Comune di Agazzano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Agazzano Il comune di AGAZZANO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. applicabili sul territorio comunale nelle seguenti misure: per le sole abitazioni principali 4,5 per mille nonche' per le pertinenze cosi' come stabilito dall'articolo 30, comma 12, legge 488/1999; per tutti gli immobili diversi dall' abitazione principale 5,5 per mille; 2) di determinare per l'anno 2000 la detrazione per la sola abitazione principale e fattispecie equivalente in L. 200.000 con i termini e le modalita' del decreto legislativo 504/1992 come novellato; 3) di determinare altresi' le seguenti ulteriori detrazioni: a) portatori di handicap : L. 500.000; b) disoccupati: L. 500.000; c) lavoratori posti in cassa integrazione: L. 500.000; d) per soggetti con particolari situazioni di disagio sociale, previo accertamento da parte degli organi di assistenza sociale: L. 500.000; e) per nuclei familiari che si insediano in unita' immobiliari di nuova realizzazione (limitatamente ai primi quattro anni di possesso): L. 500.000. (Omissis). 00A8391; Comune di Airuno; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Airuno Il comune di AIRUNO (provincia di Lecco) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.: aliquota ridotta: 4,8 per mille da applicare alle abitazioni principali; aliquota ordinaria: 6,4 per mille da applicare sugli immobili diversi da quelli di cui all'aliquota ridotta; 2 di aumentare per l'anno 2000 la detrazione I.C.I. per abitazione principale che passa dalle attuali L. 200.000 a L. 240.000. (Omissis). 00A8392; Comune di Ala; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ala Il comune di ALA (provincia di Trento) ha adottato, il 1o dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nell'ambito di questo comune, nella misura del 5 per mille; 2. di confermare, per l'anno 2000, in L. 240.000 la detrazione d'imposta di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 504, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e rientranti nelle categorie catastali da A/2 ad A/6, e relative pertinenze, quali definite nell'art. 4 del Regolamento I.C.I.. (Omissis). 00A8393; Comune di Albavilla; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Albavilla Il comune di ALBAVILLA (provincia di Como) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2) di fissare per l'anno 2000 nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sulle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (detrazione d'imposta L. 200.000 annue). (Omissis). 00A8394; Comune di Alberobello; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Alberobello Il comune di ALBEROBELLO (provincia di Bari) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare per l'anno 2000 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e precisamente: a) nella misura del 5,25 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per le sole unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; b) nella misura del 4 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico; tale aliquota e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; c) nella misura del 5 per mille per l'abitazione concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado, che la occupano quale abitazione principale; d) nella misura del 5,75 per mille per tutti gli altri soggetti. 2) di confermare per l'anno 2000 la misura della detrazione I.C.I. sull'abitazione principale, occupata direttamente dal soggetto passivo, di L. 220.000 come da delibera di c.c. n. 16 del 22. marzo 1999. 3) di applicare una ulteriore detrazione di L. 280.000 per i titolari di: pensione sociale; assegno sociale; trattamento al minimo INPS. Condizione nei casi di cui al punto 3 e' che il nucleo familiare sia composto da unica persona. 4) di applicare una ulteriore detrazione di L. 150.000, anche per l'anno 2000, per le abitazioni principali dei contribuenti che abbiano le condizioni sociali, requisiti e reddito di seguito descritte: a) famiglie con portatori di handicap: famiglie che includono portatori di handicap con attestato di invalidita' non inferiore al 100% con reddito familiare complessivo, imponibile IRPEF riferito all'anno 1999, non superiore a L. 12.000.0000 pro-capite; portatore di handicap unico componente del nucleo familiare con attestato di invalidita' non inferiore al 75%. b) famiglie di pensionati: pensionati ultrasessantacinquenni alla data del 1o gennaio 2000 titolari di sola pensione sociale (nucleo composto da piu' persone); pensionati con reddito imponibile ai fini IRPEF derivante esclusivamente da pensioni e abitazione non superiore ai seguenti valori: nucleo composto da una persona L. 12.000.000 (reddito imponibile IRPEF anno 1999); nucleo composto da piu' persone L. 18.000.000 (reddito imponibile IRPEF anno 1999); c) famiglie in particolari condizioni socio-economiche: disoccupati al 1o gennaio 2000 iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni; inoccupati che abbiano perso la indennita' di cassa integrazione o di mobilita' nel corso del 1999. Condizione essenziale, in entrambi i casi di cui alla lettera c), e' che i componenti del nucleo familiare non svolgano attivita' lavorativa o con reddito pro-capite annuo lordo, riferito all'anno 1999, non superiore a L. 12.000.000 (reddito imponibile IRPEF anno 1999). Condizioni di base per il diritto alla ulteriore detrazione di cui ai punti 3) e 4): i componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo non devono avere altre proprieta' immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina, ecc.), ne' devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione); sono comunque esclusi dall'agevolazione le abitazioni classificate in categoria A1 (tipo signorile), A8 (ville); il reddito di riferimento e' quello complessivo del nucleo familiare (cioe' di tutti i componenti) imponibile IRPEF 1999; il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito complessivo familiare, imponibile IRPEF 1999 per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1o gennaio 2000; che l'immobile non sia sublocato o ceduto ad altri in uso o comodato; l'ulteriore detrazione compete fino a concorrenza dell'imposta dovuta. (Omissis). 00A8395; Comune di Alcamo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Alcamo Il comune di ALCAMO (provincia di Trapani) ha adottato, il 16 e 17 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 4 per mille su abitazione principale, con detrazione di L. 200.000 per tutti e di L. 500.000 per le famiglie che riversano in situazione di svantaggio economico e sociale e numerose, nonche' di L. 320.000 per le famiglie con portatori di handicap, da beneficiarsi secondo le normativa regolamentare approvata con deliberazione consiliare n. 185/1998; 5,2 per mille su fabbricati diversi dall' abitazione principale, terreni agricoli ed aree fabbricabili. (Omissis). 00A8396; Comune di Algua; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Algua Il comune di ALGUA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I.: 6 per mille per abitazione principale; 7 per mille altri fabbricati; detrazione per abitazione principale L. 200.000. (Omissis). 00A8397; Comune di Alluvioni Cambio'; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Alluvioni Cambio' Il comune di ALLUVIONI CAMBIO' (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille. (Omissis). 3. di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita a prima abitazione di cui all'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e nella misura legale di L. 200.000. (Omissis). 00A8398; Comune di Alviano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Alviano Il comune di ALVIANO (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 la tariffa dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille e la detrazione per abitazione principale nell'importo di L. 200.000. (Omissis). 00A8399; Comune di Ampezzo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ampezzo Il comune di AMPEZZO (provincia di Udine) ha adottato, il 18 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 5,7 per mille; 2. di determinare in favore delle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale una aliquota ridotta nella misura del 4,7 per mille. (Omissis). 00A8400; Comune di Andreis; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Andreis Il comune di ANDREIS (provincia di Pordenone) ha adottato, il 29 dicembre 1999 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. Stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I.: aliquota ordinaria 4 per mille; aliquota del 6 per mille per alloggi non locati. Si considerano locati gli alloggi per i quali esista un contratto di affitto registrato per periodi superiori a 6 mesi nell'anno; 2. fissare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente; 3. dare atto che per abitazione principale si intende anche la previsione dell'art. 3, comma 56, della legge 662/1996 (anziani ricoverati in istituti di ricovero); altre agevolazioni, riduzioni, si rinvia al regolamento. (Omissis). 00A8401; Comune di Angrogna; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Angrogna Il comune di ANGROGNA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di mantenere per l'anno 2000 nella misura del 6,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, stabilendo in L. 200.000 la detrazione per abitazioni principali e nella misura del 7 per mille per la seconda casa ed aree fabbricabili. (Omissis). 00A8402; Comune di Annicco; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Annicco Il comune di ANNICCO (provincia di Cremona) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare, per l'anno 2000, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), fissate con la deliberazione conciliare n. 6 del 22 febbraio 1999, nella misura sottoindicata: a) immobili adibiti ad abitazione principale posseduta dalle persone fisiche soggetti passivi. Si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito a figli o genitori del soggetto passivo (art. 21 regolamento I.C.I.; art. 59 lett. e), decreto legislativo 446/1997); unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; aliquota 5 per mille; b) per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale: aliquota 5,7 per mille; 2) di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e, in funzione del disposto normativo di cui all'art. 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, per l'anno 1999, la seguente detrazione d'imposta: immobili adibiti ad abitazione principale dei soggetti passivi. Si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito ai figli o genitori del soggetto passivo (art. 21 regolamento I.C.I.; art. 59 lett. e) decreto legislativo 446/1997); unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatami, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate: detrazione d'imposta L. 200.000. (Omissis). 00A8403; Comune di Archi; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Archi Il comune di ARCHI (provincia di Chieti) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2000 l'aliquota unica del 5,5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). (Omissis). 00A8404; Comune di Argegno; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Argegno Il comune di ARGEGNO (provincia di Como) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: abitazioni principali o equiparate: 5,5 per mille; altri immobili: 6 per mille; abitazioni non locate: 6,5 per mille; 2) di applicare la sola detrazione di imposta di L. 200.000 in ragione annua per ogni unita' immobiliare adibita ad abitazione principale o equiparata del soggetto passivo. (Omissis). 00A8405; Comune di Arnasco; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Arnasco Il comune di ARNASCO (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille per la generalita' dei contribuenti; 2) non apportare all'articolazione dell'imposta modifiche sia per quanto concerne il sistema delle detrazioni e delle riduzioni, sia per quanto attiene la diversificazione dell'aliquota con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta dell' abitazione principale, o do alloggi non locati. (Omissis). 