Art. 4.
           Gli uffici di controllo di legittimita' su atti
  1.  Il  controllo  di  legittimita'  sugli atti del Governo e delle
amministrazioni  centrali dello Stato e' esercitato, secondo i moduli
procedimentali definiti dall'art. 24 del regio decreto 12 luglio 1934
n.  1214,  come  sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n.
161,  nonche'  dall'art. 3, comma 11, della legge 14 gennaio 1994, n.
20,  da  magistrati assegnati dal consiglio di presidenza ai seguenti
uffici:
    a) ufficio di controllo sui ministeri istituzionali;
    b) ufficio di controllo sui ministeri economico-finanziari;
    c) ufficio di controllo sui ministeri delle attivita' produttive;
    d) ufficio  di  controllo  sui  ministeri  delle infrastrutture e
assetto del territorio;
    e) ufficio  di controllo sui ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali.
  2.  L'ufficio  di controllo sui ministeri istituzionali esercita il
controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei
Ministeri  dell'interno, della giustizia, della difesa e degli affari
esteri.  L'ufficio  di  controllo  sui Ministeri economico-finanziari
esercita  il  controllo  sugli  atti dei Ministeri delle finanze, del
tesoro,  bilancio  e  programmazione  economica,  nonche'  sugli atti
relativi   al  trattamento  di  quiescenza  del  personale  civile  e
militare.  L'ufficio  di  controllo  sui  ministeri  delle  attivita'
produttive   esercita   il   controllo   sugli   atti  dei  Ministeri
dell'industria, commercio ed artigianato, del commercio estero, delle
comunicazioni  e  delle  politiche agricole e forestali. L'ufficio di
controllo sui ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio
esercita  il  controllo sugli atti dei Ministeri dei lavori pubblici,
dei  trasporti  e dell'ambiente. L'ufficio di controllo sui Ministeri
dei  servizi  alla persona e dei beni culturali esercita il controllo
sugli  atti dei Ministeri del lavoro, della sanita', dell'universita'
e  della  ricerca,  della  pubblica  istruzione  e  per  i  beni e le
attivita' culturali.
  3.  Gli  atti  a  contenuto  normativo  di cui all'art. 3, comma 1,
lettera  a)  della legge 14 gennaio 1994. n. 20, adottati con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  previa delibera del Consiglio dei
Ministri,  sono attribuiti agli uffici di controllo di cui ai commi 1
e 2, avuto riferimento al Ministro che propone l'atto.
  4.  Il  consiglio  di  presidenza, su proposta del presidente della
sezione  centrale del controllo di legittimita' su atti, in relazione
alla  entita'  numerica  degli  atti  concernenti  i  trattamenti  di
quiescenza,  puo'  incaricare  un magistrato assegnato all'ufficio di
cui  al  comma  1  lettera  b)  di assolvere, limitatamente agli atti
medesimi, le funzioni proprie del consigliere delegato.
  5. A ciascun ufficio di controllo e' assegnato un congruo numero di
personale  amministrativo,  cui  e' preposto un funzionario di area C
con  caratteristiche  professionali  corrispondenti alle declaratorie
indicate  in  sede  di contratto collettivo di lavoro, con compiti di
revisione,   di  collaborazione,  di  attestazione,  esecutivi  e  di
segreteria, posto alle dipendenze funzionali del consigliere delegato
e  dei  magistrati in relazione agli affari di competenza di ciascuno
di essi.