  obblighi  di cui in premessa, il Ministero delle
finanze,    su    richiesta    dell'ufficio    competente,    dispone
l'espropriazione  della  cauzione  nei  confronti  del  garante,  con
decreto  da  notificare  a  cura  dell'ufficio proponente al predetto
garante e al concessionario.
    In  tal  caso  la  Banca  versa alla Cassa depositi e prestiti la
somma  determinata  in  conformita'  della  comunicazione  di  cui al
precedente  capoverso,  entro  trenta  giorni  dalla  notifica  della
comunicazione.
    Le eventuali eccezioni non sospendono l'obbligo del versamento.
                               Art. 3.
    Nel  caso  in  cui  la  Banca  effettui  pagamenti in forza della
presente  fidejussione bancaria la somma garantita si intende ridotta
in misura corrispondente all'importo versato.
    La  riduzione  non  esonera il concessionario dal pagamento delle
commissioni dovute in forza del contratto stipulato con la Banca.
                               Art. 4.
    Se  la  scadenza  della fidejussione coincide con la scadenza del
contratto di concessione e il concessionario non viene confermato, la
garanzia rimane in vigore fino all'emissione del decreto ministeriale
di cui all'art. 32 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
                               Art. 5.
    Nel  caso  di  diminuzione  delle riscossioni di cui all'art. 27,
l'importo  garantito  con  la  presente  fidejussione  viene  ridotto
proporzionalmente.
                               Art. 6.
    In   caso  di  controversie  tra  la  Banca  e  l'amministrazione
finanziaria e' competente esclusivamente il Foro di Roma.
   Il concessionario ............................................
       La banca .............................................