00A8406; Comune di Arzago d'Adda; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Arzago d'Adda Il comune di ARZAGO D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare per l'anno 2000, (omissis) le seguenti aliquote I.C.I.: unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 437/1996, convertito in legge n. 556/1996: aliquota del 5,5 per mille; restanti immobili: aliquota del 6 per mille; detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: L. 200.000. (Omissis). 00A8407; Comune di Ausonia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ausonia Il comune di AUSONIA (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille per le abitazioni principali, 6 per mille per gli altri fabbricati e 5 per mille per le aree edificabili. (Omissis). 00A8408; Comune di Aviano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Aviano Il comune di AVIANO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: 5,8 per mille per gli immobili ed altri fabbricati diversi dall' abitazione principale (aliquota ordinaria); 4 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale; 2) di stabilire in L. 250.000 la detrazione per abitazione principale; 3) di avvalersi della facolta' di cui al comma 56, dell'art. 3, della legge 662 del 23 dicembre 1996 considerando come adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente e a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A8409; Comune di Badia (Abtei); Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Badia (Abtei) Il comune di BADIA (ABTEI) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 la detrazione d'imposta nell'importo di L. 400.000 per l'abitazione principale, come pure per le abitazioni dell'Istituto per l'Edilizia Sociale; 2) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria del 4 per mille per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), determinando per la stessa imposta l'aliquota del 7 per mille per le seconde case ed abitazioni per ferie, con relative pertinenze, usate ad esclusivo scopo turistico e soggette all'imposta di soggiorno ai sensi del decreto del Presidente della giunta regionale 23 dicembre 1982 n. 9/L. (Omissis). 00A8410; Comune di Badia Calavena; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Badia Calavena Il comune di BADIA CALAVENA (provincia di Verona) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, ai fini I.C.I. per l'anno 2000 le seguenti aliquote e la seguente detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: aliquota del 5,5 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale, come individuati dal regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.; aliquota del 7 per mille per gli altri fabbricati, come individuati dal regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.; detrazione fino a L. 200.000 dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, come individuata dal regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. (Omissis). 00A8411; Comune di Bagnoli Irpino; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bagnoli Irpino Il comune di BAGNOLI IRPINO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare per l'anno 2000 ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) le seguenti aliquote e detrazioni: ordinaria nella misura del 6,5 per mille; abitazione principale nella misura del 5 per mille; misura della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 220.000; 2) dare atto che ai sensi dell'art. 7 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., le unita' immobiliari concesse in uso, con atto scritto avente data certa, rilevabile dalle risultanze anagrafiche o da autocertificazione resa ai sensi di legge, da persone fisiche a parenti in linea retta entro in primo grado, ed a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale, sono considerate come tali e pertanto godono delle stesse agevolazioni; 3) dare atto altresi' che la categoria catastale che deve godere dell'agevolazione per abitazione principale e' la categoria A e le pertinenze accatastate nella stessa categoria ed unita' immobiliare. (Omissis). 00A8412; Comune di Bagnolo San Vito; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bagnolo San Vito Il comune di BAGNOLO SAN VITO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): 5 per mille prima casa e aliquota ordinaria (terreni e fabbricati); 6,5 per mille seconda casa in affitto; 7 per mille seconda casa non affittata e tenuta a disposizione; 5 per mille per i proprietari che affittano la seconda casa con contratto concordato proprietari-inquilini; 4 per mille a favore dei proprietari che effettuano interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili ed inabitabili (durata tre anni); detrazione abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). 00A8413; Comune di Balestarte; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Balestarte Il comune di BALESTARTE (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). stabilire con decorrenza 1o gennaio 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 cosi' come sostituito dal comma 53, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). 00A8414; Comune di Barasso; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Barasso Il comune di Barasso (provincia di Varese) ha adottato, il 31 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di riconfermare, per l'anno 2000, l'aliquota gia' applicata per gli esercizi precedenti nella misura del 5,25 per mille, su base delle previgenti norme. (Omissis). 00A8415; Comune di Barumini; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Barumini Il comune di BARUMINI (provincia di Cagliari) ha adottato, il 14 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di questo comune per l'anno 2000 nella misura del 4,3 per mille. (Omissis). 00A8416; Comune di Basico'; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Basico' Il comune di BASICO' (provincia di Messina) ha adottato, il 17 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille con i criteri contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). 00A8417; Comune di Bedizzole; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bedizzole Il comune di BEDIZZOLE (provincia di Brescia) ha adottato, il 4 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili: aliquota 4 per mille per abitazione principale; aliquota 5 per mille per tutti gli altri casi; 2. di confermare la detrazione da applicare all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 00A8418; Comune di Be'e; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Be'e Il comune di BE'E (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure: aliquota ordinaria: 6,5 per mille; aliquota per abitazione principale: 5,5 per mille; 2) di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). 00A8419; Comune di Belforte del Chienti; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Belforte del Chienti Il comune di BELFORTE DEL CHIENTI (provincia di Macerata) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare per l'anno 2000, l'aliquota ordinaria dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille, e nella misura ridotta del 5 per mille per abitazione principale. 2) di confermare nella misura ordinaria di L. 200.000 annue, l'importo della detrazione dell'imposta dovuta per l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996. (Omissis). 00A8420; Comune di Bellano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bellano Il comune di BELLANO (provincia di Lecco) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale ed alle sue pertinenze e per le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6, C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio della abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato); 7 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili; di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, cosi' come definito dalla normativa vigente. (Omissis). 00A8421; Comune di Berbenno; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Berbenno Il comune di BERBENNO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2000 con le seguenti aliquote differenziate, in conformita' all'art. 4, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 e successive modificazioni ed integrazioni: A. aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lettera B) della presente delibera, nella misura del 7 per mille; B. aliquota ridotta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge 437/1996 nella misura del 5,5 per mille escluse le pertinenze. (Omissis). 00A8422; Comune di Bergamo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bergamo Il comune di BERGAMO ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, in considerazione delle necessita' finanziarie determinate, al fine della continuita' della erogazione dei servizi comunali, nel progetto di bilancio di previsione per l'anno 2000, predisposto dalla giunta municipale e sottoposto all'approvazione del consiglio comunale, nonche' in considerazione di quanto disposto dai seguenti punti 2), 3) nelle seguenti misure: aliquota generale 5,9 per mille; aliquota per alloggi non locati 6,5 per mille, fatta eccezione per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; 2. di stabilire, per l'anno di imposta 2000, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, di L 270.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, ai sensi del comma 3, dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dal comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. di elevare, per l'anno d'imposta 2000, la detrazione di cui al precedente punto 2) a L. 370.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, ai sensi del comma 3, dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, in favore dei soggetti che si trovino in situazioni di particolare disagio economico-sociale come definiti e secondo le modalita' indicate nell'allegato A). 4. (Omissis). (Omissis). ALLEGATO A Modalita' e criteri applicativi della ulteriore detrazione di imposta I.C.I. per soggetti in situazioni di disagio economico-sociale. 1. soggetti aventi diritto: hanno diritto all'applicazione della ulteriore detrazione per abitazione principale di L. 100.000 i soggetti passivi dell'imposta I.C.I. in possesso di tutti i seguenti requisiti: a) reddito complessivo lordo conseguito dal nucleo famigliare nell'anno 1999 secondo le seguenti fasce: componenti la famiglia: una persona reddito: L. 11.800.000; componenti la famiglia: due persone reddito: L. 19.500.000; componenti la famiglia: tre persone reddito: L. 23.600.000; componenti la famiglia: quattro o piu' persone reddito: L. 27.900.000; b) possesso della sola unita' immobiliare abitata e sue pertinenze ed accessori, tra cui si ricomprendono il box o posto macchina; c) i componenti dei nucleo famigliare non devono possedere altre unita' immobiliari, anche al di fuori del comune di Bergamo, a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione. Sono escluse dalla agevolazione di cui si tratta le abitazioni con rendita catastale superiore a L. 1.600.000 e quelle di cui alle categorie A/1-A/7-A/8-A/9. 2. Criteri applicativi: il contribuente deve presentare apposita domanda nella quale deve altresi' dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale nonche' di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per il riconoscimento della ulteriore detrazione; la richiesta di cui sopra deve essere consegnata o spedita all'ufficio tributi del comune di Bergamo, piazza Matteotti 3, entro la data fissata per il versamento dell'acconto anno 2000; l'amministrazione comunale si riserva di richiedere la documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato; nel caso di dichiarazione infedele vengono applicate le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti. (Omissis). 00A8423; Comune di Berra; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Berra Il comune di BERRA (provincia di Ferrara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). A) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 6,2 per mille; B) di concedere per l'anno 2000, ai sensi dell'art.. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996, e come modificato dal decreto-legge n. 50/1997, convertito nella legge n. 122/1997, un aumento della detrazione per l'abitazione principale a L. 500.000 per i contribuenti in possesso dei requisiti, e con le modalita', indicati nell'allegato A che fa parte integrante del presente atto, dando atto che della riduzione di gettito derivante dall'applicazione dei presente beneficio si e' tenuto conto in sede di revisione dell'entrata; (Omissis). ALLEGATO A Per l'anno 2000 e' concessa la detrazione di L. 500.000 per l'abitazione principale, limitatamente alla parte spettante ed al periodo in cui sussistono le condizioni, ai soggetti tenuti al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili che si trovino in una delle seguenti situazioni: a) siano pensionati o disabili con invalidita' riconosciuta, e vivano da soli. Il loro reddito complessivo nell'anno 1999 non deve aver superato, al lordo delle ritenute fiscali, la somma di L. 15.050.000. Il contribuente deve essere proprietario o titolare di altro diritto reale della sola abitazione principale e relative pertinenze, queste ultime in numero non superiore a due. La detrazione non si estende alle pertinenze; b) siano pensionati o disabili con invalidita' riconosciuta, proprietari o titolari di altro diritto reale della sola abitazione principale e relative pertinenze (queste ultime in numero non superiore a due), e appartengano a nuclei familiari il cui reddito complessivo nell'anno 1999 non ha superato, al lordo delle ritenute fiscali, la somma di L. 24.303.000, piu' L. 1.860.000 per ogni persona a carico. La detrazione non si estende alle pertinenze. Ai fini della presente agevolazione, si precisa che: 1) per reddito complessivo si intende: redditi assoggettabili ad IRPEF (imponibile al lordo delle detrazioni e riduzioni di legge); interessi su depositi bancari, postali, ecc...; rendite da capitale, titoli di Stato, obbligazioni; somme e contributi erogati da enti pubblici o privati; 2) per nucleo familiare si intende: il nucleo di persone residenti nella medesima abitazione, indipendentemente da vincoli di parentela o affinita'; 3) per abitazione principale si intende: l'unita' immobiliare nella quale il soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprieta' od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; 4) la situazione di riferimento e' quella esistente al 1o gennaio 2000. L'applicazione della maggiore detrazione e' subordinata alla presentazione, all'ufficio protocollo del comune, di richiesta da parte dei contribuente entro il 30 giugno 2000, richiesta accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' circa l'appartenenza ad uno dei due gruppi aventi diritto all'agevolazione. Gia' al momento dei versamento dell'acconto per l'imposta dell'anno 2000, i contribuenti che hanno inviato la domanda nel termine previsto potranno tenere conto della maggiore detrazione. L'amministrazione si riserva di richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato dal contribuente. (Omissis). 00A8424; Comune di Bianze'; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bianze' Il comune di BIANZE' (provincia di Vercelli) ha adottato, il 23 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare per l'esercizio 2000, la aliquota I.C.I. al 5,5 per mille confermando inoltre la non diversificazione delle aliquote cosi come precedentemente stabilito con delibera consiglio comunale n. 6 del 25 marzo 1999; 2) di stabilire, per l'esercizio 2000, la detrazione di L. 300.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996; 3) di confermare, per il 2000, la applicazione del disposto di cui al comma 56, dell'art. 3, legge n. 662/1996, nel senso che dovra' essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero sanitari e simili, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A8425; Comune di Bibbiano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bibbiano Il comune di BIBBIANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 16 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000, le seguenti l'aliquota I.C.I.: a) 5,8 per mille per tutti i tipi di immobili ad eccezione di quelli di cui al punto b) seguente; b) 7 per mille per gli alloggi non locati e alloggi tenuti a disposizione (o seconde case). (Omissis). 00A8426; Comune di Birori; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Birori Il comune di BIRORI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 7 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare per l'anno 2000 nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale e sue pertinenze. (Omissis). 00A8427; Comune di Bitetto; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bitetto Il comune di BITETTO (provincia di Bari) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota che sara' applicata ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e le detrazioni per abitazione principale nelle seguenti misure: a) 6 per mille per gli altri immobili, per i terreni e le aree fabbricabili; b) 4 per mille per gli immobili siti nella zona A centro storico; c) 5 per mille per le abitazioni principali e per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado; d) L. 300.000 la detrazione spettante per l'abitazione principale e per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado; e) L. 400.000 la detrazione spettante ai titolari di pensione sociale, assegno sociale o minimi previdenziali proprietari della sola casa di abitazione. (Omissis). 00A8428; Comune di Bobbio Pellice; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bobbio Pellice Il comune di BOBBIO PELLICE (provincia di Torino) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di applicare, per l'anno 2000, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 6,5 per mille per la prima casa con detrazione di L. 300.000; 7 per mille per i terreni fabbricabili e per gli alloggi non occupati tutto l'anno (l'uso temporaneo deve risultare da autodichiarazione); 5,5 per mille per alloggi dati in affitto a residenti (con regolare contratto); 5,5 per mille per alloggi siti in zone servite da pubblica fognatura e da rete viaria carrozzabile. (Omissis). 00A8429; Comune di Bolzano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bolzano Il comune di BOLZANO ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000 le seguenti detrazioni I.C.I. ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni: a) detrazione di L. 500.000 ai soggetti passivi titolari di unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; b) detrazione di L. 600.000 per i possessori di unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, aventi un reddito familiare relativo all'anno 1999 non superiore al doppio del fabbisogno base calcolato secondo gli elementi fissati per l'anno 2000 con decreto del Presidente della giunta provinciale. 2. la detrazione di cui al precedente punto 1 lettera b) sara' concessa ai soggetti passivi che producano una dichiarazione del reddito percepito nel 1999, su un modulo predisposto dal comune e consegnato all'ufficio competente, entro la data prevista dal decreto legislativo 504/1992 per il termine del primo versamento I.C.I. dovuto per l'anno 2000. 3. di fissare le aliquote nella seguente misura: 2 per mille limitatamente ai fabbricati concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto di cui all'art. 2, comma 3, della legge 431/1998; 6 per mille per gli alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; 4 per mille per tutti gli altri casi. 4. di dare atto che, al fine dell'applicazione dell'aliquota del 6 per mille non si considerano alloggi sfitti i seguenti: le abitazioni concesse in uso gratuito a familiari purche' il comodatario abbia la residenza presso l'abitazione stessa; le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. l'abitazione principale posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero; le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o usufrutto per scopi turistici, limitatamente ad una singola unita', per le quali viene assolta l'imposta di soggiorno in questo comune; le abitazioni inagibili o inabitabili che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonee all'uso cui sono destinate, per ragioni di pericolo all'integrita' fisica o alla salute delle persone e di fatto non utilizzate. (Omissis). 00A8430; Comune di Bonate Sotto; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bonate Sotto Il comune di BONATE SOTTO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2000, le seguenti aliquote I.C.I.: a) aliquota ordinaria: 7 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli di cui al punto b); b) aliquota ridotta: 4,8 per mille per abitazioni principali e pertinenze, come da regolamento. 2) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662); 3) di confermare le agevolazioni in tema di detrazione I.C.I. per l'anno 2000 per i possessori della abitazione principale, in conformita' alla tabella sotto indicata: componenti della famiglia: 1; limiti di reddito: L. 14.908.000; detrazione: L. 400.000; componenti della famiglia : 2; limiti di reddito: L. 18.636.000; detrazione: L. 400.000; componenti della famiglia : 3; limiti di reddito: L. 22.362.000; detrazione: L. 400.000; componenti della famiglia : 4; limiti di reddito: L. 26.088.000; detrazione: L. 400.000; componenti della famiglia : 5; limiti di reddito: L. 29.823.000; detrazione: L. 400.000; componenti della famiglia : 6; limiti di reddito: L. 33.542.000; detrazione: L. 400.000; componenti della famiglia : 7; limiti di reddito: L. 38.823.000; detrazione: L. 400.000. (Omissis). 00A8431; Comune di Borgo San Giovanni; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Borgo San Giovanni Il comune di BORGO SAN GIOVANNI (provincia di Lodi) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille; 2. di determinare altresi', per l'anno 2000, l'aliquota ridotta dell'I.C.I. che sara' applicata in questo comune sugli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura del 5 per mille, precisando che per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta' usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di stabilire la detrazione annua di L. 200.000 dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e dando atto, che in caso di piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi pro quota. (Omissis). 00A8432; Comune di Borgo San Siro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Borgo San Siro Il comune di BORGO SAN SIRO (provincia di Pavia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare anche per l'anno 2000, in attuazione all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille per i singoli oggetti d'imposizione I.C.I. individuati in fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ad eccezione delle prime case (abitazione principale) per le quali l'aliquota rimane al 5 per mille. 2. (Omissis). 3. di fissare in L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno per il quale se ne ha possesso, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 00A8433; Comune di Borgo Tossignano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Borgo Tossignano Il comune di BORGO TOSSIGNANO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria del 5,7 per mille per tutti gli immobili e le aree fabbricabili situati nel territorio comunale ad eccezione di quelli elencati al successivo punto b) per i quali e' stabilita un'aliquota maggiorata; b) aliquota maggiorata nella misura del 6,7 per mille per unita' immobiliare adibita ad abitazione non locata e/o non occupata e/o non a disposizione, intendendosi quelle abitazioni prive di qualsiasi allacciamento ai servizi luce, acqua, gas e telefono; 2) di determinare la detrazione di imposta per l'abitazione principale nelle misure seguenti: detrazione di L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi: detrazione di L. 300.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovano nelle condizioni sottospecificate: a) famiglie con piu' di due figli a carico ai fini fiscali, con reddito pro-capite imponibili, IRPEF riferito all'anno precedente, non superiore a L. 10.000.000 annui; b) famiglie composte da uno o due componenti che abbiano entrambe compiuto il sessantacinquesimo anno d'eta' al 1o gennaio 2000, titolari di solo reddito da pensione, non superiore al minimo INPS; c) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, con invalidita' superiore al 66% o anziano non autosufficiente, certificato dall'Azienda U.S.L., con reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito all'anno precedente, non superiore a L. 10.000.000 annui; d) soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare formato esclusivamente da giovani coppie, con o senza figli, avente i seguenti requisiti: essere coniugati o conviventi da non oltre due anni alla data del 1o gennaio 2000; essere entrambi di eta' inferiore a trentacinque anni alla data del 1o gennaio 2000; reddito familiare complessivo imponibile IRPEF non superiore a L. 12.000.000 pro-capite. In tutti i casi enunciati l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 100.000 e' subordinata alla condizione che l'abitazione su cui grava l'imposta sia l'unico immobile posseduto a titolo di proprieta' o altro diritto reale da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data del 1o gennaio 2000. Le detrazioni saranno applicate al periodo dell'anno in cui permarra' la predetta condizione abitativa di proprieta'. La detrazione di L. 300.000 spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o contitolari di altro diritto reale di godimento sulla medesima unita'. 