Art. 9.
                          Sezione autonomie
  1.  La sezione enti locali istituita dall'art. 13 del decreto legge
22 dicembre  1981, n. 786 convertito nella legge 26 febbraio 1982, n.
51,  assume  la  denominazione  di  sezione  autonomie  ed esercita i
controlli  finanziari  e  le analisi comparative sull'andamento delle
gestioni degli enti locali previsti dalla legge medesima e successive
modifiche e integrazioni.
  2.  La  sezione autonomie riferisce al Parlamento, almeno una volta
in  ciascun  esercizio  finanziario,  sull'andamento  generale  della
finanza  regionale  e  locale  anche  tenuto  conto dei referti delle
sezioni  regionali  e  con  riferimento  al rispetto del quadro delle
compatibilita' generali di finanza pubblica poste dall'Unione europea
e  dal  bilancio  dello  Stato  ed  agli  strumenti di riequilibrio e
solidarieta' definiti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato.
  3. La sezione autonomie e' presieduta da un presidente di sezione e
composta  da  magistrati  assegnati  dal  Consiglio di presidenza. Il
presidente  cura  il coordinamento delle attivita' della sezione ed i
necessari   raccordi   con   le   sezioni   regionali   di  controllo
relativamente  alle attivita' da queste esercitate ai sensi dell'art.
2, comma 2.