Art. 5. Programmazione del controllo sulla gestione 1. Le sezioni riunite in sede di controllo definiscono, entro il 30 ottobre di ciascun anno, il quadro di riferimento programmatico, anche pluriennale, delle indagini di finanza pubblica e dei controlli sulla gestione e i relativi indirizzi di coordinamento e criteri metodologici di massima; programmano, inoltre, entro il 15 novembre indagini relative a piu' sezioni, tenendo conto delle eventuali richieste formulate dal parlamento e determinano, secondo criteri di prevalenza, la sezione competente, ovvero definiscono le modalita' della collaborazione operativa tra le sezioni interessate. I programmi di indagine intersettoriale relativi ad analisi generali di finanza pubblica possono essere svolti direttamente dalle sezioni riunite anche in collaborazione con le sezioni del controllo. 2. Le sezioni centrali e regionali di controllo, previa analisi di fattibilita' e nel rispetto di quanto disposto dal comma 1, deliberano i propri programmi di controllo entro il 30 novembre di ciascun anno. I programmi individuano anche metodologie di analisi sul funzionamento dei controlli interni ai sensi delle norme vigenti, al fine di verificarne l'azione e di trarre indirizzi per la successiva programmazione delle attivita' di controllo. 3, Il Presidente della Corte e i presidenti delle sezioni centrali del controllo comunicano al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica i programmi annuali di controllo di cui ai commi 1 e 2. I presidenti delle sezioni regionali di controllo comunicano ai presidenti dei consigli regionali i programmi di lavoro di cui al comma 2. 4. Il Presidente della Corte, ai fini del coordinamento, nonche' della individuazione delle indagini relative a settori comuni a piu' sezioni, puo' indire una conferenza dei presidenti delle sezioni centrali e regionali, che si esprime, anche sui riflessi operativi ed organizzativi delle indagini proposte.