Approvare, si' come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione del settore ragioneria e finanze/tributi prot. int. n. 8 del 1o febbraio 2000, che forma parte integrante sostanziale del presente, cosi' come modificata dall'emendamento presentato dalla maggioranza; Modificare, per effetto dell'emendamento approvato, il dispositivo della proposta di deliberazione nel modo seguente: Al punto 1 viene sostituita l'aliquota ordinaria dal 6,5 per mille al 7 per mille; Al punto 2, la lettera a), b), c), in misura del 6 per mille viene sostituito con 5 per mille; la lettera e) in misura del 6,5 per mille viene sostituito con 7 per mille; (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria al 6,5 per mille; 2. stabilire, ai sensi del comma 53, dell'art. 3, della legge n. 662/1996, le seguenti misure percentuali dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), le cui superfici insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune di Civitavecchia, secondo le diverse destinazioni d'uso: a) in misura del 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale ad esclusione della categoria catastale A/ 1; b) in misura del 6 per mille per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito da persone fisiche ad un familiare entro il primo grado di parentela che la utilizzi come abitazione principale ed ivi abbia la residenza anagrafica; c) in misura del 6 per mille per le pertinenze (garage e/o cantina a corpo del fabbricato con autonoma rendita catastale; d) in misura del 7 per mille per gli altri immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale non locati e/o tenuti a disposizione; e) misura del 6,5 per mille per gli altri immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, concessi in locazione, con contratto di locazione registrato; f) in misura del 7 per mille per opifici con categoria catastale D; g) in misura del 7 per mille per istituti di credito, cambio e assicurazioni categoria catastale D; h) in misura del 7 per mille per abitazioni di tipo signorile con categoria catastale A/1; i) in misura del 4 per mille per l'unita' immobiliare, posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; j) in misura del 7 per mille per le aree fabbricabili; k) di fissare per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale una detrazione ordinaria pari a L. 200.000 ed approvare l'unito prospetto contenente le categorie dei soggetti beneficiari delle detrazioni dall'imposta fino ad un massimo di L. 500.000; l) di approvare lo schema delle aliquote ICI per l'anno 2000 e lo schema delle detrazioni che formano parte integrante della presente deliberazione. (Omissis). Aliquota ordinaria 2000 - 7 per mille Variazioni all'aliquota ordinaria: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5 per mille; pertinenze (garage e/o cantina a corpo del fabbricato con autonoma rendita catastale): 5 per mille; immobile concesso in uso gratuito solo ed esclusivamente ad un familiare entro il primo grado di parentela (padre/figlio) che lo utilizzi come abitazione principale, ed ivi abbia residenza anagrafica: 5 per mille; immobile posseduto in aggiunta all'abitazione principale, concesso in locazione con contratto di locazione registrato: 7 per mille; immobile posseduto in aggiunta all'abitazione principale non locato e/o tenuto a disposizione: 7 per mille; unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: 4 per mille; immobile di tipo signorile con categoria catastale A/1: 7 per mille; per opifici con categoria catastale D: 7 per mille; istituti di credito, cambio e assicurazioni con categoria catastale D5: 7 per mille; aree fabbricabili: 7 per mille; terreni agricoli: esenti. La detrazione ordinaria dell'imposta solo sull'abitazione principale e' di L. 200.000. Detrazioni dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Anno 2000 - Proprietari di unico immobile e pertinenze (garage e/o cantina) "direttamente occupate Detrazione massima ammessa per l'abitazione principale CATEGORIA DEI BENEFICIARI ===================================================================== ===================================================================== | |A favore dei pensionati ultrasessantenni per i quali la | |somma dei redditi componenti la scheda anagrafica non A|400.000|superi lire 20.000.000 annui, ai fini dell'imponibile IRPEF --------------------------------------------------------------------- | |A favore dei pensionati ultrasessantenni per i quali la | |somma dei redditi componenti la scheda anagrafica non B|300.000|superi lire 25.000.000 annui, ai fini dell'imponibile IRPEF --------------------------------------------------------------------- | |A favore dei contribuenti nella cui scheda anagrafica è | |presente una persona portatrice di handicap (percentuali di | |invalidità superiore al 75%) e la somma dei redditi | |componenti la scheda anagrafica non superi L. 55.000.000 C|500.000|annui ai fini imponibile (Omissis). 00A8499; Comune di Codigoro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Codigoro Il comune di CODIGORO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 14 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare (Omissis) l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del: 7 per mille per le abitazioni non locate e per le abitazioni tenute a disposizione e relative pertinenze. L'imposta dovuta e' rapportata al periodo dell'anno in cui sussiste detta situazione; 6,1 per mille (aliquota ordinaria) per gli immobili adibiti ad abitazione principale, immobili diversi dalle abitazioni e per tutti gli immobili non ricompresi nelle fattispecie precedenti; 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, e pertanto con diritto all'applicazione della detrazione, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 elevabile a L. 500.000 per le famiglie in stato di disagio economico-sociale. Dette detrazioni vanno rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; Il riconoscimento dello stato di disagio economico sociale viene riconosciuto con riferimento al reddito relativo all'anno 1999 secondo i criteri adottati dalla giunta comunale e precisamente: Imponibile lordo, dedotto il reddito dell'abitazione principale: A) Pensionati e portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un reddito da pensione non superiore a L. 15.050.000 annui lordi riferito all'anno 1999 ed essere in condizione non lavorativa; B) Pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile ai fini dell'I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo famigliare fino a L. 24.303.000 piu' L. 1.860.000 per ogni persona a carico; C) Disoccupati con reddito annuale imponibile, al fini dell'I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo famigliare, fino a L. 24.303.000 piu' L. 1.860.000 per ogni persona a carico; D) Famiglie numerose in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2000: nucleo famigliare composto da 6 persone o piu' componenti al 1o gennaio 2000; reddito famigliare riferito all'anno 1999 non superiore a L. 90.300.000 lordi annui nel caso di una famiglia di sei componenti, a tal reddito si aggiungono L. 15.050.000 lordi annui per ogni componente superiore a 6. E) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti. Gli interessati dovranno presentare apposita istanza o autocertificazione entro il 30 giugno 2000 con effetto per l'anno stesso, per ottenere il riconoscimento del diritto a tale agevolazione, stabilendo che le domande si intendono accolte qualora non venga notificato un provvedimento di diniego nei trenta giorni successivi al ricevimento da parte dell'ufficio competente. (Omissis). 00A8500; Comune di Cogliate; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cogliate Il comune di COGLIATE (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote d'imposta I.C.I.; Aliquota ordinaria 5,7 per mille; Aliquota per abitazione principale 4,8 per mille detrazione L. 200.000. (Omissis). 00A8501; Comune di Collepardo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Collepardo Il comune di COLLEPARDO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 15 ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille; 2. di diversificare tale aliquota, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati, stabilendola, per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille. (Omissis). 00A8502; Comune di Conco; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Conco Il comune di CONCO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Aliquota del 5 per mille da applicare al valore delle abitazioni principali, come definite dall'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992, posseduta da persone fisiche oppure utilizzate dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, aventi residenza anagrafica in questo comune; Aliquota ordinaria del 6 per mille da applicare al valore di tutti gli altri immobili. (Omissis). 00A8503; Comune di Copiano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Copiano Il comune di COPIANO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di recepire la proposta del responsabile del servizio, determinando, per le motivazioni esplicitate cui si rinvia, al 6 per mille l'aliquota dell'imposta per l'anno 2000; 2. di stabilire di rinviare alla definizione della procedura di accertamento la eventuale diversificazione dell'aliquota a favore di talune categorie di contribuenti; 3. di dare atto che per l'unita' adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, con inclusione delle pertinenze della stessa, come dettagliate nel vigente regolamento, si detraggono L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A8504; Comune di Cornegliano Laudense; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cornegliano Laudense Il comune di CORNEGLIANO LAUDENSE (provincia di Lodi) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1o gennaio 2000: aliquota ridotta da applicare: per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze come stabilito dall'art. 30, comma 12, legge n. 488 del 23 dicembre 1999: 5 per mille; per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille; aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locale ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6 per mille; aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille; aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille; aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7, della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie: organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266 iscritte nel registro istituito dalle regioni: 6 per mille; cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 6 per mille; non viene riconosciuta aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti: al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili; al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico; alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali; all'utilizzo di sottotetti; da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, legge 27 dicembre 1997 n. 449; Aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lett. a) dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune con raccomandata R.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. l'aliquota e' stabilita nella misura del 6 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di beni; 5. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. E' prevista inoltre la riduzione dell'imposta del 50% per le unita' immobiliari appartenenti all'ALER (ex I.A.C.P.) come previsto dall'art. 8, parte 3, del decreto legislativo n. 504/1992 per come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996; 6. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 7. (Omissis). 8. (Omissis). 