Art. 9. Sezione autonomie 1. La sezione enti locali istituita dall'art. 13 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786 convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, assume la denominazione di sezione autonomie ed esercita i controlli finanziari e le analisi comparative sull'andamento delle gestioni degli enti locali previsti dalla legge medesima e successive modifiche e integrazioni. 2. La sezione autonomie riferisce al Parlamento, almeno una volta in ciascun esercizio finanziario, sull'andamento generale della finanza regionale e locale anche tenuto conto dei referti delle sezioni regionali e con riferimento al rispetto del quadro delle compatibilita' generali di finanza pubblica poste dall'Unione europea e dal bilancio dello Stato ed agli strumenti di riequilibrio e solidarieta' definiti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato. 3. La sezione autonomie e' presieduta da un presidente di sezione e composta da magistrati assegnati dal Consiglio di presidenza. Il presidente cura il coordinamento delle attivita' della sezione ed i necessari raccordi con le sezioni regionali di controllo relativamente alle attivita' da queste esercitate ai sensi dell'art. 2, comma 2.