Art. 12. Norme finali e transitorie 1. Il Presidente della Corte puo' presiedere le sezioni di controllo ogniqualvolta vengano in esame questioni di particolare rilevanza o che coinvolgano la posizione dell'Istituto nella sua unitarieta'. Nelle sezioni di controllo prevale, in caso di parita', il voto del magistrato che le presiede. 2. Il Presidente della Corte, anche su proposta dei presidenti delle sezioni di controllo, puo' promuovere intese con l'ISTAT, l'ISAE, l'AIPA, con autorita' indipendenti e con universita' o istituti pubblici di ricerca ai fini dell'elaborazione di metodologie e strumenti di analisi da utilizzare nell'ambito dell'attivita' di controllo sulla gestione. 3. I dirigenti e i funzionari preposti ai servizi di supporto e alle segreterie svolgono le funzioni di cui all'art. 22, comma 2, del regolamento n. 21 deliberato dalle sezioni riunite nell'adunanza del 5 marzo 1998, in attuazione degli indirizzi e delle direttive impartite dal segretario generale ai sensi degli articoli 6 e 7, comma 15, della medesima deliberazione. 4. Sono abrogati il regolamento n. 1 deliberato dalle sezioni riunite nell'adunanza del 13 giugno 1997 e ogni altra disposizione incompatibile con il presente regolamento. 5. Le delegazioni regionali di controllo di cui alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, sono assorbite nelle sezioni regionali di controllo di cui all'art. 2, cui sono, altresi', intestate le competenze gia' esercitate dai collegi regionali. L'ufficio di controllo distaccato presso il Magistrato per il Po di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 240, e' assorbito nella sezione regionale di controllo con sede in Bologna. I magistrati assegnati alle sezioni regionali di controllo, nei limiti di due per ciascuna sezione, sono collocati fuori ruolo, ai sensi degli articoli 7 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 e 3 comma nono del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589. 6. I posti di presidente di sezione di cui all'art. 2 comma 5, rendono indisponibile un corrispondente numero di posti nella qualifica iniziale della carriera di magistratura; resta fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 8-bis del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, introdotto dall'art. 1, comma 3, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639. 7. Il controllo sul rendiconto e sulla gestione amministrativa della Cassa depositi e prestiti continua ad essere esercitato dalla sezione di cui all'art. 9 sino al 31 dicembre 2000 relativamente alle attivita' da questa gia' programmate. 8. Fino all'insediamento delle sezioni centrali e regionali di controllo di cui agli articoli 2, 3, 7, 9 e 10, da realizzare entro il 31 dicembre 2000, nulla e' innovato negli assetti relativi all'organizzazione e al funzionamento del controllo. 9. Il presente regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cosi' deliberato dalla Corte dei conti a sezioni riunite nelle adunanze del 17 e 24 marzo, 6, 14 e 19 aprile, 2, 5, 10 e 26 maggio, 8, 9 e 16 giugno 2000. Roma, 16 giugno 2000 Il Presidente: Sernia