9. di dare atto che ai sensi del secondo comma dell'art. 58, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9, del decreto legislativo n. 504/1992, relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cancellazione dei predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 00A8505; Comune di Correggio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Correggio Il comune di CORREGGIO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 17 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. da applicare nelle seguenti misure: 6 per mille (aliquota ordinaria) altri fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli; 4,5 per mille abitazione principale; 7 per mille abitazioni sfitte; 0,01 per mille abitazione data in locazione (gia' sfitta); 2. di stabilire che i proprietari di immobili che daranno in locazione gli stessi, utilizzando lo schema tipo del contratto depositato in comune dalle organizzazioni firmatarie, per poter beneficiare dell'aliquota agevolata dovranno darne comunicazione scritta all'ente nel corso del 2000, dimostrando che nei periodi di imposta precedenti hanno corrisposto l'I.C.I. nella misura del 7 per mille; (Omissis). 00A8506; Comune di Cozzo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cozzo Il comune di COZZO (provincia di Pavia) ha adottato, il 1o febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di riconfermare ed applicare con effetto 1o gennaio 2000 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con l'aliquota del 6 per mille secondo le modalita' delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; di confermare in L. 200.000 la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale cosi' come previsto dalla legge. (Omissis). 00A8507; Comune di Cuccaro Monferrato; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cuccaro Monferrato Il comune di CUCCARO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota nella misura differenziata in relazione alla tipologia d'uso degli immobili nel modo seguente: aliquota ordinaria 5,5 per mille; abitazione principale 5,5 per mille; detrazione L. 220.000; immobili tenuti a disposizione 5,5 per mille (sono da considerarsi nella predetta categoria gli immobili posseduti come residenza secondaria); aliquota agevolata 3 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili). Tale aliquota agevolata sara' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). 00A8508; Comune di Curno; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Curno Il comune di CURNO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo comune come segue: terreni agricoli: 5 per mille; aree fabbricabili: 7 per mille; categoria catastale: A/1 - A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 - A/8 A/9 - A/11; 1) se gli immobili sono adibiti ad abitazione principale: 5 per mille; 2) se gli immobili non sono adibiti ad abitazione principale 5,5 per mille; categoria catastale: A/10: 6,5 per mille; categoria catastale: B/1 - B/2 - B/3 - B/4 - B/5 - B/6 - B/7 - B/8: 5 per mille; categoria catastale: C/2 - C/3 - C/4 - C/5 - C/7: 6,5 per mille Categoria catastale: C/1: 7 per mille; categoria catastale: C/6: 5 per mille; categoria catastale: D/1 - D/2 - D/3 - D/4 - D/5 -D/6 - D/7 - D/9 D/10 - D/11 - D/12: 6,5 per mille; categoria catastale: D/8: 7 per mille. In deroga a quanto sopra stabilito, per gli immobili appartenenti alle categorie catastali: A/10 - C/1 - C/2 - C/3 - C/4 - C/7, posseduti almeno al 50% da persone fisiche residenti nel comune che vi esercitano direttamente attivita' di tipo artigianale, commerciale o industriale, l'aliquota da applicare e' il 5 per mille sull'intero valore catastale. I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono attestare tale condizione, presentando al comune, entro il termine di legge per il versamento della 1a rata dell'imposta, apposito modulo debitamente compilato, disponibile presso lo sportello dell'ufficio tributi. (Omissis). 00A8509; Comune di Custonaci; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Custonaci Il comune di CUSTONACI (provincia di Trapani) ha adottato, il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: 1) aliquota ordinaria: 6 per mille; 2) abitazioni in aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille; 2. di determinare, per l'anno 2000, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: 1) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000 annue. (Omissis). 00A8510; Comune di Dicomano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Dicomano Il comune di DICOMANO (provincia di Firenze) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure seguenti, per l'anno 2000, ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 53, legge 662/1996: 6 per mille per unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (e relativa pertinenza) di persone fisiche soggetti passivi di imposta residenti nel comune; 7 per mille per gli altri immobili; 2. di confermare per l'anno 2000 la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (e relativa pertinenza) del soggetto passivo in L. 210.000, ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; (Omissis). 00A8511; Comune di Dignano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Dignano Il comune di DIGNANO (provincia di Udine) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Dignano ed in tutti i casi riportati all'art. 3 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; nella misura del 5 per mille l'aliquota riferita a tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale di cui al punto precedente; di determinare per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in lire 250.000. (Omissis). 00A8512; Comune di Dobbiaco (Toblach); Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Dobbiaco (Toblach) Il comune di DOBBIACO (TOBLACH) (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure sottoelencate: aliquota in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (vedasi regolamento comunale sull'imposta comunale sugli immobili): 4 per mille; per gli immobili aventi caratteristiche di seconda casa , posseduti in aggiunta all'abitazione principale dai soggetti indicati nell'art. 18, comma 1, del T.U. delle leggi regionali concernenti la disciplina dell'imposta di soggiorno , (D.P.G.R. 23 dicembre 1982, n. 9/L) 7 per mille; per gli alloggi non locati per un periodo superiore a 120 giorni all'anno, esclusi gli alloggi con camere ed appartamenti per ferie, locati secondo le modalita' fissate con D.P.G.P. n. 32 del 27 agosto 1996: 7 per mille; per tutti gli altri soggetti passivi ed unita' immobiliari: 5,3 per mille. 2. di aumentare per l'esercizio 2000 e per i motivi di cui nelle premesse ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel testo vigente da L. 200.000 a L. 500.000 l'importo di detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo vigente. 4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A8513; Comune di Domicella; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Domicella Il comune di DOMICELLA (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). fissare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille. (Omissis). 00A8514; Comune di Domus De Maria; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Domus De Maria Il comune di DOMUS de MARIA (provincia di Cagliari) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nel seguente modo: abitazione principale aliquota 5 per mille detrazione L. 300.000; altri immobili aliquota 6 per mille detrazione. (Omissis). 00A8515; Comune di Donato; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Donato Il comune di DONATO (provincia di Biella) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii. nelle seguenti misure: a) 6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili; b) 6,5 per mille per gli altri fabbricati; 2. di riconoscere per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii., per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione d'imposta minima fissata di L. 200.000; 3. di dare atto che alle unita' immobiliari qualificabili come pertinenza si applica l'aliquota di cui alla precedente lettera b); 4. di dare atto che i proprietari ovvero i soggetti aventi titoli sulle unita' immobiliari destinate ad abitazioni se locate o concesse a qualsiasi titolo a terzi che le utilizzano come abitazione principale, non potranno beneficiare dell'aliquota ordinaria fissata nella misura del 6 per mille e non potranno fruire della detrazione di cui al precedente punto 2). (Omissis). 00A8516; Comune di Dorsino; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Dorsino Il comune di DORSINO (provincia di Trento) ha adottato, il 2 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille e di fissare altresi' la detrazione dell'imposta dovuta per unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo I.C.I. in L. 240.000. (Omissis). 00A8517; Comune di Dubino; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Dubino Il comune di DUBINO (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille per l'abitazione principale e del 5 per mille per le altre abitazioni; 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene stabilita in L. 220.000. (Omissis). 00A8518; Comune di Esanatoglia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Esanatoglia Il comune di ESANATOGLIA (provincia di Macerata) ha adottato, il 20 e il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di applicare per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille; 2. di confermare nella misura di L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 00A8519; Comune di Este; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Este Il comune di ESTE (provincia di Padova) ha adottato, il 29 ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare l'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 2000 secondo le seguenti indicazioni: A) aliquote per l'applicazione dell'imposta: 4 per mille per gli interventi a sostegno dell'edilizia, per il periodo di anni tre dalla data di inizio dei lavori, finalizzati: a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili; b) ad interventi di recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico; c) ad interventi diretti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, e volti all'utilizzo di sottotetti; 5,2 per mille per le unita' immobiliari di proprieta' adibite ad abitazione principale; 5,2 per mille per le unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati di proprieta' degli I.A.C.P.; 5,2 per mille per unita' immobiliari posseduti a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 5,2 per mille per le unita' immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le adibiscono ad abitazione principale; 6,35 per mille per le unita' immobiliari di proprieta' oltre l'abitazione principale ed altri immobili comunque classificati; 7 per mille per alloggi non locati; B) detrazione dell'importo di L. 200.000: per le unita' immobiliari di proprieta' destinate ad abitazione principale; per unita' immobiliari posseduti a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; per le unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati di proprieta' degli I.A.C.P. (Omissis). 00A8520; Comune di Fagagna; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fagagna Il comune di FAGAGNA (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille e di fissare la detrazione per abitazioni principali in L. 200.000. (Omissis). 00A8521; Comune di Farra Di Soligo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Farra Di Soligo Il comune di FARRA di SOLIGO (provincia di Treviso) ha adottato, il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura unica del sei per mille per tutte le unita' immobiliari; 2. di prendere atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' fissata dal 2000 in L. 200.000; 3. di equiparare alle abitazioni principali: le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. (Omissis). 00A8522; Comune di Favignana; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Favignana Il comune di FAVIGNANA (provincia di Trapani) ha adottato, il 14 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). su abitazione principale 4,5 per mille; su tutti gli altri immobili 6 per mille); detrazione abitazione principale nella misura di legge pari a L. 200.000. (Omissis). 00A8523; Comune di Felonica; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Felonica Il comune di FELONICA (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con l'art. 