Art. 5.
             Programmazione del controllo sulla gestione
  1.  Le  sezioni  riunite in sede di controllo definiscono, entro il
30 ottobre  di  ciascun anno, il quadro di riferimento programmatico,
anche pluriennale, delle indagini di finanza pubblica e dei controlli
sulla  gestione  e  i  relativi  indirizzi di coordinamento e criteri
metodologici  di  massima; programmano, inoltre, entro il 15 novembre
indagini  relative  a  piu'  sezioni,  tenendo  conto delle eventuali
richieste  formulate dal parlamento e determinano, secondo criteri di
prevalenza,  la  sezione  competente, ovvero definiscono le modalita'
della   collaborazione   operativa  tra  le  sezioni  interessate.  I
programmi di indagine intersettoriale relativi ad analisi generali di
finanza  pubblica  possono  essere  svolti direttamente dalle sezioni
riunite anche in collaborazione con le sezioni del controllo.
  2.  Le sezioni centrali e regionali di controllo, previa analisi di
fattibilita'   e  nel  rispetto  di  quanto  disposto  dal  comma  1,
deliberano  i  propri  programmi di controllo entro il 30 novembre di
ciascun  anno.  I  programmi individuano anche metodologie di analisi
sul funzionamento dei controlli interni ai sensi delle norme vigenti,
al  fine  di  verificarne  l'azione  e  di  trarre  indirizzi  per la
successiva programmazione delle attivita' di controllo.
  3,  Il Presidente della Corte e i presidenti delle sezioni centrali
del controllo comunicano al Presidente della Camera dei deputati e al
Presidente  del  Senato  della  Repubblica  i  programmi  annuali  di
controllo di cui ai commi 1 e 2. I presidenti delle sezioni regionali
di  controllo  comunicano  ai  presidenti  dei  consigli  regionali i
programmi di lavoro di cui al comma 2.
  4.  Il  Presidente  della Corte, ai fini del coordinamento, nonche'
della  individuazione delle indagini relative a settori comuni a piu'
sezioni,  puo'  indire  una  conferenza  dei presidenti delle sezioni
centrali e regionali, che si esprime, anche sui riflessi operativi ed
organizzativi delle indagini proposte.