(all. 1 - art. 1) (parte 2)
Approvare,  si'  come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di
deliberazione  del settore ragioneria e finanze/tributi prot. int. n.
8  del  1o febbraio  2000, che forma parte integrante sostanziale del
presente,  cosi'  come  modificata  dall'emendamento presentato dalla
maggioranza;
Modificare,  per  effetto  dell'emendamento approvato, il dispositivo
della proposta di deliberazione nel modo seguente:
Al punto 1 viene sostituita l'aliquota ordinaria dal 6,5 per mille al
7 per mille;
Al  punto  2,  la lettera a), b), c), in misura del 6 per mille viene
sostituito con 5 per mille; la lettera e) in misura del 6,5 per mille
viene sostituito con 7 per mille;
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria al 6,5 per mille;
2.  stabilire,  ai  sensi  del  comma 53, dell'art. 3, della legge n.
662/1996,  le seguenti misure percentuali dell'imposta comunale sugli
immobili   (I.C.I.),   le   cui  superfici  insistono  interamente  o
prevalentemente  sul  territorio del Comune di Civitavecchia, secondo
le diverse destinazioni d'uso:
    a) in misura del 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale ad esclusione della categoria catastale A/ 1;
    b)  in  misura del 6 per mille per le unita' immobiliari concesse
in  uso  gratuito  da  persone fisiche ad un familiare entro il primo
grado  di parentela che la utilizzi come abitazione principale ed ivi
abbia la residenza anagrafica;
    c)  in  misura  del  6  per  mille  per le pertinenze (garage e/o
cantina a corpo del fabbricato con autonoma rendita catastale;
    d)  in misura del 7 per mille per gli altri immobili posseduti in
aggiunta   all'abitazione   principale   non   locati  e/o  tenuti  a
disposizione;
    e)  misura  del 6,5 per mille per gli altri immobili posseduti in
aggiunta   all'abitazione  principale,  concessi  in  locazione,  con
contratto di locazione registrato;
    f)  in misura del 7 per mille per opifici con categoria catastale
D;
    g)  in  misura  del 7 per mille per istituti di credito, cambio e
assicurazioni categoria catastale D;
    h) in misura del 7 per mille per abitazioni di tipo signorile con
categoria catastale A/1;
    i)  in misura del 4 per mille per l'unita' immobiliare, posseduta
a  titolo  di  proprieta'  od  usufrutto  da  anziani  o disabili che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata;
    j) in misura del 7 per mille per le aree fabbricabili;
    k)  di  fissare  per  l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione
principale  una  detrazione  ordinaria pari a L. 200.000 ed approvare
l'unito  prospetto  contenente  le categorie dei soggetti beneficiari
delle detrazioni dall'imposta fino ad un massimo di L. 500.000;
    l) di approvare lo schema delle aliquote ICI per l'anno 2000 e lo
schema  delle  detrazioni che formano parte integrante della presente
deliberazione.
(Omissis).
Aliquota  ordinaria  2000  -  7  per  mille  Variazioni  all'aliquota
ordinaria:
    unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5 per mille;
    pertinenze  (garage  e/o  cantina  a  corpo  del  fabbricato  con
autonoma rendita catastale): 5 per mille;
    immobile  concesso  in  uso gratuito solo ed esclusivamente ad un
familiare  entro  il  primo  grado di parentela (padre/figlio) che lo
utilizzi   come   abitazione   principale,  ed  ivi  abbia  residenza
anagrafica: 5 per mille;
    immobile   posseduto   in   aggiunta  all'abitazione  principale,
concesso  in  locazione  con contratto di locazione registrato: 7 per
mille;
    immobile  posseduto  in  aggiunta  all'abitazione  principale non
locato e/o tenuto a disposizione: 7 per mille;
    unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata: 4 per mille;
    immobile  di  tipo  signorile  con categoria catastale A/1: 7 per
mille;
    per opifici con categoria catastale D: 7 per mille;
    istituti   di  credito,  cambio  e  assicurazioni  con  categoria
catastale D5: 7 per mille;
    aree fabbricabili: 7 per mille;
    terreni agricoli: esenti.
La  detrazione ordinaria dell'imposta solo sull'abitazione principale
e' di L. 200.000.
Detrazioni dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Anno 2000 -
Proprietari  di  unico  immobile  e  pertinenze  (garage e/o cantina)
"direttamente occupate

Detrazione massima ammessa
per l'abitazione principale         CATEGORIA DEI BENEFICIARI
=====================================================================
=====================================================================
 |       |A favore dei pensionati ultrasessantenni per i quali la
 |       |somma dei redditi componenti la scheda anagrafica non
A|400.000|superi lire 20.000.000 annui, ai fini dell'imponibile IRPEF
---------------------------------------------------------------------
 |       |A favore dei pensionati ultrasessantenni per i quali la
 |       |somma dei redditi componenti la scheda anagrafica non
B|300.000|superi lire 25.000.000 annui, ai fini dell'imponibile IRPEF
---------------------------------------------------------------------
 |       |A favore dei contribuenti nella cui scheda anagrafica è
 |       |presente una persona portatrice di handicap (percentuali di
 |       |invalidità superiore al 75%) e la somma dei redditi
 |       |componenti la scheda anagrafica non superi L. 55.000.000
C|500.000|annui ai fini imponibile
(Omissis).
00A8499;

                         Comune di Codigoro;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Codigoro

Il  comune  di  CODIGORO  (provincia  di  Ferrara)  ha  adottato,  il
14 dicembre   1999,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  determinare (Omissis) l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella
misura del:
    7  per  mille  per  le  abitazioni non locate e per le abitazioni
tenute a disposizione e relative pertinenze.
L'imposta  dovuta  e' rapportata al periodo dell'anno in cui sussiste
detta situazione;
    6,1  per  mille  (aliquota ordinaria) per gli immobili adibiti ad
abitazione  principale, immobili diversi dalle abitazioni e per tutti
gli immobili non ricompresi nelle fattispecie precedenti;
2.  di  considerare  direttamente adibita ad abitazione principale, e
pertanto  con  diritto  all'applicazione  della  detrazione, l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  e  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
3.  di  determinare  la  detrazione per l'abitazione principale in L.
200.000  elevabile  a  L. 500.000 per le famiglie in stato di disagio
economico-sociale.  Dette  detrazioni  vanno  rapportate  al  periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
Il  riconoscimento  dello  stato  di  disagio economico sociale viene
riconosciuto  con  riferimento  al  reddito  relativo  all'anno  1999
secondo i criteri adottati dalla giunta comunale e precisamente:
    Imponibile lordo, dedotto il reddito dell'abitazione principale:
      A) Pensionati e portatori di handicap, monoreddito, che abbiano
un  reddito  da  pensione  non  superiore a L. 15.050.000 annui lordi
riferito all'anno 1999 ed essere in condizione non lavorativa;
      B)   Pensionati  e  portatori  di  handicap  con  attestato  di
invalidita'   civile   con   reddito   annuale   imponibile  ai  fini
dell'I.R.P.E.F.,  di  tutti i componenti del nucleo famigliare fino a
L. 24.303.000 piu' L. 1.860.000 per ogni persona a carico;
      C)   Disoccupati   con  reddito  annuale  imponibile,  al  fini
dell'I.R.P.E.F.,  di tutti i componenti del nucleo famigliare, fino a
L. 24.303.000 piu' L. 1.860.000 per ogni persona a carico;
      D)  Famiglie numerose in possesso del solo appartamento abitato
ed  eventuale  annesso garage, quale unica proprieta' immobiliare del
contribuente al 1o gennaio 2000:
        nucleo  famigliare composto da 6 persone o piu' componenti al
1o gennaio 2000;
        reddito  famigliare  riferito  all'anno  1999 non superiore a
L. 90.300.000 lordi annui nel caso di una famiglia di sei componenti,
a  tal  reddito  si  aggiungono  L. 15.050.000  lordi  annui per ogni
componente superiore a 6.
      E)  titolari  di  assistenza sociale a livello comunale a norma
dei  vigenti  regolamenti,  se  non  gia'  beneficiari secondo quanto
previsto ai punti precedenti.
    Gli   interessati   dovranno   presentare   apposita   istanza  o
autocertificazione  entro  il  30  giugno 2000 con effetto per l'anno
stesso,   per   ottenere   il   riconoscimento  del  diritto  a  tale
agevolazione,  stabilendo che le domande si intendono accolte qualora
non  venga  notificato  un provvedimento di diniego nei trenta giorni
successivi al ricevimento da parte dell'ufficio competente.
(Omissis).
00A8500;

                         Comune di Cogliate;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cogliate

Il  comune  di COGLIATE (provincia di Milano) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno  2000  le  seguenti aliquote d'imposta
I.C.I.;
    Aliquota ordinaria 5,7 per mille;
    Aliquota  per  abitazione  principale  4,8  per  mille detrazione
L. 200.000.
(Omissis).
00A8501;

                        Comune di Collepardo;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Collepardo

Il  comune  di COLLEPARDO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 15
ottobre  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  determinare (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille;
2.  di  diversificare  tale  aliquota,  con  riferimento  ai  casi di
immobili   diversi   dalle   abitazioni,   o  posseduti  in  aggiunta
all'abitazione principale, o di alloggi non locati, stabilendola, per
l'anno 2000, nella misura del 6 per mille.
(Omissis).
00A8502;

                          Comune di Conco;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Conco

Il  comune  di  CONCO  (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
Aliquota  del  5  per  mille  da applicare al valore delle abitazioni
principali,  come  definite  dall'art.  8, del decreto legislativo n.
504/1992,  posseduta  da  persone  fisiche oppure utilizzate dai soci
assegnatari  di  cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, aventi
residenza anagrafica in questo comune;
Aliquota  ordinaria  del  6 per mille da applicare al valore di tutti
gli altri immobili.
(Omissis).
00A8503;

                         Comune di Copiano;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Copiano

Il  comune  di  COPIANO  (provincia di Pavia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.   di   recepire   la   proposta  del  responsabile  del  servizio,
determinando,  per le motivazioni esplicitate cui si rinvia, al 6 per
mille l'aliquota dell'imposta per l'anno 2000;
2.  di  stabilire  di  rinviare  alla  definizione della procedura di
accertamento  la eventuale diversificazione dell'aliquota a favore di
talune categorie di contribuenti;
3. di dare atto che per l'unita' adibita ad abitazione principale del
soggetto  passivo, con inclusione delle pertinenze della stessa, come
dettagliate   nel  vigente  regolamento,  si  detraggono  L.  200.000
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione.
(Omissis).
00A8504;

                   Comune di Cornegliano Laudense;

   Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cornegliano Laudense

Il comune di CORNEGLIANO LAUDENSE (provincia di Lodi) ha adottato, il
29   febbraio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  stabilire  le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. -
Imposta  comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1o
gennaio 2000:
    aliquota ridotta da applicare:
      per   le   persone  fisiche  soggetti  passivi  ed  i  soci  di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
l'unita'  immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e
relative  pertinenze  come stabilito dall'art. 30, comma 12, legge n.
488 del 23 dicembre 1999: 5 per mille;
      per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un
soggetto  che  le  utilizzi  come abitazione principale: direttamente
adibita ad abitazione principale: 6 per mille;
    aliquota  da  applicare  per le persone fisiche soggetti passivi,
per  le  unita'  immobiliari  ad  uso  di  abitazione,  dagli  stessi
possedute  in  aggiunta  all'abitazione  principale  e  locale  ad un
soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6 per mille;
    aliquota  da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi
posseduti e non locati: 6 per mille;
    aliquota  da  applicare  ai  soggetti  passivi  per  gli immobili
diversi  dalle  abitazioni,  dagli stessi posseduti nel comune: 6 per
mille;
    aliquota   agevolata  per  gli  immobili  posseduti  da  enti  od
organismi  senza  scopo  di  lucro, che non rientrano nelle esenzioni
dall'imposta  previste  dall'art. 7, della legge 30 dicembre 1992, n.
504, compresi nelle seguenti tipologie:
      organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991
n. 266 iscritte nel registro istituito dalle regioni: 6 per mille;
      cooperative  sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,
iscritte nell'albo regionale: 6 per mille;
    non   viene   riconosciuta   aliquota   agevolata  in  favore  di
proprietari  che  eseguono  interventi  volti:        al  recupero di
unita' immobiliari inagibili o inabitabili;
      al   recupero   di   immobili   di   interesse   artistico   od
architettonico localizzati nel centro storico;
      alla   realizzazione   di   autorimesse   o  posti  auto  anche
pertinenziali;
      all'utilizzo di sottotetti;
        da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di
detti  interventi  per  la durata di tre anni dall'inizio dei lavori,
cosi'  come  previsto dall'art. 1, comma 5, legge 27 dicembre 1997 n.
449;
    Aliquota  da  applicare per i soggetti passivi e per gli immobili
che    non   rientrano   fra   quelli   previsti   nelle   precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille;
2.  per  la  determinazione  della  base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai  commi  48, 51 e 52 lett. a) dell'art. 3, della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
3.  l'imposta  e'  ridotta  del  cinquanta per cento per i fabbricati
dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non utilizzati,
limitatamente  al  periodo dell'anno durante il quale viene accertata
la  sussistenza  di  tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune,
con   perizia   a   carico   del   proprietario,  che  allega  idonea
documentazione  alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
la  facolta'  di  presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare
la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al  comune con raccomandata R.R. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile   e'   comunque  utilizzato.  Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
4.  l'aliquota  e'  stabilita  nella  misura  del  6  per mille per i
fabbricati  realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che
hanno   per   oggetto   esclusivo   o  prevalente  dell'attivita'  la
costruzione o l'alienazione di beni;
5. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare  L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la  quale  la  destinazione  medesima  si  verifica.  Per  abitazione
principale  si  intende  quella  nella  quale il contribuente, che la
possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed
i  suoi  familiari  dimorano  abitualmente. Le disposizioni di cui al
presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti
alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione
principale  dei  soci  assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente
assegnati  dagli  Istituti autonomi per le case popolari. E' prevista
inoltre  la  riduzione dell'imposta del 50% per le unita' immobiliari
appartenenti  all'ALER (ex I.A.C.P.) come previsto dall'art. 8, parte
3,  del decreto legislativo n. 504/1992 per come sostituito dall'art.
3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
6.  Viene  considerata  direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  e  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
7. (Omissis).
8. (Omissis).
9.  di  dare  atto  che  ai sensi del secondo comma dell'art. 58, del
decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446, per l'applicazione
dell'art.  9,  del  decreto  legislativo  n.  504/1992, relativo alle
modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai  terreni  agricoli,  si
considerano  coltivatori  diretti  od  imprenditori agricoli a titolo
principale   le  persone  fisiche  iscritte  negli  appositi  elenchi
comunali  di  cui  all'art.  11  della  legge  n. 9/1963, soggette al
corrispondente  obbligo  assicurativo,  la cancellazione dei predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo.
(Omissis).
00A8505;

