Art. 10. La Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali 1. La sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali e' presieduta da un presidente di sezione ed e' composta dai magistrati assegnati dal consiglio di presidenza. 2. La sezione riferisce almeno annualmente al Parlamento: a) sulla gestione dei fondi strutturali comunitari da parte delle amministrazioni e degli altri organismi con riferimento all'attuazione dei quadri comunitari di sostegno ed al rispetto dei principi definiti dall'Unione europea, con particolare riguardo agli interventi nelle aree depresse; b) sull'utilizzo di altri finanziamenti e programmi comunitari; c) sullo stato delle risorse della comunita' di pertinenza nazionale e dei relativi sistemi di verifica; d) sulla consistenza e sulle cause delle frodi ai danni della comunita' e sulle relative misure preventive e repressive. 3. La sezione svolge, altresi', nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, indagini specifiche sulla gestione dei fondi comunitari e funzioni di collaborazione con la Corte dei conti europea e con le altri istituzioni di controllo europee ed internazionali in attuazione di trattati, accordi ed intese. 4. Il presidente della sezione cura il coordinamento delle attivita' della sezione con le attivita' esercitate in materia di controlli sui fondi comunitari dalle sezioni regionali di controllo e dalla sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato.