Art. 11. Servizi di supporto 1. Presso le sezioni centrali di cui agli articoli 9 e 10 e presso la sezione di controllo sugli enti e' istituito un servizio, cui e' preposto un dirigente di seconda fascia, con compiti di collaborazione, istruttori anche nel settore delle analisi tecnico-economiche, esecutivi e di segreteria. 2. I servizi sono posti alle dipendenze funzionali dei presidenti delle sezioni e dei magistrati in relazione agli affari a ciascuno di essi assegnato.