                        Comune di Correggio;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Correggio

Il  comune  di CORREGGIO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il
17   dicembre   1999,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno 2000 le aliquote I.C.I. da applicare
nelle seguenti misure:
    6   per   mille   (aliquota  ordinaria)  altri  fabbricati,  aree
fabbricabili, terreni agricoli;
    4,5 per mille abitazione principale;
    7 per mille abitazioni sfitte;
    0,01 per mille abitazione data in locazione (gia' sfitta);
2.  di  stabilire  che  i  proprietari  di  immobili  che  daranno in
locazione  gli  stessi,  utilizzando  lo  schema  tipo  del contratto
depositato  in  comune  dalle  organizzazioni  firmatarie,  per poter
beneficiare  dell'aliquota  agevolata  dovranno  darne  comunicazione
scritta  all'ente  nel corso del 2000, dimostrando che nei periodi di
imposta  precedenti hanno corrisposto l'I.C.I. nella misura del 7 per
mille;
(Omissis).
00A8506;

                          Comune di Cozzo;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cozzo

Il  comune  di COZZO (provincia di Pavia) ha adottato, il 1o febbraio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
di  riconfermare  ed  applicare con effetto 1o gennaio 2000 l'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  con  l'aliquota  del 6 per mille
secondo   le  modalita'  delle  vigenti  disposizioni  legislative  e
regolamentari;
di  confermare  in  L.  200.000  la  detrazione  relativa  all'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  cosi' come previsto
dalla legge.
(Omissis).
00A8507;

                    Comune di Cuccaro Monferrato;

    Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cuccaro Monferrato

Il  comune  di  CUCCARO  MONFERRATO  (provincia  di  Alessandria)  ha
adottato,  la  seguente  deliberazione  in  materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di  determinare per l'anno 2000 l'aliquota nella misura differenziata
in relazione alla tipologia d'uso degli immobili nel modo seguente:
    aliquota ordinaria 5,5 per mille;
    abitazione principale 5,5 per mille;
    detrazione L. 220.000;
    immobili   tenuti   a   disposizione   5,5  per  mille  (sono  da
considerarsi  nella  predetta  categoria  gli immobili posseduti come
residenza secondaria);
    aliquota  agevolata  3  per  mille  a  favore  di proprietari che
eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o inabitabili).
Tale  aliquota  agevolata  sara'  applicata limitatamente alle unita'
immobiliari  oggetto  di  detti  interventi e per la durata di 3 anni
dall'inizio dei lavori.
(Omissis).
00A8508;

                          Comune di Curno;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Curno

Il  comune  di  CURNO  (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.),  che sara' applicata in questo comune come
segue:
    terreni agricoli: 5 per mille;
    aree fabbricabili: 7 per mille;
    categoria  catastale:  A/1  - A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 -
A/8 A/9 - A/11;
      1) se gli immobili sono adibiti ad abitazione principale: 5 per
mille;
      2)  se  gli  immobili non sono adibiti ad abitazione principale
5,5 per mille;
    categoria catastale: A/10: 6,5 per mille;
    categoria  catastale:  B/1  - B/2 - B/3 - B/4 - B/5 - B/6 - B/7 -
B/8: 5 per mille;
    categoria  catastale:  C/2 - C/3 - C/4 - C/5 - C/7: 6,5 per mille
Categoria catastale: C/1: 7 per mille;
    categoria catastale: C/6: 5 per mille;
    categoria catastale: D/1 - D/2 - D/3 - D/4 - D/5 -D/6 - D/7 - D/9
D/10 - D/11 - D/12: 6,5 per mille;
    categoria catastale: D/8: 7 per mille.
In  deroga  a  quanto  sopra stabilito, per gli immobili appartenenti
alle  categorie  catastali:  A/10  -  C/1  -  C/2  - C/3 - C/4 - C/7,
posseduti  almeno  al 50% da persone fisiche residenti nel comune che
vi esercitano direttamente attivita' di tipo artigianale, commerciale
o  industriale, l'aliquota da applicare e' il 5 per mille sull'intero
valore  catastale.  I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti
devono  attestare  tale  condizione,  presentando al comune, entro il
termine  di  legge  per  il  versamento  della  1a rata dell'imposta,
apposito   modulo   debitamente   compilato,  disponibile  presso  lo
sportello dell'ufficio tributi.
(Omissis).
00A8509;

                        Comune di Custonaci;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Custonaci

Il  comune  di  CUSTONACI  (provincia  di  Trapani)  ha  adottato, il
29 dicembre   1999,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di fissare, per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che
segue,  le  aliquote  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504:
    1) aliquota ordinaria: 6 per mille;
    2) abitazioni in aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille;
2.  di  determinare,  per  l'anno  2000, le riduzioni e le detrazioni
d'imposta come da prospetto che segue:
    1)  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L.
200.000 annue.
(Omissis).
00A8510;

                         Comune di Dicomano;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Dicomano

Il  comune  di  DICOMANO  (provincia  di  Firenze)  ha  adottato,  il
28 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
nelle  misure  seguenti,  per  l'anno  2000,  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 53, legge
662/1996:
    6  per  mille  per  unita'  immobiliari  direttamente  adibite ad
abitazione  principale  (e  relativa  pertinenza)  di persone fisiche
soggetti passivi di imposta residenti nel comune;
    7 per mille per gli altri immobili;
2. di confermare per l'anno 2000 la detrazione spettante per l'unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale (e relativa pertinenza)
del soggetto passivo in L. 210.000, ai sensi dell'art. 8, del decreto
legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della
legge n. 662/1996;
(Omissis).
00A8511;

                         Comune di Dignano;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Dignano

Il comune di DIGNANO (provincia di Udine) ha adottato, il 20 dicembre
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
nella  misura  del  4  per  mille l'aliquota per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad  abitazione  principale,  in  favore  delle
persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  residenti  nel comune di Dignano ed in tutti i
casi  riportati  all'art.  3  del  vigente  regolamento  comunale per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
nella  misura  del  5 per mille l'aliquota riferita a tutti gli altri
immobili   diversi   dall'abitazione   principale  di  cui  al  punto
precedente;
di  determinare  per  l'anno  2000  la  detrazione  per  l'abitazione
principale  agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in lire
250.000.
(Omissis).
00A8512;

                    Comune di Dobbiaco (Toblach);

    Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Dobbiaco (Toblach)

Il comune di DOBBIACO (TOBLACH) (provincia di Bolzano) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nelle misure sottoelencate:
    aliquota  in  favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei
soci  di  cooperative  edilizie  a  proprieta' indivisa residenti nel
comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale   e   relative  pertinenze  (vedasi  regolamento  comunale
sull'imposta comunale sugli immobili): 4 per mille;
    per  gli  immobili  aventi  caratteristiche  di  seconda  casa  ,
posseduti in aggiunta all'abitazione principale dai soggetti indicati
nell'art.  18, comma 1, del T.U. delle leggi regionali concernenti la
disciplina dell'imposta di soggiorno , (D.P.G.R. 23 dicembre 1982, n.
9/L) 7 per mille;
    per  gli alloggi non locati per un periodo superiore a 120 giorni
all'anno,  esclusi  gli alloggi con camere ed appartamenti per ferie,
locati  secondo le modalita' fissate con D.P.G.P. n. 32 del 27 agosto
1996: 7 per mille;
    per  tutti  gli altri soggetti passivi ed unita' immobiliari: 5,3
per mille.
2.  di  aumentare  per  l'esercizio  2000 e per i motivi di cui nelle
premesse  ai  sensi  dell'art.  15,  comma 6, della legge 24 dicembre
1993,  n. 537, nel testo vigente da L. 200.000 a L. 500.000 l'importo
di  detrazione  di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, nel testo vigente.
4.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
00A8513;

                        Comune di Domicella;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Domicella

Il  comune  di  DOMICELLA  (provincia  di  Avellino)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
fissare  per  l'anno  2000  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli
immobili nella misura del 6 per mille.
(Omissis).
00A8514;

                      Comune di Domus De Maria;

      Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Domus De Maria

Il  comune  di DOMUS de MARIA (provincia di Cagliari) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nel seguente modo:
    abitazione principale aliquota 5 per mille detrazione L. 300.000;
    altri immobili aliquota 6 per mille detrazione.
(Omissis).
00A8515;

                          Comune di Donato;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Donato

Il comune di DONATO (provincia di Biella) ha adottato, il 28 febbraio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  2000 le aliquote per l'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto
legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii. nelle seguenti misure:
    a) 6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e
soci  di  cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune per
l'unita'  immobiliare  direttamente adibita ad abitazione principale,
nonche' per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili;
    b) 6,5 per mille per gli altri fabbricati;
2.  di riconoscere per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 8, del decreto
legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii., per l'unita' immobiliare adibita
ad  abitazione  principale, la detrazione d'imposta minima fissata di
L. 200.000;
3.  di  dare  atto  che  alle  unita'  immobiliari qualificabili come
pertinenza si applica l'aliquota di cui alla precedente lettera b);
4.  di  dare  atto  che i proprietari ovvero i soggetti aventi titoli
sulle unita' immobiliari destinate ad abitazioni se locate o concesse
a  qualsiasi  titolo  a  terzi  che  le  utilizzano  come  abitazione
principale,  non potranno beneficiare dell'aliquota ordinaria fissata
nella  misura  del 6 per mille e non potranno fruire della detrazione
di cui al precedente punto 2).
(Omissis).
00A8516;

                         Comune di Dorsino;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Dorsino

Il comune di DORSINO (provincia di Trento) ha adottato, il 2 novembre
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per
mille  e  di  fissare  altresi' la detrazione dell'imposta dovuta per
unita'  immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del
soggetto passivo I.C.I. in L. 240.000.
(Omissis).
00A8517;

                          Comune di Dubino;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Dubino

Il  comune  di  DUBINO (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille per l'abitazione
principale e del 5 per mille per le altre abitazioni;
2.  di  dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene
stabilita in L. 220.000.
(Omissis).
00A8518;

                       Comune di Esanatoglia;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Esanatoglia

Il comune di ESANATOGLIA (provincia di Macerata) ha adottato, il 20 e
il  29  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  applicare per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota I.C.I. nella misura unica
del 6 per mille;
2.  di  confermare  nella  misura  di  L.  200.000  la detrazione per
l'abitazione principale.
(Omissis).
00A8519;

                           Comune di Este;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Este

Il  comune  di  ESTE (provincia di Padova) ha adottato, il 29 ottobre
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1.  di  confermare l'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 2000 secondo
le seguenti indicazioni:
    A) aliquote per l'applicazione dell'imposta:
      4 per mille per gli interventi a sostegno dell'edilizia, per il
periodo di anni tre dalla data di inizio dei lavori, finalizzati:
        a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili;
        b)  ad  interventi  di  recupero  di  immobili  di  interesse
artistico o architettonico localizzati nel centro storico;
        c)  ad interventi diretti alla realizzazione di autorimesse o
posti auto anche pertinenziali, e volti all'utilizzo di sottotetti;
      5,2  per  mille per le unita' immobiliari di proprieta' adibite
ad abitazione principale;
      5,2  per  mille  per  le  unita' immobiliari, appartenenti alle
cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa, adibite ad abitazione
principale  dei  soci  assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente
assegnati di proprieta' degli I.A.C.P.;
      5,2  per  mille  per  unita'  immobiliari posseduti a titolo di
proprieta'  o  di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
      5,2  per  mille  per le unita' immobiliari locate con contratto
registrato a soggetti che le adibiscono ad abitazione principale;
      6,35  per  mille  per le unita' immobiliari di proprieta' oltre
l'abitazione principale ed altri immobili comunque classificati;
      7 per mille per alloggi non locati;
    B) detrazione dell'importo di L. 200.000:
      per le unita' immobiliari di proprieta' destinate ad abitazione
principale;
      per  unita'  immobiliari  posseduti a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
      per   le  unita'  immobiliari,  appartenenti  alle  cooperative
edilizie  a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei
soci  assegnatari,  nonche'  agli  alloggi  regolarmente assegnati di
proprieta' degli I.A.C.P.
(Omissis).
00A8520;

                         Comune di Fagagna;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fagagna

Il  comune  di  FAGAGNA  (provincia di Udine) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  nella  misura  unica  del  5  per  mille  e  di  fissare la
detrazione per abitazioni principali in L. 200.000.
(Omissis).
00A8521;

                     Comune di Farra Di Soligo;

      Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Farra Di Soligo

Il  comune  di FARRA di SOLIGO (provincia di Treviso) ha adottato, il
29   dicembre   1999,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno  2000 nella misura unica del sei per mille per tutte le unita'
immobiliari;
2.  di  prendere  atto  che  la  detrazione  per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo e' fissata dal
2000 in L. 200.000;
3. di equiparare alle abitazioni principali:
    le  unita'  immobiliari  possedute  a  titolo  di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che non risultino locate;
    le  abitazioni  concesse in uso gratuito a parenti in linea retta
di  primo grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria
residenza e vi dimora abitualmente.
(Omissis).
00A8522;