3) Di determinare i seguenti criteri applicativi: il contribuente deve presentare apposita autocertificazione nella quale deve dichiarare: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, tutte le indicazioni reddituali imponibili e quelle relative ai disagi di cui al punto 2, comma 2, che danno diritto alla detrazione di L. 300.000 a titolo esemplificativo per i portatori di handicap eventuale indicazione del documento prefettizio con il quale e' stata dichiarata l'invalidita' civile; per gli anziani non autosufficienti eventuale indicazione della certificazione dell'unita' di valutazione geriatrica dell'azienda U.S.L.; la richiesta autocertificazione, con firma autenticata, dovra' essere inviata entro il mese di giugno 2000 all'ufficio tributi del comune di Borgo Tossignano a mezzo raccomandata A.R., oppure consegnata direttamente all'ufficio competente. I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento della rata I.C.I. 2000, gia' tenere conto della detrazione richiesta. In caso di comproprieta' o contitolarita' sull'unita' abitativa di piu' soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.I., la suddetta autocertificazione dovra' essere prodotta da ciascun soggetto. I contribuenti nel cui nucleo familiare esistano titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa (artigiani, coltivatori diretti, commercianti, professionisti etc.) non beneficiano automaticamente dell'ulteriore detrazione prevista, salvo motivata, documentata richiesta che il comune si riserva di valutare con appositi e specifici accertamenti. L'amministrazione si riserva, in tutti i casi di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo 504/1992. (Omissis). 00A8434; Comune di Borgo Val di Taro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Borgo Val di Taro Il comune di BORGO VAL DI TARO (provincia di Parma) ha adottato, il 7 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 5,6 per mille; di determinare l'aliquota agevolata I.C.I. per l'anno 2000 prevista all'art. 6, comma 5 del vigente regolamento comunale I.C.I. per immobili di interesse artistico o architettonico ai sensi dell'articolo 3, della legge 1o giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, localizzati nel centro storico soggetti ad interventi finalizzati al recupero degli stessi nella misura del 3,8 per mille; di determinare l'aliquota agevolata della suddetta imposta per l'anno 2000 per i fabbricati ancora iscritti al catasto terreni come fabbricati rurali che non dispongano dei requisiti di ruralita' indicati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 139, del 23 marzo 1998, nel caso in cui tali fabbricati risultino inagibili o inabitabili, prevista dal comma 6, articolo 6 del vigente regolamento comunale I.C.I. nella misura del 4 per mille; di stabilire la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 00A8435; Comune di Borriana; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Borriana Il comune di BORRIANA (provincia di Biella) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) confermare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 4,5 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili diversi dalle abitazioni principali od abitazione aggiunta a quella principale o per gli enti senza scopo di lucro; 2) dare atto che la detrazione per abitazione principale e' di L. 230.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3) di dare atto che eventuali agevolazioni e/o riduzioni dell'imposta sono previsti nel regolamento approvato con propria deliberazione n. 30 del 22. dicembre 1998, esecutiva ai sensi di legge. (Omissis). 00A8436; Comune di Brancaleone; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Brancaleone Il comune di BRANCALEONE (provincia di Reggio Calabria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di commisurare l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 all'aliquota del 6 per mille; 2) di stabilire che, per la prima casa e abitazione principale, ferma restando l'aliquota del 6 per mille, la detrazione e' commisurata a annue L. 300.000; 3) di stabilire per cio' che concerne i fabbricati realizzati per la vendita da imprese che hanno, per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di immobili, una aliquota del 4 per mille, limitatamente ad un triennio dall'ultimazione, (art. 8 del vigente regolamento, approvato con deliberazione commissariale n. 3/1999). (Omissis). 00A8437; Comune di Breia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Breia Il comune di BREIA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille; 2) di non applicare nessuna riduzione di imposta e nessuna maggiorazione di detrazione; 3) di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata. (Omissis). 00A8438; Comune di Brembate; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Brembate Il comune di BREMBATE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 31 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000, le aliquote dei sottoindicati tributi, secondo criteri di seguito evidenziati: a) imposta comunale sugli immobili; a.1 abitazione principale: 5 per mille; a.2 pertinenza dell'abitazione principale, di cui all'art. 2, lettera b) ed all'art. 10, comma 6 del Regolamento comunale di applicazione dell'I.C.I.: 5 per mille; a.3 altri fabbricati e terreni agricoli : 6,5 per mille; a.4 aree fabbricabili : 6,75 per mille; - detrazione d'imposta per abitazione principale e prima pertinenza (punti a.1 e a.2): L. 200.000 ex art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992; L. 300.000 ex art. 8, comma 3, decreto legislativo 504/1992, limitatamente alle categorie ed ai requisiti di cui alla deliberazione C.C. n. 9 del 15 marzo 1999. (Omissis). 00A8439; Comune di Brusaporto; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Brusaporto Il comune di BRUSAPORTO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille, per i motivi citati in premessa e che si intendono qui integralmente riportati. 2. di determinare un'aliquota I.C.I. diversificata per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille per le seguenti tipologie immobiliari: alloggi liberi o sfitti; aree fabbricabili. 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A8440; Comune di Bruzolo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bruzolo Il comune di BRUZOLO (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2) di confermare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura: del 5 per mille per l'abitazione principale, del 6 per mille per le altre tipologie di fabbricati ed i terreni edificabili e del 2 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici; ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, da applicarsi limitatamente all'unita' immobiliare oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori; 3) di confermare in L. 220.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta. (Omissis). 00A8441; Comune di Busalla; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Busalla Il comune di BUSALLA (provincia di Genova) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare l'aliquota (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 4,8 per mille. (Omissis). 00A8442; Comune di Busso; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Busso Il comune di BUSSO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 4 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille. (Omissis). 00A8443; Comune di Caccamo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Caccamo Il comune di CACCAMO (provincia di Palermo) ha adottato, il 10 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) 5 per mille aliquota ordinaria e di L. 200.000, euro 103,291 la detrazione per abitazione principale; 2) 5 per mille aliquota per abitazione principale; 3) 5,5 per mille per fabbricati non costituenti abitazione principale e per le aree edificabili; 4) 4 per mille per fabbricati realizzati ed ancora posseduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione ed alienazione di immobili. (Omissis). Avvertenza: la presente deliberazione sostituisce quella del 28 ottobre 1999 gia' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 282 del 1o dicembre 1999. 00A8444; Comune di Cagliari; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cagliari Il comune di CAGLIARI ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: immobili ad uso abitativo (Categorie: A/I, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/11): 4,3 per mille per l'abitazione principale; 5,3 per mille per gli altri immobili ad uso abitativo, con riduzione al 4,3 per mille nel caso gli immobili siano concessi in locazione a titolo di abitazione principale quando il relativo contratto di locazione risulti sottoscritto ai sensi del comma 3, dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e regolarmente registrato; altri immobili (Categorie A/ 10, B, C, D, Terreni): 4,5 per mille; 2) di approvare per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale nelle seguenti misure: L. 350.000 in caso di reddito del nucleo familiare fino a L. 25.000.000; L. 280.000 in caso del reddito del nucleo familiare compreso fra L. 25.000.001 e L. 35.000.000; L. 200.000 (previste per legge) in caso di reddito del nucleo familiare superiore a L. 35.000.000; 3) di escludere l'applicazione delle detrazioni di cui ai punti a) e b) per le unita' immobiliari classificate in catasto nelle categorie A/I, A/7 e A/8; 4) di fissare i seguenti criteri e modalita' per poter usufruire delle detrazioni di cui ai punti a) e b): i contribuenti interessati che possiedono i suddetti requisiti dovranno presentare apposita richiesta al comune entro la data prevista per l'effettuazione del primo versamento I.C.I. (o entro la data prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi 1999, se successiva al 30 giugno 2000) o, nel caso l'immobile venga acquisito nel corso del secondo semestre, entro la data del secondo ed unico versamento. Le richieste hanno validita' annuale e non o considerate valide se presentate oltre i suddetti termini. Le richieste dovranno essere compilate su modelli autocertificativi predisposti dal comune e messi gratuitamente a disposizione dei contribuenti interessati; il reddito del nucleo familiare di cui al punto 2) corrisponde all'imponibile IRPEF del precedente anno quale risulta: a) dal modello unico 2000, quadro RN-IRPEF rigo RN; b) dalla certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite consegnata dal datore di lavoro o ente pensionistico, righi 1 e/o 24; c) dal modello 730, rigo 6; d) dalla comunicazione della corresponsione dell'indennita' di fine rapporto da parte dell'ente erogante; in caso di contitolarita' la richiesta potra' essere presentata congiuntamente dai contitolari che dovranno debitamente sottoscriverla. Il contribuente, in relazione alla richiesta, provvedera' all'autoliquidazione dell'imposta e procedera' ai dovuti versamenti operando le detrazioni spettanti in ragione del periodo di possesso e di residenza. In caso di contitolarita' la detrazione sara' ripartita tra i contitolari per la quota di spettanza; nel caso in cui i controlli effettuati dalla Divisione Tributi accertassero l'applicazione di detrazioni non spettanti sara' richiesto ai rispettivi contribuenti il rimborso della maggiore detrazione operata maggiorata degli interessi e delle sanzioni previste dalla legge; sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; le detrazioni sopracitate si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; per nucleo familiare si intende quello composto da tutte le persone che risiedono nell'abitazione principale e ai fini del calcolo del reddito del nucleo familiare di cui al punto 2) dovranno essere sommati i redditi degli abitanti. Nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario o usufruttuario di altro immobile nel comune di Cagliari; sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze direttamente asservite all'abitazione principale ancorche' distintamente iscritte in catasto, purche' ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale. (Omissis). 