Art. 12.
                     Norme finali e transitorie
  1.  Il  Presidente  della  Corte  puo'  presiedere  le  sezioni  di
controllo  ogniqualvolta  vengano  in  esame questioni di particolare
rilevanza  o  che  coinvolgano  la  posizione dell'Istituto nella sua
unitarieta'.  Nelle sezioni di controllo prevale, in caso di parita',
il voto del magistrato che le presiede.
  2.  Il  Presidente  della  Corte,  anche su proposta dei presidenti
delle  sezioni  di  controllo,  puo'  promuovere  intese con l'ISTAT,
l'ISAE,  l'AIPA,  con  autorita'  indipendenti  e  con  universita' o
istituti pubblici di ricerca ai fini dell'elaborazione di metodologie
e  strumenti  di  analisi da utilizzare nell'ambito dell'attivita' di
controllo sulla gestione.
  3.  I  dirigenti  e  i funzionari preposti ai servizi di supporto e
alle segreterie svolgono le funzioni di cui all'art. 22, comma 2, del
regolamento  n. 21 deliberato dalle sezioni riunite nell'adunanza del
5 marzo  1998,  in  attuazione  degli  indirizzi  e  delle  direttive
impartite  dal  segretario  generale  ai  sensi degli articoli 6 e 7,
comma 15, della medesima deliberazione.
  4.  Sono  abrogati  il  regolamento  n.  1 deliberato dalle sezioni
riunite  nell'adunanza  del 13 giugno  1997 e ogni altra disposizione
incompatibile con il presente regolamento.
  5.  Le  delegazioni  regionali  di  controllo  di  cui  alla  legge
20 dicembre  1961, n. 1345, sono assorbite nelle sezioni regionali di
controllo  di  cui  all'art.  2,  cui  sono,  altresi',  intestate le
competenze  gia'  esercitate  dai  collegi  regionali.  L'ufficio  di
controllo distaccato presso il Magistrato per il Po di cui alla legge
18 marzo  1958,  n.  240,  e'  assorbito  nella  sezione regionale di
controllo  con  sede  in Bologna. I magistrati assegnati alle sezioni
regionali  di controllo, nei limiti di due per ciascuna sezione, sono
collocati  fuori  ruolo,  ai  sensi  degli  articoli  7  della  legge
20 dicembre  1961,  n.  1345  e  3 comma nono del decreto legislativo
27 giugno  1946,  n.  37,  come  modificato  dall'art.  7 del decreto
legislativo 5 maggio 1948, n. 589.
  6.  I  posti  di  presidente  di sezione di cui all'art. 2 comma 5,
rendono   indisponibile  un  corrispondente  numero  di  posti  nella
qualifica iniziale della carriera di magistratura; resta fermo quanto
disposto    dall'art.    1,    comma    8-bis   del   decreto   legge
15 novembre  1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n.
19,  introdotto  dall'art.  1,  comma 3, del decreto legge 23 ottobre
1996, n. 543, convertito nella legge 20  dicembre 1996, n. 639.
  7.  Il  controllo  sul  rendiconto  e sulla gestione amministrativa
della  Cassa  depositi e prestiti continua ad essere esercitato dalla
sezione di cui all'art. 9 sino al 31 dicembre 2000 relativamente alle
attivita' da questa gia' programmate.
  8.  Fino  all'insediamento  delle  sezioni  centrali e regionali di
controllo  di  cui agli articoli 2, 3, 7, 9 e 10, da realizzare entro
il  31 dicembre  2000,  nulla  e'  innovato  negli  assetti  relativi
all'organizzazione e al funzionamento del controllo.
  9.   Il   presente  regolamento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
  Cosi'  deliberato  dalla  Corte  dei  conti a sezioni riunite nelle
adunanze  del 17 e 24 marzo, 6, 14 e 19 aprile, 2, 5, 10 e 26 maggio,
8, 9 e 16 giugno 2000.
    Roma, 16 giugno 2000
                                                Il Presidente: Sernia