(all. 1 - art. 1) (parte 1)
                         Comune di Agazzano;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Agazzano

Il  comune  di  AGAZZANO  (provincia  di Piacenza) ha adottato, il 26
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di  confermare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. applicabili sul
territorio comunale nelle seguenti misure:
    per  le  sole  abitazioni principali 4,5 per mille nonche' per le
pertinenze  cosi'  come  stabilito  dall'articolo 30, comma 12, legge
488/1999;
    per  tutti  gli  immobili diversi dall' abitazione principale 5,5
per mille;
2)  di  determinare  per  l'anno  2000  la  detrazione  per  la  sola
abitazione  principale  e fattispecie equivalente in L. 200.000 con i
termini   e  le  modalita'  del  decreto  legislativo  504/1992  come
novellato;
3) di determinare altresi' le seguenti ulteriori detrazioni:
    a) portatori di handicap : L. 500.000;
    b) disoccupati: L. 500.000;
    c) lavoratori posti in cassa integrazione: L. 500.000;
    d)  per  soggetti  con particolari situazioni di disagio sociale,
previo  accertamento  da parte degli organi di assistenza sociale: L.
500.000;
    e) per nuclei familiari che si insediano in unita' immobiliari di
nuova   realizzazione   (limitatamente   ai  primi  quattro  anni  di
possesso): L. 500.000.
(Omissis).
00A8391;

                          Comune di Airuno;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Airuno

Il  comune di AIRUNO (provincia di Lecco) ha adottato, il 23 febbraio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1.  di  determinare,  (omissis), per l'anno 2000 le seguenti aliquote
I.C.I.:
    aliquota  ridotta:  4,8  per  mille  da applicare alle abitazioni
principali;
    aliquota  ordinaria:  6,4  per  mille da applicare sugli immobili
diversi da quelli di cui all'aliquota ridotta;
2  di  aumentare  per l'anno 2000 la detrazione I.C.I. per abitazione
principale che passa dalle attuali L. 200.000 a L. 240.000.
(Omissis).
00A8392;

                           Comune di Ala;

            Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ala

Il  comune  di  ALA (provincia di Trento) ha adottato, il 1o dicembre
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1.  di  confermare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  da applicare nell'ambito di questo comune,
nella misura del 5 per mille;
2.  di  confermare,  per  l'anno  2000,  in  L. 240.000 la detrazione
d'imposta  di  cui  all'art.  8,  comma 2, del decreto legislativo 20
dicembre   1992,  n.  504,  per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad
abitazione   principale  del  soggetto  passivo  e  rientranti  nelle
categorie  catastali  da  A/2  ad  A/6,  e relative pertinenze, quali
definite nell'art. 4 del Regolamento I.C.I..
(Omissis).
00A8393;

                        Comune di Albavilla;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Albavilla

Il  comune  di  ALBAVILLA  (provincia  di  Como)  ha  adottato, il 21
dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1) di fissare per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille l'aliquota
per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.)
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
2) di fissare per l'anno 2000 nella misura del 4 per mille l'aliquota
per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.)
sulle  unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze (detrazione d'imposta L. 200.000 annue).
(Omissis).
00A8394;

                       Comune di Alberobello;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Alberobello

Il  comune  di  ALBEROBELLO  (provincia  di  Bari) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di  fissare  per  l'anno  2000  le  aliquote  per  l'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto
legislativo n. 504/1992 e precisamente:
    a)  nella  misura  del  5,25  per  mille  in favore delle persone
fisiche  soggetti  passivi  e  dei  soci  di  cooperative  edilizie a
proprieta'   indivisa  residenti  nel  comune,  per  le  sole  unita'
immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
    b)  nella  misura  del  4 per mille in favore dei proprietari che
eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o  inabitabili,  o  interventi finalizzati al recupero di immobili di
interesse  artistico o architettonico localizzati nel centro storico;
tale  aliquota  e'  applicata  limitatamente  alle unita' immobiliari
oggetto  di  detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio
dei lavori;
    c)  nella  misura  del  5 per mille per l'abitazione concessa dal
proprietario  in  uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale
entro il primo grado, che la occupano quale abitazione principale;
    d) nella misura del 5,75 per mille per tutti gli altri soggetti.
2)  di  confermare  per l'anno 2000 la misura della detrazione I.C.I.
sull'abitazione   principale,   occupata  direttamente  dal  soggetto
passivo,  di  L. 220.000 come da delibera di c.c. n. 16 del 22. marzo
1999.
3) di applicare una ulteriore detrazione di L. 280.000 per i titolari
di:
    pensione sociale;
    assegno sociale;
    trattamento al minimo INPS.
Condizione  nei casi di cui al punto 3 e' che il nucleo familiare sia
composto da unica persona.
4)  di  applicare  una  ulteriore detrazione di L. 150.000, anche per
l'anno  2000,  per  le  abitazioni  principali  dei  contribuenti che
abbiano  le  condizioni  sociali,  requisiti  e  reddito  di  seguito
descritte:
    a) famiglie con portatori di handicap:
      famiglie  che  includono portatori di handicap con attestato di
invalidita'  non inferiore al 100% con reddito familiare complessivo,
imponibile   IRPEF   riferito  all'anno  1999,  non  superiore  a  L.
12.000.0000 pro-capite;
      portatore di handicap unico componente del nucleo familiare con
attestato di invalidita' non inferiore al 75%.
    b) famiglie di pensionati:
      pensionati ultrasessantacinquenni alla data del 1o gennaio 2000
titolari di sola pensione sociale (nucleo composto da piu' persone);
      pensionati  con  reddito  imponibile  ai  fini  IRPEF derivante
esclusivamente  da  pensioni  e  abitazione non superiore ai seguenti
valori:
      nucleo   composto   da   una  persona  L.  12.000.000  (reddito
imponibile IRPEF anno 1999);
      nucleo   composto   da  piu'  persone  L.  18.000.000  (reddito
imponibile IRPEF anno 1999);
    c) famiglie in particolari condizioni socio-economiche:
      disoccupati   al  1o  gennaio  2000  iscritti  nelle  liste  di
collocamento da almeno due anni;
      inoccupati   che   abbiano   perso   la   indennita'  di  cassa
integrazione o di mobilita' nel corso del 1999.
Condizione  essenziale, in entrambi i casi di cui alla lettera c), e'
che   i  componenti  del  nucleo  familiare  non  svolgano  attivita'
lavorativa  o  con  reddito pro-capite annuo lordo, riferito all'anno
1999,  non  superiore  a L. 12.000.000 (reddito imponibile IRPEF anno
1999).
Condizioni di base per il diritto alla ulteriore detrazione di cui ai
punti 3) e 4):
    i  componenti  della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo
non  devono  avere  altre  proprieta'  immobiliari oltre l'abitazione
principale  ed  eventuali  annessi  servizi  (garage, posto macchina,
cantina,  ecc.),  ne'  devono  essere  titolari  di  diritti reali di
godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione);
    sono    comunque    esclusi   dall'agevolazione   le   abitazioni
classificate in categoria A1 (tipo signorile), A8 (ville);
    il  reddito  di  riferimento  e'  quello  complessivo  del nucleo
familiare (cioe' di tutti i componenti) imponibile IRPEF 1999;
    il  reddito  pro-capite  si  ottiene  dalla divisione del reddito
complessivo  familiare,  imponibile  IRPEF  1999 per i componenti del
nucleo  risultante  dallo  stato di famiglia alla data del 1o gennaio
2000;
    che  l'immobile  non  sia  sublocato  o  ceduto ad altri in uso o
comodato;
    l'ulteriore  detrazione  compete  fino a concorrenza dell'imposta
dovuta.
(Omissis).
00A8395;

                          Comune di Alcamo;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Alcamo

Il  comune  di  ALCAMO  (provincia  di  Trapani) ha adottato, il 16 e
17 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
    4  per  mille  su  abitazione  principale,  con  detrazione di L.
200.000  per  tutti  e di L. 500.000 per le famiglie che riversano in
situazione  di  svantaggio economico e sociale e numerose, nonche' di
L. 320.000 per le famiglie con portatori di handicap, da beneficiarsi
secondo   le  normativa  regolamentare  approvata  con  deliberazione
consiliare n. 185/1998;
    5,2  per mille su fabbricati diversi dall' abitazione principale,
terreni agricoli ed aree fabbricabili.
(Omissis).
00A8396;

                          Comune di Algua;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Algua

Il comune di ALGUA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 21 dicembre
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I.:
    6 per mille per abitazione principale;
    7 per mille altri fabbricati;
    detrazione per abitazione principale L. 200.000.
(Omissis).
00A8397;

                    Comune di Alluvioni Cambio';

     Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Alluvioni Cambio'

Il comune di ALLUVIONI CAMBIO' (provincia di Alessandria) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli Immobili
(I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille.
(Omissis).
3.  di  dare  atto  che la detrazione relativa all'unita' immobiliare
adibita a prima abitazione di cui all'art. 8, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504 e nella misura legale di L. 200.000.
(Omissis).
00A8398;

                         Comune di Alviano;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Alviano

Il  comune  di  ALVIANO  (provincia di Terni) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  confermare  per l'anno 2000 la tariffa dell'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille e
la detrazione per abitazione principale nell'importo di L. 200.000.
(Omissis).
00A8399;

                         Comune di Ampezzo;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ampezzo

Il comune di AMPEZZO (provincia di Udine) ha adottato, il 18 dicembre
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1. di determinare, (omissis), l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella
misura del 5,7 per mille;
2.  di  determinare  in  favore delle unita' immobiliari direttamente
adibite  ad  abitazione  principale una aliquota ridotta nella misura
del 4,7 per mille.
(Omissis).
00A8400;

                         Comune di Andreis;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Andreis

Il  comune  di  ANDREIS  (provincia  di Pordenone) ha adottato, il 29
dicembre   1999   ,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  Stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote per l'applicazione
dell'I.C.I.:
    aliquota ordinaria 4 per mille;
    aliquota del 6 per mille per alloggi non locati.
Si  considerano locati gli alloggi per i quali esista un contratto di
affitto registrato per periodi superiori a 6 mesi nell'anno;
2.  fissare  in  L.  200.000  la  detrazione  d'imposta per le unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente;
3.  dare  atto  che  per  abitazione  principale  si intende anche la
previsione  dell'art.  3,  comma  56,  della  legge 662/1996 (anziani
ricoverati  in  istituti di ricovero); altre agevolazioni, riduzioni,
si rinvia al regolamento.
(Omissis).
00A8401;

                         Comune di Angrogna;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Angrogna

Il  comune  di ANGROGNA (provincia di Torino) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  mantenere  per  l'anno  2000  nella  misura  del  6,5  per  mille
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
stabilendo  in  L. 200.000  la detrazione per abitazioni principali e
nella   misura   del  7  per  mille  per  la  seconda  casa  ed  aree
fabbricabili.
(Omissis).
00A8402;

                         Comune di Annicco;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Annicco

Il  comune  di  ANNICCO  (provincia  di  Cremona)  ha adottato, il 25
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di  confermare,  per  l'anno 2000, le aliquote per l'applicazione
dell'Imposta   comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  fissate  con  la
deliberazione  conciliare  n.  6  del  22 febbraio 1999, nella misura
sottoindicata:
    a)  immobili  adibiti  ad  abitazione  principale posseduta dalle
persone   fisiche   soggetti   passivi.   Si  considerano  abitazioni
principali  anche  quelle concesse in uso gratuito a figli o genitori
del  soggetto  passivo (art. 21 regolamento I.C.I.; art. 59 lett. e),
decreto legislativo 446/1997);
    unita'  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a
proprieta'   indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari;
    unita'   immobiliari  possedute  a  titolo  di  proprieta'  o  di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che le stesse non risultino locate;
aliquota 5 per mille;
    b)  per  tutti  gli  altri  immobili  diversi  dalle abitazioni o
posseduti in aggiunta all'abitazione principale:
aliquota 5,7 per mille;
2)  di  determinare,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  3, del decreto
legislativo  30  dicembre  1992  n. 504, come sostituito dall'art. 3,
comma  55,  della  legge  23  dicembre 1996 n. 662 e, in funzione del
disposto  normativo  di  cui  all'art.  59 del decreto legislativo 15
dicembre  1997  n.  446,  per  l'anno  1999,  la  seguente detrazione
d'imposta:
    immobili  adibiti  ad abitazione principale dei soggetti passivi.
Si  considerano  abitazioni  principali  anche quelle concesse in uso
gratuito   ai   figli  o  genitori  del  soggetto  passivo  (art.  21
regolamento I.C.I.; art. 59 lett. e) decreto legislativo 446/1997);
    unita'  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a
proprieta'   indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatami,   nonche'   gli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
istituti  autonomi per le case popolari; unita' immobiliari possedute
a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  le stesse non
risultino locate:
detrazione d'imposta L. 200.000.
(Omissis).
00A8403;

                          Comune di Archi;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Archi

Il  comune di ARCHI (provincia di Chieti) ha adottato, il 28 febbraio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1)  di  confermare per l'anno 2000 l'aliquota unica del 5,5 per mille
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).
(Omissis).
00A8404;

                         Comune di Argegno;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Argegno

Il  comune  di  ARGEGNO  (provincia di Como) ha adottato, il 29 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1)  di fissare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
    abitazioni principali o equiparate: 5,5 per mille;
    altri immobili: 6 per mille;
    abitazioni non locate: 6,5 per mille;
2)  di  applicare  la  sola  detrazione  di  imposta di L. 200.000 in
ragione  annua  per  ogni  unita'  immobiliare  adibita ad abitazione
principale o equiparata del soggetto passivo.
(Omissis).
00A8405;