00A8445; Comune di Cagno; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cagno Il comune di CAGNO (provincia di Como) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, in attuazione delle leggi citate in premessa, per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille. (Omissis). 00A8446; Comune di Caiazzo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Caiazzo Il comune di CAIAZZO (provincia di Caserta) ha adottato, il 10 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di approvare, siccome approva, la seguente determinazione delle aliquote I.C.I. per l'anno 2000: A. aliquota base: 5 per mille; B. abitazione principale: 5 per mille; C. seconda casa locata: 5,5 per mille; D. seconda casa a disposizione o non locata: 6 per mille; 3. di fissare l'importo dell'abbattimento dell'imposta calcolata per l'abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione dell'alloggio in questione ad abitazione principale del suo proprietario e dei suoi familiari, in L. 220.000. (Omissis). 00A8447; Comune di Cairano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cairano Il comune di CAIRANO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000, e' fissata nel comune di Cairano, nella misura del 5 per mille e per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' prevista la detrazione di L. 200.000. (Omissis). 00A8448; Comune di Cairate; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cairate Il comune di CAIRATE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nelle seguenti misure: 4,25 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze; 4,75 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione e per quelli posseduti in aggiunta all'abitazione principale. (Omissis). 00A8449; Comune di Calcinaia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Calcinaia Il comune di CALCINAIA (provincia di Pisa) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 le seguenti tariffe diversificate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): abitazione principale : 5 per mille: altri immobili : 6,9 per mille; abitazioni non locate : 7 per mille; detrazione prima casa : L. 200.000. (Omissis). 00A8450; Comune di Calco; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Calco Il comune di CALCO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare la misura dell'aliquota unica per tutti i soggetti passivi al 4,55 per mille, ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 che disciplina la materia, ed entro il termine del 29 febbraio 2000, stabilito dalla legge finanziaria n. 488/1999, art. 30, comma 14 e dal decreto del Ministero dell'interno del 15 dicembre 1999, per l'anno di previsione 2000; 2. di confermare altresi', per effetto dell'art. 3, legge n. 662/1996, comma 55, la detrazione dall'imposta, per quelle unita' immobiliari destinate ad abitazione principale del soggetto passivo, fissata in L. 200.000 anche per l'anno 2000, proporzionata comunque ai mesi dell'anno durante i quali e' adibita a tale destinazione. (Omissis). 00A8451; Comune di Caldogno; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Caldogno Il comune di CALDOGNO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2000 le aliquote e le detrazioni, per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili, fissate per l'anno 1999, che si riportano qui di seguito: aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota abitazione principale: 6 per mille; aliquota fabbricati adibiti ad uso abitazione risultanti liberi o sfitti: 7 per mille; aliquota per le aree fabbricabili: 7 per mille; detrazione per abitazione principale L. 350.000. (Omissis). 00A8452; Comune di Calolziocorte; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Calolziocorte Il comune di CALOLZIOCORTE (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di determinare, in base all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come sostituito con l'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, un'aliquota diversificata pari al 7 per mille per gli alloggi non locati; 3. (Omissis); 4. di applicare alle unita' immobiliari adibite ad abitazione, e di fatto non utilizzabili perche' in fase di ristrutturazione, l'aliquota ordinaria del 5,5 per mille.ยบ (Omissis). 00A8453; Comune di Camaiore; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Camaiore Il comune di CAMAIORE (provincia di Lucca) ha adottato, il 20 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura: aliquota ordinaria 6,5; aliquota ridotta per l'abitazione principale e sue pertinenze ex art. 5 del regolamento comunale I.C.I., per l'immobile locato con contratto registrato ai sensi dell'art. 21, comma 18 e 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale, per l'immobile concesso in comodato gratuito ai soggetti previsti ex art. 6 del regolamento comunale I.C.I. e per le unita' immobiliari possedute da anziani e disabili ex art. 11 del regolamento comunale I.C.I. 4,4; aliquota ridotta per l'immobile adibito ad uso abitativo locato, con contratto registrato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431: 2 per mille; 2. di aumentare per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale: da L. 200.000 a L. 900.000 esclusivamente per soggetti passivi che posseggano contestualmente i seguenti requisiti: nuclei familiari il cui reddito complessivo derivi unicamente da pensione non superiore al trattamento minimo di pensione INPS o da pensioni che sono state integrate dall'INPS al minimo di legge e in possesso dell'unico fabbricato ed eventuali sue pertinenze adibito ad abitazione principale; ai fini della determinazione del reddito non si tiene conto delle maggiorazioni INPS spettanti per familiari a carico. Il diritto all'elevazione della detrazione compete anche se il soggetto passivo possiede dei terreni agricoli condotti non in forma imprenditoriale (art. 2135 c.c.) e piu' specificamente se sono piccoli appezzamenti coltivati occasionalmente e senza struttura organizzativa. La detrazione compete proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad abitazione principale si verifica, come disposto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992. I soggetti passivi interessati dovranno presentare al comune di Camaiore, entro il 30 giugno 2000 istanza su appositi modelli forniti dall'ufficio tributi del comune corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante il possesso dei requisiti sopra indicati; da L. 200.000 a L. 500.000 esclusivamente per soggetti passivi che posseggano contestualmente i seguenti requisiti: nuclei familiari il cui reddito complessivo, da pensione, non sia superiore a L. 23.000.000 annui con rivalutazione annua in base all'indice ISTAT e in possesso dell'unico fabbricato ed eventuali sue pertinenze adibito ad abitazione principale. Il diritto all'elevazione della detrazione compete anche se il soggetto passivo possiede dei terreni agricoli condotti non informa imprenditoriale (art. 2135 c.c.) e piu' specificamente se sono piccoli appezzamenti coltivati occasionalmente e senza struttura organizzativa. La detrazione compete proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad abitazione principale si verifica, come disposto dall'art. 8 del decreto legislativo 504/1992. I soggetti passivi interessati dovranno presentare al comune di Camaiore, entro il 30 giugno 2000 istanza su appositi modelli forniti dall'ufficio tributi del comune corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante il possesso dei requisiti sopra indicati. (Omissis). 00A8454; Comune di Camairago; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Camairago Il comune di CAMAIRAGO (provincia di Lodi) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, le aliquote I.C.I. e la detrazione d'imposta, come segue: possessori di prima abitazione: 5 per mille, con detrazione d'imposta di L. 200.000; possessori di seconda abitazione, terreni agricoli e per tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili: 7 per mille. (Omissis). 00A8455; Comune di Camburzano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Camburzano Il comune di CAMBURZANO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili diversi dalle abitazioni od abitazioni in aggiunta a quella principale o per gli enti senza scopo di lucro; 2. dare atto che la detrazione per abitazione principale e' di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di non operare le riduzioni di imposta o aumenti di detrazioni indicati nel comma 55 della legge 662/1996. (Omissis). 00A8456; Comune di Camerano Casasco; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Camerano Casasco Il comune di CAMERANO CASASCO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (Omissis); 2. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). 00A8457; Comune di Camerata Picena; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Camerata Picena Il comune di CAMERATA PICENA (provincia di Ancona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I.: abitazione principale: aliquota 5 per mille, detrazione L. 200.000; abitazione secondaria se locata aliquota 5,7 per mille; abitazione secondaria non locata aliquota 6 per mille; aree fabbricabili, terreni agricoli rientranti nella base impositiva e per tutti gli altri tipi di fabbricati aliquota 5,7 per mille; abitazioni inagibili o inabitabili aliquota 2,5 per mille. Note: richiesta della dichiarazione di inagibilita' o inabitabilita' entro il 10 giugno all'UTC pagamento diritti per perizia L. 70.000 o dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968; fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e alienazione di immobili: aliquota 4 per mille. Note: limitatamente ad un periodo non superiore ai tre anni; 1a unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili con residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari: aliquota 5 per mille, detrazione L. 200.000. Note: abitazione che non sia locata. (Omissis). 00A8458; Comune di Cameri; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cameri Il comune di CAMERI (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 504/1992 per l'anno 2000 nella misura unica del 4,5 per mille. (Omissis). 00A8459; Comune di Camo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Camo Il comune di CAMO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000, l'aliquota comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 nella misura del 6 per mille, come da delibera n. 2 del 30 marzo 1999. (Omissis). 00A8460; Comune di Campertogno; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Campertogno Il comune di CAMPERTOGNO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure: 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione secondaria; L. 200.000 la detrazione per unita' immobiliari adibita ad abitazione principale. (Omissis). 00A8461; Comune di Camporotondo di Fiastrone; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Camporotondo di Fiastrone Il comune di CAMPOROTONDO di FIASTRONE (provincia di Macerata) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per il 2000 l'aliquota dell'I.C.I. nelle seguenti misure: 5 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione principale; 6 per mille per tutti gli altri fabbricati. 2. di confermare la misura della detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000; 3. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; 4. di dare atto che l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori. (Omissis). 00A8462; Comune di Candia Canavese; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Candia Canavese Il comune di CANDIA CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille; 2. resta invariata e fissata in L. 200.000 cosi' come fissata con legge, la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 00A8463; Comune di Cannobio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cannobio Il comune di CANNOBIO (provincia di Verbano - Cusio - Ossola) ha adottato, il 3 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000, nelle misure sottoindicate, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 confermando quelle dell'anno 1999: A) Abitazione principale utilizzata direttamente dal proprietario 5,5 per mille; B) Altri fabbricati di proprietari per usi occasionali, o non continuativi, o non locati 7 per mille; C) alti immobili 6 per mille; 2. di fissare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale. (Omissis). 