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura unica del 6,75 per mille in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996. (Omissis). 00A8524; Comune di Fiano Romano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fiano Romano Il comune di FIANO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di approvare la tabella tariffaria per l'applicazione dell'I.C.I. dal 1o gennaio 2000 come segue: 1) aliquota ordinaria: 6 per mille; 2) aliquota per abitazione principale 4,5 per mille; 3) detrazione per l'abitazione principale L. 350.000; 4) detrazione per i proprietari di unica unita' immobiliare che sia adibita ad abitazione principale con relative pertinenze purche' titolari di sola pensione sociale o portatori di handicap riconosciuti al 100%. Il cui reddito complessivo del proprio nucleo familiare non superi i 15 milioni L. 450.000. (Omissis). 00A8525; Comune di Fiesso Umbertiano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fiesso Umbertiano Il comune di FIESSO UMBERTIANO (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota ordinaria 7 per mille; aliquota per abitazione principale 5,5 per mille; di confermare la detrazione dell'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 210.000. (Omissis). 00A8526; Comune di Fino Mornasco; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fino Mornasco Il comune di FINO MORNASCO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, le seguenti aliquote: immobili adibiti ad abitazione principale, locati come abitazione principale con regolare contratto, ceduti a titolo gratuito a parenti, e pertinenze delle abitazioni, secondo le disposizioni del vigente regolamento: aliquota 4.7 per mille; immobili diversi dalle abitazioni (ad eccezione delle pertinenze dell'abitazione principale) o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o non locato: aliquota 6 per mille; immobili posseduti da enti senza scopo di lucro: aliquota 4.7 per mille; 2. di darsi atto che viene considerata adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di determinare le seguenti detrazioni di imposta: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000; unita' immobiliari adibite ad abitazione principale L. 500.000 ad esclusione delle unita' classificate in catasto in A/1, A/7, A/8, A/9, appartenenti a: A) pensionati con almeno sessanta anni, con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti dei nucleo familiare fino a L. 23.500.000, piu' L. 1.700.000 per ogni persona a carico; B) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile pari al 46%, con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti dei nucleo familiare fino a L. 23.500.000 piu' L. 1.700.000 per ogni persona a carico; C) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma del vigente regolamento, se non gia' beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti; 4. di stabilire che le richieste, per usufruire della maggiore detrazione sull'abitazione principale dovranno pervenire entro il 30 giugno 2000 corredate dalla necessaria documentazione probatoria; (Omissis). 00A8527; Comune di Fonni; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fonni Il comune di FONNI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille per tutte le categorie di immobili e confermare per l'abitazione principale la detrazione di L. 200.000 spettanti per legge. (Omissis). 00A8528; Comune di Fontanelice; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fontanelice Il comune di FONTANELICE (provincia di Bologna) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria del 5,7 per mille per tutti gli immobili e le aree fabbricati situati nel territorio comunale ad eccezione di quelli elencati al successivo punto b) per i quali e' stabilita un'aliquota maggiorata; b) aliquota maggiorata nella misura del 6,7 per mille per unita' immobiliare adibita ad abitazione non locata e/o non occupata e/o non a disposizione, intendendosi quelle abitazioni prive di qualsiasi allacciamento ai servizi luce, acqua, gas e telefono, nonche' per le aree fabbricabili urbanizzate. 2. di determinare la detrazione di imposta per l'abitazione principale nelle misure seguenti: detrazione di L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi; detrazione di L. 300.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovano nelle condizioni sotto specificate: a) famiglie con piu' di due figli a carico ai fini fiscali, con reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito all'anno precedente, non superiore a L. 10.000.000 annui; b) famiglie composte da uno o due componenti che abbiano entrambe compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' al 1o gennaio 2000, titolari di solo reddito di pensione, non superiore ali minimo INPS; c) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, con invalidita' superiore al 66% o anziano non autosufficiente, certificato dall'Azienda U.S.L., con reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito all'anno precedente, non superiore a L. 10.000.000 annui; d) soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare formato esclusivamente da giovani coppie, con o senza figli, avente i seguenti requisiti: essere coniugati o conviventi da non oltre due anni alla data del 1o gennaio 2000; essere entrambi di eta' inferiore a trentacinque anni alla data del 1o gennaio 2000; reddito familiare complessivo imponibile IRPEF non superiore a L. 12.000.000 pro-capite; In tutti i casi enunciati l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 100.000 e' subordinata alla condizione che l'abitazione su cui grava l'imposta sia l'unico immobile posseduto a titolo di proprieta' o altro diritto reale da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data del 1o gennaio 2000. Le detrazioni saranno applicate al periodo dell'anno in cui permarra' la predetta condizione abitativa di proprieta'; La detrazione di L. 300.000 spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o contitolari di altro diritto reale di godimento sulla medesima unita'; 3. di determinare i seguenti criteri applicativi: il contribuente deve presentare apposita autocertificazione nella quale deve dichiarare: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, tutte le indicazioni reddituali imponibili e quelle relative ai disagi di cui al punto 2 lett. c) che danno diritto alla detrazione di L. 300.000. A titolo esemplificativo: per i portatori di handicap eventuale indicazione del documento prefettizio con il quale e' stata dichiarata l'invalidita' civile; per gli anziani non autosufficienti eventuale indicazione della certificazione dell'unita' di valutazione geriatrica dell'azienda U.S.L.; la richiesta autocertificazione, con firma autenticata, dovra' essere inviata entro il mese di giugno 2000 all'ufficio tributi del comune di Fontanelice a mezzo raccomandata A.R., oppure consegnata direttamente all'ufficio competente. I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento della prima rata I.C.I. 2000 gia' tenere conto della detrazione richiesta. In caso di comproprieta' o contitolarita' sull'unita' abitativa di piu' soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.I., la suddetta autocertificazione dovra' essere prodotta da ciascun soggetto. I contribuenti nel cui nucleo familiare esistano titolari di redditi di lavoro autonomo o di impresa (artigiani, coltivatori diretti, commercianti, professionisti ecc.) non beneficiano automaticamente dell'ulteriore detrazione prevista, salvo motivata, documentata richiesta che il comune si riserva di valutare con appositi e specifici accertamenti. L'amministrazione si riserva, in tutti i casi di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). 00A8529; Comune di Fonzaso; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fonzaso Il comune di FONZASO (provincia di Belluno) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Nella misura del 4,5 per mille per le abitazioni principali e le abitazioni locate; Del 6 per mille per tutti gli altri immobili; Del 7 per mille per le aree edificabili; 2) Di fissare in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale. (Omissis). 00A8530; Comune di Fornovo di Taro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fornovo di Taro Il comune di FORNOVO di TARO (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) Di applicare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili pari al 6,5 per mille; b) di applicare per l'anno 2000 l'aliquota diversificata del 7 (sette) per mille per gli alloggi non locati, intendendo come tali gli alloggi non adibiti ad abitazione principale, non occupati, o tenuti a disposizione o utilizzati in modo saltuario, o privi di contratto di affitto registrato. Sono esclusi dall'aliquota maggiorata gli alloggi ceduti in uso o in comodato gratuito a parenti fino al terzo grado ed affini fino al due ivi residenti, i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili; c) di determinare la detrazione per abitazione principale indicata nell'art. 8 del decreto legislativo 504/1993 pari a L. 250.000; d) di considerare abitazione principale una unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A8531; Comune di Fossato di Vico; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fossato di Vico Il comune di FOSSATO di VICO (provincia di Perugia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota da applicare all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille, confermando la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 00A8532; Comune di Fraine; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fraine Il comune di FRAINE (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Di confermare, come effettivamente conferma, per l'anno 2000, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel territorio di questo comune nella misura unica del 4,5 per mille. (Omissis). 00A8533; Comune di Francica; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Francica Il comune di FRANCICA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. Di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000: aliquota unica da applicare: cinque per mille (5). 2. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). 00A8534; Comune di Gaiole in Chianti; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Gaiole in Chianti Il comune di GAIOLE In CHIANTI (provincia di Siena) ha adottato, l'8 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. Di fissare, per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: N.D. 1 Tipologia degli immobili: abitazione principale aliquote 4,6 per mille; N.D. 2 Tipologia degli immobili: Aliquota ordinaria aliquote 5,25 per mille; N.D. 3 Tipologia degli immobili: Abitazioni tenute a disposizione o non locate aliquote 7 per mille; 2) Di determinare, per l'anno 2000, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: N.D. Tipologia degli immmobili nonche' categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale: 1 Detrazione abitazione principale; Riduzione d'imposta% ==; Detrazione d'imposta (lire in ragione annua) L. 200.000. (Omissis). 00A8535; Comune di Galbiate; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Galbiate Il comune di GALBIATE (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, (omissis), in attuazione dell'art. 