                         Comune di Arnasco;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Arnasco

Il  comune  di  ARNASCO (provincia di Savona) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1)   confermare   l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2000,  nella  misura  del  6 per mille per la
generalita' dei contribuenti;
2)  non  apportare  all'articolazione  dell'imposta modifiche sia per
quanto  concerne  il  sistema delle detrazioni e delle riduzioni, sia
per  quanto attiene la diversificazione dell'aliquota con riferimento
ai  casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta
dell' abitazione principale, o do alloggi non locati.
(Omissis).
00A8406;

                      Comune di Arzago d'Adda;

       Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Arzago d'Adda

Il  comune di ARZAGO D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1) di fissare per l'anno 2000, (omissis) le seguenti aliquote I.C.I.:
    unita'  immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale
dai  soggetti  di  cui  all'art.  4,  comma  1,  del decreto-legge n.
437/1996,  convertito  in  legge  n.  556/1996:  aliquota del 5,5 per
mille;
    restanti immobili: aliquota del 6 per mille;
    detrazione   d'imposta   per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale del soggetto passivo: L. 200.000.
(Omissis).
00A8407;

                         Comune di Ausonia;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ausonia

Il comune di AUSONIA (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella misura
unica  del  4 per mille per le abitazioni principali, 6 per mille per
gli altri fabbricati e 5 per mille per le aree edificabili.
(Omissis).
00A8408;

                          Comune di Aviano;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Aviano

Il  comune  di  AVIANO  (provincia  di  Pordenone) ha adottato, il 29
dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di determinare per l'anno 2000 le aliquote per l'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
    5,8  per mille per gli immobili ed altri fabbricati diversi dall'
abitazione principale (aliquota ordinaria);
    4 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale;
2)   di   stabilire  in  L.  250.000  la  detrazione  per  abitazione
principale;
3) di avvalersi della facolta' di cui al comma 56, dell'art. 3, della
legge   662  del  23  dicembre  1996  considerando  come  adibita  ad
abitazione  principale  l'unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di
proprieta'  o  di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza  in  istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero
permanente e a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
00A8409;

                      Comune di Badia (Abtei);

       Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Badia (Abtei)

Il  comune di BADIA (ABTEI) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 25
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1)   di   determinare   per   l'anno  2000  la  detrazione  d'imposta
nell'importo di L. 400.000 per l'abitazione principale, come pure per
le abitazioni dell'Istituto per l'Edilizia Sociale;
2)  di  determinare  per  l'anno  2000 l'aliquota ordinaria del 4 per
mille   per   l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.),  determinando  per  la  stessa imposta l'aliquota del 7 per
mille  per  le  seconde  case  ed  abitazioni per ferie, con relative
pertinenze, usate ad esclusivo scopo turistico e soggette all'imposta
di  soggiorno  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della giunta
regionale 23 dicembre 1982 n. 9/L.
(Omissis).
00A8410;

                      Comune di Badia Calavena;

      Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Badia Calavena

Il  comune di BADIA CALAVENA (provincia di Verona) ha adottato, il 23
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di  determinare,  ai  fini  I.C.I.  per  l'anno  2000 le seguenti
aliquote e la seguente detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale:
    aliquota del 5,5 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione
principale,   come   individuati   dal   regolamento   comunale   per
l'applicazione dell'I.C.I.;
    aliquota   del  7  per  mille  per  gli  altri  fabbricati,  come
individuati dal regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;
    detrazione  fino  a  L.  200.000 dell'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione principale, come individuata dal
regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.
(Omissis).
00A8411;

                      Comune di Bagnoli Irpino;

      Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bagnoli Irpino

Il  comune  di  BAGNOLI IRPINO (provincia di Avellino) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di  fissare  per  l'anno 2000 ai fini dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) le seguenti aliquote e detrazioni:
    ordinaria nella misura del 6,5 per mille;
    abitazione principale nella misura del 5 per mille;
    misura  della  detrazione  per  l'unita'  immobiliare  adibita ad
abitazione principale L. 220.000;
2)  dare  atto  che  ai sensi dell'art. 7 del vigente regolamento per
l'applicazione  dell'I.C.I.,  le  unita' immobiliari concesse in uso,
con  atto  scritto  avente  data  certa,  rilevabile dalle risultanze
anagrafiche  o  da  autocertificazione  resa  ai  sensi  di legge, da
persone  fisiche  a parenti in linea retta entro in primo grado, ed a
condizione   che   questi   ultimi   le  utilizzino  come  abitazione
principale, sono considerate come tali e pertanto godono delle stesse
agevolazioni;
3)  dare  atto  altresi'  che  la categoria catastale che deve godere
dell'agevolazione  per  abitazione  principale e' la categoria A e le
pertinenze accatastate nella stessa categoria ed unita' immobiliare.
(Omissis).
00A8412;

                     Comune di Bagnolo San Vito;

     Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bagnolo San Vito

Il  comune  di BAGNOLO SAN VITO (provincia di Mantova) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di  determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.):
    5   per   mille  prima  casa  e  aliquota  ordinaria  (terreni  e
fabbricati);
    6,5 per mille seconda casa in affitto;
    7 per mille seconda casa non affittata e tenuta a disposizione;
    5  per  mille per i proprietari che affittano la seconda casa con
contratto concordato proprietari-inquilini;
    4 per mille a favore dei proprietari che effettuano interventi di
recupero  di  unita' immobiliari inagibili ed inabitabili (durata tre
anni);
    detrazione abitazione principale: L. 200.000.
(Omissis).
00A8413;

                        Comune di Balestarte;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Balestarte

Il  comune  di  BALESTARTE  (provincia  di  Palermo)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
stabilire  con  decorrenza  1o  gennaio 2000, l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  nella  misura  unica del 5,5 per
mille,   ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  6,  del  decreto
legislativo  30 dicembre 1992, n. 504 cosi' come sostituito dal comma
53, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(Omissis).
00A8414;

                         Comune di Barasso;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Barasso

Il comune di Barasso (provincia di Varese) ha adottato, il 31 gennaio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
di  riconfermare,  per l'anno 2000, l'aliquota gia' applicata per gli
esercizi  precedenti  nella  misura del 5,25 per mille, su base delle
previgenti norme.
(Omissis).
00A8415;

                         Comune di Barumini;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Barumini

Il  comune  di  BARUMINI  (provincia  di Cagliari) ha adottato, il 14
gennaio  2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
di questo comune per l'anno 2000 nella misura del 4,3 per mille.
(Omissis).
00A8416;

                         Comune di Basico';

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Basico'

Il  comune  di  BASICO'  (provincia  di  Messina)  ha adottato, il 17
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di  confermare  per  l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6
per mille con i criteri contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504.
(Omissis).
00A8417;

                        Comune di Bedizzole;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bedizzole

Il  comune  di  BEDIZZOLE  (provincia  di  Brescia) ha adottato, il 4
gennaio  2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  2000,  seguenti  aliquote  relative
all'imposta comunale sugli immobili:
    aliquota 4 per mille per abitazione principale;
    aliquota 5 per mille per tutti gli altri casi;
2.  di  confermare  la detrazione da applicare all'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis).
00A8418;

                           Comune di Be'e;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Be'e

Il  comune di BE'E (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di  fissare  per  l'anno  2000  l'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
nelle seguenti misure:
    aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
    aliquota per abitazione principale: 5,5 per mille;
2) di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura
di L. 200.000.
(Omissis).
00A8419;

                   Comune di Belforte del Chienti;

   Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Belforte del Chienti

Il  comune  di  BELFORTE  DEL  CHIENTI  (provincia  di  Macerata)  ha
adottato,  il  29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) di fissare per l'anno 2000, l'aliquota ordinaria dell'I.C.I. nella
misura  del  6  per mille, e nella misura ridotta del 5 per mille per
abitazione principale.
2)  di  confermare  nella  misura  ordinaria  di  L.  200.000  annue,
l'importo  della  detrazione  dell'imposta  dovuta  per  l'abitazione
principale,  ai  sensi dell'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n.
662/1996.
(Omissis).
00A8420;

                         Comune di Bellano;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bellano

Il comune di BELLANO (provincia di Lecco) ha adottato, il 29 febbraio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
5  per  mille  per  le  unita'  immobiliari  direttamente  adibite ad
abitazione  principale  ed  alle  sue  pertinenze  e  per  le  unita'
immobiliari  classificate  o classificabili nelle categorie catastali
C2, C6, C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a
servizio  della abitazione principale (anche se non appartengono allo
stesso fabbricato);
7 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili;
di  stabilire  in  L.  200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  del soggetto passivo, cosi' come
definito dalla normativa vigente.
(Omissis).
00A8421;

                         Comune di Berbenno;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Berbenno

Il  comune  di  BERBENNO  (provincia  di  Bergamo) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di  stabilire  che  l'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) sara'
applicata  da  questo comune per l'anno 2000 con le seguenti aliquote
differenziate,  in conformita' all'art. 4, del decreto-legge 8 agosto
1996, n. 437 e successive modificazioni ed integrazioni:
    A.  aliquota  di  ordinaria  applicazione,  salvo quanto previsto
dalla  lettera  B)  della  presente  delibera, nella misura del 7 per
mille;
    B.   aliquota  ridotta  per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad
abitazione  principale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge 437/1996
nella misura del 5,5 per mille escluse le pertinenze.
(Omissis).
00A8422;

                         Comune di Bergamo;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bergamo

Il  comune  di  BERGAMO ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  fissare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno   2000,   in   considerazione   delle  necessita'  finanziarie
determinate,  al  fine della continuita' della erogazione dei servizi
comunali,  nel  progetto  di  bilancio di previsione per l'anno 2000,
predisposto dalla giunta municipale e sottoposto all'approvazione del
consiglio  comunale, nonche' in considerazione di quanto disposto dai
seguenti punti 2), 3) nelle seguenti misure:
    aliquota generale 5,9 per mille;
    aliquota  per  alloggi  non locati 6,5 per mille, fatta eccezione
per  i  fabbricati  realizzati  per  la  vendita  e non venduti dalle
imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita'
la costruzione e l'alienazione di immobili;
2.   di   stabilire,  per  l'anno  di  imposta  2000,  la  detrazione
dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  dal soggetto passivo, di L 270.000, rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, ai sensi del
comma  3,  dell'art.  8,  del  decreto  legislativo n. 504/1992, come
sostituito dal comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
3.  di  elevare,  per  l'anno d'imposta 2000, la detrazione di cui al
precedente  punto  2)  a  L. 370.000, rapportate al periodo dell'anno
durante  il quale si protrae tale destinazione, ai sensi del comma 3,
dell'art.  8,  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  e  successive
modificazioni, in favore dei soggetti che si trovino in situazioni di
particolare  disagio  economico-sociale  come  definiti  e secondo le
modalita' indicate nell'allegato A).
4. (Omissis).
(Omissis).
ALLEGATO A
Modalita' e criteri applicativi della ulteriore detrazione di imposta
I.C.I. per soggetti in situazioni di disagio economico-sociale.
1. soggetti aventi diritto:
hanno   diritto   all'applicazione  della  ulteriore  detrazione  per
abitazione  principale  di L. 100.000 i soggetti passivi dell'imposta
I.C.I. in possesso di tutti i seguenti requisiti:
    a)  reddito  complessivo  lordo  conseguito dal nucleo famigliare
nell'anno 1999 secondo le seguenti fasce:
      componenti la famiglia: una persona reddito: L. 11.800.000;
      componenti la famiglia: due persone reddito: L. 19.500.000;
      componenti la famiglia: tre persone reddito: L. 23.600.000;
      componenti  la  famiglia:  quattro  o  piu' persone reddito: L.
27.900.000;
    b)   possesso   della  sola  unita'  immobiliare  abitata  e  sue
pertinenze  ed  accessori,  tra  cui  si ricomprendono il box o posto
macchina;
    c)  i componenti dei nucleo famigliare non devono possedere altre
unita' immobiliari, anche al di fuori del comune di Bergamo, a titolo
di proprieta', usufrutto, uso o abitazione.
Sono  escluse  dalla  agevolazione di cui si tratta le abitazioni con
rendita  catastale  superiore  a  L.  1.600.000  e quelle di cui alle
categorie A/1-A/7-A/8-A/9.
2. Criteri applicativi:
il  contribuente  deve  presentare  apposita domanda nella quale deve
altresi'  dichiarare:  nome,  cognome,  indirizzo,  data  di nascita,
codice  fiscale  nonche'  di  essere in possesso di tutti i requisiti
previsti per il riconoscimento della ulteriore detrazione;
la   richiesta   di  cui  sopra  deve  essere  consegnata  o  spedita
all'ufficio  tributi del comune di Bergamo, piazza Matteotti 3, entro
la data fissata per il versamento dell'acconto anno 2000;
l'amministrazione comunale si riserva di richiedere la documentazione
integrativa comprovante quanto dichiarato;
nel  caso  di  dichiarazione  infedele  vengono applicate le sanzioni
previste dalle disposizioni vigenti.
(Omissis).
00A8423;