00A8464; Comune di Capestrano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Capestrano Il comune di CAPESTRANO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 29 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale degli immobili nella misura del sei per mille; di dare atto che per esenzioni, riduzioni e detrazioni dell'imposta trova applicazione la normativa vigente in materia. (Omissis). 00A8465; Comune di Caprezzo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Caprezzo Il comune di CAPREZZO (provincia di Verbano - Cusio - Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per tutte le unita' immobiliari; di confermare la misura della detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 00A8466; Comune di Carbone; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Carbone Il comune di CARBONE (provincia di Potenza) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di riconfermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta sugli immobili comunali nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili e la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale. (Omissis). 00A8467; Comune di Carcare; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Carcare Il comune di CARCARE (provincia di Savona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, decereto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per l'anno 2000, le aliquote e le detrazioni I.C.I. nelle seguenti misure: A) aliquote: 1) 6,3 per mille - sugli immobili destinati ad abitazione principale nonche' sugli alloggi concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado per i quali vi sia regolare contratto di comodato registrato a norma di legge; 2) 6,8 per mille - non rientranti nella fattispecie precedenti; B) detrazioni: 1) L. 220.000 sugli immobili destinati ad abitazione principale nonche' su quelli concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado; 2) L. 350.000 sugli immobili destinati ad abitazione principale a favore di pensionati che compiano, nel corso dell'anno 1999, i sessantacinque anni di eta', che siano residenti nel comune di Calcare, che non dispongano di altre abitazioni oltre la propria, e che abbiano un reddito, escluso quello derivante dall'abitazione, non superiore al trattamento minimo INPS, se singoli, o non superiore al trattamento minimo INPS piu' pensione sociale se il nucleo familiare e' composto da due o piu' persone; 3) L. 350.000 sugli immobili destinati ad abitazione principale a favore dei lavoratori iscritti nella lista di mobilita' nel corso dell'anno 1999 e che non dispongano di altre abitazioni oltre la propria; 4) L. 350.000 sugli immobili destinati ad abitazione principale a favore dei nuclei familiari aventi portatori di handicap con invalidita' totale permanente che non dispongano di altre abitazioni oltre la propria; Per usufruire delle detrazioni di cui ai punti 2, 3, 4 e' necessario presentare apposita richiesta entro il 20 maggio del corrente anno. (Omissis). 00A8468; Comune di Carentino; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Carentino Il comune di CARENTINO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Punto P - di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella misura unica del sei per mille. (Omissis). 00A8469; Comune di Carlantino; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Carlantino Il comune di CARLANTINO (provincia di Foggia) ha adottato, il 27 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, (omissis), l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura unica del 5 per mille, a norma dell'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). 00A8470; Comune di Carmignano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Carmignano Il comune di CARMIGNANO (provincia di Prato) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 nella misura del 7 per mille l'aliquota ordinaria per l'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), da applicare sulla base imponibile di cui all'art. 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; 2. di stabilire per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) da applicare, sulla base imponibile di cui all'art. 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, alle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, da parte delle persone fisiche soggetti passivi d'imposta residenti nel comune e dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa anch'essi residenti nel comune; 3. di dare atto che, come stabilito dal vigente regolamento comunale in materia, ai fini delle agevolazioni si considera come abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili e non locata, quando questi abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; 4. di dare atto che viene applicata per l'anno 2000 la detrazione di lire 200.000 complessive per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, come previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 2, salvo quanto stabilito al punto successivo; 5. di stabilire per l'anno 2000 la detrazione per abitazione principale nella misura complessiva di lire 300.000 (anziche' di lire 200.000) a favore dei soggetti che presentino contemporaneamente tutti i seguenti requisiti: a) il nucleo familiare del contribuente, come risultante all'anagrafe, sia composto esclusivamente da pensionati che abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta' al 1o gennaio 2000, e da eventuali familiari a loro carico; b) il reddito complessivo ai fini IRPEF per l'anno 1999 del nucleo familiare non sia superiore ai seguenti limiti: lire 13.950.000 per i nuclei composti da un solo pensionato; lire 20.920.000 per i nuclei composti da due o piu' pensionati; c) il reddito complessivo ai fini IRPEF per l'anno 1999 del nucleo familiare derivi esclusivamente da pensioni e dall'abitazione per la quale si richiede la detrazione e da sue pertinenze anche se accatastate autonomamente; d) il contribuente e gli altri componenti del suo nucleo familiare non possiedano in tutto il territorio nazionale altri immobili oltre all'abitazione per la quale si richiede la detrazione ed alle sue eventuali pertinenze; e) l'abitazione per la quale si richiede la detrazione di lire 300.000 non sia catastalmente classificata o classificabile nelle categorie A/1, A/8, A/9; I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data del 1o gennaio 2000; qualora il contribuente acquisisca nel corso del 2000 l'immobile adibito ad abitazione principale, i requisiti dovranno essere posseduti alla data di acquisto dell'immobile; 6. di stabilire che per usufruire della detrazione di lire 300.000 il contribuente debba presentare all'ufficio tributi una domanda redatta su apposito modulo, da cui risultino le condizioni sopra indicate. La domanda dovra' essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi conseguiti nell'anno 1999 o, se il contribuente acquisisce l'immobile adibito ad abitazione principale dopo detto termine, entro il 20 dicembre 2000. Qualora non risultino presenti tutte le condizioni richieste, il competente ufficio comunale respinge la domanda con provvedimento motivato e richiede al contribuente il pagamento della maggiore imposta dovuta. In tal caso non vengono applicate sanzioni quando il comportamento del contribuente sia dovuto a obiettive condizioni di incertezza, o comunque si verifichi una delle cause di non punibilita' previste dall'art. 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472; (Omissis); dando atto che l'applicazione delle aliquote e della detrazione avverra' nel rispetto del regolamento comunale in materia, come modificato con effetto dal 1o gennaio 2000. (Omissis). 00A8471; Comune di Caronno Varesino; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Caronno Varesino Il comune di CARONNO VARESINO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (cosi' come modificato dall'art. 4 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del: a) 5,5 per mille per le abitazioni principali e per gli immobili diversi dalle abitazioni; b) 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e seconde case, nonche' relativi accessori. 2. di dare atto che: (Omissis). le vigenti rendite catastali, ai fini dell'applicazione dell'imposta, anche per l'anno in corso, sono rivalutate del 5%; la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale viene confermata in L. 200.000 annue. (Omissis). 00A8472; Comune di Carpi; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Carpi Il comune di CARPI (provincia di Modena) ha adottato, il 13 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. da applicare nel comune di Carpi nelle seguenti misure: 1. aliquota ridotta del 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Carpi, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ivi comprese le pertinenze durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione con la precisazione che: a) per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta e la cantina classificati o classificabili alle categorie catastali C/6, C/2 e C/7, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale; b) si considera anche direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; c) si considera abitazione principale anche l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al terzo grado o ad affini fino al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale, con la precisazione che In questo caso non spetta la detrazione per abitazione principale. Per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e' prevista la detrazione di legge di L. 200.000, ad esclusione del precedente punto c). 2. aliquota agevolata del 5 per mille a favore dei proprietari che nel corso dell'anno 2000 concedono in locazione alloggi gia' sfitti secondo l'accordo territoriale per il comune di Carpi, in attuazione della legge n. 431/1998, utilizzando il contratto tipo sottoscritto dalle organizzazioni di categoria: a) per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'Ente nel corso del 2000, dimostrando che nei periodi d'imposta precedenti il locale era sfitto e che, per il medesimo, hanno corrisposto l'I.C.I. nella misura del 9 per mille relativamente al 1999. L'aliquota agevolata del 5 per mille avra' decorrenza dalla data di inizio del contratto di locazione per tutta la durata del contratto medesimo. 3. aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio del lavori. 4. Aliquota ordinaria del 6 per mille per tutti gli altri immobili salvo quelli previsti nel punto successivo (p.5). 5. Aliquota del 9 per mille per gli alloggi non locati, con la precisazione che: a) per alloggio non locato si intende l'unita' immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile ai fini abitativi, vuota, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al 1o gennaio dell'anno di imposizione, non locata ne' data in comodato a terzi per la quale non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; b) non si Intendono soggetti all'aliquota del 9 per mille, bensi' all'aliquota del 6 per mille, i fabbricati non utilizzati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili. (Omissis). 00A8473; Comune di Carpineto Sinello; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Carpineto Sinello Il comune di CARPINETO SINELLO (provincia di Chieti) ha adottato, il 30 ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). delibera di stabilire nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I da applicare per l'anno 2000 per tutti gli immobili, ad esclusione di quelli utilizzati come abitazione principale dei soggetti residenti per i quali si applica l'aliquota ridotta del 4,5 per mille. (Omissis). 