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53, dell'art. 3, della legge 662/1996 e del regolamento comunale per immobili l'applicazione dell'I.C.I., l'aliquota comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure: 7 per mille per le unita' immobiliari non locate (si intendono tali anche quelle a disposizione); 4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 6 per mille in tutti gli altri casi. 2) di fissare in L.220.000 la detrazione prevista per l'abitazione principale, precisando che, come previsto dal regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., tale detrazione non spetta al proprietario per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado, per le quali spetta l'aliquota ridotta del 6 per mille. La detrazione spetta nel caso in cui sia costituito in forma scritta e regolarmente registrato, ai sensi dell'art. 1021 e successivi del codice civile, un diritto reale di godimento. In tal caso il pagamento dell'imposta spetta al titolare del diritto d'uso. 3) di considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, alle condizioni previste dall'art. 5 bis del regolamento dell'I.C.I. 4) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A8536; Comune di Gallarate; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Gallarate Il comune di GALLARATE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del: 4,5 per mille per: l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; le unita' immobiliari di pertinenza quali ad esempio garage, posto auto, soffitte, cantine, locali di deposito classificati o classificabili in categoria catastale C2, C6, C7, destinate ed effettivamente utilizzate dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento in modo durevole al servizio dell'abitazione principale; l'unita' immobiliare concessa in uso gratuito a genitori o figli (primo grado in linea retta) ed adibita ad abitazione principale; l'unita' immobiliare posseduto da anziani o disabili che risiedono, permanentemente, in istituti di ricovero o sanitari purche' l'abitazione non risulti locata; 4 per mille per: i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti per la durato di 3 anni dall'inizio dei lavori; i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale gli immobili alle condizioni definite negli accordi di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431; 6.2 per mille per: tutti gli altri immobili; 2) di prendere atto che la detrazione per l'abitazione principale e' fissata in L. 200.000 ed e' rapportabile al periodo durante il quale si e' protratta tale destinazione. Tale detrazione spetta: per la casa destinata ad abitazione principale del soggetto passivo; per la casa destinata ad abitazione principale del socio della cooperativa edilizia a proprieta' indivisa; per l'abitazione regolarmente assegnata in locazione semplice dagli istituti autonomi cose popolari; per l'abitazione che ha come proprietario o usufruttuario una persona anziana o disabile che ha trasferito, a seguito di ricovero permanente, la sua residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata; per l'abitazione concessa in uso gratuito a genitori o figli a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e cio' sia comprovato da residenza anagrafica. (Omissis). 00A8537; Comune di Galliera; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Galliera Il comune di GALLIERA (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili pari al 6 per mille. (Omissis). 00A8538; Comune di Gazzo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Gazzo Il comune di GAZZO (provincia di Padova) ha adottato, il 17 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, limitatamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 00A8539; Comune di Gazzola; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Gazzola Il comune di GAZZOLA (provincia di Piacenza) ha adottato il 4 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 504/1992, per l'anno 1999, nelle seguenti misure: aliquota 4,7 per mille: abitazione principale e fattispecie assimilate ai sensi dell'art. 17 del regolamento che disciplina l'applicazione dell'I.C.I. e di applicare altresi' all'abitazione principale una detrazione pari a L. 200.000. aliquota 6,5 per mille: immobili diversi dalle abitazioni principali e fattispecie assimilate. (Omissis). 00A8540; Comune di Genzone; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Genzone Il comune di GENZONE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), al 4,5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili nell'anno 2000; 2. di prendere e dare atto che per l'unita' adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e sue pertinenze secondo quanto disposto dal regolamento vigente si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A8541; Comune di Giardinello; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Giardinello Il comune di GIARDINELLO (provincia di Palermo) ha adottato, il 28 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille confermando la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 00A8542; Comune di Girifalco; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Girifalco Il comune di GIRIFALCO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille, l'aliquota dell'imposta sugli immobili ubicati in questo comune. Di fissare l'unica detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). 00A8543; Comune di Giugliano in Campania; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Giugliano in Campania Il comune di GIUGLIANO in CAMPANIA (provincia di Napoli) ha adottato, l'11 aprile 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota ridotta: 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale con corrispondente detrazione di L. 200.000 per ciascuno di essi. Aliquota ordinaria: 5,5 per mille per tutti gli immobili, intesi tutti i fabbricati non adibiti ad abitazione principale, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli. Per le riduzioni, detrazioni e modalita' applicative per l'anno 2000 si rimanda a quanto riportato nel regolamento I.C.I. (Omissis). 00A8544; Comune di Giuliana; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Giuliana Il comune di GIULIANA (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.), per l'anno 2000, da applicare in questo comune, nella misura unica del 5 per mille; di determinare la detrazione per l'abitazione principale (I.C.I.), per l'anno 2000, da applicare in questo comune, nella misura di L. 200.000. (Omissis). 00A8545; Comune di Giuncugnano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Giuncugnano Il comune di GIUNCUGNANO (provincia di Lucca) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota del 6 per mille per l'abitazione principale; aliquota del 7 per mille in tutti gli altri casi; di stabilire in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione familiare (Omissis). 00A8546; Comune di Giustino; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Giustino Il comune di GIUSTINO (provincia di Trento) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 4 per mille. 2. di confermare per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale limitatamente al soggetto passivo d'imposta proprietario, titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, la detrazione di L. 500.000. (Omissis). 00A8547; Comune di Golferenzo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Golferenzo Il comune di GOLFERENZO (provincia di Pavia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di applicare con effetto dal 1o gennaio 2000, l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota del 6 per mille. 2. di determinare in L. 200.000 l'importo delle detrazioni da applicare all'I.C.I. per gli immobili adibiti ad abitazione principale da parte del soggetto passivo del tributo. (Omissis). 00A8548; Comune di Goro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Goro Il comune di GORO (provincia di Ferrara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2000 l'aliquota unica per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille. (Omissis). 1. di elevare per l'anno 2000, da L. 200.000 a L. 500.000 la detrazione per l'abitazione principale al fini I.C.I., rapportata ad anno e quota di possesso, agli aventi diritto per il riconoscimento dello stato di non abbiente che risultano essere i seguenti: pensionati e portatori di handicap monoreddito non superiore a L. 15.050.000 ai fini I.R.P.E.F. per l'anno 1999; pensionati, portatori di handicap e disoccupati con reddito di tutti i componenti il nucleo famigliare non superiore a L. 24.303.000 oltre a L. 1.860.000 per ogni persona a carico ai fini I.R.P.E.F. per l'anno 1999; famiglie numerose (sei o piu' componenti al 1o gennaio 2000) in possesso del solo appartamento abitato con eventuale garage annesso, quale unica proprieta' immobiliare con reddito non superiore a L. 90.300.000 per famiglie di sei componenti, a tal reddito si aggiungono L. 15.050.000 per ogni componente in piu' ai fini I.R.P.E.F. per l'anno 1999; titolari di assistenza sociale a livello comunale. (Omissis). 00A8549; Comune di Graglia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Graglia Il comune di GRAGLIA (provincia di Biella) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota ICI, che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille. 2. di stabilire che (omissis) non vengono disposte diversificazioni di imposta, ne' riduzioni o detrazioni, ad eccezione di quelle che sono obbligatoriamente previste dalla vigente normativa. (Omissis). 00A8550; Comune di Grancona; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Grancona Il comune di GRANCONA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 9 settembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di modificare per l'esercizio 2000 le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure: 5,3 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali (piu' garage) delle persone fisiche soggetti passivi dell'imposta, residenti a Grancona; 5,3 per mille per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti a Grancona e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 7 per mille per le abitazioni chiuse non locate; 6,5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari site nel territorio comunale. (Omissis). 00A8551; Comune di Greggio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Greggio Il comune di GREGGIO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 16 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili nelle seguenti misure: 5 per mille per gli immobili; 6 per mille per aree ed immobili industriali; 6,5 per mille per aree ed immobili industriali dismessi. (Omissis). 00A8552; Comune di Greve in Chianti; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Greve in Chianti Il comune di GREVE IN CHIANTI (provincia di Firenze) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di applicare, ai fini della imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000, le seguenti aliquote: aliquota generale 7 per mille; aliquota per l'unita' immobiliare di persone fisiche, residenti nel comune adibita ad abitazione principale nonche' per le unita' immobiliari previste dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. 5,5 per mille; aliquota per unita' immobiliari relative agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione negli anni 1998 e 1999, 9 per mille; di determinare in L. 200.000, la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione deve essere rapportata ai mesi in cui si protrae tale destinazione; di elevare a L. 300.000, sempre rapportata ai mesi in cui si protrae la destinazione, la detrazione di imposta per abitazione principale esclusivamente per i soggetti che si trovano in tutte le seguenti condizioni contemporaneamente alla data del 1o gennaio 2000: ultrasessantacinquenni; non esercitanti alcuna attivita' fonte di reddito di qualsiasi genere; proprietari o usufruttuari della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria catastale A/2 o A/3 o A/4 o A/5 o A/6 o A./7 ed eventuali annessi di pertinenza; la cui famiglia sia composta da solo soggetto passivo o convivente con ultrasessantenni e/o con altri soggetti non possessori di redditi di qualsiasi genere; di stabilire che i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al precedente paragrafo debbono far pervenire al comune, entro la scadenza della prima rata 1999, o entro la scadenza della seconda rata per i soggetti passivi divenuti tali oltre la data del 15 giugno, autocertificazione da sottoscriversi ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale si attestano l'esistenza delle predette condizioni. (Omissis). 00A8553; Comune di Grosotto; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Grosotto Il comune di GROSOTTO (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, in adempimento all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni l'aliquota dell'imposta comunale per l'anno 2000 nella misura del 4 per mille. (Omissis). 