                          Comune di Berra;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Berra

Il  comune  di  BERRA  (provincia di Ferrara) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
A) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2000 nella misura del 6,2 per mille;
B)  di  concedere  per l'anno 2000, ai sensi dell'art.. 8 del decreto
legislativo  n.  504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55 della
legge  n.  662/1996,  e come modificato dal decreto-legge n. 50/1997,
convertito  nella  legge n. 122/1997, un aumento della detrazione per
l'abitazione  principale  a L. 500.000 per i contribuenti in possesso
dei  requisiti,  e  con le modalita', indicati nell'allegato A che fa
parte integrante del presente atto, dando atto che della riduzione di
gettito  derivante  dall'applicazione  dei  presente  beneficio si e'
tenuto conto in sede di revisione dell'entrata;
(Omissis).
ALLEGATO A
Per  l'anno  2000  e'  concessa  la  detrazione  di  L.  500.000  per
l'abitazione  principale,  limitatamente  alla  parte spettante ed al
periodo  in  cui  sussistono  le  condizioni,  ai  soggetti tenuti al
pagamento  dell'imposta comunale sugli immobili che si trovino in una
delle seguenti situazioni:
    a)  siano  pensionati  o disabili con invalidita' riconosciuta, e
vivano  da  soli. Il loro reddito complessivo nell'anno 1999 non deve
aver  superato,  al  lordo  delle  ritenute  fiscali,  la somma di L.
15.050.000.  Il  contribuente  deve essere proprietario o titolare di
altro  diritto  reale  della  sola  abitazione  principale e relative
pertinenze,   queste  ultime  in  numero  non  superiore  a  due.  La
detrazione non si estende alle pertinenze;
    b)  siano  pensionati  o  disabili  con invalidita' riconosciuta,
proprietari  o  titolari di altro diritto reale della sola abitazione
principale  e  relative  pertinenze  (queste  ultime  in  numero  non
superiore  a  due),  e appartengano a nuclei familiari il cui reddito
complessivo  nell'anno  1999 non ha superato, al lordo delle ritenute
fiscali,  la  somma  di  L.  24.303.000,  piu'  L. 1.860.000 per ogni
persona a carico. La detrazione non si estende alle pertinenze.
Ai fini della presente agevolazione, si precisa che:
    1) per reddito complessivo si intende:
      redditi  assoggettabili  ad  IRPEF  (imponibile  al lordo delle
detrazioni e riduzioni di legge);
      interessi su depositi bancari, postali, ecc...;
      rendite da capitale, titoli di Stato, obbligazioni;
      somme e contributi erogati da enti pubblici o privati;
    2) per nucleo familiare si intende:
      il  nucleo  di  persone  residenti  nella  medesima abitazione,
indipendentemente da vincoli di parentela o affinita';
    3) per abitazione principale si intende:
      l'unita'  immobiliare  nella  quale il soggetto passivo, che la
possiede  a  titolo  di  proprieta' od altro diritto reale, ed i suoi
familiari dimorano abitualmente;
    4) la situazione di riferimento e' quella esistente al 1o gennaio
2000.
L'applicazione   della   maggiore   detrazione  e'  subordinata  alla
presentazione,  all'ufficio  protocollo  del  comune, di richiesta da
parte   dei   contribuente   entro   il  30  giugno  2000,  richiesta
accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' circa
l'appartenenza ad uno dei due gruppi aventi diritto all'agevolazione.
Gia'  al  momento dei versamento dell'acconto per l'imposta dell'anno
2000,  i  contribuenti  che  hanno  inviato  la  domanda  nel termine
previsto potranno tenere conto della maggiore detrazione.
L'amministrazione   si   riserva   di  richiedere  la  documentazione
comprovante quanto dichiarato dal contribuente.
(Omissis).
00A8424;

                         Comune di Bianze';

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bianze'

Il  comune  di  BIANZE'  (provincia  di  Vercelli) ha adottato, il 23
febbraio  2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di confermare per l'esercizio 2000, la aliquota I.C.I. al 5,5 per
mille confermando inoltre la non diversificazione delle aliquote cosi
come  precedentemente  stabilito con delibera consiglio comunale n. 6
del 25 marzo 1999;
2)  di  stabilire,  per l'esercizio 2000, la detrazione di L. 300.000
per  unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione principale ai sensi
dell'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996;
3) di confermare, per il 2000, la applicazione del disposto di cui al
comma 56, dell'art. 3, legge n. 662/1996, nel senso che dovra' essere
considerata  direttamente  adibita  ad abitazione principale l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscano  la  residenza in istituti di
ricovero  sanitari  e  simili,  a  seguito  di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
00A8425;

                         Comune di Bibbiano;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bibbiano

Il comune di BIBBIANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 16
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2000, le seguenti l'aliquota I.C.I.:
    a)  5,8  per  mille  per tutti i tipi di immobili ad eccezione di
quelli di cui al punto b) seguente;
    b)  7  per  mille  per  gli alloggi non locati e alloggi tenuti a
disposizione (o seconde case).
(Omissis).
00A8426;

                          Comune di Birori;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Birori

Il  comune  di  BIRORI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 7 gennaio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
di  fissare  per  l'anno 2000 nella misura del 4 per mille l'aliquota
per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.),
istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e in L.
200.000 la detrazione per abitazione principale e sue pertinenze.
(Omissis).
00A8427;

                         Comune di Bitetto;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bitetto

Il  comune di BITETTO (provincia di Bari) ha adottato, il 28 febbraio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2000 l'aliquota che sara' applicata ai
fini  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) e le detrazioni
per abitazione principale nelle seguenti misure:
    a)  6  per  mille per gli altri immobili, per i terreni e le aree
fabbricabili;
    b) 4 per mille per gli immobili siti nella zona A centro storico;
    c)  5  per mille per le abitazioni principali e per le abitazioni
concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado;
    d) L. 300.000 la detrazione spettante per l'abitazione principale
e per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta
di primo grado;
  e)  L.  400.000  la  detrazione  spettante  ai titolari di pensione
sociale,  assegno  sociale  o  minimi previdenziali proprietari della
sola casa di abitazione.
(Omissis).
00A8428;

                      Comune di Bobbio Pellice;

      Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bobbio Pellice

Il  comune di BOBBIO PELLICE (provincia di Torino) ha adottato, il 24
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di  applicare, per l'anno 2000, l'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
nella misura del 6,5 per mille per la prima casa con detrazione di L.
300.000;
7 per mille per i terreni fabbricabili e per gli alloggi non occupati
tutto l'anno (l'uso temporaneo deve risultare da autodichiarazione);
5,5  per  mille per alloggi dati in affitto a residenti (con regolare
contratto);
5,5  per mille per alloggi siti in zone servite da pubblica fognatura
e da rete viaria carrozzabile.
(Omissis).
00A8429;

                         Comune di Bolzano;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bolzano

Il comune di BOLZANO ha adottato la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di fissare per l'anno 2000 le seguenti detrazioni I.C.I. ai sensi
dell'art.   8,   del   decreto   legislativo  504/1992  e  successive
modificazioni ed integrazioni:
    a)  detrazione  di  L.  500.000  ai  soggetti passivi titolari di
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
    b)   detrazione   di  L.  600.000  per  i  possessori  di  unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale,  aventi  un reddito
familiare   relativo  all'anno  1999  non  superiore  al  doppio  del
fabbisogno  base  calcolato  secondo  gli elementi fissati per l'anno
2000 con decreto del Presidente della giunta provinciale.
2.  la  detrazione  di  cui  al  precedente  punto 1 lettera b) sara'
concessa  ai  soggetti  passivi  che  producano una dichiarazione del
reddito  percepito  nel  1999,  su un modulo predisposto dal comune e
consegnato all'ufficio competente, entro la data prevista dal decreto
legislativo  504/1992  per  il  termine  del  primo versamento I.C.I.
dovuto per l'anno 2000.
3. di fissare le aliquote nella seguente misura:
    2  per  mille limitatamente ai fabbricati concessi in locazione a
titolo  di  abitazione  principale  con  contratto di cui all'art. 2,
comma 3, della legge 431/1998;
    6  per mille per gli alloggi non locati per i quali non risultino
essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
    4 per mille per tutti gli altri casi.
4.  di  dare  atto che, al fine dell'applicazione dell'aliquota del 6
per mille non si considerano alloggi sfitti i seguenti:
    le  abitazioni  concesse  in  uso gratuito a familiari purche' il
comodatario abbia la residenza presso l'abitazione stessa;
    le  abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da
anziani  o  disabili  che hanno acquisito la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che
la stessa non risulti locata.
    l'abitazione  principale  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o
usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero;
    le  abitazioni  possedute  a titolo di proprieta' o usufrutto per
scopi  turistici,  limitatamente  ad una singola unita', per le quali
viene assolta l'imposta di soggiorno in questo comune;
    le    abitazioni    inagibili   o   inabitabili   che   risultano
oggettivamente  ed assolutamente inidonee all'uso cui sono destinate,
per  ragioni  di  pericolo  all'integrita' fisica o alla salute delle
persone e di fatto non utilizzate.
(Omissis).
00A8430;

                       Comune di Bonate Sotto;

       Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bonate Sotto

Il  comune  di  BONATE  SOTTO  (provincia  di Bergamo) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) di determinare, per l'anno 2000, le seguenti aliquote I.C.I.:
    a)  aliquota  ordinaria:  7  per mille per terreni agricoli, aree
fabbricabili e fabbricati diversi da quelli di cui al punto b);
    b)  aliquota  ridotta:  4,8 per mille per abitazioni principali e
pertinenze, come da regolamento.
2)  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscano la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che  la  stessa  non risulti locata (art. 3, comma 56, della legge 23
dicembre 1996, n. 662);
3)  di  confermare  le  agevolazioni in tema di detrazione I.C.I. per
l'anno   2000  per  i  possessori  della  abitazione  principale,  in
conformita' alla tabella sotto indicata:
    componenti  della  famiglia: 1; limiti di reddito: L. 14.908.000;
detrazione: L. 400.000;
    componenti  della famiglia : 2; limiti di reddito: L. 18.636.000;
detrazione: L. 400.000;
    componenti  della famiglia : 3; limiti di reddito: L. 22.362.000;
detrazione: L. 400.000;
    componenti  della famiglia : 4; limiti di reddito: L. 26.088.000;
detrazione: L. 400.000;
    componenti  della famiglia : 5; limiti di reddito: L. 29.823.000;
detrazione: L. 400.000;
    componenti  della famiglia : 6; limiti di reddito: L. 33.542.000;
detrazione: L. 400.000;
    componenti  della famiglia : 7; limiti di reddito: L. 38.823.000;
detrazione: L. 400.000.
(Omissis).
00A8431;

                    Comune di Borgo San Giovanni;

    Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Borgo San Giovanni

Il  comune  di BORGO SAN GIOVANNI (provincia di Lodi) ha adottato, il
28   febbraio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale sugli immobili (l.C.I.) che sara' applicata in questo comune
nella misura del 6 per mille;
2.  di  determinare  altresi',  per  l'anno  2000, l'aliquota ridotta
dell'I.C.I.  che  sara'  applicata  in  questo  comune sugli immobili
adibiti  ad  abitazione  principale  nella  misura  del  5 per mille,
precisando che per abitazione principale s'intende quella nella quale
il  contribuente, che la possiede a titolo di proprieta' usufrutto od
altro  diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che
viene  considerata  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  e  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
3. di stabilire la detrazione annua di L. 200.000 dall'imposta dovuta
per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale,  da
rapportarsi  al  periodo  dell'anno  durante il quale si protrae tale
destinazione  e  dando atto, che in caso di piu' soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi pro quota.
(Omissis).
00A8432;

                      Comune di Borgo San Siro;

      Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Borgo San Siro

Il  comune  di BORGO SAN SIRO (provincia di Pavia) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  fissare  anche  per l'anno 2000, in attuazione all'art. 6 del
decreto  legislativo  n.  504/1992,  l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille per i singoli
oggetti   d'imposizione   I.C.I.   individuati  in  fabbricati,  aree
fabbricabili  e  terreni  agricoli,  ad  eccezione  delle  prime case
(abitazione  principale)  per  le  quali  l'aliquota  rimane al 5 per
mille.
2. (Omissis).
3.  di  fissare in L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno per il
quale  se  ne  ha  possesso,  la  detrazione per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).
00A8433;

                     Comune di Borgo Tossignano;

     Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Borgo Tossignano

Il  comune  di BORGO TOSSIGNANO (provincia di Bologna) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di  determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili nelle seguenti misure:
    a)  aliquota ordinaria del 5,7 per mille per tutti gli immobili e
le  aree fabbricabili situati nel territorio comunale ad eccezione di
quelli  elencati  al  successivo  punto  b)  per i quali e' stabilita
un'aliquota maggiorata;
    b)  aliquota maggiorata nella misura del 6,7 per mille per unita'
immobiliare adibita ad abitazione non locata e/o non occupata e/o non
a  disposizione,  intendendosi  quelle  abitazioni prive di qualsiasi
allacciamento ai servizi luce, acqua, gas e telefono;
2)   di   determinare  la  detrazione  di  imposta  per  l'abitazione
principale nelle misure seguenti:
    detrazione  di  L.  200.000  per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale dei soggetti passivi:
    detrazione  di  L.  300.000  per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione  principale  dei  soggetti  passivi  che  si trovano nelle
condizioni sottospecificate:
    a)  famiglie  con piu' di due figli a carico ai fini fiscali, con
reddito  pro-capite  imponibili,  IRPEF riferito all'anno precedente,
non superiore a L. 10.000.000 annui;
    b) famiglie composte da uno o due componenti che abbiano entrambe
compiuto  il  sessantacinquesimo  anno  d'eta'  al  1o  gennaio 2000,
titolari di solo reddito da pensione, non superiore al minimo INPS;
    c)   contribuenti  nel  cui  nucleo  familiare  sia  presente  un
portatore di handicap, con invalidita' superiore al 66% o anziano non
autosufficiente,   certificato   dall'Azienda   U.S.L.,  con  reddito
pro-capite   imponibile   IRPEF  riferito  all'anno  precedente,  non
superiore a L. 10.000.000 annui;
    d)  soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare formato
esclusivamente  da  giovani  coppie,  con  o  senza  figli,  avente i
seguenti requisiti:
      essere  coniugati  o conviventi da non oltre due anni alla data
del 1o gennaio 2000;
      essere entrambi di eta' inferiore a trentacinque anni alla data
del 1o gennaio 2000;
      reddito  familiare complessivo imponibile IRPEF non superiore a
L. 12.000.000 pro-capite.
In   tutti  i  casi  enunciati  l'applicazione  del  beneficio  della
ulteriore detrazione di L. 100.000 e' subordinata alla condizione che
l'abitazione  su cui grava l'imposta sia l'unico immobile posseduto a
titolo  di  proprieta'  o  altro  diritto  reale  da parte di tutti i
componenti  il  nucleo  familiare  alla  data del 1o gennaio 2000. Le
detrazioni saranno applicate al periodo dell'anno in cui permarra' la
predetta condizione abitativa di proprieta'.
La  detrazione di L. 300.000 spetta all'unico proprietario o titolare
di  altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata
dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che
vi  risiedono in caso di comproprieta' o contitolari di altro diritto
reale di godimento sulla medesima unita'.
3) Di determinare i seguenti criteri applicativi:
    il contribuente deve presentare apposita autocertificazione nella
quale deve dichiarare:
    nome,   cognome,  data  di  nascita,  codice  fiscale,  tutte  le
indicazioni  reddituali imponibili e quelle relative ai disagi di cui
al  punto 2, comma 2, che danno diritto alla detrazione di L. 300.000
a  titolo  esemplificativo  per  i  portatori  di  handicap eventuale
indicazione   del   documento  prefettizio  con  il  quale  e'  stata
dichiarata  l'invalidita' civile; per gli anziani non autosufficienti
eventuale indicazione della certificazione dell'unita' di valutazione
geriatrica dell'azienda U.S.L.;
    la  richiesta  autocertificazione,  con firma autenticata, dovra'
essere  inviata  entro il mese di giugno 2000 all'ufficio tributi del
comune   di  Borgo  Tossignano  a  mezzo  raccomandata  A.R.,  oppure
consegnata direttamente all'ufficio competente.
I  contribuenti  che  avranno  inviato  la  richiesta entro i termini
potranno,  al  momento  del  pagamento  della  rata I.C.I. 2000, gia'
tenere conto della detrazione richiesta.
In  caso  di  comproprieta' o contitolarita' sull'unita' abitativa di
piu'  soggetti  aventi  diritto  alla  maggiore detrazione I.C.I., la
suddetta   autocertificazione   dovra'  essere  prodotta  da  ciascun
soggetto.
I  contribuenti nel cui nucleo familiare esistano titolari di reddito
di  lavoro  autonomo  o  di  impresa (artigiani, coltivatori diretti,
commercianti,  professionisti  etc.)  non beneficiano automaticamente
dell'ulteriore   detrazione  prevista,  salvo  motivata,  documentata
richiesta  che  il  comune  si  riserva  di  valutare  con appositi e
specifici accertamenti.
L'amministrazione   si   riserva,  in  tutti  i  casi  di  richiedere
documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di
dichiarazione  infedele  verranno  applicate le sanzioni previste dal
decreto legislativo 504/1992.
(Omissis).
00A8434;

                    Comune di Borgo Val di Taro;

     Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Borgo Val di Taro

Il comune di BORGO VAL DI TARO (provincia di Parma) ha adottato, il 7
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di   determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 5,6 per mille;
di  determinare  l'aliquota agevolata I.C.I. per l'anno 2000 prevista
all'art.  6,  comma  5  del  vigente  regolamento comunale I.C.I. per
immobili   di   interesse   artistico   o   architettonico  ai  sensi
dell'articolo  3,  della  legge 1o giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni,  localizzati nel centro storico soggetti ad interventi
finalizzati al recupero degli stessi nella misura del 3,8 per mille;
di determinare l'aliquota agevolata della suddetta imposta per l'anno
2000  per  i  fabbricati  ancora  iscritti  al  catasto  terreni come
fabbricati  rurali  che  non  dispongano  dei  requisiti di ruralita'
indicati  dal  decreto del Presidente della Repubblica n. 139, del 23
marzo  1998,  nel  caso  in cui tali fabbricati risultino inagibili o
inabitabili, prevista dal comma 6, articolo 6 del vigente regolamento
comunale I.C.I. nella misura del 4 per mille;
di  stabilire  la  detrazione  per  l'unita'  immobiliare  adibita ad
abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis).
00A8435;

                         Comune di Borriana;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Borriana

Il  comune  di  BORRIANA  (provincia  di  Biella)  ha adottato, il 28
dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1) confermare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella misura
del  4,5 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili diversi
dalle   abitazioni   principali   od  abitazione  aggiunta  a  quella
principale o per gli enti senza scopo di lucro;
2)  dare  atto  che  la detrazione per abitazione principale e' di L.
230.000  rapportata  al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione;
3) di dare atto che eventuali agevolazioni e/o riduzioni dell'imposta
sono  previsti nel regolamento approvato con propria deliberazione n.
30 del 22. dicembre 1998, esecutiva ai sensi di legge.
(Omissis).
00A8436;

                       Comune di Brancaleone;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Brancaleone

Il  comune  di BRANCALEONE (provincia di Reggio Calabria) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di  commisurare  l'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) per
l'anno 2000 all'aliquota del 6 per mille;
2) di stabilire che, per la prima casa e abitazione principale, ferma
restando  l'aliquota  del 6 per mille, la detrazione e' commisurata a
annue L. 300.000;
3)  di stabilire per cio' che concerne i fabbricati realizzati per la
vendita  da  imprese  che  hanno,  per oggetto esclusivo o prevalente
dell'attivita'  la  costruzione  o  l'alienazione  di  immobili,  una
aliquota   del   4   per   mille,   limitatamente   ad   un  triennio
dall'ultimazione,  (art.  8  del  vigente  regolamento, approvato con
deliberazione commissariale n. 3/1999).
(Omissis).
00A8437;

                          Comune di Breia;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Breia

Il  comune  di  BREIA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 6 per mille;
2)   di   non  applicare  nessuna  riduzione  di  imposta  e  nessuna
maggiorazione di detrazione;
3)   di   considerare   adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscano  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che non risulti locata.
(Omissis).
00A8438;

                         Comune di Brembate;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Brembate

Il  comune  di  BREMBATE  (provincia  di  Bergamo) ha adottato, il 31
gennaio  2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno  2000,  le aliquote dei sottoindicati
tributi, secondo criteri di seguito evidenziati:
    a) imposta comunale sugli immobili;
      a.1 abitazione principale: 5 per mille;
      a.2  pertinenza  dell'abitazione principale, di cui all'art. 2,
lettera  b)  ed  all'art.  10,  comma  6  del Regolamento comunale di
applicazione dell'I.C.I.: 5 per mille;
      a.3 altri fabbricati e terreni agricoli : 6,5 per mille;
      a.4 aree fabbricabili : 6,75 per mille;
-  detrazione  d'imposta per abitazione principale e prima pertinenza
(punti a.1 e a.2):
L. 200.000 ex art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992;
L.  300.000  ex  art.  8,  comma  3,  decreto  legislativo  504/1992,
limitatamente   alle   categorie   ed   ai   requisiti  di  cui  alla
deliberazione C.C. n. 9 del 15 marzo 1999.
(Omissis).
00A8439;

                        Comune di Brusaporto;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Brusaporto

Il  comune  di  BRUSAPORTO  (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille, per i
motivi  citati  in  premessa  e  che  si  intendono qui integralmente
riportati.
2.  di  determinare  un'aliquota I.C.I. diversificata per l'anno 2000
nella misura del 6 per mille per le seguenti tipologie immobiliari:
    alloggi liberi o sfitti;
    aree fabbricabili.
3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del  soggetto  passivo, sono detratte, fino a concorrenza
del suo ammontare, L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
00A8440;

                         Comune di Bruzolo;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bruzolo

Il  comune  di  BRUZOLO  (provincia  di  Torino)  ha  adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
2)  di  confermare  per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura:
    del  5 per mille per l'abitazione principale, del 6 per mille per
le altre tipologie di fabbricati ed i terreni edificabili e del 2 per
mille  a  favore  di  proprietari  che  eseguono  interventi volti al
recupero  di  unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi
finalizzati   al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico  o
architettonico  localizzati  nei  centri  storici;  ovvero volti alla
realizzazione  di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
all'utilizzo  di  sottotetti,  da applicarsi limitatamente all'unita'
immobiliare  oggetto  di  detti  interventi e per la durata di 3 anni
dall'inizio dei lavori;
3) di confermare in L. 220.000 la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta.
(Omissis).
00A8441;

                         Comune di Busalla;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Busalla

Il  comune  di  BUSALLA  (provincia  di  Genova)  ha  adottato, il 23
dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di  confermare  l'aliquota  (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del
4,8 per mille.
(Omissis).
00A8442;

                          Comune di Busso;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Busso

Il  comune  di  BUSSO  (provincia  di  Campobasso)  ha adottato, il 4
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille.
(Omissis).
00A8443;

                         Comune di Caccamo;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Caccamo

Il  comune di CACCAMO (provincia di Palermo) ha adottato, il 10 marzo
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1)  5  per  mille aliquota ordinaria e di L. 200.000, euro 103,291 la
detrazione per abitazione principale;
2) 5 per mille aliquota per abitazione principale;
3) 5,5 per mille per fabbricati non costituenti abitazione principale
e per le aree edificabili;
4)  4  per  mille  per  fabbricati  realizzati ed ancora posseduti da
imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di
costruzione ed alienazione di immobili.
(Omissis).
Avvertenza: la  presente  deliberazione  sostituisce  quella  del  28
ottobre  1999  gia'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale - n. 282 del 1o dicembre 1999.
00A8444;

                         Comune di Cagliari;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cagliari

Il  comune  di CAGLIARI ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di  stabilire  per  l'anno  2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nelle seguenti misure:
    immobili  ad  uso  abitativo (Categorie: A/I, A/2, A/3, A/4, A/5,
A/6, A/7, A/8, A/9, A/11):
      4,3 per mille per l'abitazione principale;
      5,3  per  mille  per  gli  altri immobili ad uso abitativo, con
riduzione  al  4,3  per mille nel caso gli immobili siano concessi in
locazione  a  titolo  di  abitazione  principale  quando  il relativo
contratto  di  locazione  risulti  sottoscritto ai sensi del comma 3,
dell'art. 2  della  legge  9  dicembre  1998  n.  431  e regolarmente
registrato;
    altri immobili (Categorie A/ 10, B, C, D, Terreni):
    4,5 per mille;
2)  di  approvare  per  l'anno  2000  la  detrazione per l'abitazione
principale nelle seguenti misure:
    L.  350.000  in  caso  di  reddito del nucleo familiare fino a L.
25.000.000;
    L.  280.000 in caso del reddito del nucleo familiare compreso fra
L. 25.000.001 e L. 35.000.000;
    L.  200.000  (previste  per  legge) in caso di reddito del nucleo
familiare superiore a L. 35.000.000;
3)  di escludere l'applicazione delle detrazioni di cui ai punti a) e
b)  per le unita' immobiliari classificate in catasto nelle categorie
A/I, A/7 e A/8;
4)  di  fissare  i  seguenti  criteri e modalita' per poter usufruire
delle detrazioni di cui ai punti a) e b):
    i  contribuenti  interessati  che possiedono i suddetti requisiti
dovranno  presentare  apposita  richiesta  al  comune  entro  la data
prevista  per l'effettuazione del primo versamento I.C.I. (o entro la
data  prevista  per  la presentazione della dichiarazione dei redditi
1999,  se  successiva al 30 giugno 2000) o, nel caso l'immobile venga
acquisito  nel  corso del secondo semestre, entro la data del secondo
ed  unico  versamento.  Le  richieste hanno validita' annuale e non o
considerate  valide  se  presentate  oltre  i  suddetti  termini.  Le
richieste  dovranno  essere  compilate  su  modelli autocertificativi
predisposti  dal  comune  e  messi  gratuitamente  a disposizione dei
contribuenti interessati;
    il  reddito  del  nucleo familiare di cui al punto 2) corrisponde
all'imponibile IRPEF del precedente anno quale risulta:
    a) dal modello unico 2000, quadro RN-IRPEF rigo RN;
    b)  dalla  certificazione  dei redditi percepiti e delle ritenute
subite  consegnata dal datore di lavoro o ente pensionistico, righi 1
e/o 24;
    c) dal modello 730, rigo 6;
    d)  dalla  comunicazione  della corresponsione dell'indennita' di
fine rapporto da parte dell'ente erogante;
    in  caso  di contitolarita' la richiesta potra' essere presentata
congiuntamente    dai    contitolari    che    dovranno   debitamente
sottoscriverla.   Il   contribuente,  in  relazione  alla  richiesta,
provvedera'  all'autoliquidazione dell'imposta e procedera' ai dovuti
versamenti operando le detrazioni spettanti in ragione del periodo di
possesso  e  di  residenza.  In  caso di contitolarita' la detrazione
sara' ripartita tra i contitolari per la quota di spettanza;
    nel  caso  in  cui i controlli effettuati dalla Divisione Tributi
accertassero   l'applicazione   di  detrazioni  non  spettanti  sara'
richiesto  ai  rispettivi  contribuenti  il  rimborso  della maggiore
detrazione  operata  maggiorata  degli  interessi  e  delle  sanzioni
previste dalla legge;
      sono  considerate direttamente adibite ad abitazione principale
le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che le stesse non risultino locate;
    le   detrazioni   sopracitate  si  applicano  anche  alle  unita'
immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci assegnatari,
nonche'  agli  alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi
per le case popolari;
    per  nucleo  familiare  si  intende  quello  composto da tutte le
persone  che  risiedono  nell'abitazione  principale  e  ai  fini del
calcolo  del reddito del nucleo familiare di cui al punto 2) dovranno
essere sommati i redditi degli abitanti. Nessun componente del nucleo
familiare  deve essere proprietario o usufruttuario di altro immobile
nel comune di Cagliari;
    sono  considerate  parti integranti dell'abitazione principale le
pertinenze direttamente asservite all'abitazione principale ancorche'
distintamente  iscritte  in  catasto,  purche'  ubicate  nello stesso
edificio  o  complesso  immobiliare  nel  quale  e' sita l'abitazione
principale.
(Omissis).
00A8445;

