Art. 6.
               Le sezioni riunite in sede di controllo
  1.  Le  sezioni  riunite  in  sede di controllo oltre a svolgere le
attivita' di programmazione di cui all'art. 5:
    a) deliberano  sul  rendiconto generale dello Stato e riferiscono
annualmente  al  Parlamento sulla finanza pubblica ai sensi, e con le
formalita'  della  giurisdizione contenziosa, degli articoli 39, 40 e
41  del  testo  unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con
regio  decreto  12 luglio 1934, n. 1214. Deliberano sulla regolarita'
del  rendiconto  generale della regione autonoma Trentino-Alto Adige,
delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano e della regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia;
    b) svolgono   le   funzioni   di  cui  all'art.  51  del  decreto
legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29  e  successive modificazioni e
integrazioni in materia di certificazione dei contratti collettivi;
    c) esercitano  le  funzioni  di  cui  all'art. 11-ter della legge
5 agosto  1978,  n.  468,  in  materia di copertura finanziaria delle
leggi;
    d) riferiscono  al  Parlamento  in  tema  di costo del lavoro, di
analisi  generali  di  finanza  pubblica  relative  a  specifici temi
intersettoriali,  e  su  ogni  altra  materia  per  la quale la legge
preveda uno specifico referto delle sezioni riunite;
    e) deliberano  ai  sensi dell'art. 25 del testo unico delle leggi
sulla  Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n.
1214,  anche  con  riguardo  alle  richieste conseguenti a rifiuto di
visto da parte delle sezioni regionali di controllo.
  2.  Le  sezioni riunite deliberano sulle questioni di competenza in
materia di controllo.
  3.  Le  sezioni  riunite  in  sede di controllo sono presiedute dal
Presidente  della  Corte,  coadiuvato  da due presidenti di sezione e
sono  composte,  in  deroga  all'art.  4 del decreto-legge 23 ottobre
1996,  n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, da un
numero  congruo  di magistrati designati annualmente dal consiglio di
presidenza  secondo  criteri  di  rotazione  tali  da  assicurare  la
rappresentativita'  delle  varie  componenti del controllo. Il numero
dei votanti non puo' essere inferiore a quindici.
  4.  Al  fine  di assicurare la migliore funzionalita' delle sezioni
riunite  in  sede  di controllo, il consiglio di presidenza delibera,
salvo  che  per  l'attivita' di programmazione, l'articolazione delle
sezioni  stesse  in  piu'  collegi tenuto conto dei diversi ambiti di
competenza.  Nell'esercizio  dell'attribuzione  di  cui  al  comma 2,
integrano  il  collegio  i  presidenti delle sezioni interessate alla
questione.
  5.  Un  contingente  di almeno dodici magistrati, coordinato da uno
dei presidenti di sezione di cui al comma 3, e' stabilmente assegnato
dal consiglio di presidenza alle sezioni riunite in sede di controllo
con riferimento ai compiti connessi alle attivita' di cui al comma 1,
lettere a, b, c. I magistrati integrano il collegio in relazione alle
materie delle quali sono relatori.
  6.  Presso  le  sezioni  riunite in sede di controllo e' istituito,
alle   dipendenze   funzionali  del  Presidente  della  Corte  e  dei
presidenti  di sezione di cui al comma 3, un servizio cui e' preposto
un  dirigente  di  seconda  fascia,  con compiti di collaborazione ed
istruttori,  anche  nel  settore delle analisi tecnico-economiche. Al
servizio  e'  assegnato  un contingente di personale, non superiore a
trenta  unita',  dotato  di  adeguata  preparazione professionale. Il
servizio  puo'  anche avvalersi di non piu' di dieci esperti estranei
alla  pubblica  amministrazione,  in  possesso di alta qualificazione
professionale, con documentata competenza nelle discipline economiche
e   statistiche.  Gli  incarichi  agli  esperti  sono  conferiti  con
contratti   di  diritto  privato  di  durata  massima  di  tre  anni,
rinnovabili  per  una  sola  volta.  Gli  esperti,  oltreche'  per le
esigenze  delle  sezioni  riunite,  possono  essere  utilizzati dalle
sezioni di controllo, previa intesa tra il Presidente della Corte e i
presidenti delle sezioni medesime. La selezione degli esperti avviene
secondo  i  criteri e con le modalita' stabiliti dal Presidente della
Corte, sentito il segretario generale.