00A8554; Comune di Grottammare; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Grottammare Il comune di GROTTAMMARE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di determinare nelle sotto elencate misure differenziate le aliquote I.C.I. per l'anno 2000: 4 per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale, dai proprietari o titolari di diritto di uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi e superficie; 3,5 per mille per gli alloggi concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite da accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative; 6,25 per mille per le altre unita' immobiliari; 7 per mille per gli alloggi non locati. 3. (omissis). 4. di aumentare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000, a favore dei proprietari o titolari di altro diritto reale rilevante ai fini I.C.I., appartenenti alla categoria dei pensionati che hanno compiuto il sessantesimo anno di eta' al 1o gennaio 2000, in possesso di solo reddito di pensione, con reddito annuale imponibile, ai soli fini IRPEF, di tutti i componenti il nucleo familiare, non superiore a L. 21.500.000; 5. di dare atto che sono esclusi dalla maggiore detrazione i contribuenti rientranti nella categoria sopra definita, quando l'abitazione principale sia classificata in categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9, rispettivamente di tipo: signorile, villini, ville, castelli o palazzi di eminente pregio artistico o storico; 6. di stabilire che il termine di scadenza per la presentazione delle domande e' fissato al 30 giugno 2000 in coincidenza con la scadenza relativa all'acconto I.C.I. (Omissis). 00A8555; Comune di Grottolella; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Grottolella Il comune di GROTTOLELLA (provincia di Avellino) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota ordinaria 6,25 per mille; aliquota abitazione principale 5,75 per mille; detrazione abitazione principale L. 200.000. (Omissis). 00A8556; Comune di Grumo Nevano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Grumo Nevano Il comune di GRUMO NEVANO (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 e in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'abitazione principale. (Omissis). 00A8557; Comune di Guardea; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Guardea Il comune di GUARDEA (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 nella misura attualmente vigente le aliquote dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) che restano, pertanto, cosi fissate: 1. aliquota agevolata da applicare alle abitazioni principali, nei casi previsti dal regolamento comunale I.C.I. 5 per mille; 2. aliquota ordinaria da applicare in tutti gli altri casi non rientranti nelle agevolazioni previste dal regolamento comunale I.C.I. 7 per mille. (Omissis). 00A8558; Comune di Introbio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Introbio Il comune di INTROBIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di riconfermare le aliquote e le detrazioni dell'I.C.I. in vigore per l'anno d'imposta 1999, determinandole come dal prospetto allegato sub B alla presente; Allegato B I.C.I. ALIQUOTE ANNO 2000 Aree fabbricabili: 6 per mille; terreni agricoli: esenti ai sensi art. 7, comma 1, lettera h, decreto legislativo n. 504/1992; immobili diversi da abitazioni: 6 per mille; fabbricati realizzati per la vendita e non venduti: 6 per mille; abitazione principale: 4,5 per mille; abitazioni in aggiunta alla principale: 6 per mille; alloggi non locati: 6 per mille; il comune di Introbio non intende avvalersi della possibilita' offerta agli enti senza scopi di lucro prevista all'ultimo periodo del comma 2, art. 6, legge n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996; il comune di Introbio considera come abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati in via permanente in Istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata. Detrazioni d'imposta anno 2000: L. 200.000 per l'abitazione principale. (Omissis). 00A8559; Comune di Iseo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Iseo Il comune di ISEO (provincia di Brescia) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come d'appresso indicato, secondo quanto proposto dalla giunta comunale con atto n. 23 del 20 gennaio 2000: prima casa e relative pertinenze: 4,5 per mille; detrazione prima casa: L. 220.000; per tutti gli altri immobili previsti dalla norma: 7 per mille. (Omissis). 00A8560; Comune di Isernia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Isernia Il comune di ISERNIA ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. da applicare per il 2000 a tutte le categorie di immobili esistenti nel comune di Isernia; 2. di determinare in L. 200.000 annue l'importo della detrazione per la prima casa; (Omissis). 00A8561; Comune di Lagosanto; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lagosanto Il comune di LAGOSANTO (provincia di Ferrara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquote I.C.I. nella misura del 7 per mille; 2. di concedere la maggiore detrazione per l'abitazione principale di L. 500.000, ai possessori dei seguenti requisiti; i destinatari della maggiore detrazione di L. 500.000 che compete alle abitazioni principali, con possesso del solo appartamento abitato e annesso garages, saranno i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di dette abitazioni che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) pensionati e portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un reddito da pensione non superiore a L. 15.050.000 annui lordi riferito all'anno 1999, ed essere in condizione non lavorativa. b) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 24.303.000 piu' L. 1.860.000 per ogni persona a carico. c) disoccupati - lavoratori in cassa integrazione straordinaria - in mobilita', con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 24.303.000 piu' L. 1.860.000 per ogni persona a carico. d) famiglie numerose in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garages, quale proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2000: nucleo familiare composto da 6 o piu' componenti al 1o gennaio 2000; reddito familiare riferito all'anno 1999 non superiore a L. 90.359.000 lordi annui nel caso di una famiglia di 6 componenti, a tale reddito si aggiungono L. 15.050.000 lordi annui per ogni componente superiore a 6. e) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma del vigente regolamento, se non gia' beneficiari secondo quanto gia' previsto ai punti precedenti; sia nel caso della lettera b) ( pensionati e portatori di handicap) che alla lettera c) (disoccupati) ed alla lettera d) (famiglie numerose), l'applicazione del beneficio della maggiore detrazione e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare; per reddito complessivo deve intendersi anche quello derivante da interessi su depositi, titoli ecc. (Omissis). 00A8562; Comune di Lainate; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lainate Il comune di LAINATE (provincia di Milano) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) ( omissis) nella misura unica del 5 per mille, con esclusione degli alloggi non locati a cui si applichera' l'aliquota del 7 per mille. Per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, l'aliquota rimane al 5 per mille per i primi tre anni dalla data di ultimazione degli immobili, cosi come previsto dagli artt. 5 e 6 del regolamento I.C.I.; 2. (omissis) 3. di stabilire, (omissis) in L. 300.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 00A8563; Comune di Lamporo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lamporo Il comune di LAMPORO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di approvare la modifica della aliquota I.C.I. per l'anno 2000 dal 5,5 per mille al 6 per mille, confermando tuttavia la non diversificazione delle aliquote cosi come previsto per il 1999 dall'atto C.C. n. 8 del 22 marzo 1999; di confermare, per l'esercizio 2000, la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; di confermare, per il 2000, l'applicazione del disposto di cui al comma 56, dell'art. 3, della legge n. 662/1996, nel senso che dovra' essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero sanitari e simili, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A8564; Comune di Las Plassas; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Las Plassas Il comune di LAS PLASSAS (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille. (Omissis). 00A8565; Comune di Latiano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Latiano Il comune di LATIANO (provincia di Brindisi) ha adottato, il 26 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare dal 1o gennaio 2000 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per le diverse tipologie di immobili sottoindicati nelle seguenti misure: a) aliquota del 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; b) aliquota del 4,5 per mille, per le abitazione locate con contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale; c) aliquota del 4,5 per mille, per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani e/o disabili che hanno la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; d) aliquota del 4,5 per mille, per l'unita' immobiliare concessa in uso gratuito a parenti fino al primo grado che nella stessa hanno stabilito la propria residenza anagrafica e la titolarita' per il pagamento di almeno uno dei servizi utilizzati in detto immobile (esempio: tarsu, energia elettrica, ecc.); e) aliquota del 4,5 per mille, per gli alloggi regolarmente assegnati dall'istituto autonomo case popolari; f) aliquota del 4,5 per mille, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente -per un periodo massimo di due anni dalla data di ultimazione dei lavori regolarmente comunicata all'ufficio tecnico del comune; g) aliquota del 4,5 per mille, per le pertinenze dell'abitazione principale. Si considerano parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse e aperte, cantine e simili), anche se distintamente iscritti in catasto. Detta agevolazione e' concessa limitatamente ad una sola unita' immobiliare che costituisce pertinenza. h) aliquota ordinaria del 6 per mille, da applicare a tutti gli altri immobili di qualsiasi natura in aggiunta agli immobili indicati alle precedenti lettere; gli immobili indicati alle lettere b), c), d), e), f), g), h), non usufruiscono della detrazione di imposta prevista per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, cosi come previsto all'art. 6 del regolamento comunale I.C.I. (Omissis). 00A8566; Comune di Latisana; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Latisana Il comune di LATISANA (provincia di Udine) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di fissare per l'anno 2000 le seguenti aliquote: 4,9 per mille per: a) gli immobili adibiti ad abitazione principale; b) le unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; c) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; d) unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata; e) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; f) le pertinenze C/2, C/6 e C/7 delle abitazioni principali se distintamente iscritte in catasto, purche' ci sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione principale, l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento, e siano attigue al mappale ove insiste l'abitazione principale. 