                          Comune di Cagno;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cagno

Il  comune  di  CAGNO (provincia di Como) ha adottato, il 23 dicembre
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
di  determinare,  in  attuazione  delle leggi citate in premessa, per
l'anno  2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
nella misura del 5 per mille.
(Omissis).
00A8446;

                         Comune di Caiazzo;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Caiazzo

Il  comune  di  CAIAZZO  (provincia  di  Caserta)  ha adottato, il 10
dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
2.  di  approvare,  siccome approva, la seguente determinazione delle
aliquote I.C.I. per l'anno 2000:
    A. aliquota base: 5 per mille;
    B. abitazione principale: 5 per mille;
    C. seconda casa locata: 5,5 per mille;
    D. seconda casa a disposizione o non locata: 6 per mille;
3. di  fissare l'importo dell'abbattimento dell'imposta calcolata per
l'abitazione  principale,  rapportata al periodo dell'anno durante il
quale  si  protrae  tale  destinazione  dell'alloggio in questione ad
abitazione  principale  del suo proprietario e dei suoi familiari, in
L. 220.000.
(Omissis).
00A8447;

                         Comune di Cairano;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cairano

Il  comune di CAIRANO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
l'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000, e'
fissata  nel  comune  di  Cairano, nella misura del 5 per mille e per
l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale e' prevista la
detrazione di L. 200.000.
(Omissis).
00A8448;

                         Comune di Cairate;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cairate

Il  comune  di  CAIRATE (provincia di Varese) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2000 nelle seguenti misure:
    4,25 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;
    4,75  per  mille  per  gli immobili diversi dall'abitazione e per
quelli posseduti in aggiunta all'abitazione principale.
(Omissis).
00A8449;

                        Comune di Calcinaia;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Calcinaia

Il  comune  di  CALCINAIA  (provincia  di  Pisa)  ha  adottato, il 28
dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di  determinare per l'anno 2000 le seguenti tariffe diversificate
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
    abitazione principale : 5 per mille:
    altri immobili : 6,9 per mille;
    abitazioni non locate : 7 per mille;
    detrazione prima casa : L. 200.000.
(Omissis).
00A8450;

                          Comune di Calco;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Calco

Il  comune  di  CALCO  (provincia  di  Lecco) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  confermare la misura dell'aliquota unica per tutti i soggetti
passivi  al  4,55  per  mille,  ai  sensi  del decreto legislativo n.
504/1992  che  disciplina  la  materia,  ed  entro  il termine del 29
febbraio  2000,  stabilito  dalla legge finanziaria n. 488/1999, art.
30, comma 14 e dal decreto del Ministero dell'interno del 15 dicembre
1999, per l'anno di previsione 2000;
2.  di  confermare  altresi',  per  effetto  dell'art.  3,  legge  n.
662/1996,  comma  55,  la  detrazione dall'imposta, per quelle unita'
immobiliari  destinate ad abitazione principale del soggetto passivo,
fissata  in  L. 200.000 anche per l'anno 2000, proporzionata comunque
ai mesi dell'anno durante i quali e' adibita a tale destinazione.
(Omissis).
00A8451;

                         Comune di Caldogno;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Caldogno

Il  comune di CALDOGNO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  confermare anche per l'anno 2000 le aliquote e le detrazioni,
per  il  calcolo  dell'imposta  comunale  sugli immobili, fissate per
l'anno 1999, che si riportano qui di seguito:
    aliquota ordinaria: 6 per mille;
    aliquota abitazione principale: 6 per mille;
    aliquota fabbricati adibiti ad uso abitazione risultanti liberi o
sfitti: 7 per mille;
    aliquota per le aree fabbricabili: 7 per mille;
    detrazione per abitazione principale L. 350.000.
(Omissis).
00A8452;

                      Comune di Calolziocorte;

       Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Calolziocorte

Il  comune  di  CALOLZIOCORTE  (provincia  di  Lecco)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare, (omissis), per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili (ICI) nella misura unica del 5,5 per mille;
2.  di  determinare,  in  base  all'art.  6,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 504/1992 cosi' come sostituito con l'art. 3, comma 53,
della  legge  n.  662/1996,  un'aliquota  diversificata pari al 7 per
mille per gli alloggi non locati;
3. (Omissis);
4.  di  applicare alle unita' immobiliari adibite ad abitazione, e di
fatto   non   utilizzabili   perche'  in  fase  di  ristrutturazione,
l'aliquota ordinaria del 5,5 per mille.ยบ
(Omissis).
00A8453;

                         Comune di Camaiore;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Camaiore

Il comune di CAMAIORE (provincia di Lucca) ha adottato, il 20 gennaio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) nella seguente misura:
    aliquota ordinaria 6,5;
    aliquota  ridotta per l'abitazione principale e sue pertinenze ex
art.  5  del  regolamento  comunale I.C.I., per l'immobile locato con
contratto  registrato  ai  sensi  dell'art.  21, comma 18 e 19, della
legge  27  dicembre 1997, n. 449, ad un soggetto che lo utilizzi come
abitazione  principale,  per l'immobile concesso in comodato gratuito
ai  soggetti previsti ex art. 6 del regolamento comunale I.C.I. e per
le  unita' immobiliari possedute da anziani e disabili ex art. 11 del
regolamento comunale I.C.I. 4,4;
    aliquota  ridotta per l'immobile adibito ad uso abitativo locato,
con  contratto registrato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge
9 dicembre 1998 n. 431: 2 per mille;
2.  di  aumentare  per  l'anno  2000  la  detrazione per l'abitazione
principale:
da  L.  200.000  a L. 900.000 esclusivamente per soggetti passivi che
posseggano contestualmente i seguenti requisiti:
    nuclei  familiari il cui reddito complessivo derivi unicamente da
pensione  non  superiore  al trattamento minimo di pensione INPS o da
pensioni  che  sono state integrate dall'INPS al minimo di legge e in
possesso dell'unico fabbricato ed eventuali sue pertinenze adibito ad
abitazione  principale;  ai fini della determinazione del reddito non
si  tiene  conto  delle  maggiorazioni INPS spettanti per familiari a
carico.  Il  diritto all'elevazione della detrazione compete anche se
il  soggetto  passivo  possiede  dei terreni agricoli condotti non in
forma  imprenditoriale (art. 2135 c.c.) e piu' specificamente se sono
piccoli  appezzamenti  coltivati  occasionalmente  e  senza struttura
organizzativa. La detrazione compete proporzionalmente alla quota per
la  quale  la destinazione ad abitazione principale si verifica, come
disposto  dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992. I soggetti
passivi  interessati dovranno presentare al comune di Camaiore, entro
il  30  giugno  2000 istanza su appositi modelli forniti dall'ufficio
tributi   del   comune   corredata  dalla  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto  di  notorieta'  attestante il possesso dei requisiti sopra
indicati;
    da  L.  200.000  a L. 500.000 esclusivamente per soggetti passivi
che posseggano contestualmente i seguenti requisiti:
      nuclei  familiari  il cui reddito complessivo, da pensione, non
sia  superiore  a L. 23.000.000 annui con rivalutazione annua in base
all'indice ISTAT e in possesso dell'unico fabbricato ed eventuali sue
pertinenze    adibito    ad   abitazione   principale.   Il   diritto
all'elevazione  della detrazione compete anche se il soggetto passivo
possiede  dei  terreni  agricoli condotti non informa imprenditoriale
(art.  2135  c.c.) e piu' specificamente se sono piccoli appezzamenti
coltivati   occasionalmente   e  senza  struttura  organizzativa.  La
detrazione  compete  proporzionalmente  alla  quota  per  la quale la
destinazione  ad  abitazione  principale  si  verifica, come disposto
dall'art.  8  del  decreto  legislativo  504/1992. I soggetti passivi
interessati  dovranno  presentare  al comune di Camaiore, entro il 30
giugno  2000 istanza su appositi modelli forniti dall'ufficio tributi
del  comune  corredata  dalla  dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' attestante il possesso dei requisiti sopra indicati.
(Omissis).
00A8454;

                        Comune di Camairago;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Camairago

Il  comune  di  CAMAIRAGO  (provincia  di  Lodi)  ha  adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2000, le aliquote I.C.I. e la detrazione
d'imposta, come segue:
    possessori  di  prima  abitazione:  5  per  mille, con detrazione
d'imposta di L. 200.000;
    possessori  di  seconda  abitazione, terreni agricoli e per tutti
gli altri immobili ed aree fabbricabili: 7 per mille.
(Omissis).
00A8455;

                        Comune di Camburzano;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Camburzano

Il comune di CAMBURZANO (provincia di Biella) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  determinare,  per  l'anno  2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura  del  6 per  mille,  senza alcuna differenziazione di immobili
diversi   dalle   abitazioni  od  abitazioni  in  aggiunta  a  quella
principale o per gli enti senza scopo di lucro;
2.  dare  atto  che  la detrazione per abitazione principale e' di L.
200.000  rapportate  al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione;
3.  di  non  operare  le riduzioni di imposta o aumenti di detrazioni
indicati nel comma 55 della legge 662/1996.
(Omissis).
00A8456;

                     Comune di Camerano Casasco;

     Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Camerano Casasco

Il  comune  di  CAMERANO  CASASCO  (provincia di Asti) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. (Omissis);
2. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota che sara' applicata in
questo comune nella misura unica del 5 per mille.
(Omissis).
00A8457;

                     Comune di Camerata Picena;

      Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Camerata Picena

Il comune di CAMERATA PICENA (provincia di Ancona) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I.:
    abitazione  principale:  aliquota  5  per  mille,  detrazione  L.
200.000;
    abitazione secondaria se locata aliquota 5,7 per mille;
    abitazione secondaria non locata aliquota 6 per mille;
    aree   fabbricabili,   terreni  agricoli  rientranti  nella  base
impositiva  e per tutti gli altri tipi di fabbricati aliquota 5,7 per
mille;
    abitazioni  inagibili o inabitabili aliquota 2,5 per mille. Note:
richiesta  della dichiarazione di inagibilita' o inabitabilita' entro
il  10  giugno  all'UTC  pagamento  diritti  per  perizia L. 70.000 o
dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968;
    fabbricati  realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese
che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente  dell'attivita' la
costruzione  e  alienazione  di immobili: aliquota 4 per mille. Note:
limitatamente ad un periodo non superiore ai tre anni;
    1a   unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o
usufrutto  da anziani o disabili con residenza permanente in istituti
di  ricovero o sanitari: aliquota 5 per mille, detrazione L. 200.000.
Note: abitazione che non sia locata.
(Omissis).
00A8458;

                          Comune di Cameri;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cameri

Il  comune  di  CAMERI  (provincia di Novara) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
a)  di  determinare  l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili,
istituita  con  decreto  legislativo  504/1992  per l'anno 2000 nella
misura unica del 4,5 per mille.
(Omissis).
00A8459;

                           Comune di Camo;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Camo

Il  comune  di  CAMO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 24 febbraio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
di  confermare  per  l'anno 2000, l'aliquota comunale sugli immobili,
istituita  con  decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 nella
misura del 6 per mille, come da delibera n. 2 del 30 marzo 1999.
(Omissis).
00A8460;

                       Comune di Campertogno;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Campertogno

Il  comune  di CAMPERTOGNO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 25
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2000 nelle seguenti misure:
    5,5  per  mille  per  le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale;
    5,5  per  mille  per  le unita' immobiliari adibite ad abitazione
secondaria;
    L.  200.000  la  detrazione  per  unita'  immobiliari  adibita ad
abitazione principale.
(Omissis).
00A8461;

                Comune di Camporotondo di Fiastrone;

 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Camporotondo di Fiastrone

Il  comune  di  CAMPOROTONDO  di FIASTRONE (provincia di Macerata) ha
adottato,  il  28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  confermare  per il 2000 l'aliquota dell'I.C.I. nelle seguenti
misure:
    5 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione principale;
    6 per mille per tutti gli altri fabbricati.
2.   di  confermare  la  misura  della  detrazione  per  l'abitazione
principale in L. 200.000;
3.  di  determinare  per  l'anno  2000 l'aliquota agevolata del 4 per
mille  a  favore  dei  proprietari  che  eseguano interventi volti al
recupero  di  unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi
finalizzati   al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico  o
architettonico  localizzati  nei  centri  storici,  ovvero volti alla
realizzazione  di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
all'utilizzo di sottotetti;
4.  di  dare atto che l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente
alle  unita'  immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata
di anni tre dall'inizio dei lavori.
(Omissis).
00A8462;

                     Comune di Candia Canavese;

      Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Candia Canavese

Il  comune  di  CANDIA  CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  per  l'anno  2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5
per mille;
2.  resta  invariata  e  fissata in L. 200.000 cosi' come fissata con
legge, la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis).
00A8463;

                         Comune di Cannobio;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cannobio

Il  comune  di  CANNOBIO  (provincia  di Verbano - Cusio - Ossola) ha
adottato, il 3 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  fissare,  per  l'anno  2000,  nelle  misure sottoindicate, le
aliquote  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli immobili
(I.C.I.),  istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
confermando quelle dell'anno 1999:
    A) Abitazione principale utilizzata direttamente dal proprietario
5,5 per mille;
    B)  Altri  fabbricati  di  proprietari per usi occasionali, o non
continuativi, o non locati 7 per mille;
    C) alti immobili 6 per mille;
2.  di fissare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'abitazione
principale.
(Omissis).
00A8464;

                        Comune di Capestrano;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Capestrano

Il  comune  di  CAPESTRANO  (provincia  di  L'Aquila) ha adottato, il
29 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale degli
immobili nella misura del sei per mille;
di  dare  atto che per esenzioni, riduzioni e detrazioni dell'imposta
trova applicazione la normativa vigente in materia.
(Omissis).
00A8465;

