Art. 2. Le sezioni regionali di controllo 1. E' istituita in ogni regione ad autonomia ordinaria una sezione regionale di controllo con sede nel capoluogo. 2. Le sezioni regionali esercitano, ai sensi dell'art. 3, commi 4, 5 e 6 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il controllo sulla gestione delle amministrazioni regionali e loro enti strumentali ai fini di referto ai consigli regionali, nonche' il controllo sulla gestione degli enti locali territoriali e loro enti strumentali, delle universita' e delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione. Il controllo comprende la verifica della gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi comunitari. 3. Le sezioni regionali esercitano, ai sensi delle vigenti disposizioni, il controllo di legittimita' su atti e il controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella regione. 4. Il controllo sulla gestione di cui ai commi 2 e 3, comprende, in applicazione dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le verifiche sul funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. 5. Ciascuna sezione regionale e' composta da un presidente di sezione che la presiede e da almeno tre magistrati assegnati dal consiglio di presidenza, cui il presidente attribuisce le indagini di controllo sulla gestione all'inizio di ciascun anno, secondo le cadenze previste dai programmi. I magistrati riferiscono l'esito delle indagini di controllo sulla gestione alla sezione regionale che delibera le relazioni e assume le altre determinazioni di cui all'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 6. Il presidente della sezione attribuisce gli incarichi relativi all'istruttoria degli atti soggetti a controllo di legittimita' ai magistrati ad essa assegnati. L'ammissione al visto degli atti medesimi e' di competenza del consigliere delegato dalla sezione, su conforme richiesta del magistrato istruttore. In caso di dissenso la questione e' devoluta all'esame della sezione regionale. Ove si renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza, la pronuncia sul visto e' deferita alla sezione centrale di controllo di legittimita' su atti del Governo e delle sezione centrale di controllo di legittimita' su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art, 24 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 commi secondo e quinto, come sostituito dall'art, 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161. 7. Le deliberazioni della sezione sono assunte con la presenza di almeno tre componenti. Il presidente puo' disporre che la sezione si articoli in due collegi, con competenze nei riguardi, rispettivamente, delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni regionali e restanti enti e istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione. 8. Presso le sezioni e' istituito un servizio con compiti di collaborazione, revisione ed istruttori, anche nel settore delle analisi tecnico-economiche, esecutivi e di segreteria. Il servizio e' posto alle dipendenze funzionali del presidente della sezione e dei magistrati in relazione agli affari a ciascuno di essi assegnati. Con decreto del Presidente della Corte, sentito il segretario generale, sono individuati i servizi di livello dirigenziale non generale. Ai servizi di livello non dirigenziale sono preposti funzionari di area C con caratteristiche professionali corrispondenti alle declaratorie indicate in sede di contratto collettivo di lavoro.