7 per mille per alloggi non locati e a disposizione, nonche' quelli locati con contratti di locazione inferiore all'anno, ad esclusione delle abitazioni per le quali e' applicata l'aliquota del 4 per cento di imposta di registro (decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986, tariffa allegata - parte 1, art. 1, comma 1 - e nota II-bis) dando atto che l'agevolazione avra' corso se entro tre mesi dall'acquisto verra' fissata la residenza nell'immobile stesso; 6 per mille per i restanti immobili; 3. di fissare per l'anno 2000 le seguenti detrazioni, da applicarsi agli immobili che godono dell'aliquota ridotta, ad esclusione delle pertinenze di cui alla lett. f), per i quali l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze medesime: L. 230.000 per le categorie catastali A/2, A/3, A/4 e A/5; L. 200.000 per le restanti categorie catastali; L. 300.000 per le abitazioni principali di persone con pensione minima INPS e facenti parte di un nucleo familiare monoreddito e proprietari unicamente dell'abitazione in oggetto. Per usufruire di tale detrazione dovra' essere presentata entro il 20 giugno un'istanza documentata, su stampato messo a disposizione dal comune, cui va allegata dichiarazione IRPEF o mod. 201 dei redditi percepiti nell'anno 1999. (Omissis). 00A8567; Comune di Lauro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lauro Il comune di LAURO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I., come di seguito indicata: a) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivise, residenti nel comune: 5 per mille; b) locali ad uso commerciale locati: 6 per mille; c) immobili posseduti oltre l'abitazione principale: 7 per mille; d) unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale: 6 per mille; e) alloggi non locati e locali ad uso commerciali non locati: 7 per mille; f) immobili diversi dalle abitazioni: 7 per mille; (Omissis). 00A8568; Comune di Lessona; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lessona Il comune di LESSONA (provincia di Biella) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille; 2. di determinare la detrazione di imposta, alle condizioni previste dalla legge, nella misura di L. 250.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 00A8569; Comune di Longiano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Longiano Il comune di LONGIANO (provincia di Forli' e Cesena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili da applicarsi sul territorio comunale nei confronti dei soggetti passivi previsti dal comma 2, dell'art. 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: aliquota ordinaria pari al 7 per mille (da applicare sul valore degli immobili diversi da quelli ai quali viene applicata l'aliquota ridotta); aliquota ridotta pari al 5 per mille (da applicare sul valore delle abitazioni principali, intese nei sensi voluti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, possedute da persone fisiche aventi la residenza anagrafica nel comune, oppure utilizzate dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, purche' anch'essi residenti nel comune). 2. di dare atto del rispetto della condizione posta dalla legge n. 556/1996 (previsione di gettito I.C.I. per il 2000 di entita' non inferiore al gettito I.C.I. realizzato nel 1999); 3. di approvare, con effetto dal 1o gennaio 2000 (omissis), l'aumento della detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale fino a L. 375.000. (Omissis). 00A8570; Comune di Lovero; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lovero Il comune di LOVERO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2000 l'aliquota nella misura unica del 5 per mille quale imposta I.C.I. applicata in questo comune, per le motivazioni di cui in premessa; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale; (Omissis). 00A8571; Comune di Lucito; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lucito Il comune di LUCITO (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare per l'anno 2000 nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). 00A8572; Comune di Lugnano in Teverina; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lugnano in Teverina Il comune di LUGNANO in TEVERINA (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) gia' applicate per l'anno 2000: 1) abitazione principale: 5,5 per mille; 2) seconda casa (immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale o alloggi non locati): 7 per mille; 3) altri fabbricati: 6 per mille; 2. di determinare l'aliquota I.C.I. sulle aree fabbricabili nel 4 per mille, (omissis); 3. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 00A8573; Comune di Lugo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lugo Il comune di LUGO (provincia di Ravenna) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure seguenti: a) aliquota del 5,5 per mille per i fabbricati delle categorie catastali C/6 e C/7 e per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale come individuate all'art. 8 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta, comunale sugli immobili approvato con delibera di C.C. n. 190, del 28 dicembre 1998, e precisamente: l'abitazione nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente; l'unita' immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; l'alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo per le case popolari; l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti fino al terzo grado o ad affini fino al secondo grado, occupata come abitazione principale; l'abitazione posseduta dal cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata; b) aliquota del 5,8 per mille per le unita' immobiliari abitative date in locazione o comunque occupate stabilmente, diverse da quelle di cui alla precedente lettera a); c) aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari abitative non locate e/o non occupate stabilmente, ovvero tenute a disposizione; d) aliquota del 6 per mille per i terreni agricoli; e) aliquota del 6,3 per mille per tutti gli altri immobili assoggettati ad imposta compresi nelle precedenti lettere a), b), c) e d). Di fissare per l'anno 2000 la detrazione di imposta per l'abitazione principale nelle misure seguenti: a) detrazione di L. 250.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione delle unita' immobiliari i cui soggetti passivi si trovano nelle situazioni indicate alla successiva lettera b); b) detrazione di L. 500.000 per le unita immobiliari i cui soggetti passivi si trovano in condizioni di particolare disagio economico o sociale secondo le seguenti particolari situazioni di carattere sociale : 1. particolare situazione di carattere sociale. a) soggetto passivo di eta non inferiore a sessantacinque anni, solo o facente parte di un nucleo familiare composto da due persone entrambe di eta' non inferiore a sessantacinque anni; b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., se' stesso e l'eventuale altro componente del nucleo familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.); c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore a L. 18.000.000 in quanto solo ovvero, in caso di appartenenza al nucleo di cui alla lettera a), con reddito familiare annuo complessivo lordo non superiore a L. 30.000.000. La maggiore detrazione spetta in ogni caso ad entrambi i componenti del nucleo familiare di cui alla lettera a) che siano nella posizione reddituale indicata, in ragione del 50% ciascuno quando siano comproprietari o contitolari di altro diritto sull'unita' abitativa. 2. particolare situazione di carattere sociale. a) soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare composto da un minimo di 5 componenti; b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., se stesso e gli altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.); c) in possesso di reddito familiare non superiore, nel suo complesso, all'importo annuo lordo di L. 12.000.000 per ogni componente del nucleo familiare. La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione - fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto reale di godimento sulla medesima unita. 3. particolare situazione di carattere sociale. a) soggetto passivo proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento ai fini I.C.I., su tutto il territorio nazionale, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.); b) avente diritto, in base ai vigenti regolamenti del comune di Lugo, ad un contributo economico, oppure all'assistenza domiciliare gratuita o con pagamento della sola quota fissa. La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare; nel caso di piu' contribuenti dimoranti nell'unita abitativa, la maggiore detrazione spetta unicamente al soggetto passivo che si trovi nella particolare situazione di cui sopra, per la parte di essa che risulta dall'applicazione del criterio indicato all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 come meglio illustrato al punto E) della circolare del Ministero delle finanze n. 11/1993. 4. particolare situazione di carattere sociale. a) soggetto passivo proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento ai fini I.C.I., su tutto il territorio nazionale, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nella categoria catastale A/5 (abitazioni di tipo ultrapopolare) e sue pertinenze (autorimessa, ecc.); b) facente parte di un nucleo familiare in cui nessun componente possiede altre unita' immobiliari, su tutto il territorio nazionale, diverse dall'unita' abitativa adibita ad abitazione principale e sue pertinenze; c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore a L. 18.000.000 in quanto solo, ovvero a L. 18.000.000 maggiorato di L. 12.000.000 per ogni eventuale ulteriore componente del nucleo familiare. La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto reale di godimento sulla medesima unita'. 5. particolare situazione di carattere sociale a) soggetto passivo portatore di handicap ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", con invalidita' superiore al 66%, o facente parte di un nucleo familiare in cui almeno un componente e' portatore di handicap con invalidita' superiore al 66%; b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., se stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.); c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore a L. 22.000.000 in quanto solo, ovvero a L. 22.000.000 maggiorato di L. 12.000.000 per eventuale ulteriore componente del nucleo familiare. La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto reale di godimento sulla medesima unita. Di determinare le seguenti modalita' al fine del godimento della menzionata maggiore detrazione pari a L. 500.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente: a) i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data del 1o gennaio 2000; b) i limiti di reddito di cui alle particolari situazioni di carattere sociale sopra individuate devono essere determinati con riferimento a quanto dichiarato dal contribuente ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) per l'anno 1999; c) ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione, sulla base dei criteri/requisiti sopra riportati, potra' avvalersene direttamente sui versamenti d'imposta dovuti con l'obbligo di produrre, sotto la propria responsabilita', apposita autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti per il caso di particolare situazione di carattere sociale in cui il soggetto si identifica; detta autocertificazione dovra' essere inoltrata al servizio tributi del comune di Lugo entro e non oltre il termine di pagamento della prima rata I.C.I. per l'anno 2000 con la possibilita', per l'ufficio, di richiedere atti e documenti qualora sia ritenuto necessario in sede di controllo; d) in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa da parte di piu' soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.I., la sopra citata autocertificazione dovra' essere prodotta da ciascun soggetto. (Omissis). 