Art. 8.
Gli  uffici  di  controllo sulla gestione delle amministrazioni dello
                                Stato
  1. Il controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato e'
esercitato, a norma dei commi 4, 6, 8, 9 e 12 dell'art. 3 della legge
14 gennaio  1994,  n.  20,  da  magistrati assegnati dal Consiglio di
presidenza ai seguenti uffici:
    a) ufficio di controllo sui ministeri istituzionali;
    b) ufficio di controllo sui ministeri economico-finanziari;
    c) ufficio di controllo sui ministeri delle attivita' produttive;
    d) ufficio  di  controllo  sui  ministeri  delle infrastrutture e
assetto del territorio;
    e) ufficio  di controllo sui ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali.
  2.  Gli  uffici  di  controllo  di  cui  al  comma 1, esercitano il
controllo  sulla  gestione  dei  ministeri  secondo  il  criterio  di
ripartizione indicato all'art. 4, comma 2. Gli uffici di cui al comma
1,  lett. b) e c), esercitano, inoltre, rispettivamente, il controllo
sulla  gestione delle contabilita' di tesoreria, spese fisse e debito
vitalizio e sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di rotazione.
  3.  Il  controllo sulle entrate, sulla esecuzione delle sentenze di
condanna  della  Corte, sull'officina carte valori, Zecca e magazzini
dello  Stato e' svolto da apposita articolazione operante all'interno
dell'ufficio  di  cui  al  comma  1,  lettera b), cui il Consiglio di
presidenza assegna un congruo numero di magistrati.
  4.  Le  indagini  e  le  attivita' istruttorie ad esse correlate si
estendono  a  tutti  i  soggetti  pubblici  interessati  al  fenomeno
gestorio, anche indipendentemente dalla ripartizione delle competenze
di cui al comma 2.
  5. A ciascun ufficio di controllo e' assegnato un congruo numero di
personale  amministrativo,  cui  e' preposto un funzionario di area C
con  caratteristiche  professionali  corrispondenti alle declaratorie
indicate  in  sede  di contratto collettivo di lavoro, con compiti di
collaborazione,   istruttori   anche   nel   settore   delle  analisi
tecnico-economiche,  esecutivi e di segreteria, posto alle dipendenze
funzionali del presidente della sezione e dei magistrati in relazione
alle indagini a ciascuno di essi assegnate.