Art. 10.
 La Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali
  1.   La   sezione   di  controllo  per  gli  affari  comunitari  ed
internazionali  e'  presieduta  da  un  presidente  di  sezione ed e'
composta dai magistrati assegnati dal consiglio di presidenza.
  2. La sezione riferisce almeno annualmente al Parlamento:
    a) sulla gestione dei fondi strutturali comunitari da parte delle
amministrazioni    e    degli   altri   organismi   con   riferimento
all'attuazione  dei  quadri comunitari di sostegno ed al rispetto dei
principi  definiti dall'Unione europea, con particolare riguardo agli
interventi nelle aree depresse;
    b) sull'utilizzo di altri finanziamenti e programmi comunitari;
    c) sullo  stato  delle  risorse  della  comunita'  di  pertinenza
nazionale e dei relativi sistemi di verifica;
    d) sulla  consistenza  e  sulle  cause delle frodi ai danni della
comunita' e sulle relative misure preventive e repressive.
  3.  La  sezione  svolge,  altresi', nel rispetto di quanto previsto
dall'art.  5,  comma  2, indagini specifiche sulla gestione dei fondi
comunitari  e  funzioni  di  collaborazione  con  la  Corte dei conti
europea   e   con  le  altri  istituzioni  di  controllo  europee  ed
internazionali in attuazione di trattati, accordi ed intese.
  4.   Il  presidente  della  sezione  cura  il  coordinamento  delle
attivita'  della  sezione  con  le attivita' esercitate in materia di
controlli sui fondi comunitari dalle sezioni regionali di controllo e
dalla   sezione   centrale   di   controllo   sulla   gestione  delle
amministrazioni dello Stato.