                         Comune di Caprezzo;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Caprezzo

Il  comune  di  CAPREZZO  (provincia  di Verbano - Cusio - Ossola) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  nella  misura  del  5  per mille per tutte le unita'
immobiliari;
di  confermare  la  misura della detrazione per le unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis).
00A8466;

                         Comune di Carbone;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Carbone

Il   comune  di  CARBONE  (provincia  di  Potenza)  ha  adottato,  il
28 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di   riconfermare  per  l'anno  2000  l'aliquota  dell'imposta  sugli
immobili  comunali  nella misura del 6 per mille rapportato al valore
degli  immobili  e  la  detrazione  di  L.  200.000  per l'abitazione
principale.
(Omissis).
00A8467;

                         Comune di Carcare;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Carcare

Il  comune  di  CARCARE  (provincia  di  Savona)  ha  adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di determinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, decereto
legislativo  15  dicembre 1997, n. 446 per l'anno 2000, le aliquote e
le detrazioni I.C.I. nelle seguenti misure:
    A) aliquote:
      1)  6,3  per  mille  -  sugli  immobili destinati ad abitazione
principale  nonche'  sugli  alloggi  concessi  in comodato gratuito a
parenti  in  linea  retta  di primo grado per i quali vi sia regolare
contratto di comodato registrato a norma di legge;
      2) 6,8 per mille - non rientranti nella fattispecie precedenti;
    B) detrazioni:
      1) L. 220.000 sugli immobili destinati ad abitazione principale
nonche'  su  quelli  concessi in comodato gratuito a parenti in linea
retta di primo grado;
      2) L. 350.000 sugli immobili destinati ad abitazione principale
a  favore  di  pensionati  che  compiano, nel corso dell'anno 1999, i
sessantacinque  anni  di  eta',  che  siano  residenti  nel comune di
Calcare,  che  non dispongano di altre abitazioni oltre la propria, e
che abbiano un reddito, escluso quello derivante dall'abitazione, non
superiore  al trattamento minimo INPS, se singoli, o non superiore al
trattamento  minimo INPS piu' pensione sociale se il nucleo familiare
e' composto da due o piu' persone;
      3) L. 350.000 sugli immobili destinati ad abitazione principale
a  favore  dei lavoratori iscritti nella lista di mobilita' nel corso
dell'anno  1999  e  che  non  dispongano di altre abitazioni oltre la
propria;
      4) L. 350.000 sugli immobili destinati ad abitazione principale
a  favore  dei  nuclei  familiari  aventi  portatori  di handicap con
invalidita'  totale permanente che non dispongano di altre abitazioni
oltre la propria;
    Per  usufruire  delle  detrazioni  di  cui  ai  punti  2, 3, 4 e'
necessario  presentare  apposita  richiesta  entro  il  20 maggio del
corrente anno.
(Omissis).
00A8468;

                        Comune di Carentino;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Carentino

Il  comune di CARENTINO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 24
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
Punto  P  -  di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  che  sara'  applicata  in questo
comune, nella misura unica del sei per mille.
(Omissis).
00A8469;

                        Comune di Carlantino;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Carlantino

Il  comune  di  CARLANTINO  (provincia  di  Foggia)  ha  adottato, il
27 novembre   1999,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  determinare,  (omissis),  l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella
misura  unica  del  5  per  mille,  a  norma dell'art. 6, del decreto
legislativo n. 504/1992.
(Omissis).
00A8470;

                        Comune di Carmignano;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Carmignano

Il comune di CARMIGNANO (provincia di Prato) ha adottato, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno  2000  nella  misura  del  7 per mille
l'aliquota  ordinaria per l'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili),
da  applicare  sulla  base  imponibile di cui all'art. 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;
2.  di  stabilire  per  l'anno  2000  nella  misura  del  5 per mille
l'aliquota  I.C.I.  (imposta  comunale  sugli immobili) da applicare,
sulla  base  imponibile di cui all'art. 5, del decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n. 504, alle unita' immobiliari direttamente adibite
ad  abitazione  principale,  da  parte delle persone fisiche soggetti
passivi  d'imposta  residenti  nel  comune  e dei soci assegnatari di
cooperative  edilizie  a  proprieta' indivisa anch'essi residenti nel
comune;
3.  di dare atto che, come stabilito dal vigente regolamento comunale
in  materia,  ai fini delle agevolazioni si considera come abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili e non
locata,  quando  questi abbiano acquisito la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
4.  di dare atto che viene applicata per l'anno 2000 la detrazione di
lire   200.000   complessive  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale,  come  previsto  dal  decreto  legislativo 30
dicembre  1992,  n.  504,  art. 8, comma 2, salvo quanto stabilito al
punto successivo;
5.  di  stabilire  per  l'anno  2000  la  detrazione  per  abitazione
principale nella misura complessiva di lire 300.000 (anziche' di lire
200.000)  a  favore  dei  soggetti  che presentino contemporaneamente
tutti i seguenti requisiti:
    a)   il   nucleo  familiare  del  contribuente,  come  risultante
all'anagrafe,  sia  composto esclusivamente da pensionati che abbiano
compiuto  il  sessantesimo  anno  di  eta'  al  1o gennaio 2000, e da
eventuali familiari a loro carico;
    b)  il  reddito  complessivo  ai  fini  IRPEF per l'anno 1999 del
nucleo familiare non sia superiore ai seguenti limiti:
      lire 13.950.000 per i nuclei composti da un solo pensionato;
      lire 20.920.000 per i nuclei composti da due o piu' pensionati;
    c)  il  reddito  complessivo  ai  fini  IRPEF per l'anno 1999 del
nucleo  familiare derivi esclusivamente da pensioni e dall'abitazione
per  la  quale si richiede la detrazione e da sue pertinenze anche se
accatastate autonomamente;
    d)  il  contribuente  e  gli  altri  componenti  del  suo  nucleo
familiare  non  possiedano  in  tutto  il  territorio nazionale altri
immobili  oltre all'abitazione per la quale si richiede la detrazione
ed alle sue eventuali pertinenze;
    e)  l'abitazione  per  la quale si richiede la detrazione di lire
300.000  non  sia  catastalmente  classificata o classificabile nelle
categorie A/1, A/8, A/9;
    I  requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data del
1o gennaio  2000;  qualora  il  contribuente acquisisca nel corso del
2000   l'immobile  adibito  ad  abitazione  principale,  i  requisiti
dovranno essere posseduti alla data di acquisto dell'immobile;
6. di stabilire che per usufruire della detrazione di lire 300.000 il
contribuente debba presentare all'ufficio tributi una domanda redatta
su apposito modulo, da cui risultino le condizioni sopra indicate. La
domanda   dovra'   essere   presentata   entro   il  termine  per  la
presentazione  della  dichiarazione  dei redditi conseguiti nell'anno
1999   o,   se  il  contribuente  acquisisce  l'immobile  adibito  ad
abitazione principale dopo detto termine, entro il 20 dicembre 2000.
    Qualora  non risultino presenti tutte le condizioni richieste, il
competente  ufficio  comunale  respinge  la domanda con provvedimento
motivato  e  richiede  al  contribuente  il  pagamento della maggiore
imposta  dovuta. In tal caso non vengono applicate sanzioni quando il
comportamento  del  contribuente sia dovuto a obiettive condizioni di
incertezza,   o   comunque  si  verifichi  una  delle  cause  di  non
punibilita'  previste dall'art. 6 del decreto legislativo 18 dicembre
1997 n. 472;
(Omissis);
dando  atto  che  l'applicazione  delle  aliquote  e della detrazione
avverra'  nel  rispetto  del  regolamento  comunale  in materia, come
modificato con effetto dal 1o gennaio 2000.
(Omissis).
00A8471;

                     Comune di Caronno Varesino;

     Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Caronno Varesino

Il  comune  di  CARONNO VARESINO (provincia di Varese) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n.  504  (cosi'  come  modificato dall'art. 4 del
vigente   Regolamento   per  l'applicazione  dell'I.C.I.,  l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  per l'anno 2000 nella misura
del:
    a)  5,5 per mille per le abitazioni principali e per gli immobili
diversi dalle abitazioni;
    b)   7   per  mille  per  le  abitazioni  possedute  in  aggiunta
all'abitazione principale e seconde case, nonche' relativi accessori.
2. di dare atto che:
(Omissis).
      le   vigenti   rendite  catastali,  ai  fini  dell'applicazione
dell'imposta, anche per l'anno in corso, sono rivalutate del 5%;
      la  detrazione  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale viene confermata in L. 200.000 annue.
(Omissis).
00A8472;

                          Comune di Carpi;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Carpi

Il  comune  di CARPI (provincia di Modena) ha adottato, il 13 gennaio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
di  determinare  per  l'anno 2000 le aliquote I.C.I. da applicare nel
comune di Carpi nelle seguenti misure:
1.  aliquota  ridotta del 5 per mille in favore delle persone fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa,  residenti  nel  comune  di Carpi, per l'unita' immobiliare
direttamente   adibita  ad  abitazione  principale  ivi  comprese  le
pertinenze  durevolmente  ed  esclusivamente  asservite alla predetta
abitazione con la precisazione che:
    a)  per  pertinenza  si  intende il garage o box o posto auto, la
soffitta  e  la  cantina classificati o classificabili alle categorie
catastali  C/6,  C/2  e C/7, che sono ubicati nello stesso edificio o
complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale;
    b)   si   considera  anche  direttamente  adibita  ad  abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
    c) si considera abitazione principale anche l'abitazione concessa
dal  possessore  in  uso  gratuito a parenti fino al terzo grado o ad
affini  fino  al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione
principale,  con  la  precisazione  che  In questo caso non spetta la
detrazione per abitazione principale.
    Per  l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad  abitazione
principale  e'  prevista  la  detrazione  di  legge di L. 200.000, ad
esclusione del precedente punto c).
2.  aliquota  agevolata  del 5 per mille a favore dei proprietari che
nel  corso  dell'anno 2000 concedono in locazione alloggi gia' sfitti
secondo  l'accordo territoriale per il comune di Carpi, in attuazione
della  legge  n. 431/1998, utilizzando il contratto tipo sottoscritto
dalle organizzazioni di categoria:
    a)  per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati
dovranno  darne  comunicazione  scritta  all'Ente nel corso del 2000,
dimostrando che nei periodi d'imposta precedenti il locale era sfitto
e che, per il medesimo, hanno corrisposto l'I.C.I. nella misura del 9
per mille relativamente al 1999. L'aliquota agevolata del 5 per mille
avra'  decorrenza dalla data di inizio del contratto di locazione per
tutta la durata del contratto medesimo.
3.  aliquota  agevolata  del 4 per mille a favore dei proprietari che
eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al recupero di immobili di
interesse  artistico o architettonico localizzati nei centri storici.
L'aliquota   agevolata   e'   applicata   limitatamente  alle  unita'
immobiliari  oggetto  di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio del lavori.
4.  Aliquota  ordinaria  del 6 per mille per tutti gli altri immobili
salvo quelli previsti nel punto successivo (p.5).
5.  Aliquota  del  9  per  mille  per  gli alloggi non locati, con la
precisazione che:
    a)  per  alloggio  non  locato  si  intende  l'unita' immobiliare
classificata  o  classificabile  nel gruppo catastale A (ad eccezione
della  categoria  A/10),  utilizzabile  ai fini abitativi, vuota, non
tenuta  a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al
1o  gennaio dell'anno di imposizione, non locata ne' data in comodato
a  terzi per la quale non risultino essere stati registrati contratti
di locazione da almeno due anni;
    b) non si Intendono soggetti all'aliquota del 9 per mille, bensi'
all'aliquota  del 6 per mille, i fabbricati non utilizzati realizzati
per  la  vendita  e  non  venduti dalle imprese che hanno per oggetto
esclusivo  o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione
di immobili.
(Omissis).
00A8473;

                    Comune di Carpineto Sinello;

     Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Carpineto Sinello

Il  comune di CARPINETO SINELLO (provincia di Chieti) ha adottato, il
30   ottobre   1999,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
delibera di stabilire nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I
da applicare per l'anno 2000 per tutti gli immobili, ad esclusione di
quelli  utilizzati  come abitazione principale dei soggetti residenti
per i quali si applica l'aliquota ridotta del 4,5 per mille.
(Omissis).
00A8474;

                       Comune di Casalborgone;

       Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Casalborgone

Il  comune  di  CASALBORGONE  (provincia  di  Torino)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  confermare l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura ordinaria
del  6   per mille e l'aliquota agevolata per l'abitazione principale
nella  misura  del  5,5  per  mille  per l'anno 2000 a conferma della
deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 7 febbraio 2000;
2.  di  confermare  in L. 220.000 la detrazione di cui all'art. 8 del
decreto  legislativo  n. 504/1992 cosi' come sostituito dall'art. 58,
comma  3,  della  legge  n. 446/1997, dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo rapportata al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
00A8475;

                    Comune di Casale Corte Cerro;

    Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Casale Corte Cerro

Il  comune  di  CASALE  CORTE  CERRO  (provincia di Verbano - Cusio -
Ossola)  ha adottato, l'8 febbraio 2000, la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di confermare, per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura seguente:
    aliquota ordinaria:
      abitazione  principale  e  sue pertinenze, aree fabbricabili: 5
per mille;
    aliquote diversificate:
      immobili   diversi   dall'abitazione   principale  e  tenuti  a
disposizione: 7 per mille;
      immobili  diversi  dall'abitazione  principale  e locati: 6 per
mille;
      immobili  oggetto  di  interventi  di  cui all'art. 1, comma 5,
legge n. 449/1997: 4 per mille;
      immobili di categoria A/10 - C - D: 6,5 per mille;
    detrazione per abitazione principale: L. 250.000.
(Omissis).
00A8476;