00A8574; Comune di Luisago; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Luisago Il comune di LUISAGO (provincia di Como) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: a) 5 per mille per l'abitazione principale, cosi' come definita dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e relative pertinenze; b) 5,5 per mille per le altre unita' immobiliari; di applicare l'aliquota del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996 n. 662); di confermare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 (Euro 103,29); di confermare la detrazione relativa all'abitazione principale nell'importo pari a L. 350.000 (Euro 180,76) a favore delle seguenti categorie di cittadini: 1) pensionati che compiono 60 anni di eta' nell'anno 2000 con un reddito annuo lordo dell'intero nucleo familiare non superiore a L. 30.000.000 (Euro 15.493,71) piu L. 2.000.000 (Euro 1.032,91) per ogni familiare a carico nell'anno 1999. Sono considerati a carico i familiari cosi definiti ai fini IRPEF; 2) portatori di handicap, con attestato di invalidita' civile, con reddito annuo lordo dell'intero nucleo familiare non superiore a L. 30.000.000 (Euro 15.493,71) piu' L. 2.000.000 (Euro 1.032,91) per ogni familiare a carico nell'anno 1999; di confermare la detrazione relativa all'abitazione principale nell'importo pari a L. 300.000 (Euro 154,94) a favore dei nuclei familiari il cui reddito annuo lordo non sia superiore a L. 30.000.000 (Euro 15.493,71) piu' L. 2.000.000 (Euro 1.032,91) per ogni familiare a carico. nell'anno 1999; di precisare che per l'abitazione principale si intende: unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' da anziani o disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata; abitazione concessa in uso gratuito ai familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado); di stabilire l'esclusione dalla suddetta maggior detrazione delle abitazioni classificate in catasto in categoria A/1, A/7, A/8 e A/9, anche se appartenenti ai cittadini di cui sopra; di stabilire, altresi', che la richiesta per usufruire dell'ulteriore detrazione dovra' essere presentata entro il 20 giugno 2000 all'ufficio tributi del comune, allegando la seguente documentazione: copia del modello CUD (ex 201 o 101) o 730 o 740 relativo ai redditi percepiti nel 1999; stato di famiglia in carta libera; attestato di invalidita'; e che i contribuenti che presenteranno la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I., gia' tenere conto della maggiore detrazione. (Omissis). 00A8575; Comune di Lumezzane; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lumezzane Il comune di LUMEZZANE (provincia di Brescia) ha adottato, il 15 e il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota del sei per mille dell'imposta comunale sugli Immobili per tutte le fattispecie soggette a tassazione, omissis. (Omissis). 1. di approvare, (omissis), le agevolazioni in tema di maggiore detrazione dell'I.C.I. previste per i proprietari dell'abitazione principale, in conformita' ai criteri, (omissis); 2. di estendere il beneficio in oggetto all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di estendere altresi' l'agevolazione in oggetto alle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta e di secondo grado in linea retta e collaterale che abbiano ivi stabilito la propria residenza, secondo quanto previsto dall'art. 6 del regolamento comunale sull'I.C.I.; (Omissis). Considerato che la legge prevede che la maggiore detrazione puo' essere concessa anche limitatamente a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale e dunque in relazione ai criteri di seguito indicati: 1) livello medio dei valori patrimoniali delle unita' immobiliari. a) usufruiscono del beneficio i soggetti passivi d'imposta che sono titolari dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. Usufruiscono altresi' del beneficio i soggetti passivi d'imposta che, oltre all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto stesso, sono proprietari di: un garage o un box se ubicato nello stesso comune dell'abitazione principale; b) si escludono dal beneficio della maggiore detrazione i soggetti passivi di imposta che, oltre all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo stesso, sono proprietari di altra unita' immobiliare; c) sono altresi' esclusi dal beneficio i soggetti passivi di imposta che abbiano un'abitazione principale appartenente a categorie catastali di particolare pregio quali: A1 - abitazioni di tipo signorile; A7 - abitazioni in villini; A8 - abitazioni in ville; A9 - castelli, palazzi di eminente pregio storico od artistico. d) la maggiore detrazione deve essere rapportata al valore catastale dell'abitazione principale. L'importo della maggiore detrazione e' pari a L. 200.000 per le unita' immobiliari di valore inferiore o uguale a L. 100.000.000 ed a L. 140.000 per le unita' immobiliari il cui valore non sia superiore a L. 140.000.000 come sotto evidenziato: Maggiore detrazione abitazione principale con rendita catastale x 100 non superiore a L. 100.000.000 L. 200.000 abitazione principale con rendita catastale x 100 non superiore a L. 140.000.000 L. 140.000 abitazione principale con rendita catastale x 100 oltre L. 140.000.000 \\ 2) situazioni di particolare disagio economico. Hanno diritto alla maggiore detrazione coloro che, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, risultano avere un reddito annuo pari ai seguenti valori: Componenti il nucleo familiare Reddito annuo ------- ----- Una persona L. 12.750.000 Due persone L. 21.216.000 Tre persone L. 27.642.000 Quattro persone L. 32.946.000 Cinque persone L. 38.250.000 Sei persone L. 43.554.000 Sette persone L. 47.736.000 Il reddito e' riferito al nucleo di convivenza familiare; per il calcolo della situazione economica, al fine di poter usufruire dell'agevolazione in oggetto, si fa riferimento ai criteri e ai parametri previsti nel regolamento comunale per la determinazione dell'ISE. Per beneficiare delle detrazioni di cui sopra e' necessario presentare al settore tributi del comune un'apposita domanda entro il 23 giugno 2000. Ritenuto altresi' di stabilire per i criteri sopra indicati ai numeri 1) e 2): che la nozione di abitazione principale e' quella cosi' definita dalla normativa fiscale, nonche' dal regolamento in materia di I.C.I. adottato con deliberazione di consiglio comunale n. 82, del 27 novembre 1998; che, per la ripartizione e la fruizione della maggiore detrazione d'imposta per l'abitazione principale, nel caso di contitolarita' del possesso, si fa rinvio ai criteri assunti dal decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). 00A8576; Comune di Lurate Caccivio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lurate Caccivio Il comune di LURATE CACCIVIO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota del 5,5 per mille per tutti gli immobili soggetti all'imposta; aliquota del 4 per mille in favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; l'agevolazione e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). 00A8577; Comune di Macerata Feltria; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Macerata Feltria Il comune di MACERATA FELTRIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 come segue: abitazione principale aliquota 5 per mille; immobili diversi dalle abitazioni o possedute in aggiunta all'abitazione principale o alloggi non locati aliquote 6 per mille. (Omissis). 00A8578; Comune di Magliolo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Magliolo Il comune di MAGLIOLO (provincia di Savona) ha adottato, il 16 dicembre 1999 e il 28 febbraio 2000, le seguenti deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 53, del decreto legislativo n. 662/1996, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille per l'anno 2000, senza applicare differenziazioni. (Omissis). Aumento della detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 a L. 300.000 per i soggetti in situazioni di particolare disagio sociale. Di individuare tali soggetti come segue: pensionati con reddito non superiore a L. 12.000.000, qualora il nucleo familiare sia composto da una persona; pensionati con reddito non superiore a L. 19.000.000, qualora il nucleo familiare sia composto da piu' persone. (Omissis). 00A8579; Comune di Magnano in Riviera; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Magnano in Riviera Il comune di MAGNANO IN RIVIERA (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura massima del 5 per mille, (omissis). (Omissis). 00A8580; Comune di Maiori; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Maiori Il comune di MAIORI (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; nonche' quelle locate contratto registrato a soggetti che la utilizzano come abitazione principale; nonche' unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; nonche' le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; nonche' agli alloggi regolarmente assegnati agli istituti case popolari: aliquota 5 per mille; detrazione L 200.000. 2. immobili diversi dalle abitazioni, sia posseduti senza abitazione principale, sia posseduti in aggiunta all'abitazione principale: aliquota 5,5 per mille. 3. alloggi non locati o se locati con durata inferiore all'anno: aliquota 7 per mille. (Omissis). 00A8581; Comune di Malborghetto-Valbruna; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Malborghetto-Valbruna Il comune di MALBORGHETTO-VALBRUNA (provincia di Udine) ha adottato, il 10 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di confermare per l'anno 2000, (omissis), l'aliquota differenziata da applicare in questo comune, ai fini I.C.I., con la precisazione meglio indicata in premessa per gli immobili diversi dall'abitazione principale, nella seguente misura: 4,5 per mille: abitazione principale; 6,5 per mille: immobili diversi abitazione principale; 3. di mantenere invariata la detrazione minima prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, elevata a L. 200.000 dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, per gli immobili adibiti ad abitazione principale. (Omissis). 00A8582; Comune di Malegno; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Malegno Il comune di MALEGNO (provincia di Brescia) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nel seguente modo: aliquota base pari al 5 per mille con detrazione per l'unita' abitativa adibita ad abitazione principale del soggetto passivo pari a L. 200.000; aliquota pari al 4 per mille per gli interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, cosi' come previsto dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 1, comma 5. (Omissis). 00A8583; Comune di Mango; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mango Il comune di MANGO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 7 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, nella misura del 6,5 per mille. (Omissis). 00A8584; Comune di Mara; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mara Il comune di MARA (provincia di Sassari) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota del quattro per mille ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e la detrazione (ordinaria) di L. 200.000 annue per le abitazioni principali. (Omissis). 00A8585; Comune di Maratea; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Maratea Il comune di MARATEA (provincia di Potenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure: 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze; 7 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 7 per mille per le aree edificabili; 2. di determinare in L. 300.000 l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. (Omissis). 00A8586; Comune di Marcon; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Marcon Il comune di MARCON (provincia di Venezia) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze, cosi' come definite dall'art. 9 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili: 5 per mille; aliquota per gli alloggi locati a titolo di abitazione principale ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431: 5 per mille; aliquota alloggi non locati: 7 per mille; aliquota alloggi non locati per i quali non risultino registrati da almeno due anni contratti di locazione: 8 per mille. 2. di disporre, per l'anno di imposta 2000, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 l'elevazione a L. 300.000 della detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale come cosi' individuate: nuclei familiari con portatori di handicap, ovvero con invalidita' accertata del 76%; nuclei familiari il cui unico reddito sia costituito da pensioni sociali, pensioni di invalidita' civile o pensioni integrate al minimo. (Omissis). 