00A8474; Comune di Casalborgone; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Casalborgone Il comune di CASALBORGONE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura ordinaria del 6 per mille e l'aliquota agevolata per l'abitazione principale nella misura del 5,5 per mille per l'anno 2000 a conferma della deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 7 febbraio 2000; 2. di confermare in L. 220.000 la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come sostituito dall'art. 58, comma 3, della legge n. 446/1997, dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A8475; Comune di Casale Corte Cerro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Casale Corte Cerro Il comune di CASALE CORTE CERRO (provincia di Verbano - Cusio - Ossola) ha adottato, l'8 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nella misura seguente: aliquota ordinaria: abitazione principale e sue pertinenze, aree fabbricabili: 5 per mille; aliquote diversificate: immobili diversi dall'abitazione principale e tenuti a disposizione: 7 per mille; immobili diversi dall'abitazione principale e locati: 6 per mille; immobili oggetto di interventi di cui all'art. 1, comma 5, legge n. 449/1997: 4 per mille; immobili di categoria A/10 - C - D: 6,5 per mille; detrazione per abitazione principale: L. 250.000. (Omissis). 00A8476; Comune di Casalfiumanese; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Casalfiumanese Il comune di CASALFIUMANESE (provincia di Bologna) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria del 5,7 per mille per tutti gli immobili e le aree fabbricabili situati nel territorio comunale ad eccezione di quelli elencati al successivo punto b) per i quali e' stabilita un'aliquota maggiorata; b) aliquota maggiorata nella misura del 6,7 per mille per unita' immobiliare adibita ad abitazione non locata e/o non occupata e/o non a disposizione, intendendosi quelle abitazioni prive di qualsiasi allacciamento ai servizi luce, acqua, gas e telefono; 2. di determinare la detrazione di imposta per l'abitazione principale nelle misure seguenti: detrazione di L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi; detrazione di L. 300.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovano nelle condizioni sottospecificate: a) famiglie con piu' di due figli a carico ai fini fiscali, con reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito all'anno precedente, non superiore a L. 10.000.000 annui; b) famiglie composte da uno o due componenti che abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno d'eta' al 1o gennaio 2000, titolari di solo reddito da pensione, non superiore al minimo INPS; c) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, con invalidita' superiore al 66% o anziano non autosufficiente, certificato dall'Azienda U.S.L., con reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito all'anno precedente, non superiore a L. 10.000.000 annui; d) soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare formato esclusivamente da giovani coppie, con o senza figli, avente i seguenti requisiti: essere coniugati o conviventi da non oltre due anni alla data del 1o gennaio 2000; essere entrambi di eta' inferiore a trentacinque anni alla data del 1o gennaio 2000; reddito familiare complessivo imponibile IRPEF non superiore a L. 12.000.000 pro-capite. In tutti i casi enunciati, l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 100.000 e' subordinata alla condizione che l'abitazione su cui grava l'imposta sia l'unico immobile posseduto a titolo di proprieta' o altro diritto reale da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data del 1o genniao 2000. Le detrazioni saranno applicate al periodo dell'anno in cui permarra' la predetta condizione abitativa di proprieta'. La detrazione di L. 300.000 spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o contitolari di altro diritto reale di godimento sulla medesima unita'; 3. di determinare i seguenti criteri applicativi: il contribuente deve presentare apposita autocertificazione nella quale deve dichiarare: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, tutte le indicazioni reddituali imponibili e quelle relative ai disagi di cui al punto 2) lett. c) che danno diritto alla detrazione di L. 300.000 (a titolo esemplificativo: per i portatori di handicap eventuale indicazione del documento prefettizio con il quale e' stata dichiarata l'invalidita' civile; per gli anziani non autosufficienti eventuale indicazione della certificazione dell'Unita' di Valutazione geriatrica dell'Azienda U.S.L.); la richiesta autocertificazione, con firma autenticata, dovra' essere inviata entro il mese di giugno 2000 all'ufficio tributi del comune di Casalfiumanese a mezzo di raccomandata A.R., oppure consegnata direttamente all'ufficio competente. I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento della rata I.C.I. 2000, gia' tenere conto della detrazione richiesta. In caso di comproprieta' o contitolarita' sull'unita' abitativa di piu' soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.I., la suddetta autocertificazione dovra' essere prodotta da ciascun soggetto. I contribuenti nel cui nucleo familiare esistano titolari di lavoro autonomo o di impresa (artigiani, coltivatori diretti, commercianti, professionisti etc.) non beneficiano automaticamente dell'ulteriore detrazione prevista, salvo motivata richiesta che il comune si riserva di valutare con appositi e specifici accertamenti. L'amministrazione si riserva, in tutti i casi di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente. (Omissis). 00A8477; Comune di Caslino D'Erba; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Caslino D'Erba Il comune di CASLINO D'ERBA (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare (omissis) le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili di questo comune per l'anno 2000 nel modo seguente: Aliquota ordinaria del 5,9 per mille su tutte le unita' immobiliari. 2. di elevare a lire 300.000 (diconsi lire trecentomila pari ad euro 154,94) l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale possedute da soggetti che abbiano i seguenti requisiti: pensionati il cui nucleo familiare sia formato da una sola persona con un reddito non superiore a lire tredici milioni lorde per l'anno 1999. pensionati il cui nucleo familiare sia composto da due persone con un reddito complessivo non superiore a L. 23.000.000 lordi per l'anno 1999. 3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A8478; Comune di Castano Primo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castano Primo Il comune di CASTANO PRIMO (provincia di Milano) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure: a) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, comprese le unita' immobiliari possedute, a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: aliquota 4,5 per mille; b) unita' immobiliari adibite ad abitazione, tenute a disposizione e non locate aliquota 7 per mille; c) tutti gli altri immobili, comprese anche le unita' immobiliari locate con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come dimora abituale aliquota 6,3 per mille; 2. di determinare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per l'anno 2000, le detrazioni d'imposta come da prospetto seguente: a) abitazione principale dei soggetti passivi dell'imposta a condizione che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare, dimorante abitualmente nell'immobile, riferito all'anno i inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi non sia superiore ai seguenti valori: ===================================================================== Numero componenti nucleo familiare | Importo Lire ===================================================================== 1.... | 9.100.000 2.... | 15.107.000 3.... | 19.423.000 4.... | 23.200.000 5.... | 26.976.000 6.... | 30.573.000 7 e oltre.... | 34.170.000 Detrazione L. 500.000 b) per le abitazioni principali dei soggetti passivi dell'imposta persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa detrazione L. 200.000; (Omissis). c) di non prevedere particolari riduzioni d'imposta avendo gia' deliberato l'applicazione di un'aliquota ridotta per l'abitazione principale. 00A8479; Comune di Castel Bolognese; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castel Bolognese Il comune di CASTEL BOLOGNESE (provincia di Ravenna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) nelle misure seguenti: a) aliquota ordinaria del 6 per mille; b) aliquota differenziata del 7 per mille per: gli alloggi non locati e relative pertinenze non locate; le aree fabbricabili; 2. di determinare in L. 280.000 l'importo della detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo; 3. di confermare in L. 500.000 la detrazione per le abitazioni principali limitatamente ai contribuenti I.C.I. in situazioni di particolare disagio economico - sociale, in possesso delle condizioni e requisiti stabiliti nella regolamentazione di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 4. di dare atto che, applicando l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura dei 6 per mille, l'aliquota differenziata del 7 per mille, e le maggiori detrazioni di imposta, come sopra specificato, viene rispettata la previsione del bilancio e l'equilibrio dello stesso; (Omissis). Condizioni di base per il diritto alla maggiore detrazione I componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo non devono avere altre proprieta' immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina, ecc.), ne' devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione). Il reddito di riferimento e' quello complessivo del nucleo familiare (cioe' di tutti i componenti) imponibile IRPEF 1999 (comprensivo del reddito dell'abitazione principale e dell'eventuale C/6). Il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione dei reddito complessivo familiare, imponibile IRPEF 1999, per i componenti dei nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1o gennaio 2000. La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto reale di godimento sulla medesima unita'. Particolari situazioni aventi diritto alla maggiore detrazione 1. Famiglie di pensionati: a) nucleo familiare composto da una o piu' persone almeno una delle quali di eta' superiore ad anni sessantacinque; b) reddito familiare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'anno 1999, non superiore a L. 15.000.000 annue lorde se unico occupante; a tale reddito si aggiungono L. 10.000.000 annue lorde per ogni ulteriore componente. 2. Famiglie numerose: a) nucleo familiare con almeno cinque componenti; b) il reddito familiare complessivo imponibile IRPEF riferito all'anno 1999 non deve superare l'importo annuo lordo di L. 13.000.000 per ogni componente. 3. Famiglie con portatori di handicap: a) nucleo familiare che include portatori di handicap con attestato di invalidita' civile al 100%; b) il reddito familiare non deve superare nel suo complesso l'importo annuo lordo di L. 15.000.000 riferiti al 1999, se unico occupante; a tale reddito si aggiungono L. 10.000.000 annue lorde per ogni ulteriore componente. 4. Famiglie assistite: a) soggetto passivo avente diritto, in base ai vigenti regolamenti del comune di Castel Bolognese, ad un'assistenza economica continuativa, oppure all'assistenza domiciliare gratuita o con pagamento della sola quota fissa. Criteri applicativi La richiesta - autocertificazione dovra' essere inviata, entro il termine per il pagamento della prima rata I.C.I. 2000 (30 giugno 2000), tramite raccomandata all'ufficio tributi dei comune di Castel Bolognese, Piazza Bernardi 1, ovvero consegnato a mano al medesimo indirizzo. i contribuenti che hanno inviato la richiesta autocertificazione potranno al momento dei pagamento delle rate I.C.I. 2000, gia' tenere conto della detrazione richiesta. Nel caso di comproprieta' o contitolarita' sull'unita' abitativa da parte di piu' soggetti aventi diritto alla maggior detrazione la suddetta richiesta - autocertificazione dovra' essere prodotta da ciascun soggetto passivo. L'amministrazione comunale si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo 504/1992. (Omissis). 00A8480; Comune di Castel D'Azzano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castel D'Azzano Il comune di CASTEL D'AZZANO (provincia di Verona) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire, (omissis), per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le pertinenze e autorimesse destinate a servizio dell'abitazione principale medesima e l'aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 2. di stabilire, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione nella misura base prevista dalla legge (attualmente lire 200.000). (Omissis). 