                      Comune di Casalfiumanese;

      Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Casalfiumanese

Il comune di CASALFIUMANESE (provincia di Bologna) ha adottato, il 23
dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili nelle seguenti misure:
    a)  aliquota ordinaria del 5,7 per mille per tutti gli immobili e
le  aree fabbricabili situati nel territorio comunale ad eccezione di
quelli  elencati  al  successivo  punto  b)  per i quali e' stabilita
un'aliquota maggiorata;
    b)  aliquota maggiorata nella misura del 6,7 per mille per unita'
immobiliare adibita ad abitazione non locata e/o non occupata e/o non
a  disposizione,  intendendosi  quelle  abitazioni prive di qualsiasi
allacciamento ai servizi luce, acqua, gas e telefono;
2.   di   determinare  la  detrazione  di  imposta  per  l'abitazione
principale nelle misure seguenti:
    detrazione  di  L.  200.000  per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale dei soggetti passivi;
    detrazione  di  L.  300.000  per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione  principale  dei  soggetti  passivi  che  si trovano nelle
condizioni sottospecificate:
      a) famiglie con piu' di due figli a carico ai fini fiscali, con
reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito all'anno precedente, non
superiore a L. 10.000.000 annui;
      b)  famiglie  composte  da  uno  o  due  componenti che abbiano
entrambi  compiuto  il  sessantacinquesimo  anno d'eta' al 1o gennaio
2000,  titolari  di solo reddito da pensione, non superiore al minimo
INPS;
      c)  contribuenti  nel  cui  nucleo  familiare  sia  presente un
portatore di handicap, con invalidita' superiore al 66% o anziano non
autosufficiente,   certificato   dall'Azienda   U.S.L.,  con  reddito
pro-capite   imponibile   IRPEF  riferito  all'anno  precedente,  non
superiore a L. 10.000.000 annui;
      d)  soggetto  passivo  facente  parte  di  un  nucleo familiare
formato esclusivamente da giovani coppie, con o senza figli, avente i
seguenti requisiti:
        essere coniugati o conviventi da non oltre due anni alla data
del 1o gennaio 2000;
        essere  entrambi  di  eta' inferiore a trentacinque anni alla
data del 1o gennaio 2000;
        reddito  familiare complessivo imponibile IRPEF non superiore
a L. 12.000.000 pro-capite.
In  tutti  i  casi  enunciati,  l'applicazione  del  beneficio  della
ulteriore detrazione di L. 100.000 e' subordinata alla condizione che
l'abitazione  su cui grava l'imposta sia l'unico immobile posseduto a
titolo  di  proprieta'  o  altro  diritto  reale  da parte di tutti i
componenti  il  nucleo  familiare  alla  data del 1o genniao 2000. Le
detrazioni saranno applicate al periodo dell'anno in cui permarra' la
predetta condizione abitativa di proprieta'.
    La  detrazione  di  L.  300.000  spetta  all'unico proprietario o
titolare  di  altro  diritto reale di godimento sull'unita' abitativa
utilizzata  dall'intero  nucleo familiare o in proporzione fra i piu'
soggetti  che  vi risiedono in caso di comproprieta' o contitolari di
altro diritto reale di godimento sulla medesima unita';
3. di determinare i seguenti criteri applicativi:
    il contribuente deve presentare apposita autocertificazione nella
quale deve dichiarare:
      nome,  cognome,  data  di  nascita,  codice  fiscale,  tutte le
indicazioni  reddituali imponibili e quelle relative ai disagi di cui
al  punto 2) lett. c) che danno diritto alla detrazione di L. 300.000
(a  titolo  esemplificativo:  per  i  portatori di handicap eventuale
indicazione   del   documento  prefettizio  con  il  quale  e'  stata
dichiarata  l'invalidita' civile; per gli anziani non autosufficienti
eventuale indicazione della certificazione dell'Unita' di Valutazione
geriatrica dell'Azienda U.S.L.);
    la  richiesta  autocertificazione,  con firma autenticata, dovra'
essere  inviata  entro il mese di giugno 2000 all'ufficio tributi del
comune  di  Casalfiumanese  a  mezzo  di  raccomandata  A.R.,  oppure
consegnata direttamente all'ufficio competente.
I  contribuenti  che  avranno  inviato  la  richiesta entro i termini
potranno,  al  momento  del  pagamento  della  rata I.C.I. 2000, gia'
tenere conto della detrazione richiesta.
In  caso  di  comproprieta' o contitolarita' sull'unita' abitativa di
piu'  soggetti  aventi  diritto  alla  maggiore detrazione I.C.I., la
suddetta   autocertificazione   dovra'  essere  prodotta  da  ciascun
soggetto.
I  contribuenti  nel cui nucleo familiare esistano titolari di lavoro
autonomo  o di impresa (artigiani, coltivatori diretti, commercianti,
professionisti  etc.)  non beneficiano automaticamente dell'ulteriore
detrazione  prevista,  salvo  motivata  richiesta  che  il  comune si
riserva di valutare con appositi e specifici accertamenti.
L'amministrazione   si   riserva,  in  tutti  i  casi  di  richiedere
documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.
Nel  caso  di  dichiarazione  infedele verranno applicate le sanzioni
previste dalla normativa vigente.
(Omissis).
00A8477;

                      Comune di Caslino D'Erba;

      Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Caslino D'Erba

Il  comune  di  CASLINO  D'ERBA  (provincia  di  Como) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  confermare  (omissis) le aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili di questo comune per l'anno 2000 nel modo seguente:
    Aliquota   ordinaria  del  5,9  per  mille  su  tutte  le  unita'
immobiliari.
2.  di elevare a lire 300.000 (diconsi lire trecentomila pari ad euro
154,94)  l'importo  della  detrazione per tutte le unita' immobiliari
adibite  ad abitazione principale possedute da soggetti che abbiano i
seguenti requisiti:
    pensionati  il  cui  nucleo  familiare  sia  formato  da una sola
persona con un reddito non superiore a lire tredici milioni lorde per
l'anno 1999.
    pensionati  il  cui  nucleo familiare sia composto da due persone
con  un  reddito  complessivo non superiore a L. 23.000.000 lordi per
l'anno 1999.
3.   di   considerare   adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscano  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
00A8478;

                      Comune di Castano Primo;

       Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castano Primo

Il  comune  di CASTANO PRIMO (provincia di Milano) ha adottato, il 20
dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  fissare,  per  l'anno  2000,  le  aliquote per l'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure:
    a)   unita'   immobiliari   direttamente  adibite  ad  abitazione
principale  in  favore  delle  persone fisiche, soggetti passivi e di
soci  di  cooperative  edilizie  a  proprieta' indivisa residenti nel
comune,  comprese  le  unita'  immobiliari  possedute,  a  titolo  di
proprieta'  o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente,  a  condizione che la stessa non risulti locata: aliquota
4,5 per mille;
    b)   unita'   immobiliari   adibite   ad   abitazione,  tenute  a
disposizione e non locate aliquota 7 per mille;
    c) tutti gli altri immobili, comprese anche le unita' immobiliari
locate  con  contratto  registrato, a soggetti che le utilizzano come
dimora abituale aliquota 6,3 per mille;
2.  di  determinare  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  3,  del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per
l'anno 2000, le detrazioni d'imposta come da prospetto seguente:
    a)  abitazione  principale  dei  soggetti  passivi dell'imposta a
condizione  che  il  reddito  complessivo annuo del nucleo familiare,
dimorante abitualmente nell'immobile, riferito all'anno i inclusi gli
eventuali  redditi  soggetti  a  ritenuta  alla  fonte o comunque non
compresi nella dichiarazione annuale dei redditi non sia superiore ai
seguenti valori:
=====================================================================
     Numero componenti nucleo familiare      |     Importo Lire
=====================================================================
1....                                        |              9.100.000
2....                                        |             15.107.000
3....                                        |             19.423.000
4....                                        |             23.200.000
5....                                        |             26.976.000
6....                                        |             30.573.000
7 e oltre....                                |             34.170.000
                                                Detrazione L. 500.000

    b) per le abitazioni principali dei soggetti passivi dell'imposta
persone  fisiche e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa
detrazione L. 200.000;
(Omissis).
    c)  di  non prevedere particolari riduzioni d'imposta avendo gia'
deliberato  l'applicazione  di  un'aliquota  ridotta per l'abitazione
principale.
00A8479;

                     Comune di Castel Bolognese;

     Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castel Bolognese

Il  comune  di CASTEL BOLOGNESE (provincia di Ravenna) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  stabilire, per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (l.C.I.) nelle misure seguenti:
    a) aliquota ordinaria del 6 per mille;
    b) aliquota differenziata del 7 per mille per:
      gli alloggi non locati e relative pertinenze non locate;
      le aree fabbricabili;
2.  di  determinare  in  L.  280.000  l'importo  della detrazione per
l'abitazione principale del soggetto passivo;
3.  di  confermare  in  L.  500.000  la  detrazione per le abitazioni
principali  limitatamente  ai  contribuenti  I.C.I.  in situazioni di
particolare disagio economico - sociale, in possesso delle condizioni
e  requisiti  stabiliti  nella regolamentazione di cui all'allegato A
che   costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
deliberazione;
4.  di  dare  atto  che, applicando l'aliquota I.C.I. ordinaria nella
misura  dei  6 per mille, l'aliquota differenziata del 7 per mille, e
le  maggiori  detrazioni  di  imposta,  come sopra specificato, viene
rispettata la previsione del bilancio e l'equilibrio dello stesso;
(Omissis).
Condizioni  di  base  per  il  diritto alla maggiore detrazione     I
componenti  della  famiglia  di  cui fa parte il soggetto passivo non
devono   avere   altre   proprieta'  immobiliari  oltre  l'abitazione
principale  ed  eventuali  annessi  servizi  (garage, posto macchina,
cantina,  ecc.),  ne'  devono  essere  titolari  di  diritti reali di
godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione).
    Il  reddito  di  riferimento  e'  quello  complessivo  del nucleo
familiare  (cioe'  di  tutti  i  componenti)  imponibile  IRPEF  1999
(comprensivo  del reddito dell'abitazione principale e dell'eventuale
C/6).
    Il  reddito  pro-capite  si  ottiene  dalla divisione dei reddito
complessivo  familiare,  imponibile  IRPEF 1999, per i componenti dei
nucleo  risultante  dallo  stato di famiglia alla data del 1o gennaio
2000.
    La  maggiore  detrazione spetta all'unico proprietario o titolare
di  altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata
dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che
vi  risiedono  in  caso  di  comproprieta'  o contitolarita' di altro
diritto reale di godimento sulla medesima unita'.
Particolari  situazioni  aventi  diritto  alla maggiore detrazione 1.
Famiglie di pensionati:
    a)  nucleo  familiare  composto  da una o piu' persone almeno una
delle quali di eta' superiore ad anni sessantacinque;
    b)  reddito  familiare  complessivo  imponibile  IRPEF,  riferito
all'anno  1999,  non  superiore  a L. 15.000.000 annue lorde se unico
occupante; a tale reddito si aggiungono L. 10.000.000 annue lorde per
ogni ulteriore componente.
2. Famiglie numerose:
    a) nucleo familiare con almeno cinque componenti;
    b)  il  reddito  familiare  complessivo imponibile IRPEF riferito
all'anno   1999   non   deve   superare   l'importo  annuo  lordo  di
L. 13.000.000 per ogni componente.
3. Famiglie con portatori di handicap:
    a)  nucleo  familiare  che  include  portatori  di  handicap  con
attestato di invalidita' civile al 100%;
    b)  il  reddito  familiare  non  deve  superare nel suo complesso
l'importo  annuo  lordo  di  L. 15.000.000 riferiti al 1999, se unico
occupante; a tale reddito si aggiungono L. 10.000.000 annue lorde per
ogni ulteriore componente.
4. Famiglie assistite:
    a)   soggetto   passivo   avente  diritto,  in  base  ai  vigenti
regolamenti   del   comune  di  Castel  Bolognese,  ad  un'assistenza
economica  continuativa, oppure all'assistenza domiciliare gratuita o
con pagamento della sola quota fissa.
Criteri  applicativi      La  richiesta  -  autocertificazione dovra'
essere  inviata,  entro  il termine per il pagamento della prima rata
I.C.I.  2000  (30  giugno  2000),  tramite  raccomandata  all'ufficio
tributi  dei  comune  di  Castel Bolognese, Piazza Bernardi 1, ovvero
consegnato a mano al medesimo indirizzo.
    i  contribuenti che hanno inviato la richiesta autocertificazione
potranno al momento dei pagamento delle rate I.C.I. 2000, gia' tenere
conto della detrazione richiesta.
    Nel  caso di comproprieta' o contitolarita' sull'unita' abitativa
da  parte  di piu' soggetti aventi diritto alla maggior detrazione la
suddetta  richiesta -  autocertificazione  dovra'  essere prodotta da
ciascun soggetto passivo.
    L'amministrazione    comunale    si    riserva    di   richiedere
documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di
dichiarazione  infedele  verranno  applicate le sanzioni previste dal
decreto legislativo 504/1992.
(Omissis).
00A8480;

                     Comune di Castel D'Azzano;

      Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castel D'Azzano

Il comune di CASTEL D'AZZANO (provincia di Verona) ha adottato, il 22
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di stabilire, (omissis), per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili  del  5  per mille per l'unita' immobiliare
adibita   ad   abitazione   principale,   comprese  le  pertinenze  e
autorimesse  destinate a servizio dell'abitazione principale medesima
e  l'aliquota  del  6  per  mille  per  gli  immobili  diversi  dalle
abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
2.  di  stabilire,  per  l'unita'  immobiliare  adibita ad abitazione
principale,  la  detrazione  nella  misura  base prevista dalla legge
(attualmente lire 200.000).
(Omissis).
00A8481;

