Art. 6. Le sezioni riunite in sede di controllo 1. Le sezioni riunite in sede di controllo oltre a svolgere le attivita' di programmazione di cui all'art. 5: a) deliberano sul rendiconto generale dello Stato e riferiscono annualmente al Parlamento sulla finanza pubblica ai sensi, e con le formalita' della giurisdizione contenziosa, degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Deliberano sulla regolarita' del rendiconto generale della regione autonoma Trentino-Alto Adige, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; b) svolgono le funzioni di cui all'art. 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni in materia di certificazione dei contratti collettivi; c) esercitano le funzioni di cui all'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, in materia di copertura finanziaria delle leggi; d) riferiscono al Parlamento in tema di costo del lavoro, di analisi generali di finanza pubblica relative a specifici temi intersettoriali, e su ogni altra materia per la quale la legge preveda uno specifico referto delle sezioni riunite; e) deliberano ai sensi dell'art. 25 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, anche con riguardo alle richieste conseguenti a rifiuto di visto da parte delle sezioni regionali di controllo. 2. Le sezioni riunite deliberano sulle questioni di competenza in materia di controllo. 3. Le sezioni riunite in sede di controllo sono presiedute dal Presidente della Corte, coadiuvato da due presidenti di sezione e sono composte, in deroga all'art. 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, da un numero congruo di magistrati designati annualmente dal consiglio di presidenza secondo criteri di rotazione tali da assicurare la rappresentativita' delle varie componenti del controllo. Il numero dei votanti non puo' essere inferiore a quindici. 4. Al fine di assicurare la migliore funzionalita' delle sezioni riunite in sede di controllo, il consiglio di presidenza delibera, salvo che per l'attivita' di programmazione, l'articolazione delle sezioni stesse in piu' collegi tenuto conto dei diversi ambiti di competenza. Nell'esercizio dell'attribuzione di cui al comma 2, integrano il collegio i presidenti delle sezioni interessate alla questione. 5. Un contingente di almeno dodici magistrati, coordinato da uno dei presidenti di sezione di cui al comma 3, e' stabilmente assegnato dal consiglio di presidenza alle sezioni riunite in sede di controllo con riferimento ai compiti connessi alle attivita' di cui al comma 1, lettere a, b, c. I magistrati integrano il collegio in relazione alle materie delle quali sono relatori. 6. Presso le sezioni riunite in sede di controllo e' istituito, alle dipendenze funzionali del Presidente della Corte e dei presidenti di sezione di cui al comma 3, un servizio cui e' preposto un dirigente di seconda fascia, con compiti di collaborazione ed istruttori, anche nel settore delle analisi tecnico-economiche. Al servizio e' assegnato un contingente di personale, non superiore a trenta unita', dotato di adeguata preparazione professionale. Il servizio puo' anche avvalersi di non piu' di dieci esperti estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di alta qualificazione professionale, con documentata competenza nelle discipline economiche e statistiche. Gli incarichi agli esperti sono conferiti con contratti di diritto privato di durata massima di tre anni, rinnovabili per una sola volta. Gli esperti, oltreche' per le esigenze delle sezioni riunite, possono essere utilizzati dalle sezioni di controllo, previa intesa tra il Presidente della Corte e i presidenti delle sezioni medesime. La selezione degli esperti avviene secondo i criteri e con le modalita' stabiliti dal Presidente della Corte, sentito il segretario generale.