Art. 2.
                  Le sezioni regionali di controllo
  1.  E' istituita in ogni regione ad autonomia ordinaria una sezione
regionale di controllo con sede nel capoluogo.
  2.  Le sezioni regionali esercitano, ai sensi dell'art. 3, commi 4,
5 e 6 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il controllo sulla gestione
delle  amministrazioni  regionali  e loro enti strumentali ai fini di
referto  ai  consigli  regionali, nonche' il controllo sulla gestione
degli  enti  locali  territoriali  e  loro  enti  strumentali,  delle
universita'  e  delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi
sede nella regione. Il controllo comprende la verifica della gestione
dei  cofinanziamenti  regionali  per  interventi  sostenuti con fondi
comunitari.
  3.   Le  sezioni  regionali  esercitano,  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni,  il  controllo  di  legittimita' su atti e il controllo
sulla  gestione  delle  amministrazioni dello Stato aventi sede nella
regione.
  4. Il controllo sulla gestione di cui ai commi 2 e 3, comprende, in
applicazione  dell'art.  3,  comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n.
20,  le  verifiche sul funzionamento dei controlli interni a ciascuna
amministrazione.
  5.  Ciascuna  sezione  regionale  e'  composta  da un presidente di
sezione  che  la  presiede  e  da almeno tre magistrati assegnati dal
consiglio di presidenza, cui il presidente attribuisce le indagini di
controllo  sulla  gestione  all'inizio  di  ciascun  anno, secondo le
cadenze  previste  dai  programmi.  I  magistrati riferiscono l'esito
delle indagini di controllo sulla gestione alla sezione regionale che
delibera  le  relazioni  e  assume  le  altre  determinazioni  di cui
all'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
  6.  Il  presidente della sezione attribuisce gli incarichi relativi
all'istruttoria  degli  atti  soggetti a controllo di legittimita' ai
magistrati  ad  essa  assegnati.  L'ammissione  al  visto  degli atti
medesimi  e' di competenza del consigliere delegato dalla sezione, su
conforme  richiesta del magistrato istruttore. In caso di dissenso la
questione e' devoluta all'esame della sezione regionale. Ove si renda
necessaria  la  risoluzione  di  questioni  di massima di particolare
importanza,  la pronuncia sul visto e' deferita alla sezione centrale
di  controllo  di  legittimita'  su  atti del Governo e delle sezione
centrale  di  controllo  di  legittimita' su atti del Governo e delle
amministrazioni  dello Stato, ai sensi dell'art, 24 del regio decreto
12 luglio  1934,  n.  1214  commi  secondo  e quinto, come sostituito
dall'art, 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161.
  7.  Le  deliberazioni della sezione sono assunte con la presenza di
almeno  tre componenti. Il presidente puo' disporre che la sezione si
articoli    in    due   collegi,   con   competenze   nei   riguardi,
rispettivamente,   delle   amministrazioni   dello   Stato   e  delle
amministrazioni  regionali e restanti enti e istituzioni pubbliche di
autonomia aventi sede nella regione.
  8.  Presso  le  sezioni  e'  istituito  un  servizio con compiti di
collaborazione,  revisione  ed  istruttori,  anche  nel settore delle
analisi tecnico-economiche, esecutivi e di segreteria. Il servizio e'
posto  alle  dipendenze funzionali del presidente della sezione e dei
magistrati in relazione agli affari a ciascuno di essi assegnati. Con
decreto  del  Presidente della Corte, sentito il segretario generale,
sono  individuati  i servizi di livello dirigenziale non generale. Ai
servizi  di livello non dirigenziale sono preposti funzionari di area
C  con caratteristiche professionali corrispondenti alle declaratorie
indicate in sede di contratto collettivo di lavoro.