Art. 4. Gli uffici di controllo di legittimita' su atti 1. Il controllo di legittimita' sugli atti del Governo e delle amministrazioni centrali dello Stato e' esercitato, secondo i moduli procedimentali definiti dall'art. 24 del regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, nonche' dall'art. 3, comma 11, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, da magistrati assegnati dal consiglio di presidenza ai seguenti uffici: a) ufficio di controllo sui ministeri istituzionali; b) ufficio di controllo sui ministeri economico-finanziari; c) ufficio di controllo sui ministeri delle attivita' produttive; d) ufficio di controllo sui ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio; e) ufficio di controllo sui ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali. 2. L'ufficio di controllo sui ministeri istituzionali esercita il controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri dell'interno, della giustizia, della difesa e degli affari esteri. L'ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari esercita il controllo sugli atti dei Ministeri delle finanze, del tesoro, bilancio e programmazione economica, nonche' sugli atti relativi al trattamento di quiescenza del personale civile e militare. L'ufficio di controllo sui ministeri delle attivita' produttive esercita il controllo sugli atti dei Ministeri dell'industria, commercio ed artigianato, del commercio estero, delle comunicazioni e delle politiche agricole e forestali. L'ufficio di controllo sui ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio esercita il controllo sugli atti dei Ministeri dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'ambiente. L'ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali esercita il controllo sugli atti dei Ministeri del lavoro, della sanita', dell'universita' e della ricerca, della pubblica istruzione e per i beni e le attivita' culturali. 3. Gli atti a contenuto normativo di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della legge 14 gennaio 1994. n. 20, adottati con decreto del Presidente della Repubblica previa delibera del Consiglio dei Ministri, sono attribuiti agli uffici di controllo di cui ai commi 1 e 2, avuto riferimento al Ministro che propone l'atto. 4. Il consiglio di presidenza, su proposta del presidente della sezione centrale del controllo di legittimita' su atti, in relazione alla entita' numerica degli atti concernenti i trattamenti di quiescenza, puo' incaricare un magistrato assegnato all'ufficio di cui al comma 1 lettera b) di assolvere, limitatamente agli atti medesimi, le funzioni proprie del consigliere delegato. 5. A ciascun ufficio di controllo e' assegnato un congruo numero di personale amministrativo, cui e' preposto un funzionario di area C con caratteristiche professionali corrispondenti alle declaratorie indicate in sede di contratto collettivo di lavoro, con compiti di revisione, di collaborazione, di attestazione, esecutivi e di segreteria, posto alle dipendenze funzionali del consigliere delegato e dei magistrati in relazione agli affari di competenza di ciascuno di essi.