                        Comune di Favignana;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Favignana

Il  comune  di  FAVIGNANA  (provincia  di  Trapani)  ha  adottato, il
14 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
    su abitazione principale 4,5 per mille;
    su tutti gli altri immobili 6 per mille);
    detrazione  abitazione principale nella misura di legge pari a L.
200.000.
(Omissis).
00A8523;

                         Comune di Felonica;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Felonica

Il  comune di FELONICA (provincia di Mantova) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili, istituita con l'art. 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992  n.  504,  nella  misura unica del 6,75 per mille in conformita'
all'art.  6  del  decreto  legislativo  n.  504/1992, come sostituito
dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996.
(Omissis).
00A8524;

                       Comune di Fiano Romano;

       Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fiano Romano

Il  comune  di  FIANO  ROMANO  (provincia  di  Roma)  ha adottato, il
18 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di approvare la tabella tariffaria per l'applicazione dell'I.C.I. dal
1o gennaio 2000 come segue:
    1) aliquota ordinaria: 6 per mille;
    2) aliquota per abitazione principale 4,5 per mille;
    3) detrazione per l'abitazione principale L. 350.000;
    4)  detrazione  per i proprietari di unica unita' immobiliare che
sia  adibita ad abitazione principale con relative pertinenze purche'
titolari   di   sola   pensione   sociale  o  portatori  di  handicap
riconosciuti  al  100%. Il cui reddito complessivo del proprio nucleo
familiare non superi i 15 milioni L. 450.000.
(Omissis).
00A8525;

                    Comune di Fiesso Umbertiano;

     Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fiesso Umbertiano

Il  comune  di FIESSO UMBERTIANO (provincia di Rovigo) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
aliquota ordinaria 7 per mille;
aliquota per abitazione principale 5,5 per mille;
di   confermare   la   detrazione   dell'imposta  dovuta  per  unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  nella  misura di L.
210.000.
(Omissis).
00A8526;

                      Comune di Fino Mornasco;

       Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fino Mornasco

Il  comune  di  FINO  MORNASCO  (provincia  di  Como)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  determinare,  ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale
sugli immobili per l'anno 2000, le seguenti aliquote:
    immobili adibiti ad abitazione principale, locati come abitazione
principale  con  regolare  contratto,  ceduti  a  titolo  gratuito  a
parenti,  e  pertinenze delle abitazioni, secondo le disposizioni del
vigente regolamento: aliquota 4.7 per mille;
    immobili  diversi dalle abitazioni (ad eccezione delle pertinenze
dell'abitazione  principale)  o  posseduti in aggiunta all'abitazione
principale o non locato: aliquota 6 per mille;
    immobili posseduti da enti senza scopo di lucro: aliquota 4.7 per
mille;
2.  di  darsi  atto  che  viene  considerata  adibita  ad  abitazione
principale  l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
Istituti  di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
3. di determinare le seguenti detrazioni di imposta:
    unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000;
    unita' immobiliari adibite ad abitazione principale L. 500.000 ad
esclusione  delle  unita'  classificate  in catasto in A/1, A/7, A/8,
A/9, appartenenti a:
      A)  pensionati  con  almeno  sessanta anni, con reddito annuale
imponibile  ai  fini IRPEF di tutti i componenti dei nucleo familiare
fino a L. 23.500.000, piu' L. 1.700.000 per ogni persona a carico;
      B)  portatori  di  handicap con attestato di invalidita' civile
pari  al 46%, con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i
componenti  dei  nucleo  familiare  fino  a  L.  23.500.000  piu'  L.
1.700.000 per ogni persona a carico;
      C)  titolari  di  assistenza sociale a livello comunale a norma
del  vigente  regolamento,  se  non  gia'  beneficiari secondo quanto
previsto ai punti precedenti;
4.  di  stabilire  che  le  richieste,  per  usufruire della maggiore
detrazione  sull'abitazione principale dovranno pervenire entro il 30
giugno 2000 corredate dalla necessaria documentazione probatoria;
(Omissis).
00A8527;

                          Comune di Fonni;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fonni

Il  comune  di FONNI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 25 febbraio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno  2000  nella  misura del 5 per mille per tutte le categorie di
immobili e confermare per l'abitazione principale la detrazione di L.
200.000 spettanti per legge.
(Omissis).
00A8528;

                       Comune di Fontanelice;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fontanelice

Il  comune  di  FONTANELICE (provincia di Bologna) ha adottato, il 22
dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili nelle seguenti misure:
    a)  aliquota ordinaria del 5,7 per mille per tutti gli immobili e
le  aree  fabbricati  situati nel territorio comunale ad eccezione di
quelli  elencati  al  successivo  punto  b)  per i quali e' stabilita
un'aliquota maggiorata;
    b)  aliquota maggiorata nella misura del 6,7 per mille per unita'
immobiliare adibita ad abitazione non locata e/o non occupata e/o non
a  disposizione,  intendendosi  quelle  abitazioni prive di qualsiasi
allacciamento  ai servizi luce, acqua, gas e telefono, nonche' per le
aree fabbricabili urbanizzate.
2.   di   determinare  la  detrazione  di  imposta  per  l'abitazione
principale nelle misure seguenti:
    detrazione  di  L.  200.000  per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale dei soggetti passivi;
    detrazione  di  L.  300.000  per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione  principale  dei  soggetti  passivi  che  si trovano nelle
condizioni sotto specificate:
      a) famiglie con piu' di due figli a carico ai fini fiscali, con
reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito all'anno precedente, non
superiore a L. 10.000.000 annui;
      b)  famiglie  composte  da  uno  o  due  componenti che abbiano
entrambe  compiuto  il  sessantacinquesimo anno di eta' al 1o gennaio
2000,  titolari di solo reddito di pensione, non superiore ali minimo
INPS;
      c)  contribuenti  nel  cui  nucleo  familiare  sia  presente un
portatore di handicap, con invalidita' superiore al 66% o anziano non
autosufficiente,   certificato   dall'Azienda   U.S.L.,  con  reddito
pro-capite   imponibile   IRPEF  riferito  all'anno  precedente,  non
superiore a L. 10.000.000 annui;
d)  soggetto  passivo  facente  parte  di un nucleo familiare formato
esclusivamente  da  giovani  coppie,  con  o  senza  figli,  avente i
seguenti requisiti:
        essere coniugati o conviventi da non oltre due anni alla data
del 1o gennaio 2000;
        essere  entrambi  di  eta' inferiore a trentacinque anni alla
data del 1o gennaio 2000;
        reddito  familiare complessivo imponibile IRPEF non superiore
a L. 12.000.000 pro-capite;
In   tutti  i  casi  enunciati  l'applicazione  del  beneficio  della
ulteriore detrazione di L. 100.000 e' subordinata alla condizione che
l'abitazione  su cui grava l'imposta sia l'unico immobile posseduto a
titolo  di  proprieta'  o  altro  diritto  reale  da parte di tutti i
componenti  il  nucleo  familiare  alla  data del 1o gennaio 2000. Le
detrazioni saranno applicate al periodo dell'anno in cui permarra' la
predetta condizione abitativa di proprieta';
La  detrazione di L. 300.000 spetta all'unico proprietario o titolare
di  altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata
dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che
vi  risiedono in caso di comproprieta' o contitolari di altro diritto
reale di godimento sulla medesima unita';
3. di determinare i seguenti criteri applicativi:
    il contribuente deve presentare apposita autocertificazione nella
quale deve dichiarare:
      nome,  cognome,  data  di  nascita,  codice  fiscale,  tutte le
indicazioni  reddituali imponibili e quelle relative ai disagi di cui
al  punto 2 lett. c) che danno diritto alla detrazione di L. 300.000.
A  titolo  esemplificativo:  per  i  portatori  di handicap eventuale
indicazione   del   documento  prefettizio  con  il  quale  e'  stata
dichiarata  l'invalidita' civile; per gli anziani non autosufficienti
eventuale indicazione della certificazione dell'unita' di valutazione
geriatrica dell'azienda U.S.L.;
      la  richiesta autocertificazione, con firma autenticata, dovra'
essere  inviata  entro il mese di giugno 2000 all'ufficio tributi del
comune  di  Fontanelice  a mezzo raccomandata A.R., oppure consegnata
direttamente all'ufficio competente.
I  contribuenti  che  avranno  inviato  la richiesta entro i termini,
potranno,  al momento del pagamento della prima rata I.C.I. 2000 gia'
tenere conto della detrazione richiesta.
In  caso  di  comproprieta' o contitolarita' sull'unita' abitativa di
piu'  soggetti  aventi  diritto  alla  maggiore detrazione I.C.I., la
suddetta   autocertificazione   dovra'  essere  prodotta  da  ciascun
soggetto.
I  contribuenti nel cui nucleo familiare esistano titolari di redditi
di  lavoro  autonomo  o  di  impresa (artigiani, coltivatori diretti,
commercianti,  professionisti  ecc.)  non beneficiano automaticamente
dell'ulteriore   detrazione  prevista,  salvo  motivata,  documentata
richiesta  che  il  comune  si  riserva  di  valutare  con appositi e
specifici accertamenti.
L'amministrazione   si   riserva,  in  tutti  i  casi  di  richiedere
documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.
Nel  caso  di  dichiarazione  infedele verranno applicate le sanzioni
previste dal decreto legislativo n. 504/1992.
(Omissis).
00A8529;

                         Comune di Fonzaso;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fonzaso

Il  comune  di  FONZASO  (provincia  di  Belluno)  ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
Nella  misura  del  4,5  per  mille per le abitazioni principali e le
abitazioni locate;
Del 6 per mille per tutti gli altri immobili;
Del 7 per mille per le aree edificabili;
2) Di fissare in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale.
(Omissis).
00A8530;

                     Comune di Fornovo di Taro;

      Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fornovo di Taro

Il  comune  di  FORNOVO  di  TARO (provincia di Parma) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
    a) Di applicare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale sugli immobili pari al 6,5 per mille;
    b)  di  applicare  per l'anno 2000 l'aliquota diversificata del 7
(sette)  per  mille  per gli alloggi non locati, intendendo come tali
gli  alloggi  non  adibiti  ad abitazione principale, non occupati, o
tenuti  a  disposizione  o  utilizzati  in modo saltuario, o privi di
contratto   di   affitto   registrato.   Sono  esclusi  dall'aliquota
maggiorata gli alloggi ceduti in uso o in comodato gratuito a parenti
fino al terzo grado ed affini fino al due ivi residenti, i fabbricati
realizzati  per  la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per
oggetto  esclusivo  o  prevalente  la  costruzione e l'alienazione di
immobili;
    c)   di  determinare  la  detrazione  per  abitazione  principale
indicata  nell'art.  8  del  decreto  legislativo  504/1993 pari a L.
250.000;
    d)  di  considerare  abitazione principale una unita' immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscono  la residenza in istituti di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
00A8531;

                     Comune di Fossato di Vico;

      Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fossato di Vico

Il  comune  di FOSSATO di VICO (provincia di Perugia) ha adottato, il
28   febbraio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
Di  stabilire  per  l'anno  2000  l'aliquota da applicare all'imposta
comunale  sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille,
confermando la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis).
00A8532;

                          Comune di Fraine;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fraine

Il  comune  di  FRAINE  (provincia di Chieti) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
Di  confermare,  come  effettivamente  conferma,  per l'anno 2000, ai
sensi  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modifiche  ed  integrazioni,  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.) da applicare nel territorio di questo comune nella
misura unica del 4,5 per mille.
(Omissis).
00A8533;

                         Comune di Francica;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Francica

Il  comune  di  FRANCICA  (provincia di Vibo Valentia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  Di  stabilire  le  seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I.,
imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o
gennaio 2000:
    aliquota unica da applicare: cinque per mille (5).
2.  Per  la  determinazione  della  base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art.  5,  del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai  commi  48,  51  e  52,  lettera  a),  dell'art.  3,  della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
3. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica.
Per   abitazione   principale   s'intende   quella   nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le  disposizioni  di  cui al precedente comma si applicano anche alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta'   indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
istituti autonomi per le case popolari.
(Omissis).
00A8534;

                    Comune di Gaiole in Chianti;

     Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Gaiole in Chianti

Il  comune  di  GAIOLE  In  CHIANTI (provincia di Siena) ha adottato,
l'8 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  Di fissare, per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che
segue,  le  aliquote  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504:
N.D.  1  Tipologia degli immobili: abitazione principale aliquote 4,6
per mille;
N.D. 2 Tipologia degli immobili: Aliquota ordinaria aliquote 5,25 per
mille;
N.D.  3  Tipologia degli immobili: Abitazioni tenute a disposizione o
non locate aliquote 7 per mille;
2)  Di  determinare,  per  l'anno  2000, le riduzioni e le detrazioni
d'imposta come da prospetto che segue:
N.D.  Tipologia  degli  immmobili  nonche'  categorie  di soggetti in
situazioni  di  particolare  disagio  economico-sociale: 1 Detrazione
abitazione  principale; Riduzione d'imposta% ==; Detrazione d'imposta
(lire in ragione annua) L. 200.000.
(Omissis).
00A8535;

                         Comune di Galbiate;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Galbiate

Il  comune  di  GALBIATE (provincia di Lecco) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di determinare, (omissis), in attuazione dell'art. 6, del decreto
legislativo  30  dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53,
dell'art.  3,  della  legge  662/1996  e del regolamento comunale per
immobili   l'applicazione   dell'I.C.I.,  l'aliquota  comunale  sugli
immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:
    7  per  mille  per le unita' immobiliari non locate (si intendono
tali anche quelle a disposizione);
    4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti
al   recupero   di  unita'  immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o  architettonico  localizzati  nei centri storici, ovvero volti alla
realizzazione  di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
all'utilizzo   di   sottotetti.  L'aliquota  agevolata  e'  applicata
limitatamente  alle  unita' immobiliari oggetto di detti interventi e
per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
    6 per mille in tutti gli altri casi.
2)  di  fissare  in L.220.000 la detrazione prevista per l'abitazione
principale,   precisando  che,  come  previsto  dal  regolamento  per
l'applicazione   dell'I.C.I.,   tale   detrazione   non   spetta   al
proprietario  per  le  abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti
fino  al  secondo grado, per le quali spetta l'aliquota ridotta del 6
per mille.
La  detrazione spetta nel caso in cui sia costituito in forma scritta
e  regolarmente  registrato, ai sensi dell'art. 1021 e successivi del
codice  civile,  un  diritto  reale  di  godimento.  In  tal  caso il
pagamento dell'imposta spetta al titolare del diritto d'uso.
3)  di considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue
pertinenze,   anche   se  distintamente  iscritte  in  catasto,  alle
condizioni previste dall'art. 5 bis del regolamento dell'I.C.I.
4)  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
00A8536;

                        Comune di Gallarate;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Gallarate

Il  comune di GALLARATE (provincia di Varese) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di  determinare  per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del:
    4,5 per mille per:
      l'unita'   immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione
principale;
      le  unita'  immobiliari  di pertinenza quali ad esempio garage,
posto  auto,  soffitte,  cantine,  locali  di deposito classificati o
classificabili  in  categoria  catastale  C2,  C6,  C7,  destinate ed
effettivamente  utilizzate  dal  proprietario  o titolare del diritto
reale  di  godimento  in  modo  durevole  al servizio dell'abitazione
principale;
      l'unita'  immobiliare  concessa  in  uso  gratuito a genitori o
figli   (primo  grado  in  linea  retta)  ed  adibita  ad  abitazione
principale;
      l'unita'  immobiliare  posseduto  da  anziani  o  disabili  che
risiedono,  permanentemente,  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari
purche' l'abitazione non risulti locata;
    4 per mille per:
      i  proprietari  che  eseguono  interventi  volti al recupero di
unita'  immobiliari  inagibili o inabitabili o interventi finalizzati
al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico o architettonico
localizzati  nei  centri  storici, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse  o  posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di
sottotetti per la durato di 3 anni dall'inizio dei lavori;
      i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione
principale gli immobili alle condizioni definite negli accordi di cui
alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
    6.2 per mille per:
      tutti gli altri immobili;
2)  di prendere atto che la detrazione per l'abitazione principale e'
fissata  in L. 200.000 ed e' rapportabile al periodo durante il quale
si e' protratta tale destinazione. Tale detrazione spetta:
    per  la  casa  destinata  ad  abitazione  principale del soggetto
passivo;
    per  la  casa  destinata ad abitazione principale del socio della
cooperativa edilizia a proprieta' indivisa;
    per  l'abitazione  regolarmente  assegnata  in locazione semplice
dagli istituti autonomi cose popolari;
    per  l'abitazione  che  ha  come proprietario o usufruttuario una
persona  anziana  o disabile che ha trasferito, a seguito di ricovero
permanente,  la  sua  residenza  in istituti di ricovero o sanitari a
condizione che la stessa non risulti locata;
    per  l'abitazione  concessa  in uso gratuito a genitori o figli a
condizione  che  gli  stessi  vi  dimorino  abitualmente  e  cio' sia
comprovato da residenza anagrafica.
(Omissis).
00A8537;

                         Comune di Galliera;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Galliera

Il  comune di GALLIERA (provincia di Bologna) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2000 (omissis), l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili pari al 6 per mille.
(Omissis).
00A8538;

                          Comune di Gazzo;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Gazzo

Il  comune  di GAZZO (provincia di Padova) ha adottato, il 17 gennaio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota  ai  fini dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 2000, nella misura unica del 5,5 per mille;
2.  di  determinare  in  L.  200.000 la detrazione di cui all'art. 8,
comma  3,  del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, come
sostituito  dall'art.  3,  comma  55, della legge 23 dicembre 1996 n.
662,  limitatamente  all'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale del soggetto passivo.
(Omissis).
00A8539;

                         Comune di Gazzola;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Gazzola

Il   comune  di  GAZZOLA  (provincia  di  Piacenza)  ha  adottato  il
4 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
a)  di  determinare  l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili,
istituita  con  decreto  legislativo 504/1992, per l'anno 1999, nelle
seguenti misure:
    aliquota 4,7 per mille:
      abitazione   principale   e  fattispecie  assimilate  ai  sensi
dell'art.   17   del   regolamento   che   disciplina  l'applicazione
dell'I.C.I.  e  di  applicare  altresi' all'abitazione principale una
detrazione pari a L. 200.000.
    aliquota 6,5 per mille:
      immobili  diversi  dalle  abitazioni  principali  e fattispecie
assimilate.
(Omissis).
00A8540;

                         Comune di Genzone;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Genzone

Il  comune  di  GENZONE  (provincia di Pavia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di determinare, (omissis), al 4,5 per mille dell'imposta comunale
sugli immobili nell'anno 2000;
2.  di  prendere  e  dare atto che per l'unita' adibita ad abitazione
principale  del  soggetto  passivo  e  sue  pertinenze secondo quanto
disposto dal regolamento vigente si detraggono, fino alla concorrenza
del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
00A8541;

                       Comune di Giardinello;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Giardinello

Il  comune  di  GIARDINELLO (provincia di Palermo) ha adottato, il 28
marzo  2000,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2000  l'aliquota  I.C.I. al 6 per mille
confermando la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis).
00A8542;

                        Comune di Girifalco;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Girifalco

Il  comune  di  GIRIFALCO  (provincia  di  Catanzaro) ha adottato, il
29 dicembre   1999,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  fissare per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille, l'aliquota
dell'imposta  sugli  immobili  ubicati  in  questo comune. Di fissare
l'unica  detrazione  per  l'abitazione  principale nella misura di L.
200.000.
(Omissis).
00A8543;

                  Comune di Giugliano in Campania;

   Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Giugliano in Campania

Il comune di GIUGLIANO in CAMPANIA (provincia di Napoli) ha adottato,
l'11   aprile   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
aliquota  ridotta: 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione
principale  con  corrispondente detrazione di L. 200.000 per ciascuno
di  essi.  Aliquota  ordinaria: 5,5 per mille per tutti gli immobili,
intesi  tutti  i  fabbricati non adibiti ad abitazione principale, le
aree fabbricabili ed i terreni agricoli. Per le riduzioni, detrazioni
e modalita' applicative per l'anno 2000 si rimanda a quanto riportato
nel regolamento I.C.I.
(Omissis).
00A8544;

                         Comune di Giuliana;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Giuliana

Il  comune di GIULIANA (provincia di Palermo) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di determinare l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.),
per  l'anno  2000,  da applicare in questo comune, nella misura unica
del 5 per mille;
di  determinare  la  detrazione per l'abitazione principale (I.C.I.),
per  l'anno  2000,  da  applicare  in  questo comune, nella misura di
L. 200.000.
(Omissis).
00A8545;

                       Comune di Giuncugnano;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Giuncugnano

Il  comune  di  GIUNCUGNANO  (provincia  di  Lucca)  ha  adottato, il
25 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
aliquota del 6 per mille per l'abitazione principale;
aliquota del 7 per mille in tutti gli altri casi;
di  stabilire  in  L. 200.000  la  detrazione dell'imposta dovuta per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione familiare
(Omissis).
00A8546;

                         Comune di Giustino;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Giustino

Il   comune  di  GIUSTINO  (provincia  di  Trento)  ha  adottato,  il
22 dicembre   1999,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura unica
del 4 per mille.
2.  di  confermare  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione  principale  limitatamente  al  soggetto passivo d'imposta
proprietario, titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, la
detrazione di L. 500.000.
(Omissis).
00A8547;

                        Comune di Golferenzo;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Golferenzo

Il  comune  di  GOLFERENZO  (provincia  di  Pavia)  ha  adottato,  il
29 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  applicare con effetto dal 1o gennaio 2000, l'imposta comunale
sugli immobili con l'aliquota del 6 per mille.
2.  di  determinare  in  L. 200.000  l'importo  delle  detrazioni  da
applicare   all'I.C.I.   per   gli  immobili  adibiti  ad  abitazione
principale da parte del soggetto passivo del tributo.
(Omissis).
00A8548;

                           Comune di Goro;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Goro

Il  comune  di  GORO  (provincia  di Ferrara) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di confermare anche per l'anno 2000 l'aliquota unica per l'imposta
comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille.
(Omissis).
1.  di  elevare  per  l'anno  2000,  da  L. 200.000  a  L. 500.000 la
detrazione  per l'abitazione principale al fini I.C.I., rapportata ad
anno  e  quota di possesso, agli aventi diritto per il riconoscimento
dello stato di non abbiente che risultano essere i seguenti:
    pensionati  e  portatori  di handicap monoreddito non superiore a
L. 15.050.000 ai fini I.R.P.E.F. per l'anno 1999;
    pensionati,  portatori  di  handicap e disoccupati con reddito di
tutti i componenti il nucleo famigliare non superiore a L. 24.303.000
oltre a L. 1.860.000 per ogni persona a carico ai fini I.R.P.E.F. per
l'anno 1999;
    famiglie  numerose  (sei o piu' componenti al 1o gennaio 2000) in
possesso  del solo appartamento abitato con eventuale garage annesso,
quale  unica  proprieta'  immobiliare  con  reddito  non  superiore a
L. 90.300.000  per  famiglie  di  sei  componenti,  a  tal reddito si
aggiungono   L. 15.050.000  per  ogni  componente  in  piu'  ai  fini
I.R.P.E.F. per l'anno 1999;
    titolari di assistenza sociale a livello comunale.
(Omissis).
00A8549;

                         Comune di Graglia;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Graglia

Il   comune   di  GRAGLIA  (provincia  di  Biella)  ha  adottato,  il
21 dicembre   1999,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota ICI, che sara' applicata
in questo comune nella misura unica del 5 per mille.
2.  di  stabilire che (omissis) non vengono disposte diversificazioni
di  imposta,  ne'  riduzioni o detrazioni, ad eccezione di quelle che
sono obbligatoriamente previste dalla vigente normativa.
(Omissis).
00A8550;

                         Comune di Grancona;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Grancona

Il  comune  di  GRANCONA  (provincia  di  Vicenza)  ha  adottato,  il
9 settembre   1999,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  modificare  per  l'esercizio  2000  le  aliquote I.C.I. nelle
seguenti misure:
    5,3  per  mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad
abitazioni  principali  (piu'  garage) delle persone fisiche soggetti
passivi dell'imposta, residenti a Grancona;
    5,3  per  mille  per  le  unita'  immobiliari  appartenenti  alle
cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa  adibite ad abitazione
principale  dei  soci  assegnatari,  residenti  a  Grancona e per gli
alloggi  regolarmente  assegnati  dagli Istituti autonomi per le case
popolari;
    7 per mille per le abitazioni chiuse non locate;
    6,5  per  mille  per  tutte  le altre unita' immobiliari site nel
territorio comunale.
(Omissis).
00A8551;

                         Comune di Greggio;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Greggio

Il  comune  di  GREGGIO  (provincia  di  Vercelli) ha adottato, il 16
dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
Immobili nelle seguenti misure:
    5 per mille per gli immobili;
    6 per mille per aree ed immobili industriali;
    6,5 per mille per aree ed immobili industriali dismessi.
(Omissis).
00A8552;

                     Comune di Greve in Chianti;

     Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Greve in Chianti

Il  comune  di GREVE IN CHIANTI (provincia di Firenze) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  applicare,  ai  fini  della  imposta comunale sugli immobili, per
l'anno 2000, le seguenti aliquote:
    aliquota generale 7 per mille;
    aliquota  per  l'unita' immobiliare di persone fisiche, residenti
nel  comune  adibita  ad  abitazione principale nonche' per le unita'
immobiliari   previste   dal   vigente   regolamento   comunale   per
l'applicazione dell'I.C.I. 5,5 per mille;
    aliquota per unita' immobiliari relative agli immobili non locati
per  i  quali  non  risultino  essere  stati  registrati contratti di
locazione negli anni 1998 e 1999, 9 per mille;
di  determinare  in L. 200.000, la detrazione di imposta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la
detrazione  deve  essere  rapportata  ai  mesi in cui si protrae tale
destinazione;
di  elevare a L. 300.000, sempre rapportata ai mesi in cui si protrae
la  destinazione,  la detrazione di imposta per abitazione principale
esclusivamente  per  i  soggetti  che si trovano in tutte le seguenti
condizioni contemporaneamente alla data del 1o gennaio 2000:
    ultrasessantacinquenni;
    non  esercitanti  alcuna  attivita' fonte di reddito di qualsiasi
genere;
    proprietari  o usufruttuari della sola unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale di categoria catastale A/2 o A/3 o A/4 o A/5
o A/6 o A./7 ed eventuali annessi di pertinenza;
    la   cui  famiglia  sia  composta  da  solo  soggetto  passivo  o
convivente con ultrasessantenni e/o con altri soggetti non possessori
di redditi di qualsiasi genere;
di stabilire che i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al
precedente  paragrafo  debbono  far  pervenire  al  comune,  entro la
scadenza  della  prima  rata  1999, o entro la scadenza della seconda
rata  per  i  soggetti  passivi  divenuti  tali  oltre la data del 15
giugno,  autocertificazione  da  sottoscriversi  ai sensi della legge
4 gennaio  1968,  n.  15,  nella quale si attestano l'esistenza delle
predette condizioni.
(Omissis).
00A8553;

                         Comune di Grosotto;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Grosotto

Il  comune di GROSOTTO (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di determinare, in adempimento all'art. 6 del decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n.  504,  e  successive  modificazioni l'aliquota
dell'imposta comunale per l'anno 2000 nella misura del 4 per mille.
(Omissis).
00A8554;

                       Comune di Grottammare;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Grottammare

Il  comune di GROTTAMMARE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
2.  di  determinare  nelle  sotto  elencate  misure  differenziate le
aliquote I.C.I. per l'anno 2000:
    4  per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale, dai
proprietari  o  titolari  di  diritto  di uso, usufrutto, abitazione,
enfiteusi e superficie;
    3,5  per  mille per gli alloggi concessi in locazione a titolo di
abitazione  principale  alle condizioni stabilite da accordi definiti
in  sede  locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le
organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;
    6,25 per mille per le altre unita' immobiliari;
    7 per mille per gli alloggi non locati.
3. (omissis).
4.  di  aumentare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale da
L. 200.000 a L. 300.000, a favore dei proprietari o titolari di altro
diritto  reale  rilevante ai fini I.C.I., appartenenti alla categoria
dei  pensionati che hanno compiuto il sessantesimo anno di eta' al 1o
gennaio  2000,  in  possesso di solo reddito di pensione, con reddito
annuale  imponibile,  ai  soli  fini  IRPEF, di tutti i componenti il
nucleo familiare, non superiore a L. 21.500.000;
5.  di  dare  atto  che  sono  esclusi  dalla  maggiore  detrazione i
contribuenti   rientranti  nella  categoria  sopra  definita,  quando
l'abitazione  principale sia classificata in categorie catastali A/1,
A/7,  A/8,  A/9,  rispettivamente di tipo: signorile, villini, ville,
castelli o palazzi di eminente pregio artistico o storico;
6. di stabilire che il termine di scadenza per la presentazione delle
domande  e'  fissato al 30 giugno 2000 in coincidenza con la scadenza
relativa all'acconto I.C.I.
(Omissis).
00A8555;

                       Comune di Grottolella;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Grottolella

Il  comune  di  GROTTOLELLA  (provincia  di Avellino) ha adottato, il
25 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
aliquota ordinaria 6,25 per mille;
aliquota abitazione principale 5,75 per mille;
detrazione abitazione principale L. 200.000.
(Omissis).
00A8556;

                       Comune di Grumo Nevano;

       Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Grumo Nevano

Il  comune  di  GRUMO  NEVANO  (provincia  di  Napoli) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  6,  comma  1, del decreto
legislativo  n.  504/1992,  di stabilire nella misura del 6 per mille
l'aliquota  I.C.I.  per  l'anno  2000  e  in L. 200.000 la detrazione
dall'imposta dovuta per l'abitazione principale.
(Omissis).
00A8557;

                         Comune di Guardea;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Guardea

Il  comune  di  GUARDEA  (provincia di Terni) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  confermare  per  l'anno  2000 nella misura attualmente vigente le
aliquote  dell'imposta  comunale sugli Immobili (I.C.I.) che restano,
pertanto, cosi fissate:
    1.  aliquota  agevolata  da applicare alle abitazioni principali,
nei casi previsti dal regolamento comunale I.C.I. 5 per mille;
    2.  aliquota  ordinaria  da applicare in tutti gli altri casi non
rientranti  nelle  agevolazioni  previste  dal  regolamento  comunale
I.C.I. 7 per mille.
(Omissis).
00A8558;

                         Comune di Introbio;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Introbio

Il   comune   di  INTROBIO  (provincia  di  Lecco)  ha  adottato,  il
24 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di riconfermare le aliquote e le detrazioni dell'I.C.I. in vigore
per l'anno d'imposta 1999, determinandole come dal prospetto allegato
sub B alla presente;
Allegato B
I.C.I. ALIQUOTE ANNO 2000 Aree fabbricabili: 6 per mille;
terreni agricoli: esenti ai sensi art. 7, comma 1, lettera h, decreto
legislativo n. 504/1992;
immobili diversi da abitazioni: 6 per mille;
fabbricati realizzati per la vendita e non venduti: 6 per mille;
abitazione principale: 4,5 per mille;
abitazioni in aggiunta alla principale: 6 per mille;
alloggi non locati: 6 per mille;
il  comune  di  Introbio  non  intende  avvalersi  della possibilita'
offerta  agli  enti  senza scopi di lucro prevista all'ultimo periodo
del  comma  2, art. 6, legge n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3,
comma 53, della legge n. 662/1996;
il  comune  di Introbio considera come abitazione principale l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  ricoverati  in  via  permanente  in Istituti di
ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata.
Detrazioni   d'imposta   anno   2000:   L. 200.000  per  l'abitazione
principale.
(Omissis).
00A8559;

                           Comune di Iseo;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Iseo

Il  comune di ISEO (provincia di Brescia) ha adottato, il 24 febbraio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale
sugli  immobili  come  d'appresso  indicato,  secondo quanto proposto
dalla giunta comunale con atto n. 23 del 20 gennaio 2000:
    prima casa e relative pertinenze: 4,5 per mille;
    detrazione prima casa: L. 220.000;
    per tutti gli altri immobili previsti dalla norma: 7 per mille.
(Omissis).
00A8560;

                         Comune di Isernia;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Isernia

Il  comune  di  ISERNIA ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di stabilire nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'I.C.I.
da  applicare  per il 2000 a tutte le categorie di immobili esistenti
nel comune di Isernia;
2.  di determinare in L. 200.000 annue l'importo della detrazione per
la prima casa;
(Omissis).
00A8561;

                        Comune di Lagosanto;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lagosanto

Il comune di LAGOSANTO (provincia di Ferrara) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquote I.C.I. nella misura del 7
per mille;
2. di concedere la maggiore detrazione per l'abitazione principale di
L. 500.000, ai possessori dei seguenti requisiti;
i  destinatari  della  maggiore  detrazione di L. 500.000 che compete
alle  abitazioni  principali,  con  possesso  del  solo  appartamento
abitato  e  annesso  garages,  saranno  i  proprietari o titolari del
diritto  di usufrutto, uso o abitazione di dette abitazioni che siano
in possesso dei seguenti requisiti:
    a)  pensionati  e portatori di handicap, monoreddito, che abbiano
un  reddito  da  pensione  non  superiore a L. 15.050.000 annui lordi
riferito all'anno 1999, ed essere in condizione non lavorativa.
    b)   pensionati   e   portatori  di  handicap  con  attestato  di
invalidita'  civile con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF
di  tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 24.303.000 piu'
L. 1.860.000 per ogni persona a carico.
    c) disoccupati - lavoratori in cassa integrazione straordinaria -
in  mobilita',  con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF di
tutti  i componenti del nucleo familiare fino a L. 24.303.000 piu' L.
1.860.000 per ogni persona a carico.
    d) famiglie numerose in possesso del solo appartamento abitato ed
eventuale   annesso   garages,   quale   proprieta'  immobiliare  del
contribuente al 1o gennaio 2000:
      nucleo  familiare composto da 6 o piu' componenti al 1o gennaio
2000;
      reddito  familiare  riferito  all'anno  1999  non  superiore  a
L. 90.359.000 lordi annui nel caso di una famiglia di 6 componenti, a
tale  reddito  si  aggiungono  L.  15.050.000  lordi  annui  per ogni
componente superiore a 6.
    e)  titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma del
vigente  regolamento,  se  non  gia'  beneficiari secondo quanto gia'
previsto ai punti precedenti;
sia  nel  caso della lettera b) ( pensionati e portatori di handicap)
che  alla  lettera  c)  (disoccupati)  ed  alla  lettera d) (famiglie
numerose),  l'applicazione del beneficio della maggiore detrazione e'
subordinato  alla  condizione  che  gli  altri  componenti del nucleo
familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare;
per  reddito  complessivo  deve  intendersi anche quello derivante da
interessi su depositi, titoli ecc.
(Omissis).
00A8562;

                         Comune di Lainate;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lainate

Il  comune  di  LAINATE  (provincia  di  Milano)  ha  adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (l.C.I.)  (  omissis)  nella  misura unica del 5 per
mille,  con  esclusione degli alloggi non locati a cui si applichera'
l'aliquota  del  7  per  mille.  Per  i  fabbricati realizzati per la
vendita  e  non  venduti  dalle imprese che hanno oggetto esclusivo o
prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili,
l'aliquota  rimane  al 5 per mille per i primi tre anni dalla data di
ultimazione  degli immobili, cosi come previsto dagli artt. 5 e 6 del
regolamento I.C.I.;
2. (omissis)
3.  di  stabilire, (omissis) in L. 300.000 la detrazione per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).
00A8563;

                         Comune di Lamporo;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lamporo

Il  comune di LAMPORO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  approvare  la  modifica della aliquota I.C.I. per l'anno 2000 dal
5,5   per   mille  al  6  per  mille,  confermando  tuttavia  la  non
diversificazione  delle  aliquote  cosi  come  previsto  per  il 1999
dall'atto C.C. n. 8 del 22 marzo 1999;
di  confermare, per l'esercizio 2000, la detrazione di L. 200.000 per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  ai  sensi
dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;
di  confermare,  per  il  2000, l'applicazione del disposto di cui al
comma 56,  dell'art. 3, della legge n. 662/1996, nel senso che dovra'
essere  considerata  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscano la residenza in istituti di
ricovero  sanitari  e  simili,  a  seguito  di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
00A8564;

                       Comune di Las Plassas;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Las Plassas

Il  comune  di  LAS  PLASSAS  (provincia  di Cagliari) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
Di  confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5
per mille.
(Omissis).
00A8565;

                         Comune di Latiano;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Latiano

Il  comune  di  LATIANO  (provincia  di  Brindisi) ha adottato, il 26
gennaio  2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di  determinare  dal  1o  gennaio 2000 le aliquote per l'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  per  le diverse tipologie di
immobili sottoindicati nelle seguenti misure:
    a) aliquota  del  4  per  mille,  in favore delle persone fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa  residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale;
    b) aliquota  del  4,5  per  mille,  per  le abitazione locate con
contratto  registrato  ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione
principale;
    c) aliquota del 4,5 per mille, per l'unita' immobiliare posseduta
a  titolo di proprieta' o usufrutto da anziani e/o disabili che hanno
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
    d) aliquota  del 4,5 per mille, per l'unita' immobiliare concessa
in  uso gratuito a parenti fino al primo grado che nella stessa hanno
stabilito  la  propria  residenza  anagrafica e la titolarita' per il
pagamento  di  almeno  uno  dei  servizi utilizzati in detto immobile
(esempio: tarsu, energia elettrica, ecc.);
    e) aliquota  del  4,5  per  mille,  per  gli alloggi regolarmente
assegnati dall'istituto autonomo case popolari;
    f) aliquota del 4,5 per mille, per i fabbricati realizzati per la
vendita  e  non  venduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o
prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili,
limitatamente  -per  un  periodo  massimo  di  due anni dalla data di
ultimazione  dei  lavori  regolarmente comunicata all'ufficio tecnico
del comune;
    g) aliquota  del 4,5 per mille, per le pertinenze dell'abitazione
principale.   Si   considerano   parte   integrante   dell'abitazione
principale  le sue pertinenze, classificate nelle categorie catastali
C/2  (depositi, cantine e simili), C/6 (rimesse ed autorimesse) e C/7
(tettoie  chiuse  e aperte, cantine e simili), anche se distintamente
iscritti  in catasto. Detta agevolazione e' concessa limitatamente ad
una sola unita' immobiliare che costituisce pertinenza.
    h) aliquota  ordinaria  del 6 per mille, da applicare a tutti gli
altri immobili di qualsiasi natura in aggiunta agli immobili indicati
alle precedenti lettere;
gli  immobili  indicati  alle lettere b), c), d), e), f), g), h), non
usufruiscono  della  detrazione  di  imposta  prevista  per  l'unita'
immobiliare  direttamente adibita ad abitazione principale, cosi come
previsto all'art. 6 del regolamento comunale I.C.I.
(Omissis).
00A8566;

                         Comune di Latisana;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Latisana

Il  comune  di  LATISANA  (provincia  di  Udine)  ha  adottato, il 23
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
2. di fissare per l'anno 2000 le seguenti aliquote:
    4,9 per mille per:
      a) gli immobili adibiti ad abitazione principale;
      b) le   unita'   immobiliari,   appartenenti  alle  cooperative
edilizie  a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei
soci assegnatari;
      c) gli  alloggi  regolarmente assegnati dagli istituti autonomi
per le case popolari;
      d) unita'  immobiliare  posseduta  nel  territorio del comune a
titolo  di  proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente
all'estero  per  ragioni  di  lavoro,  a  condizione  che non risulti
locata;
      e) le  unita'  immobiliari  possedute  a titolo di proprieta' o
usufrutto  da  anziano  o  disabile  che  acquisisce  la residenza in
istituto  di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che le stesse non risultino locate;
      f) le  pertinenze C/2, C/6 e C/7 delle abitazioni principali se
distintamente  iscritte  in catasto, purche' ci sia coincidenza nella
titolarita'  con l'abitazione principale, l'utilizzo avvenga da parte
del  proprietario  o titolare del diritto reale di godimento, e siano
attigue al mappale ove insiste l'abitazione principale.
    7  per  mille  per  alloggi  non locati e a disposizione, nonche'
quelli  locati  con  contratti  di  locazione  inferiore all'anno, ad
esclusione  delle abitazioni per le quali e' applicata l'aliquota del
4  per  cento  di  imposta  di registro (decreto del Presidente della
Repubblica n. 131/1986, tariffa allegata - parte 1, art. 1, comma 1 -
e nota II-bis) dando atto che l'agevolazione avra' corso se entro tre
mesi dall'acquisto verra' fissata la residenza nell'immobile stesso;
    6 per mille per i restanti immobili;
3.  di  fissare per l'anno 2000 le seguenti detrazioni, da applicarsi
agli  immobili  che godono dell'aliquota ridotta, ad esclusione delle
pertinenze  di  cui  alla  lett. f), per i quali l'unico ammontare di
detrazione,  se  non  trova  totale  capienza nell'imposta dovuta per
l'abitazione principale, puo' essere computato, per la parte residua,
in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze medesime:
    L. 230.000 per le categorie catastali A/2, A/3, A/4 e A/5;
    L. 200.000 per le restanti categorie catastali;
    L.  300.000  per le abitazioni principali di persone con pensione
minima  INPS  e  facenti  parte  di un nucleo familiare monoreddito e
proprietari  unicamente  dell'abitazione in oggetto. Per usufruire di
tale   detrazione   dovra'  essere  presentata  entro  il  20  giugno
un'istanza  documentata, su stampato messo a disposizione dal comune,
cui  va allegata dichiarazione IRPEF o mod. 201 dei redditi percepiti
nell'anno 1999.
(Omissis).
00A8567;

                          Comune di Lauro;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lauro

Il  comune  di  LAURO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  determinare,  per  l'anno  2000,  l'aliquota  I.C.I., come di
seguito indicata:
    a) unita'   immobiliari   direttamente   adibite   ad  abitazione
principale da persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative
edilizie a proprieta' indivise, residenti nel comune: 5 per mille;
    b) locali ad uso commerciale locati: 6 per mille;
    c) immobili posseduti oltre l'abitazione principale: 7 per mille;
    d) unita'  immobiliari  locate  con  contratto  registrato  ad un
soggetto che le utilizza come abitazione principale: 6 per mille;
    e) alloggi  non  locati e locali ad uso commerciali non locati: 7
per mille;
    f) immobili diversi dalle abitazioni: 7 per mille;
(Omissis).
00A8568;

                         Comune di Lessona;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lessona

Il  comune  di  LESSONA  (provincia  di  Biella)  ha  adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  fissare,  per  l'anno  2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 6 per mille;
2.  di determinare la detrazione di imposta, alle condizioni previste
dalla  legge,  nella  misura  di  L. 250.000 per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).
00A8569;

                         Comune di Longiano;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Longiano

Il  comune  di LONGIANO (provincia di Forli' e Cesena) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno  2000  le  seguenti  aliquote relative
all'imposta  comunale  sugli  immobili  da  applicarsi sul territorio
comunale  nei  confronti  dei  soggetti passivi previsti dal comma 2,
dell'art. 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
    aliquota  ordinaria  pari al 7 per mille (da applicare sul valore
degli  immobili diversi da quelli ai quali viene applicata l'aliquota
ridotta);
    aliquota  ridotta  pari  al  5 per mille (da applicare sul valore
delle  abitazioni principali, intese nei sensi voluti dall'art. 8 del
decreto  legislativo n. 504/1992, possedute da persone fisiche aventi
la  residenza  anagrafica  nel  comune,  oppure  utilizzate  dai soci
assegnatari  di  cooperative  edilizie a proprieta' indivisa, purche'
anch'essi residenti nel comune).
2.  di  dare  atto del rispetto della condizione posta dalla legge n.
556/1996  (previsione  di  gettito  I.C.I. per il 2000 di entita' non
inferiore al gettito I.C.I. realizzato nel 1999);
3. di approvare, con effetto dal 1o gennaio 2000 (omissis), l'aumento
della  detrazione  ai  fini  dell'imposta comunale sugli immobili per
l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita ad abitazione principale
fino a L. 375.000.
(Omissis).
00A8570;

                          Comune di Lovero;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lovero

Il  comune  di  LOVERO  (provincia  di  Sondrio)  ha  adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di riconfermare per l'anno 2000 l'aliquota nella misura unica del
5  per  mille quale imposta I.C.I. applicata in questo comune, per le
motivazioni di cui in premessa;
2.  di  confermare  in  L.  200.000  la  detrazione  per l'abitazione
principale;
(Omissis).
00A8571;

                          Comune di Lucito;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lucito

Il comune di LUCITO (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di fissare per l'anno 2000 nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota
per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.),
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
(Omissis).
00A8572;

                   Comune di Lugnano in Teverina;

    Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lugnano in Teverina

Il  comune di LUGNANO in TEVERINA (provincia di Terni) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  confermare per l'anno 2000 le seguenti aliquote per l'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) gia' applicate per l'anno 2000:
    1) abitazione principale: 5,5 per mille;
    2)  seconda  casa  (immobili posseduti in aggiunta all'abitazione
principale o alloggi non locati): 7 per mille;
    3) altri fabbricati: 6 per mille;
2. di determinare l'aliquota I.C.I. sulle aree fabbricabili nel 4 per
mille, (omissis);
3. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale.
(Omissis).
00A8573;

                           Comune di Lugo;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lugo

Il  comune di LUGO (provincia di Ravenna) ha adottato, il 28 dicembre
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili nelle misure seguenti:
    a)  aliquota  del  5,5 per mille per i fabbricati delle categorie
catastali C/6 e C/7 e per le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale  come  individuate  all'art.  8  del  vigente  regolamento
comunale  per  l'applicazione  dell'imposta,  comunale sugli immobili
approvato  con  delibera  di  C.C.  n.  190,  del 28 dicembre 1998, e
precisamente:
      l'abitazione  nella  quale  il  contribuente e i suoi familiari
dimorano abitualmente;
      l'unita'  immobiliare,  appartenente  a  cooperativa edilizia a
proprieta'   indivisa,   adibita   a   dimora   abituale   del  socio
assegnatario;
      l'alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo per le
case popolari;
      l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di proprieta' o di
usufrutto  da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza
in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente,
a condizione che la stessa non risulti locata;
      l'abitazione  concessa  in uso gratuito a parenti fino al terzo
grado  o  ad  affini  fino al secondo grado, occupata come abitazione
principale;
      l'abitazione   posseduta   dal   cittadino  italiano  residente
all'estero, a condizione che non risulti locata;
    b) aliquota del 5,8 per mille per le unita' immobiliari abitative
date  in locazione o comunque occupate stabilmente, diverse da quelle
di cui alla precedente lettera a);
    c)  aliquota  del 7 per mille per le unita' immobiliari abitative
non   locate   e/o   non   occupate   stabilmente,  ovvero  tenute  a
disposizione;
    d) aliquota del 6 per mille per i terreni agricoli;
    e)  aliquota  del  6,3  per  mille  per  tutti gli altri immobili
assoggettati  ad imposta compresi nelle precedenti lettere a), b), c)
e d).
Di  fissare per l'anno 2000 la detrazione di imposta per l'abitazione
principale nelle misure seguenti:
    a)  detrazione di L. 250.000 per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione  principale,  ad  eccezione delle unita' immobiliari i cui
soggetti passivi si trovano nelle situazioni indicate alla successiva
lettera b);
    b)  detrazione  di  L.  500.000  per  le  unita immobiliari i cui
soggetti  passivi  si  trovano  in  condizioni di particolare disagio
economico  o  sociale  secondo  le seguenti particolari situazioni di
carattere sociale :
1. particolare situazione di carattere sociale.   a) soggetto passivo
di  eta  non inferiore a sessantacinque anni, solo o facente parte di
un  nucleo  familiare  composto  da  due persone entrambe di eta' non
inferiore a sessantacinque anni;
  b)  proprietario/comproprietario  o  titolare/contitolare  di altri
diritti  reali  di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini
I.C.I.,   se'  stesso  e  l'eventuale  altro  componente  del  nucleo
familiare,  unicamente  dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
  c)  in  possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore a
L. 18.000.000  in  quanto  solo  ovvero,  in  caso di appartenenza al
nucleo   di   cui  alla  lettera  a),  con  reddito  familiare  annuo
complessivo lordo non superiore a L. 30.000.000.
La  maggiore  detrazione spetta in ogni caso ad entrambi i componenti
del nucleo familiare di cui alla lettera a) che siano nella posizione
reddituale  indicata,  in  ragione  del  50%  ciascuno  quando  siano
comproprietari o contitolari di altro diritto sull'unita' abitativa.
2. particolare situazione di carattere sociale.   a) soggetto passivo
facente  parte  di  un  nucleo  familiare  composto da un minimo di 5
componenti;
  b)  proprietario/comproprietario  o  titolare/contitolare  di altri
diritti  reali  di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini
I.C.I.,  se  stesso  e  gli  altri  componenti  del nucleo familiare,
unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
  c)  in  possesso  di  reddito  familiare  non  superiore,  nel  suo
complesso,   all'importo  annuo  lordo  di  L.  12.000.000  per  ogni
componente del nucleo familiare.
La  maggiore  detrazione  spetta all'unico proprietario o titolare di
altro  diritto  reale  di  godimento sull'unita' abitativa utilizzata
dall'intero  nucleo  familiare o in proporzione - fra i piu' soggetti
che  vi  risiedono in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro
diritto reale di godimento sulla medesima unita.
3. particolare situazione di carattere sociale.   a) soggetto passivo
proprietario/comproprietario  o titolare/contitolare di altri diritti
reali  di godimento ai fini I.C.I., su tutto il territorio nazionale,
unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
  b)  avente  diritto,  in  base ai vigenti regolamenti del comune di
Lugo,  ad  un contributo economico, oppure all'assistenza domiciliare
gratuita o con pagamento della sola quota fissa.
La  maggiore  detrazione  spetta all'unico proprietario o titolare di
altro  diritto  reale  di  godimento sull'unita' abitativa utilizzata
dall'intero nucleo familiare; nel caso di piu' contribuenti dimoranti
nell'unita  abitativa,  la  maggiore  detrazione spetta unicamente al
soggetto  passivo  che  si  trovi nella particolare situazione di cui
sopra,  per  la  parte  di  essa  che  risulta  dall'applicazione del
criterio  indicato  all'art.  8,  comma 2, del decreto legislativo n.
504/1992  come  meglio  illustrato  al  punto  E) della circolare del
Ministero delle finanze n. 11/1993.
4. particolare situazione di carattere sociale.   a) soggetto passivo
proprietario/comproprietario  o titolare/contitolare di altri diritti
reali  di godimento ai fini I.C.I., su tutto il territorio nazionale,
unicamente  dell'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale
classificata  nella  categoria  catastale  A/5  (abitazioni  di  tipo
ultrapopolare) e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
  b)  facente  parte  di un nucleo familiare in cui nessun componente
possiede  altre unita' immobiliari, su tutto il territorio nazionale,
diverse  dall'unita' abitativa adibita ad abitazione principale e sue
pertinenze;
  c)  in  possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore a
L. 18.000.000  in  quanto  solo, ovvero a L. 18.000.000 maggiorato di
L. 12.000.000  per  ogni  eventuale  ulteriore  componente del nucleo
familiare.
La  maggiore  detrazione  spetta all'unico proprietario o titolare di
altro  diritto  reale  di  godimento  sull'unita abitativa utilizzata
dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che
vi  risiedono  in  caso  di  comproprieta'  o contitolarita' di altro
diritto reale di godimento sulla medesima unita'.
5. particolare situazione di carattere sociale
  a)  soggetto  passivo portatore di handicap ai sensi della legge n.
104   del   5 febbraio   1992   "legge   quadro   per   l'assistenza,
l'integrazione  sociale  e i diritti delle persone handicappate", con
invalidita'  superiore al 66%, o facente parte di un nucleo familiare
in  cui almeno un componente e' portatore di handicap con invalidita'
superiore al 66%;
  b)  proprietario/comproprietario  o  titolare/contitolare  di altri
diritti  reali  di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini
I.C.I.,  se  stesso  e  gli  eventuali  altri  componenti  del nucleo
familiare,  unicamente  dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
  c)  in  possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore a
L. 22.000.000  in  quanto  solo, ovvero a L. 22.000.000 maggiorato di
L. 12.000.000   per   eventuale   ulteriore   componente  del  nucleo
familiare.
La  maggiore  detrazione  spetta all'unico proprietario o titolare di
altro  diritto  reale  di  godimento sull'unita' abitativa utilizzata
dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che
vi  risiedono  in  caso  di  comproprieta'  o contitolarita' di altro
diritto reale di godimento sulla medesima unita.
Di  determinare  le  seguenti  modalita'  al fine del godimento della
menzionata  maggiore  detrazione  pari  a  L.  500.000  per  l'unita'
immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione  principale  del
contribuente:
    a) i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data del 1o
gennaio 2000;
    b)  i  limiti  di  reddito  di cui alle particolari situazioni di
carattere  sociale  sopra  individuate  devono essere determinati con
riferimento   a   quanto   dichiarato   dal   contribuente   ai  fini
dell'applicazione  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche
(I.R.P.E.F.) per l'anno 1999;
    c) ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione,
sulla  base dei criteri/requisiti sopra riportati, potra' avvalersene
direttamente   sui  versamenti  d'imposta  dovuti  con  l'obbligo  di
produrre,     sotto     la    propria    responsabilita',    apposita
autocertificazione  attestante  il  possesso  di  tutti  i  requisiti
richiesti  per il caso di particolare situazione di carattere sociale
in  cui  il  soggetto  si identifica; detta autocertificazione dovra'
essere  inoltrata  al servizio tributi del comune di Lugo entro e non
oltre il termine di pagamento della prima rata I.C.I. per l'anno 2000
con  la  possibilita',  per l'ufficio, di richiedere atti e documenti
qualora sia ritenuto necessario in sede di controllo;
    d)  in  caso  di  comproprieta' o contitolarita' di altro diritto
reale  di  godimento  sull'unita' abitativa da parte di piu' soggetti
aventi  diritto  alla  maggiore  detrazione  I.C.I.,  la sopra citata
autocertificazione dovra' essere prodotta da ciascun soggetto.
(Omissis).
00A8574;

                         Comune di Luisago;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Luisago

Il  comune di LUISAGO (provincia di Como) ha adottato, il 22 febbraio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
di  confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili nelle seguenti misure:
    a)  5  per mille per l'abitazione principale, cosi' come definita
dall'art. 8,  comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e relative
pertinenze;
    b) 5,5 per mille per le altre unita' immobiliari;
di  applicare  l'aliquota del 4 per mille per i fabbricati realizzati
per  la  vendita  e  non venduti (art. 3, comma 55, legge 23 dicembre
1996 n. 662);
di confermare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000
(Euro 103,29);
di   confermare  la  detrazione  relativa  all'abitazione  principale
nell'importo  pari a L. 350.000 (Euro 180,76) a favore delle seguenti
categorie di cittadini:
    1)  pensionati che compiono 60 anni di eta' nell'anno 2000 con un
reddito  annuo  lordo  dell'intero  nucleo  familiare non superiore a
L. 30.000.000  (Euro  15.493,71) piu L. 2.000.000 (Euro 1.032,91) per
ogni  familiare  a carico nell'anno 1999. Sono considerati a carico i
familiari cosi definiti ai fini IRPEF;
    2)  portatori  di  handicap, con attestato di invalidita' civile,
con  reddito annuo lordo dell'intero nucleo familiare non superiore a
L. 30.000.000  (Euro 15.493,71) piu' L. 2.000.000 (Euro 1.032,91) per
ogni familiare a carico nell'anno 1999;
di   confermare  la  detrazione  relativa  all'abitazione  principale
nell'importo  pari  a  L.  300.000  (Euro 154,94) a favore dei nuclei
familiari  il  cui  reddito  annuo  lordo  non  sia  superiore  a  L.
30.000.000  (Euro  15.493,71)  piu'  L. 2.000.000 (Euro 1.032,91) per
ogni familiare a carico. nell'anno 1999;
di precisare che per l'abitazione principale si intende:
    unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' da anziani o
disabili  che  trasferiscono  la residenza in istituti di ricovero, a
condizione che la stessa non risulti locata;
    abitazione concessa in uso gratuito ai familiari (parenti fino al
terzo grado ed affini fino al secondo grado);
di  stabilire  l'esclusione  dalla  suddetta maggior detrazione delle
abitazioni  classificate in catasto in categoria A/1, A/7, A/8 e A/9,
anche se appartenenti ai cittadini di cui sopra;
di stabilire, altresi', che la richiesta per usufruire dell'ulteriore
detrazione   dovra'   essere  presentata  entro  il  20  giugno  2000
all'ufficio tributi del comune, allegando la seguente documentazione:
    copia  del  modello  CUD  (ex  201 o 101) o 730 o 740 relativo ai
redditi percepiti nel 1999;
    stato di famiglia in carta libera;
    attestato  di invalidita'; e che i contribuenti che presenteranno
la  richiesta  entro  i  termini,  potranno, al momento del pagamento
delle rate I.C.I., gia' tenere conto della maggiore detrazione.
(Omissis).
00A8575;

                        Comune di Lumezzane;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lumezzane

Il comune di LUMEZZANE (provincia di Brescia) ha adottato, il 15 e il
23   dicembre   1999,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno  2000  l'aliquota  del  sei  per mille
dell'imposta   comunale  sugli  Immobili  per  tutte  le  fattispecie
soggette a tassazione, omissis.
(Omissis).
1.  di  approvare,  (omissis),  le  agevolazioni  in tema di maggiore
detrazione  dell'I.C.I.  previste  per  i proprietari dell'abitazione
principale, in conformita' ai criteri, (omissis);
2.  di  estendere  il  beneficio  in  oggetto  all'unita' immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti
locata;
3.  di  estendere  altresi' l'agevolazione in oggetto alle abitazioni
concesse  in  uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta e
di  secondo  grado  in  linea  retta  e  collaterale  che abbiano ivi
stabilito  la  propria residenza, secondo quanto previsto dall'art. 6
del regolamento comunale sull'I.C.I.;
    (Omissis).
Considerato  che  la  legge  prevede  che la maggiore detrazione puo'
essere  concessa  anche  limitatamente  a  categorie  di  soggetti in
situazioni  di  particolare  disagio  economico-sociale  e  dunque in
relazione ai criteri di seguito indicati:
  1) livello medio dei valori patrimoniali delle unita' immobiliari.
    a)  usufruiscono  del  beneficio i soggetti passivi d'imposta che
sono   titolari   dell'unita'   immobiliare   adibita  ad  abitazione
principale.  Usufruiscono  altresi'  del beneficio i soggetti passivi
d'imposta  che,  oltre  all'unita'  immobiliare adibita ad abitazione
principale  del  soggetto stesso, sono proprietari di: un garage o un
box se ubicato nello stesso comune dell'abitazione principale;
    b)  si  escludono  dal  beneficio  della  maggiore  detrazione  i
soggetti   passivi  di  imposta  che,  oltre  all'unita'  immobiliare
direttamente  adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo
stesso, sono proprietari di altra unita' immobiliare;
    c)  sono  altresi'  esclusi  dal  beneficio i soggetti passivi di
imposta che abbiano un'abitazione principale appartenente a categorie
catastali di particolare pregio quali:
      A1 - abitazioni di tipo signorile;
      A7 - abitazioni in villini;
      A8 - abitazioni in ville;
      A9 - castelli, palazzi di eminente pregio storico od artistico.
    d)  la  maggiore  detrazione  deve  essere  rapportata  al valore
catastale   dell'abitazione   principale.  L'importo  della  maggiore
detrazione  e'  pari a L. 200.000 per le unita' immobiliari di valore
inferiore  o  uguale  a  L. 100.000.000 ed a L. 140.000 per le unita'
immobiliari  il  cui  valore  non sia superiore a L. 140.000.000 come
sotto evidenziato:
Maggiore detrazione abitazione principale con rendita catastale x 100
non superiore a L. 100.000.000 L. 200.000
abitazione  principale con rendita catastale x 100 non superiore a L.
140.000.000 L. 140.000
abitazione   principale   con   rendita   catastale   x   100   oltre
L. 140.000.000 \\
  2)  situazioni di particolare disagio economico. Hanno diritto alla
maggiore detrazione coloro che, in relazione al numero dei componenti
il  nucleo  familiare,  risultano  avere  un  reddito  annuo  pari ai
seguenti valori:

Componenti il nucleo familiare          Reddito annuo
           -------                          -----
Una persona                             L. 12.750.000
Due persone                             L. 21.216.000
Tre persone                             L. 27.642.000
Quattro persone                         L. 32.946.000
Cinque persone                          L. 38.250.000
Sei persone                             L. 43.554.000
Sette persone                           L. 47.736.000


Il  reddito  e'  riferito  al  nucleo di convivenza familiare; per il
calcolo  della  situazione  economica,  al  fine  di  poter usufruire
dell'agevolazione  in  oggetto,  si  fa  riferimento  ai criteri e ai
parametri  previsti  nel  regolamento  comunale per la determinazione
dell'ISE. Per beneficiare delle detrazioni di cui sopra e' necessario
presentare al settore tributi del comune un'apposita domanda entro il
23 giugno 2000.
Ritenuto altresi' di stabilire per i criteri sopra indicati ai numeri
1) e 2):
    che  la nozione di abitazione principale e' quella cosi' definita
dalla normativa fiscale, nonche' dal regolamento in materia di I.C.I.
adottato   con   deliberazione  di  consiglio  comunale  n.  82,  del
27 novembre 1998;
    che, per la ripartizione e la fruizione della maggiore detrazione
d'imposta per l'abitazione principale, nel caso di contitolarita' del
possesso,  si fa rinvio ai criteri assunti dal decreto legislativo n.
504/1992.
(Omissis).
00A8576;

                     Comune di Lurate Caccivio;

      Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lurate Caccivio

Il  comune  di  LURATE  CACCIVIO  (provincia  di Como) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
  aliquota  del  5,5  per  mille  per  tutti  gli  immobili  soggetti
all'imposta;
  aliquota  del  4  per  mille  in favore di proprietari che eseguano
interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili o
inabitabili,  o  interventi  finalizzati  al  recupero di immobili di
interesse  artistico o architettonico localizzati nel centro storico,
ovvero  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali  oppure  all'utilizzo  di sottotetti; l'agevolazione e'
applicata  limitatamente  alle  unita'  immobiliari  oggetto di detti
interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
(Omissis).
00A8577;

                     Comune di Macerata Feltria;

     Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Macerata Feltria

Il  comune  di  MACERATA  FELTRIA  (provincia  di Pesaro e Urbino) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 come segue:
    abitazione principale aliquota 5 per mille;
    immobili   diversi  dalle  abitazioni  o  possedute  in  aggiunta
all'abitazione principale o alloggi non locati aliquote 6 per mille.
(Omissis).
00A8578;

                         Comune di Magliolo;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Magliolo

Il   comune  di  MAGLIOLO  (provincia  di  Savona)  ha  adottato,  il
16 dicembre  1999 e il 28 febbraio 2000, le seguenti deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n.
504/1992,   come  modificato  dall'art.  3,  comma  53,  del  decreto
legislativo  n.  662/1996,  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  nella  misura  del  4  per  mille  per  l'anno  2000, senza
applicare differenziazioni.
(Omissis).
Aumento della detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n.
504/1992  a  L.  300.000  per i soggetti in situazioni di particolare
disagio sociale.
Di individuare tali soggetti come segue:
    pensionati  con reddito non superiore a L. 12.000.000, qualora il
nucleo familiare sia composto da una persona;
    pensionati  con reddito non superiore a L. 19.000.000, qualora il
nucleo familiare sia composto da piu' persone.
(Omissis).
00A8579;

                    Comune di Magnano in Riviera;

    Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Magnano in Riviera

Il  comune  di MAGNANO IN RIVIERA (provincia di Udine) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura massima del 5 per mille, (omissis).
(Omissis).
00A8580;

                          Comune di Maiori;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Maiori

Il  comune  di  MAIORI (provincia di Salerno) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
nonche'   quelle  locate  contratto  registrato  a  soggetti  che  la
utilizzano  come  abitazione  principale;  nonche' unita' immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente, a condizione che la stessa risulti
non   locata;   nonche'   le  unita'  immobiliari  appartenenti  alle
cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa  adibite ad abitazione
principale  dei  soci  assegnatari; nonche' agli alloggi regolarmente
assegnati agli istituti case popolari:
    aliquota 5 per mille;
    detrazione L 200.000.
2.  immobili diversi dalle abitazioni, sia posseduti senza abitazione
principale, sia posseduti in aggiunta all'abitazione principale:
    aliquota 5,5 per mille.
3. alloggi non locati o se locati con durata inferiore all'anno:
    aliquota 7 per mille.
(Omissis).
00A8581;

                  Comune di Malborghetto-Valbruna;

   Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Malborghetto-Valbruna

Il  comune di MALBORGHETTO-VALBRUNA (provincia di Udine) ha adottato,
il  10  dicembre  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
2. di confermare per l'anno 2000, (omissis), l'aliquota differenziata
da  applicare  in  questo comune, ai fini I.C.I., con la precisazione
meglio  indicata in premessa per gli immobili diversi dall'abitazione
principale, nella seguente misura:
    4,5 per mille: abitazione principale;
    6,5 per mille: immobili diversi abitazione principale;
3.  di mantenere invariata la detrazione minima prevista dall'art. 8,
comma  2,  del  decreto legislativo n. 504/1992, elevata a L. 200.000
dall'art.  3,  comma  55,  della  legge n. 662/1996, per gli immobili
adibiti ad abitazione principale.
(Omissis).
00A8582;

                         Comune di Malegno;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Malegno

Il   comune  di  MALEGNO  (provincia  di  Brescia)  ha  adottato,  il
23 dicembre   1999,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  2000,  l'aliquota  dell'imposta  sugli
immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nel seguente
modo:
    aliquota  base  pari  al  5 per mille con detrazione per l'unita'
abitativa  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo pari
a L. 200.000;
    aliquota pari al 4 per mille per gli interventi volti al recupero
di   unita'   immobiliari   inagibili   o  inabitabili  o  interventi
finalizzati   al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico  o
architettonico  localizzati  nei  centri storici, cosi' come previsto
dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 1, comma 5.
(Omissis).
00A8583;

                          Comune di Mango;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mango

Il  comune  di  MANGO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 7 febbraio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1.  di  determinare,  per  l'anno  2000,  l'aliquota  comunale  sugli
immobili  istituita  con  decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre
1992, nella misura del 6,5 per mille.
(Omissis).
00A8584;

                           Comune di Mara;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mara

Il  comune di MARA (provincia di Sassari) ha adottato, il 24 febbraio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
di  determinare  per  l'anno 2000 l'aliquota del quattro per mille ai
fini dell'imposta comunale sugli immobili e la detrazione (ordinaria)
di L. 200.000 annue per le abitazioni principali.
(Omissis).
00A8585;

                         Comune di Maratea;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Maratea

Il  comune  di  MARATEA  (provincia  di  Potenza)  ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2000 nelle seguenti misure:
    6  per  mille  per  le  unita'  immobiliari adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze;
    7 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione
principale;
    7 per mille per le aree edificabili;
2.  di determinare in L. 300.000 l'importo della detrazione per tutte
le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale.
(Omissis).
00A8586;

                          Comune di Marcon;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Marcon

Il   comune   di  MARCON  (provincia  di  Venezia)  ha  adottato,  il
22 dicembre   1999,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nelle seguenti misure:
    aliquota ordinaria: 6 per mille;
    aliquota  per  le  abitazioni  principali  e relative pertinenze,
cosi'  come  definite  dall'art.  9  del  regolamento comunale per la
disciplina dell'imposta comunale sugli immobili: 5 per mille;
    aliquota per gli alloggi locati a titolo di abitazione principale
ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431: 5 per mille;
    aliquota alloggi non locati: 7 per mille;
    aliquota  alloggi non locati per i quali non risultino registrati
da almeno due anni contratti di locazione: 8 per mille.
2.  di  disporre,  per  l'anno di imposta 2000, ai sensi dell'art. 8,
comma   3,   del  decreto  legislativo  n.  504/1992  l'elevazione  a
L. 300.000  della  detrazione  d'imposta  per  le  unita' immobiliari
adibite  ad  abitazione  principale  limitatamente  alle categorie di
soggetti  in  situazione  di  particolare disagio economico e sociale
come cosi' individuate:
    nuclei   familiari   con   portatori   di  handicap,  ovvero  con
invalidita' accertata del 76%;
    nuclei  familiari il cui unico reddito sia costituito da pensioni
sociali,  pensioni  di  invalidita'  civile  o  pensioni integrate al
minimo.
(Omissis).
00A8587;