00A8587; Comune di Marebbe (Enneberg); Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Marebbe (Enneberg) Il comune di MAREBBE ENNEBERG (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, le seguenti aliquote d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): a) 4,9 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale da parte di persone fisiche, gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro e per gli immobili diversi dalle abitazioni; b) 5,2 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale (abitazioni sfitte, abitazioni date in locazione sempre che non trattasi di abitazioni locate a soggetti che , le adibiscono ad' abitazione principale, seconde case, abitazioni affittate per scopi turistici, ecc.); 2. di confermare la detrazione d'imposta I.C.I. per l'anno 2000 nella misura di L. 500.000 - limitatamente all'abitazione principale. (Omissis). 00A8588; Comune di Marostica; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Marostica Il comune di MAROSTICA (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, (omissis), le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000, come segue: a) aliquota del 5 per mille sui fabbricati urbani destinati ad abitazione principale come definita dal comma 2, dell'art. 8, decreto legislativo n. 504/92 e art. 5, del regolamento comunale; b) aliquota del 5 per mille sui fabbricati dati in locazione con contratti agevolati ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge n. 431/1998 e art. 1, decreto ministeriale 5 marzo 1999; c) aliquota del 7 per mille sul seguenti immobili: (*) fabbricati urbani classificati nelle categorie catastali dei gruppi: A) "diversi dall'abitazione principale" e dei fabbricati dati in locazione come sopra indicato; B) collegi, scuole, uffici pubblici ecc: C) negozi, magazzini, rimesse e autorimesse ecc: D) alberghi, fabbricati commerciali, industriali ecc:; (*) aree fabbricabili; (*) terreni agricoli; d) detrazione per l'abitazione principale e' di L. 200.000 (cfr. comma 2, art. 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662) limitatamente ai soggetti di cui alle lettere a) b) c) dell'art. 5 del nuovo regolamento comunale. (Omissis). 00A8589; Comune di Martignana Di Po; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Martignana Di Po Il comune di MARTIGNANA DI PO (provincia di Cremona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno d'imposta 2000 nella misura indifferenziata del 5 per mille; 2. di determinare per l'anno 2000 in L. 200.000 fino alla concorrenza del suo ammontare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita da soggetto passivo ad abitazione principale rapportando tale detrazione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale di piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente; 3. di stabilire che, per il periodo di imposta 1998, e' considerata abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente purche' l'unita' immobiliare non risulti locata; 4. di stabilire, per l'anno 2000, l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 5 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro. (Omissis). 00A8590; Comune di Martignano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Martignano Il comune di MARTIGNANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di disporre che, per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), vengano applicate per l'anno 2000 le seguenti aliquote: 4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 6 per mille per le unita' immobiliari tenute a disposizione e per le aree fabbricabili; di disporre, inoltre, che per l'abitazione principale venga riconosciuta la detrazione d'imposta di L. 200.000 in rapporto ad un anno. (Omissis). 00A8591; Comune di Marzi; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Marzi Il comune di MARZI (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. pari al 6,4 per mille per tutti gli immobili ad eccezione di quelli sottoposti ad interventi di recupero per renderli agibili ed abitabili per i quali l'aliquota e' fissata al 3 per mille; di stabilire, altresi', che la detrazione per l'abitazione principale e' fissata in L. 200.000. (Omissis). 00A8592; Comune di Masera' di Padova; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Masera' di Padova Il comune di MASERA' di PADOVA (provincia di Padova) ha adottato, l'8 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'esercizio 2000: aliquota del 4,5 per mille per le abitazioni principali e sue pertinenze accatastate in cat. C6 (rimesse e autorimesse); aliquota del 5,3 per mille per le altre unita' immobiliari diverse dalle abitazioni principali; aliquota del 5,3 per mille per i terreni agricoli; aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati e per le aree fabbricabili. Detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000 annue. Ulteriore detrazione di L. 100.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed accatastata nelle categorie A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 per nucleo familiare titolare di sola pensione sociale e che non possegga a titolo di proprieta', uso, usufrutto, o altro diritto reale di godimento altri fabbricati su tutto il territorio nazionale. Ulteriore detrazione di L. 100.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed accatastata nelle categorie A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 per nucleo familiare con soggetti portatori di handicap con invalidita' al 100%. Ulteriore detrazione di L. 100.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed accatastata nelle categorie A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 per nucleo familiare con tre o piu' figli di eta' inferiore a diciotto anni, studenti o disoccupati alla data del 1o gennaio 2000. Le suddette detrazioni sono cumulabili. (Omissis). 00A8593; Comune di Mattie; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mattie Il comune di MATTIE (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 per mille per l'abitazione principale, del 5,5 per mille per tutti gli altri fabbricati ed i terreni edificabili; 3. di confermare in lire 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta; 4. di dare atto che con propria deliberazione n. 32, del 30 novembre 1998, esecutiva e' stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. a valere dal 1o gennaio 1999 e che con propria deliberazione n. 7 assunta in data odierna, e' stato modificato l'art. 19 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. con effetto dal 1o gennaio 2000, ai sensi dell'art. 30, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999 n. 488. (Omissis). 00A8594; Comune di Mazze'; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mazze' Il comune di MAZZE' (provincia di Torino) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,3 per mille e, quindi, invariata rispetto l'anno 1999; 2. resta invariata e fissata in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 00A8595; Comune di Mazzo di Valtellina; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mazzo di Valtellina Il comune di MAZZO DI VALTELLINA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). riconfermare nella misura del 4,5 per mille, l'aliquota per l'anno 2000, per l'imposta comunale sugli immobili istituita e disciplinata dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, (omissis). (Omissis). 00A8596; Comune di Mentana; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mentana Il comune di MENTANA (provincia di Roma) ha adottato, il 21 dicembre 1999 e il 6 marzo 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), per l'anno 2000 la misura dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. al 5,5 per mille alle condizioni tutte di cui agli art. 1 e seguenti del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992; 2. di determinare una detrazione di L. 200.000 dell'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale rapportata al periodo dell'anno; 3. di autorizzare la riduzione del 50% di cui alla legge del 23 dicembre 1996 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili o l'inabilita' e di fatto non utilizzati fermo restando che l'inagibilita' a l'inabitabilita' sia accertata dall'ufficio tecnico comunale a in alternativa con la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15 del 4 gennaio 1968; 4. di applicare l'aliquota agevolata al 4 per mille a favore, dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili di interesse artistico e architettonico localizzati nei centri storici, limitatamente alla durata di anni 3 dall'inizio lavori, allegando idonea documentazione alla dichiarazione I.C.I. (Omissis). 1. di concedere, (omissis), una ulteriore detrazione di L. 200.000, da aggiungersi alla detrazione concessa per l'abitazione principale alle seguenti categorie di contribuenti: a) famiglie aventi nel proprio nucleo famigliare portatori di handicap con un reddito complessivo annuo lordo fino a 42 milioni di lire e il cui nucleo non deve possedere oltre alla casa abitata, immobili con valore al fini I.C.I., supera 50 milioni dl lire. I soggetti aventi diritto a tale agevolazione sono coloro che usufruiscono dei benefici di cui all'art. 2 della legge n. 118 del 30 marzo 1971, per i quali e' stata certificata l'applicazione delle norme stabilite dalla legge n. 18 dell'11 febbraio 1980. b) di concedere inoltre una ulteriore detrazione di lire 200.000, da aggiungere a quella concessa per l'abitazione principale, alle coppie che hanno contratto matrimonio nell'anno 1999 e che hanno un reddito complessivo annuo lordo fino a L. 42.000.000. Per aver diritto all'ulteriore detrazione, i richiedenti dovranno inoltrare istanza al sindaco, allegando idonea documentazione. 2. le menzionate agevolazione entreranno in vigore a partire dal 1o gennaio 2000. (Omissis). 00A8597; Comune di Mergo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mergo Il comune di MERGO (provincia di Ancona) ha adottato, il 28 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2) di determinare l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille, nonche' una detrazione unica pari e L. 200.000 per l'anno 2000. (Omissis). 00A8598; Comune di Mezzegra; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mezzegra Il comune di MEZZEGRA (provincia di Como) ha adottato, il 28 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune: aliquota 4,5 per mille; per tutti gli altri soggetti passivi: aliquota 5 per mille. 2. di determinare, per l'anno 2000, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: Tipologia degli immobili nonche' categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale: per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti e per anziani e disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; detrazione d'imposta (Lire in ragione annua): L. 200.000. (Omissis). 00A8599; Comune di Miasino; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Miasino Il comune di MIASINO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e per gli immobili pertinenzialmente collegati alla prima casa e altresi' per quelli ad essa assimilati dal vigente regolamento comunale, e di fissare il 6,5 per mille l'aliquota per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e per gli immobili diversi dalle abitazioni. Di non stabilire altre riduzioni e detrazioni se non quelle rigorosamente indicate dall'art. 8, decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. (Omissis). 00A8600; Comune di Minervino Murge; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Minervino Murge Il comune di MINERVINO MURGE (provincia di Bari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire - per il c.a. 2000 - l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille; di stabilire - per lo stesso anno 2000 e per tutti i possessori di immobili siti in questo comune e direttamente adibiti a propria abitazione principale - la detrazione di imposta prevista dall'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura di L. 200.000; di stabilire, a norma dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di