Art. 3. La sezione centrale di controllo di legittimita' su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato 1. La sezione centrale di controllo di legittimita' su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato e' presieduta da un presidente di sezione ed e' composta dai magistrati assegnati dal consiglio di presidenza agli uffici di cui all'art. 4. 2. La sezione opera suddivisa in due collegi. Il primo collegio e' competente all'esame degli atti deferiti dagli uffici di controllo sui ministeri istituzionali ed economico-finanziari. Il secondo collegio e' competente all'esame degli atti deferiti dagli uffici di controllo sui ministeri delle attivita' produttive, delle infrastrutture ed assetto del territorio, dei servizi alla persona e delle attivita' culturali. 3. Il presidente della sezione, coadiuvato da magistrati assegnati dal consiglio di presidenza, cura il coordinamento dell'attivita' degli uffici di controllo e puo', con riguardo alla natura degli affari, convocare adunanze congiunte dei collegi. 4. I collegi e l'adunanza congiunta deliberano con un numero minimo, rispettivamente, di sette e di undici componenti. 5. La sezione si avvale del supporto di una segreteria cui e' preposto un dirigente di seconda fascia.