00A8481; Comune di Castel del Piano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castel del Piano Il comune di CASTEL del PIANO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di aumentare, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure: a) fabbricati adibiti ad abitazione principale: aliquota 5,9 per mille; b) fabbricati categoria D (attivita' produttiva): aliquota 5,9 per mille; c) altri fabbricati: aliquota 6,5 per mille; d) aree fabbricabili: aliquota 5,9 per mille; e) terreni agricoli: esenti come per legge; di confermare la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000; di elevare la detrazione per l'abitazione principale a L. 250.000 per i soggetti persone fisiche che abbiano un reddito imponibile IRPEF inferiore a L. 15.000.000 annue per nucleo familiare e che, entro i termini di legge, presentino idonea dichiarazione comprovante il diritto alla maggiorazione della detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 00A8482; Comune di Castelbelforte; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelbelforte Il comune di CASTELBELFORTE (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). determinare per l'anno 2000 l'aliquota della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune in due misure del 5,5 per mille come aliquota ordinaria e del 7 per mille per le case sfitte e la detrazione per la prima casa in L. 200.000. (Omissis). 00A8483; Comune di Castelbianco; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelbianco Il comune di CASTELBIANCO (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (Omissis), di determinare per il 2000 le misure di aliquote differenziate per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue: 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti in Comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale con relativi locali di sgombero, garage magazzini di deposito, ecc. 6,5 per mille per tutte le altre fattispecie (abitazioni secondarie, altri fabbricati, ecc.). (Omissis). 00A8484; Comune di Castelfranco di Sotto; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelfranco di Sotto Il comune di CASTELFRANCO di SOTTO (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, (omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: 4,5 per mille, aliquota ordinaria: a) per le abitazioni possedute dal soggetto passivo ed abitate direttamente (abitazioni principali); b) per le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; c) per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER; d) per le abitazioni locate con contratto registrato a soggetto che le utilizza come abitazione principale; e) per le abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario ai suoi familiari (parenti fino al secondo grado in linea retta, quali genitori e figli, nonni e nipoti tra loro e parenti fino al secondo grado in linea collaterale, quali fratelli e sorelle tra loro) se la stessa costituisce, per il familiare, la propria abitazione principale; f) per le abitazioni possedute a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, purche' le stesse non risultino affittate; g) per le abitazioni possedute nel territorio del comune, a titolo di proprieta' od usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che le stesse non risultino locate; h) per tutti gli altri immobili diversi dalle seconde case o case non locate: 7 per mille, aliquota per le seconde case e per le case non locate, comprese le loro pertinenze; 3 per mille per interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico o volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo sottotetti. 2. di determinare, altresi', in L. 250.000 la detrazione ordinaria spettante per i seguenti immobili: a) abitazioni principali; b) abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; c) alloggi regolarmente assegnati dall'ATER; d) abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario ai suoi familiari limitatamente ai parenti fino al primo grado in linea retta (figli e genitori tra loro); e) abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente; 3. di riconoscere, inoltre ai soggetti che si trovino nelle condizioni di cui alle due situazioni di carattere economico sociale, meglio descritte in narrativa, l'elevazione della detrazione da L. 250.000 a L. 400.000 ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili sull'abitazione principale per l'anno 2000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protraggono tali destinazione e situazione, in applicazione dell'art. 3, del decreto legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito con legge 9 maggio 1997, n. 122; 4. di stabilire che tale agevolazione debba essere riconosciuta su domanda dei soggetti stessi con autocertificazione dei requisiti indicati in premessa, stabilita per le due diverse situazioni, da presentarsi entro e non oltre il giorno 15 maggio 2000. (Omissis). 00A8485; Comune di Castellabate; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castellabate Il comune di CASTELLABATE (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I.); di confermare quanto stabilito nella delibera consiliare n. 62 del 26 novembre 1996; (Omissis). 2. di approvare il dispositivo della lettera b) della proposta come di seguito riformulata: si aumenta a L. 250.000 la detrazione dell'imposta (ICI) per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale da persona portatrice di handicap con percentuale di invalidita' non inferiore al 100% a condizione che la stessa e/o i componenti del suo nucleo familiare siano proprietari di quella sola unita' immobiliare. (Omissis). 00A8486; Comune di Castellammare del Golfo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castellammare del Golfo Il comune di CASTELLAMMARE DEL GOLFO (provincia di Trapani) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Conferma detrazione di L. 400.000 per abitazione principale ed aliquota del 5 per mille limitatamente ad unita' immobiliari adibite a seconda abitazione ed aree edificabili. (Omissis). 00A8487; Comune di Castellarano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castellarano Il comune di CASTELLARANO (provincia di Reggio nell'Emilia) ha adottato, il 9 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota ICI per l'anno 2000 nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale le sue pertinenze in L. 270.000. (Omissis). 00A8488; Comune di Castelnovetto; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelnovetto Il comune di CASTELNOVETTO (provincia di Pavia) ha adottato, il 1o febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare e applicare con effetto dal 1o gennaio 2000 l'imposta comunale sugli immobili I.C.I., l'aliquota del 6 per mille secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale cosi' come previsto dalla legge; 3. di stabilire un'aliquota agevolata pari al 4 per mille per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza fine di lucro, cosi' come consentito dalla legge. (Omissis). 00A8489; Comune di Castelvetro Piacentino; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelvetro Piacentino Il comune di CASTELVETRO PIACENTINO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno finanziario 2000 l'aliquote dell'imposta comunale sugli immobili previste con deliberazione C.C. n. 4/1999 per l'anno finanziario 1999; aliquota 5 per mille per abitazione principale; aliquota 5,5 per mille per fabbricati non costituenti abitazione principale; aliquota differenziata 4 per mille per i proprietari che eseguono interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti (da applicarsi limitatamente agli immobili oggetto degli interventi sopraelencati e per un periodo massimo di tre anni dall'inizio dei lavori); di integrare le suddette aliquote, (omissis), prevedendo l'aliquota del 5,5 per mille da applicarsi ai fabbricati non destinati ad abitazione principale; di concedere, anche per l'anno 2000, l'aumento delle detrazioni I.C.I. da L. 200.000 a L. 500.000, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 ai contribuenti in possesso delle sottoelencate caratteristiche: A) soggetto passivo ultrasessantenne (alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento dell'imposta); B) proprietario ovvero titolare del diritto di usufrutto, uso od abitazione di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle seguenti categorie catastali: A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6; C) titolare di reddito lordo riferito al nucleo familiare, risultante dalla documentazione anagrafica, non superiore a L. 19.890.000 elevato a L. 26.989.000 se il coniuge e' a carico, elevato di un ulteriore milione per ogni familiare a carico o nullatenente, precisando che tale reddito deve considerarsi comprensivo del reddito derivante da fabbricati; di stabilire che i soggetti di cui sopra, dovranno presentare richiesta di agevolazione entro il 30 aprile 2000 corredata dalla seguente documentazione: a) copia del certificato catastale relativo all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; b) dichiarazione relativa ai redditi percepiti ed alla composizione del nucleo familiare, il cui schema verra' predisposto dall'Ufficio. (Omissis). 00A8490; Comune di Cavaglio Spoccia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cavaglio Spoccia Il comune di CAVAGLIO SPOCCIA (provincia di Verbano - Cusio - Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire che l'aliquota determinativa dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 sia pari al 6 per mille). (Omissis). 00A8491; Comune di Cavazzo Carnico; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cavazzo Carnico Il comune di CAVAZZO CARNICO (provincia di Udine) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di riconfermare anche per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituiti con il decreto-legge citato in premessa nella misura del 4,5 per mille. (Omissis). 00A8492; Comune di Cergnago; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cergnago Il comune di CERGNAGO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di riconfermare al 5 per mille l'aliquota unica I.C.I. per l'anno 2000; 2. di stabilire quale unica deduzione possibile l'importo di L. 200.000, relativo all'abitazione principale. (Omissis). 00A8493; Comune di Cervatto; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cervatto Il comune di CERVATTO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura seguente: abitazione principale 5 per mille; tutti gli altri immobili 6 per mille. determinando in L. 200.000 la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 00A8494; Comune di Chiampo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Chiampo Il comune di CHIAMPO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure: 5 per mille per l'abitazione principale; 6,5 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale; 2. di stabilire le detrazioni per le unita' immobiliari nelle seguenti misure: L. 230.000 per l'abitazione principale. (Omissis). 00A8495; Comune di Chianocco; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Chianocco Il comune di CHIANOCCO (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (Omissis); 2. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, confermando in lire 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, e nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili; 3. di rimarcare che le pertinenze iscritte in categoria C/6 (Autorimesse) non sono equiparate all'abitazione principale e pertanto ad esse non si applicano la detrazione e l'aliquota ridotta di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996 n. 437, convertito con modificazioni nella legge 24 ottobre 1996 n. 556. (Omissis). 00A8496; Comune di Ciconio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ciconio Il comune di CICONIO (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili. (Omissis). 00A8497; Comune di Cisterna D'Asti; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cisterna D'Asti Il comune di CISTERNA d'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille; 2. di riconfermare per l'anno 2000 la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 00A8498; Comune di Civitavecchia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Civitavecchia Il comune di CIVITAVECCHIA (provincia di Roma) ha adottato, il 14 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis).