Art. 11.
                         Servizi di supporto
  1.  Presso le sezioni centrali di cui agli articoli 9 e 10 e presso
la  sezione  di controllo sugli enti e' istituito un servizio, cui e'
preposto   un   dirigente   di   seconda   fascia,   con  compiti  di
collaborazione,   istruttori   anche   nel   settore   delle  analisi
tecnico-economiche, esecutivi e di segreteria.
  2.  I  servizi sono posti alle dipendenze funzionali dei presidenti
delle sezioni e dei magistrati in relazione agli affari a ciascuno di
essi assegnato.