                     Comune di Castel del Piano;

     Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castel del Piano

Il comune di CASTEL del PIANO (provincia di Grosseto) ha adottato, il
23   febbraio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  aumentare,  (omissis),  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli
immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:
    a)  fabbricati adibiti ad abitazione principale: aliquota 5,9 per
mille;
    b)  fabbricati  categoria  D (attivita' produttiva): aliquota 5,9
per mille;
    c) altri fabbricati: aliquota 6,5 per mille;
    d) aree fabbricabili: aliquota 5,9 per mille;
    e) terreni agricoli: esenti come per legge;
di  confermare  la  detrazione  per  la prima casa nella misura di L.
200.000;
di elevare la detrazione per l'abitazione principale a L. 250.000 per
i  soggetti  persone  fisiche che abbiano un reddito imponibile IRPEF
inferiore  a  L. 15.000.000 annue per nucleo familiare e che, entro i
termini  di  legge,  presentino  idonea  dichiarazione comprovante il
diritto   alla   maggiorazione   della  detrazione  per  l'abitazione
principale.
(Omissis).
00A8482;

                      Comune di Castelbelforte;

      Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelbelforte

Il  comune  di  CASTELBELFORTE  (provincia di Mantova) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
determinare  per  l'anno 2000 l'aliquota della imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune in due misure
del  5,5  per  mille come aliquota ordinaria e del 7 per mille per le
case sfitte e la detrazione per la prima casa in L. 200.000.
(Omissis).
00A8483;

                       Comune di Castelbianco;

       Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelbianco

Il  comune  di  CASTELBIANCO  (provincia  di  Savona)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  (Omissis),  di  determinare  per  il  2000  le misure di aliquote
differenziate  per  l'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) come
segue:
    5,5  per  mille  in favore delle persone fisiche soggetti passivi
residenti  in Comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione   principale  con  relativi  locali  di  sgombero,  garage
magazzini di deposito, ecc.
    6,5   per  mille  per  tutte  le  altre  fattispecie  (abitazioni
secondarie, altri fabbricati, ecc.).
(Omissis).
00A8484;

                  Comune di Castelfranco di Sotto;

   Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelfranco di Sotto

Il comune di CASTELFRANCO di SOTTO (provincia di Pisa) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di determinare per l'anno 2000, (omissis) l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
    4,5 per mille, aliquota ordinaria:
      a)  per le abitazioni possedute dal soggetto passivo ed abitate
direttamente (abitazioni principali);
      b)  per  le  abitazioni  utilizzate  dai soci delle cooperative
edilizie a proprieta' indivisa;
      c) per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER;
      d) per le abitazioni locate con contratto registrato a soggetto
che le utilizza come abitazione principale;
      e)  per le abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario
ai  suoi  familiari  (parenti  fino  al secondo grado in linea retta,
quali  genitori  e  figli,  nonni e nipoti tra loro e parenti fino al
secondo  grado  in  linea  collaterale,  quali fratelli e sorelle tra
loro)  se  la  stessa  costituisce,  per  il  familiare,  la  propria
abitazione principale;
      f)  per  le  abitazioni  possedute  a  titolo  di proprieta' od
usufrutto da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in
istituti  di  ricovero  o sanitari, a seguito di ricovero permanente,
purche' le stesse non risultino affittate;
      g)  per  le  abitazioni  possedute nel territorio del comune, a
titolo  di  proprieta'  od usufrutto, da cittadini italiani residenti
all'estero  per  ragioni  di  lavoro,  a condizione che le stesse non
risultino locate;
      h)  per  tutti  gli altri immobili diversi dalle seconde case o
case non locate:
        7  per  mille, aliquota per le seconde case e per le case non
locate, comprese le loro pertinenze;
        3  per mille per interventi di recupero di unita' immobiliari
inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati  al recupero di
immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico localizzati nel
centro storico o volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto
anche pertinenziali oppure all'utilizzo sottotetti.
2.  di  determinare,  altresi', in L. 250.000 la detrazione ordinaria
spettante per i seguenti immobili:
    a) abitazioni principali;
    b)  abitazioni  utilizzate  dai soci delle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa;
    c) alloggi regolarmente assegnati dall'ATER;
    d)  abitazioni  concesse in uso gratuito dal proprietario ai suoi
familiari limitatamente ai parenti fino al primo grado in linea retta
(figli e genitori tra loro);
    e)  abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da
soggetti  anziani  o  disabili  che  hanno  acquisito la residenza in
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;
3.   di  riconoscere,  inoltre  ai  soggetti  che  si  trovino  nelle
condizioni di cui alle due situazioni di carattere economico sociale,
meglio  descritte  in  narrativa, l'elevazione della detrazione da L.
250.000  a L. 400.000 ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale
sugli immobili sull'abitazione principale per l'anno 2000, rapportata
al   periodo   dell'anno   durante   il  quale  si  protraggono  tali
destinazione  e  situazione, in applicazione dell'art. 3, del decreto
legge  11  marzo  1997, n. 50, convertito con legge 9 maggio 1997, n.
122;
4.  di  stabilire  che tale agevolazione debba essere riconosciuta su
domanda  dei  soggetti  stessi  con  autocertificazione dei requisiti
indicati  in  premessa,  stabilita  per le due diverse situazioni, da
presentarsi entro e non oltre il giorno 15 maggio 2000.
(Omissis).
00A8485;

                       Comune di Castellabate;

       Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castellabate

Il  comune  di  CASTELLABATE  (provincia  di  Salerno) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  riconfermare  per  l'anno  2000  nella misura del 6 per mille
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I.);
di  confermare  quanto  stabilito nella delibera consiliare n. 62 del
26 novembre 1996;
(Omissis).
2.  di  approvare il dispositivo della lettera b) della proposta come
di seguito riformulata:
si aumenta a L. 250.000 la detrazione dell'imposta (ICI) per l'unita'
immobiliare  adibita  a  dimora  abituale  da  persona  portatrice di
handicap  con  percentuale  di  invalidita'  non  inferiore al 100% a
condizione  che  la  stessa e/o i componenti del suo nucleo familiare
siano proprietari di quella sola unita' immobiliare.
(Omissis).
00A8486;

                 Comune di Castellammare del Golfo;

  Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castellammare del Golfo

Il  comune  di  CASTELLAMMARE  DEL  GOLFO  (provincia  di Trapani) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
Conferma  detrazione  di  L.  400.000  per  abitazione  principale ed
aliquota  del 5 per mille limitatamente ad unita' immobiliari adibite
a seconda abitazione ed aree edificabili.
(Omissis).
00A8487;

                       Comune di Castellarano;

       Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castellarano

Il  comune  di  CASTELLARANO  (provincia  di  Reggio  nell'Emilia) ha
adottato, il 9 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di stabilire l'aliquota ICI per l'anno 2000 nella misura unica del
5,5 per mille;
2.  di  stabilire  la  detrazione  per l'abitazione principale le sue
pertinenze in L. 270.000.
(Omissis).
00A8488;

                      Comune di Castelnovetto;

       Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelnovetto

Il  comune  di  CASTELNOVETTO (provincia di Pavia) ha adottato, il 1o
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  confermare  e  applicare  con  effetto  dal  1o  gennaio 2000
l'imposta  comunale sugli immobili I.C.I., l'aliquota del 6 per mille
secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
2.  di  confermare  in  L.  200.000 la detrazione relativa all'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  cosi' come previsto
dalla legge;
3.  di  stabilire  un'aliquota  agevolata pari al 4 per mille per gli
immobili  posseduti  da  enti ed organismi senza fine di lucro, cosi'
come consentito dalla legge.
(Omissis).
00A8489;

                  Comune di Castelvetro Piacentino;

  Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelvetro Piacentino

Il  comune  di  CASTELVETRO  PIACENTINO  (provincia  di  Piacenza) ha
adottato,  il  25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  confermare  per  l'anno  finanziario 2000 l'aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili previste con deliberazione C.C. n. 4/1999 per
l'anno finanziario 1999;
    aliquota 5 per mille per abitazione principale;
    aliquota  5,5 per mille per fabbricati non costituenti abitazione
principale;
    aliquota differenziata 4 per mille per i proprietari che eseguono
interventi  di recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili
o  interventi  finalizzati  al  recupero  di  immobili  di  interesse
artistico  o  architettonico  localizzati  nei centri storici, ovvero
volti   alla   realizzazione   di  autorimesse  o  posti  auto  anche
pertinenziali   oppure  all'utilizzo  di  sottotetti  (da  applicarsi
limitatamente  agli immobili oggetto degli interventi sopraelencati e
per un periodo massimo di tre anni dall'inizio dei lavori);
di  integrare  le suddette aliquote, (omissis), prevedendo l'aliquota
del  5,5  per  mille  da  applicarsi  ai  fabbricati non destinati ad
abitazione principale;
di  concedere,  anche  per  l'anno  2000,  l'aumento delle detrazioni
I.C.I. da L. 200.000 a L. 500.000, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del
decreto  legislativo  n.  504/1992  ai contribuenti in possesso delle
sottoelencate caratteristiche:
    A)  soggetto  passivo ultrasessantenne (alla data del 31 dicembre
dell'anno precedente a quello di riferimento dell'imposta);
    B)  proprietario ovvero titolare del diritto di usufrutto, uso od
abitazione   di   unica  unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale classificata nelle seguenti categorie catastali: A/2 - A/3
- A/4 - A/5 - A/6;
    C)  titolare  di  reddito  lordo  riferito  al  nucleo familiare,
risultante   dalla   documentazione   anagrafica,   non  superiore  a
L. 19.890.000  elevato  a  L. 26.989.000  se  il coniuge e' a carico,
elevato  di  un  ulteriore  milione  per  ogni  familiare  a carico o
nullatenente,   precisando   che   tale   reddito  deve  considerarsi
comprensivo del reddito derivante da fabbricati;
di  stabilire  che  i  soggetti  di  cui  sopra,  dovranno presentare
richiesta  di  agevolazione  entro  il 30 aprile 2000 corredata dalla
seguente documentazione:
    a)   copia   del   certificato   catastale   relativo  all'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale;
    b)   dichiarazione   relativa   ai   redditi  percepiti  ed  alla
composizione  del  nucleo familiare, il cui schema verra' predisposto
dall'Ufficio.
(Omissis).
00A8490;

                     Comune di Cavaglio Spoccia;

     Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cavaglio Spoccia

Il comune di CAVAGLIO SPOCCIA (provincia di Verbano - Cusio - Ossola)
ha  adottato  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di stabilire che l'aliquota determinativa dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 2000 sia pari al 6 per mille).
(Omissis).
00A8491;

                     Comune di Cavazzo Carnico;

      Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cavazzo Carnico

Il  comune di CAVAZZO CARNICO (provincia di Udine) ha adottato, il 25
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di   riconfermare  anche  per  l'anno  2000  l'aliquota  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  istituiti  con  il decreto-legge citato in
premessa nella misura del 4,5 per mille.
(Omissis).
00A8492;

                         Comune di Cergnago;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cergnago

Il  comune  di  CERGNAGO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di riconfermare al 5 per mille l'aliquota unica I.C.I. per l'anno
2000;
2.  di  stabilire  quale  unica  deduzione  possibile l'importo di L.
200.000, relativo all'abitazione principale.
(Omissis).
00A8493;

                         Comune di Cervatto;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cervatto

Il comune di CERVATTO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  2000, l'aliquota dell'imposta sugli
immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo Comune nella misura
seguente:
    abitazione principale 5 per mille;
    tutti gli altri immobili 6 per mille.
determinando  in  L.  200.000  la  detrazione  per unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale.
(Omissis).
00A8494;

                         Comune di Chiampo;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Chiampo

Il  comune  di  CHIAMPO  (provincia  di  Vicenza)  ha adottato, il 23
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2000 nelle seguenti misure:
    5 per mille per l'abitazione principale;
    6,5   per   mille   per   gli  immobili  diversi  dall'abitazione
principale;
2.  di  stabilire  le  detrazioni  per  le  unita'  immobiliari nelle
seguenti misure:
    L. 230.000 per l'abitazione principale.
(Omissis).
00A8495;

                        Comune di Chianocco;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Chianocco

Il  comune  di  CHIANOCCO  (provincia  di  Torino)  ha  adottato,  il
26 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. (Omissis);
2.  di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 5 per mille per le unita' immobiliari
adibite  ad  abitazione  principale,  confermando  in lire 200.000 la
detrazione  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
del  soggetto  passivo  d'imposta, e nella misura del 6 per mille per
tutti gli altri immobili;
3.   di  rimarcare  che  le  pertinenze  iscritte  in  categoria  C/6
(Autorimesse)   non   sono  equiparate  all'abitazione  principale  e
pertanto  ad esse non si applicano la detrazione e l'aliquota ridotta
di  cui  all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996 n. 437,
convertito con modificazioni nella legge 24 ottobre 1996 n. 556.
(Omissis).
00A8496;

                         Comune di Ciconio;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ciconio

Il  comune  di  CICONIO  (provincia  di  Torino)  ha  adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1.   di  determinare  nella  misura  del  5,5  per  mille  l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.) per l'anno 2000, da
applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili.
(Omissis).
00A8497;

                     Comune di Cisterna D'Asti;

      Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cisterna D'Asti

Il  comune  di  CISTERNA  d'ASTI  (provincia di Asti) ha adottato, il
24 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  riconfermare  per  l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta sugli
immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille;
2.   di  riconfermare  per  l'anno  2000  la  detrazione  per  unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis).
00A8498;

                      Comune di Civitavecchia;

       Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Civitavecchia

Il  comune  di  CIVITAVECCHIA  (provincia  di  Roma)  ha adottato, il
14 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).