Art. 7.
Sezione  centrale  di  controllo sulla gestione delle amministrazioni
                             dello Stato
  1.   La   sezione   centrale  di  controllo  sulla  gestione  delle
amministrazioni dello Stato e' presieduta da un presidente di sezione
ed  e'  composta dai magistrati assegnati dal consiglio di presidenza
agli uffici di cui all'art. 8.
  2.  La  sezione  opera  suddivisa in due collegi. Il primo collegio
delibera  sulle  gestioni delle attivita' dei Ministeri istituzionali
ed  economico-finanziari. Il secondo collegio delibera sulle gestioni
delle  attivita'  dei  Ministeri  delle  attivita'  produttive, delle
infrastrutture  ed assetto del territorio, dei servizi alla persona e
dei  beni  culturali. Le gestioni statali non direttamente imputabili
ai  ministeri  sono ripartite tra i collegi in relazione alla materia
trattata.
  3. Il presidente della sezione puo', con riguardo alla natura degli
affari,  convocare  adunanze  congiunte  dei  collegi.  La sezione in
adunanza  congiunta  approva  entro  il  30 novembre di ciascun anno,
secondo  quanto  previsto  dall'art.  5,  comma  2,  il  programma di
controllo  da  espletare  nell'anno successivo. Ciascun magistrato e'
istruttore  e  relatore  delle  indagini  previste  dal  programma di
controllo ed a lui assegnate dal presidente della sezione.
  4.  I  collegi  e  l'adunanza  congiunta  deliberano  con un numero
minimo, rispettivamente, di sette e di undici componenti.
  5. Il presidente cura il coordinamento dell'attivita' della sezione
anche avvalendosi di magistrati assegnati agli uffici di cui all'art.
8;  cura,  altresi',  i  necessari  raccordi  con  i presidenti delle
sezioni  regionali  interessate  relativamente  a  quelle indagini su
amministrazioni dello Stato che presentano, comunque, connessioni per
materia.  La  sezione si avvale del supporto di una segreteria cui e'
preposto  un  dirigente  di  seconda  fascia.  Il  dirigente  svolge,
altresi',  alle  dipendenze  funzionali  del  presidente,  compiti di
coordinamento  del  personale amministrativo assegnato agli uffici di
cui   all'art.   8,   anche   al   fine   di  assicurarne  l'ottimale
utilizzazione.