                    Comune di Marebbe (Enneberg);

    Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Marebbe (Enneberg)

Il  comune  di MAREBBE ENNEBERG (provincia di Bolzano) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  determinare,  per l'anno 2000, le seguenti aliquote d'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.):
    a)   4,9  per  mille  per  gli  immobili  adibiti  ad  abitazione
principale  da  parte  di  persone fisiche, gli immobili posseduti da
enti   senza  scopo  di  lucro  e  per  gli  immobili  diversi  dalle
abitazioni;
    b)   5,2  per  mille  per  gli  immobili  posseduti  in  aggiunta
all'abitazione  principale  (abitazioni  sfitte,  abitazioni  date in
locazione sempre che non trattasi di abitazioni locate a soggetti che
,  le  adibiscono ad' abitazione principale, seconde case, abitazioni
affittate per scopi turistici, ecc.);
2. di confermare la detrazione d'imposta I.C.I. per l'anno 2000 nella
misura di L. 500.000 - limitatamente all'abitazione principale.
(Omissis).
00A8588;

                        Comune di Marostica;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Marostica

Il comune di MAROSTICA (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1)   di   determinare,  (omissis),  le  aliquote  per  l'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000, come
segue:
    a)  aliquota  del  5 per mille sui fabbricati urbani destinati ad
abitazione principale come definita dal comma 2, dell'art. 8, decreto
legislativo n. 504/92 e art. 5, del regolamento comunale;
    b)  aliquota del 5 per mille sui fabbricati dati in locazione con
contratti  agevolati ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge n. 431/1998
e art. 1, decreto ministeriale 5 marzo 1999;
    c) aliquota del 7 per mille sul seguenti immobili: (*) fabbricati
urbani classificati nelle categorie catastali dei gruppi:
      A)  "diversi  dall'abitazione principale" e dei fabbricati dati
in locazione come sopra indicato;
      B) collegi, scuole, uffici pubblici ecc:
      C) negozi, magazzini, rimesse e autorimesse ecc:
      D) alberghi, fabbricati commerciali, industriali ecc:;
(*) aree fabbricabili;
(*) terreni agricoli;
    d)  detrazione per l'abitazione principale e' di L. 200.000 (cfr.
comma  2,  art.  55, legge 23 dicembre 1996, n. 662) limitatamente ai
soggetti  di  cui  alle  lettere  a)  b)  c)  dell'art.  5  del nuovo
regolamento comunale.
(Omissis).
00A8589;

                     Comune di Martignana Di Po;

     Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Martignana Di Po

Il  comune di MARTIGNANA DI PO (provincia di Cremona) ha adottato, il
28   febbraio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno d'imposta 2000 nella
misura indifferenziata del 5 per mille;
2. di determinare per l'anno 2000 in L. 200.000 fino alla concorrenza
del  suo  ammontare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita da
soggetto passivo ad abitazione principale rapportando tale detrazione
al  periodo  dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Se  l'unita'  immobiliare e' adibita ad abitazione principale di piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.  Per abitazione principale si intende quella nella quale il
contribuente,  che  la  possiede  a titolo di proprieta', usufrutto o
altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
3.  di  stabilire che, per il periodo di imposta 1998, e' considerata
abitazione  principale  anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo
di  proprieta'  o  di  usufrutto  da  parte di anziani o disabili che
acquisiscono  la  residenza  in  istituto  di  ricovero o sanitario a
seguito  di  ricovero  permanente  purche'  l'unita'  immobiliare non
risulti locata;
4.  di  stabilire,  per  l'anno  2000,  l'applicazione  dell'aliquota
ordinaria del 5 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro.
(Omissis).
00A8590;

                        Comune di Martignano;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Martignano

Il  comune  di  MARTIGNANO  (provincia  di  Lecce)  ha  adottato,  il
25 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  disporre  che,  per  l'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.),
vengano applicate per l'anno 2000 le seguenti aliquote:
    4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
    6 per mille per le unita' immobiliari tenute a disposizione e per
le aree fabbricabili;
di   disporre,   inoltre,   che  per  l'abitazione  principale  venga
riconosciuta  la detrazione d'imposta di L. 200.000 in rapporto ad un
anno.
(Omissis).
00A8591;

                          Comune di Marzi;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Marzi

Il  comune  di  MARZI  (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  stabilire per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. pari al 6,4 per mille
per   tutti  gli  immobili  ad  eccezione  di  quelli  sottoposti  ad
interventi  di recupero per renderli agibili ed abitabili per i quali
l'aliquota e' fissata al 3 per mille;
di stabilire, altresi', che la detrazione per l'abitazione principale
e' fissata in L. 200.000.
(Omissis).
00A8592;

                    Comune di Masera' di Padova;

     Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Masera' di Padova

Il comune di MASERA' di PADOVA (provincia di Padova) ha adottato, l'8
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di  fissare  le  seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta comunale
sugli immobili per l'esercizio 2000:
    aliquota  del  4,5  per  mille per le abitazioni principali e sue
pertinenze accatastate in cat. C6 (rimesse e autorimesse);
    aliquota  del  5,3  per  mille  per  le  altre unita' immobiliari
diverse dalle abitazioni principali;
    aliquota del 5,3 per mille per i terreni agricoli;
    aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati e per le aree
fabbricabili.
Detrazione  per  unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale
L. 200.000 annue.
Ulteriore  detrazione di L. 100.000 per unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale ed accatastata nelle categorie A/2 - A/3 - A/4
-  A/5 - A/6 per nucleo familiare titolare di sola pensione sociale e
che  non  possegga  a  titolo  di proprieta', uso, usufrutto, o altro
diritto  reale  di  godimento altri fabbricati su tutto il territorio
nazionale.
Ulteriore  detrazione di L. 100.000 per unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale ed accatastata nelle categorie A/2 - A/3 - A/4
-  A/5  - A/6 per nucleo familiare con soggetti portatori di handicap
con invalidita' al 100%.
Ulteriore  detrazione di L. 100.000 per unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale ed accatastata nelle categorie A/2 - A/3 - A/4
-  A/5  -  A/6  per  nucleo  familiare  con  tre o piu' figli di eta'
inferiore  a  diciotto  anni,  studenti  o  disoccupati alla data del
1o gennaio 2000.
Le suddette detrazioni sono cumulabili.
(Omissis).
00A8593;

                          Comune di Mattie;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mattie

Il comune di MATTIE (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
2. di  confermare,  per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  nella  misura  del  4,5  per  mille per l'abitazione
principale,  del  5,5  per  mille per tutti gli altri fabbricati ed i
terreni edificabili;
3.   di  confermare  in  lire  200.000  la  detrazione  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
d'imposta;
4.  di dare atto che con propria deliberazione n. 32, del 30 novembre
1998,  esecutiva  e'  stato  approvato il regolamento comunale per la
disciplina  dell'imposta  comunale sugli immobili I.C.I. a valere dal
1o  gennaio 1999 e che con propria deliberazione n. 7 assunta in data
odierna,  e'  stato modificato l'art. 19 del regolamento comunale per
la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. con effetto
dal  1o  gennaio  2000,  ai  sensi dell'art. 30, commi 12 e 13, della
legge 23 dicembre 1999 n. 488.
(Omissis).
00A8594;

                          Comune di Mazze';

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mazze'

Il comune di MAZZE' (provincia di Torino) ha adottato, il 21 dicembre
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1.  per  l'anno  2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,3
per mille e, quindi, invariata rispetto l'anno 1999;
2.  resta  invariata  e  fissata  in  L.  200.000  la  detrazione per
l'abitazione principale.
(Omissis).
00A8595;

                   Comune di Mazzo di Valtellina;

    Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mazzo di Valtellina

Il  comune di MAZZO DI VALTELLINA (provincia di Sondrio) ha adottato,
il  29  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
riconfermare  nella  misura  del 4,5 per mille, l'aliquota per l'anno
2000,  per l'imposta comunale sugli immobili istituita e disciplinata
dal  decreto  legislativo  n.  504  del 30 dicembre 1992 e successive
modificazioni, (omissis).
(Omissis).
00A8596;

                         Comune di Mentana;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mentana

Il  comune di MENTANA (provincia di Roma) ha adottato, il 21 dicembre
1999  e  il  6  marzo  2000,  le seguenti deliberazioni in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare, (omissis), per l'anno 2000 la misura dell'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  I.C.I. al 5,5 per mille alle
condizioni   tutte  di  cui  agli  art.  1  e  seguenti  del  decreto
legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992;
2.  di  determinare  una detrazione di L. 200.000 dell'imposta dovuta
per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale rapportata al
periodo dell'anno;
3.  di  autorizzare  la  riduzione  del  50%  di  cui  alla legge del
23 dicembre  1996 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
o   l'inabilita'  e  di  fatto  non  utilizzati  fermo  restando  che
l'inagibilita'  a l'inabitabilita' sia accertata dall'ufficio tecnico
comunale  a  in alternativa con la dichiarazione sostitutiva ai sensi
della legge n. 15 del 4 gennaio 1968;
4.  di  applicare  l'aliquota  agevolata al 4 per mille a favore, dei
proprietari  che eseguono interventi volti al recupero di immobili di
interesse  artistico e architettonico localizzati nei centri storici,
limitatamente  alla  durata  di  anni 3 dall'inizio lavori, allegando
idonea documentazione alla dichiarazione I.C.I.
(Omissis).
1.  di  concedere, (omissis), una ulteriore detrazione di L. 200.000,
da  aggiungersi  alla detrazione concessa per l'abitazione principale
alle seguenti categorie di contribuenti:
    a)  famiglie  aventi  nel  proprio nucleo famigliare portatori di
handicap  con un reddito complessivo annuo lordo fino a 42 milioni di
lire  e  il  cui  nucleo  non deve possedere oltre alla casa abitata,
immobili  con  valore  al  fini  I.C.I., supera 50 milioni dl lire. I
soggetti   aventi   diritto  a  tale  agevolazione  sono  coloro  che
usufruiscono dei benefici di cui all'art. 2 della legge n. 118 del 30
marzo  1971,  per  i  quali e' stata certificata l'applicazione delle
norme stabilite dalla legge n. 18 dell'11 febbraio 1980.
    b) di concedere inoltre una ulteriore detrazione di lire 200.000,
da  aggiungere  a  quella  concessa per l'abitazione principale, alle
coppie  che  hanno contratto matrimonio nell'anno 1999 e che hanno un
reddito complessivo annuo lordo fino a L. 42.000.000.
Per  aver  diritto  all'ulteriore  detrazione, i richiedenti dovranno
inoltrare istanza al sindaco, allegando idonea documentazione.
2. le  menzionate  agevolazione  entreranno  in  vigore a partire dal
1o gennaio 2000.
(Omissis).
00A8597;

                          Comune di Mergo;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mergo

Il  comune  di MERGO (provincia di Ancona) ha adottato, il 28 gennaio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
2)  di  determinare  l'aliquota  unica  dell'imposta  comunale  sugli
immobili nella misura del 5,5 per mille, nonche' una detrazione unica
pari e L. 200.000 per l'anno 2000.
(Omissis).
00A8598;

                         Comune di Mezzegra;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mezzegra

Il comune di MEZZEGRA (provincia di Como) ha adottato, il 28 novembre
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1. di  fissare, per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che
segue,  le  aliquote  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504:
    per  le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle
persone  fisiche  soggetti passivi residenti nel comune: aliquota 4,5
per mille;
    per tutti gli altri soggetti passivi: aliquota 5 per mille.
2. di  determinare,  per  l'anno  2000,  le riduzioni e le detrazioni
d'imposta come da prospetto che segue:
    Tipologia   degli  immobili  nonche'  categorie  di  soggetti  in
situazioni  di  particolare  disagio economico-sociale: per le unita'
immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale dei soggetti passivi
residenti  e per anziani e disabili che trasferiscono la residenza in
istituti  di  ricovero  o  sanitari a seguito di ricovero permanente;
detrazione d'imposta (Lire in ragione annua): L. 200.000.
(Omissis).
00A8599;

                         Comune di Miasino;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Miasino

Il  comune  di  MIASINO (provincia di Novara) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  confermare  per  l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5
per   mille   per   l'abitazione   principale   e  per  gli  immobili
pertinenzialmente  collegati alla prima casa e altresi' per quelli ad
essa assimilati dal vigente regolamento comunale, e di fissare il 6,5
per   mille  l'aliquota  per  le  abitazioni  possedute  in  aggiunta
all'abitazione   principale   e   per   gli  immobili  diversi  dalle
abitazioni.  Di  non  stabilire  altre  riduzioni e detrazioni se non
quelle  rigorosamente  indicate  dall'art.  8, decreto legislativo n.
504/1992,  come  sostituito  dall'art.  3,  comma  55, della legge n.
662/1996.
(Omissis).
00A8600;

                     Comune di Minervino Murge;

      Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Minervino Murge

Il  comune  di  MINERVINO  MURGE  (provincia  di Bari) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  stabilire  -  per il c.a. 2000 - l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura unica del 6 per mille;
di  stabilire  -  per lo stesso anno 2000 e per tutti i possessori di
immobili  siti  in  questo  comune  e  direttamente adibiti a propria
abitazione  principale  - la detrazione di imposta prevista dall'art.
8,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura di
L. 200.000;
di  stabilire, a norma dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre
1996,  n.  662, che e' considerata direttamente adibita ad abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di