Art. 3.
La  sezione centrale di controllo di legittimita' su atti del Governo
                 e delle amministrazioni dello Stato
  1.  La  sezione  centrale  di controllo di legittimita' su atti del
Governo  e  delle  amministrazioni  dello  Stato  e' presieduta da un
presidente  di  sezione  ed  e' composta dai magistrati assegnati dal
consiglio di presidenza agli uffici di cui all'art. 4.
  2.  La sezione opera suddivisa in due collegi. Il primo collegio e'
competente  all'esame  degli  atti deferiti dagli uffici di controllo
sui  ministeri  istituzionali  ed  economico-finanziari.  Il  secondo
collegio  e' competente all'esame degli atti deferiti dagli uffici di
controllo   sui   ministeri   delle   attivita'   produttive,   delle
infrastrutture  ed assetto del territorio, dei servizi alla persona e
delle attivita' culturali.
  3.  Il presidente della sezione, coadiuvato da magistrati assegnati
dal  consiglio  di  presidenza,  cura il coordinamento dell'attivita'
degli  uffici  di  controllo  e  puo', con riguardo alla natura degli
affari, convocare adunanze congiunte dei collegi.
  4.  I  collegi  e  l'adunanza  congiunta  deliberano  con un numero
minimo, rispettivamente, di sette e di undici componenti.
  5.  La  sezione  si  avvale  del  supporto di una segreteria cui e'
preposto un dirigente di seconda fascia.