(all. 1 - art. 1) (parte 3)
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
00A8601;

                          Comune di Mirto;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mirto

Il  comune di MIRTO (provincia di Messina) ha adottato, il 5 novembre
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
determinare  l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille anche per
l'anno 2000 per tutte le abitazioni, compresi quelli non locati;
determinare  per l'anno 2000 nella misura di L. 200.000 la detrazione
per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis).
00A8602;

                          Comune di Molare;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Molare

Il  comune  di  MOLARE  (provincia  di  Alessandria)  ha adottato, il
25 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  determinare,  per l'anno 2000, nella misura del 4,5 per mille
l'aliquota  I.C.I.  per le abitazioni principali e nella misura del 6
per mille l'aliquota per gli altri immobili;
2. di dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale rimane fissata in L. 200.000.
(Omissis).
00A8603;

                          Comune di Mollia;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mollia

Il  comune  di MOLLIA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2000 nelle seguenti misure:
    5,5  per  mille  per  le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale,  6  per  mille  per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad
abitazione  secondaria  e  di  determinare  la  detrazione per unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis).
00A8604;

                        Comune di Mombaldone;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mombaldone

Il   comune  di  MOMBALDONE  (provincia  di  Asti)  ha  adottato,  il
28 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di  confermare  per  l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 5 per mille.
(Omissis).
00A8605;

                   Comune di Monchio Delle Corti;

    Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Monchio Delle Corti

Il comune di MONCHIO delle CORTI (provincia di Parma) ha adottato, il
23 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  che  sara'  applicata  in questo comune nella misura
unica del 7 per mille;
2.  di  confermare  la  detrazione  per l'abitazione principale in L.
200.000.
(Omissis).
00A8606;

                        Comune di Monghidoro;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Monghidoro

Il  comune  di  MONGHIDORO  (provincia  di  Bologna)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  confermare per l'anno 2000, l'aliquota agevolata nella misura
del 6 per mille in favore delle persone fisiche residenti nel comune,
per   l'unita'   immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione
principale  e per le aree fabbricabili e di determinare per tutti gli
altri immobili l'aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille;
2. di confermare per l'anno 2000, una aliquota ridotta al 4 per mille
per  i  fabbricati  realizzati  per  la  vendita  e non venduti dalle
imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita'
la  costruzione  e  l'alienazione  di  immobili,  per  un periodo non
superiore a tre anni.
3.  di confermare per l'anno 2000 una aliquota ridotta al 4 per mille
a  favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di
unita'  immobiliari  inagibili o inabitabili o interventi finalizzati
al   recupero  di  immobili  di  interesse  artistico  architettonico
localizzate nei centri storici, per la durata di tre anni dall'inizio
dei lavori.
4.  di  dare  atto  che  le  pertinenze  degli  immobili  adibiti  ad
abitazione  principale,  anche  se accatastate autonomamente, possono
usufruire  dell'aliquota  ordinaria  del  6  per  mille, ma non della
detrazione   prevista   per   gli   immobili  adibiti  ad  abitazione
principale;
5.  di  dare  atto che con l'applicazione di tali aliquote si ritiene
congrua la previsione d'entrata per l'imposta comunale sugli immobili
da  indicare  nel  bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2000, sulla base di proiezioni calcolate sul gettito 1999;
6.  di riconoscere per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 8, del decreto
legislativo  30 dicembre  1992, n. 504, e successive modificazioni ed
integrazioni,  per  tutte  le abitazioni principali come definite dal
citato  decreto  legislativo  n.  504/1992 la detrazione minima di L.
200.000;
7.  di  dare  atto  che  i  proprietari  o  equipollenti delle unita'
immobiliari   adibite  ad  abitazioni,  se  locate  a  terzi  che  le
utilizzano  come  abitazione principale, non potranno beneficiare per
l'anno  2000 dell'aliquota ordinaria stabilita nella misura del 6 per
mille e non potranno usufruire della detrazione di cui al punto 6.
(Omissis).
00A8607;

                          Comune di Monno;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Monno

Il comune di MONNO (provincia di Brescia) ha adottato, il 28 febbraio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
determinare  per  l'anno  2000  l'aliquota  d'imposta  comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella misura
unica del 5 per mille.
Dare   atto   che  le  abitazioni  principali  del  soggetto  passivo
dell'imposta  verra'  applicata  la  detrazione  unica  fissa  di  L.
200.000.
(Omissis).
00A8608;

                        Comune di Montaquila;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montaquila

Il  comune  di  MONTAQUILA  (provincia  di  Isernia)  ha adottato, il
16 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella seguente misura:
    abitazione   principale   aliquota   4,5  per  mille,  detrazione
L. 200.000;
    altri fabbricati ed aree fabbricabili aliquota 5,5 per mille.
(Omissis).
00A8609;

                  Comune di Montebello di Bertona;

   Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montebello di Bertona

Il comune di MONTEBELLO di BERTONA (provincia di Pescara) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2000 l'aliquota unica da applicare alla
base  imponibile  ai  fini  della  determinazione  dell'I.C.I., nella
misura  del  5  per  mille  senza apportare alcuna differenzazione di
aliquota  secondo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge
(detrazione L. 200.000 per abitazione principale).
(Omissis).
00A8610;

                    Comune di Montebello Ionico;

     Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montebello Ionico

Il  comune  di  MONTEBELLO  IONICO  (provincia di Reggio Calabria) ha
adottato,  il  27 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  approvare l'adeguamento delle tariffe I.C.I. per l'anno 2000 come
segue:
    aliquota unica per le unita' immobiliari 6 per mille;
    aliquota unica per le aree fabbricabili 5 per mille;
    aliquota  unica  del  5 per mille per le abitazioni non locate di
anziani o disabili con residenza in istituto di ricovero o sanitari;
    detrazione per la prima abitazione L. 250.000.
(Omissis).
00A8611;

                       Comune di Montecosaro;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montecosaro

Il  comune  di MONTECOSARO (provincia di Macerata) ha adottato, il 17
marzo  2000,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
2. di  fissare  per  l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. e la detrazione di
cui  al  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni ed integrazioni nella seguente misura:
    prima  aliquota:  5  per mille (per le abitazioni principali e le
relative pertinenze possedute dai contribuenti a titolo di proprieta'
usufrutto  o  altro  diritto reale, ivi incluse le unita' immobiliari
equiparate   all'abitazione   principale   di  cui  all'art.  30  del
regolamento  I.C.I.,  nonche'  quelle  concesse  in uso gratuito o in
comodato,  con  scrittura privata, ai parenti in linea retta di primo
grado ed al coniuge, ancorche' separato o divorziato)
    seconda  aliquota:  6,5  per  mille (per tutti gli altri immobili
detenuti a qualunque titolo).
    detrazioni   L.   200.000  (per  unita'  immobiliari  adibite  ad
abitazione principale e le relative pertinenze possedute dai soggetti
passivi  e per quelle stabilite per la prima aliquota d'imposta del 5
per mille).
(Omissis).
00A8612;

                      Comune di Monteferrante;

       Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Monteferrante

Il  comune  di  MONTEFERRANTE  (provincia  di  Chieti) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
stabilire  che,  per  l'anno  2000, l'imposta comunale sugli immobili
venga regolata dalle seguenti disposizioni:
    a) lasciare invariata l'aliquota minima del 4 per mille, come per
gli   anni   passati,   valida  per  tutti  i  fabbricati  e  terreni
assoggettabili;
    b) non   optare  per  la  riduzione  d'imposta  del  50%  per  le
abitazioni  principali, a motivo del fatto che i fabbricati di questo
comune hanno gia' una rendita catastale bassa;
    c) stabilire la detrazione d'imposta per le abitazioni principali
nella misura minima di L. 200.000.
(Omissis).
00A8613;

                       Comune di Montefiorino;

       Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montefiorino

Il  comune  di  MONTEFIORINO (provincia di Modena) ha adottato, il 24
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. di  modificare  l'aliquota  I.C.I.  per  l'anno 2000, nel seguente
modo:
aliquota ordinaria per prima abitazione nella misura del 5 per mille;
(applicando  la  maggiore detrazione consentita per legge sulla prima
casa  di  L. 240.000) aliquota per la seconda abitazione nella misura
del 5,9 per mille.
(Omissis).
00A8614;

                      Comune di Montegaldella;

       Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montegaldella

Il  comune di MONTEGALDELLA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 31
gennaio  2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  fissare  per l'anno 2000, ai fini dell'imposta comunale sugli
immobili:
    a) l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 5 per mille;
    b) la  detrazione  per  abitazione  principale nell'importo di L.
250.000.
(Omissis).
00A8615;

                       Comune di Montelabbate;

       Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montelabbate

Il comune di MONTELABBATE (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato,
il  22  dicembre  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  riconfermare  ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale
sugli  immobili  per  l'anno  2000,  l'aliquota del 4,2 per mille per
l'abitazione principale;
2. di  determinare  ai  fini  dell'applicazione dell'imposta comunale
sugli  immobili per l'anno 2000, l'aliquota del 5,2 per mille per gli
altri immobili;
3. di   riconfermare   la   detrazione  I.C.I.  relativa  alla  prima
abitazione  in  L. 200.000 cosi' come previsto dall'art. 3, comma 55,
legge n. 662/1996.
(Omissis).
00A8616;

                       Comune di Montemiletto;

       Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montemiletto

Il  comune di MONTEMILETTO (provincia di Avellino) ha adottato, il 25
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di  determinare,  altresi',  per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. nella
stessa misura di quelle determinate per l'anno 1999:
    1)  4,5  per  mille per immobili adibiti ad abitazione principale
comprensivi  dei  seguenti  locali: cantine, box e posto auto purche'
costituiscano   pertinenza   all'abitazione   principale   e  ci  sia
coincidenza   nella   titolarieta'   con  l'abitazione  principale  e
l'utilizzo  avvenga  da parte del proprietario o titolare del diritto
reale di godimento;
    2) 5.5 per mille:
      per immobili diversi da abitazione;
      fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
      altri immobili;
      aree fabbricabili.
(Omissis).
00A8617;

                 Comune di Montenero Val Cocchiara;

  Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montenero Val Cocchiara

Il  comune  di  MONTENERO  VAL  COCCHIARA  (provincia  di Isernia) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
di  confermare  per  l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6
per mille.
(Omissis).
00A8618;

                       Comune di Montesilvano;

       Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montesilvano

Il  comune  di MONTESILVANO (provincia di Pescara) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1.  determinare, (omissis) per l'anno 2000, l'aliquota per il calcolo
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
    per  la  prima  abitazione  l'aliquota e' diminuita dello 0,5 per
mille  rispetto  all'aliquota  proposta  in delibera del 6 per mille;
pertanto  l'aliquota  per  l'anno  2000  per  la  prima abitazione e'
fissata al 5,5 per mille;
    per  le  abitazioni  non locate l'aliquota e' aumentata dello 0,5
per mille rispetto all'aliquota proposta in delibera del 6 per mille;
pertanto  l'aliquota  per l'anno 2000 per le abitazioni non locate e'
fissata al 6,5 per mille;
    resta  ferma l'aliquota del 6 per mille per l'anno 2000 per tutti
gli altri immobili.
   Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992,
n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;
2. stabilire,   per   l'anno  2000,  la  detrazione  I.C.I.  relativa
all'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo in
L. 300.000, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n.
504/1992  cosi' come modificato dalla legge n. 662/1996 e dalla legge
n. 446/1997.
(Omissis).
00A8619;

                        Comune di Monteverde;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Monteverde

Il  comune  di  MONTEVERDE  (provincia  di  Avellino)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  confermare, anche per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura
del 4,5 per mille.
(Omissis).
00A8620;

                        Comune di Montodine;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montodine

Il comune di MONTODINE (provincia di Cremona) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. come segue:
    a) 4,5 per mille per le abitazioni principali;
    b) 5 per mille per i terreni agricoli;
    c) 5,5  per  mille  per  gli immobili con destinazione diversa da
quella di cui alle lettere a) e b) ivi comprese le aree fabbricabili.
2.  di  applicare  le detrazioni sull'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per  le  seguenti  categorie  di  soggetti  considerati  in
situazioni di particolare disagio economico o sociale:
    A) L. 250.000 a condizione che:
      a) trattasi di proprietari dell'unica abitazione;
      b) si occupi tale abitazione con il proprio nucleo familiare;
      c) il  valore  immobiliare  dell'abitazione non sia superiore a
L.150.000.000;
      d) il  reddito  imponibile  del  nucleo  familiare  di cui alla
superiore  lettera  b) non sia superiore a L.40.000.000, intendendosi
per nucleo familiare quello previsto dalla legislazione anagrafica;
    B)  L.300.000  a condizione che: sia presente la casistica di cui
alle  lettere  a),  b),  c),  d),  del punto precedente ed inoltre il
nucleo familiare sia composto da soggetti portatori di handicap.
(Omissis).
00A8621;

                          Comune di Monza;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Monza

Il  comune  di  MONZA  ha  adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di stabilire, (omissis), per l'anno 2000:
    a) l'aliquota.  ordinaria  da  applicare alla base imponibile per
determinare l'imposta comunale sugli immobili sara' del 5,5 per mille
da  applicarsi  sul valore di tutti gli immobili diversi da quelli di
cui alle successive lettere b), c), d);
    b) l'aliquota  ridotta  da  applicare  alla  base  imponibile per
determinare l'imposta comunale sugli immobili sara' del 4 per mille a
favore  dei  soggetti  passivi  e  dei soci di cooperativa edilizia a
proprieta'  indivisa,  residenti  nel  comune  di  Monza per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e per le pertinenze
cosi'  come  definite  dall'art.  3  del  regolamento comunale per la
disciplina dell'imposta comunale sugli immobili cosi' come modificato
con atto n. 13 del 25 febbraio 2000;
    c) l'aliquota  ridotta,  da  applicare  alla  base imponibile per
determinare  l'imposta  comunale sugli immobili sara' del 4 per mille
per  le  unita'  immobiliari  di  cui  all'articolo 3 del regolamento
comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili cosi'
come modificato con atto n. 13 del 25 febbraio 2000;
    d) l'aliquota  maggiorata  da  applicare alla base imponibile per
determinare  l'imposta comunale sugli immobili sara' dell'8 per mille
per  tutti  gli  immobili  per  i  quali  non  risultano essere stati
registrati contratti di locazione da almeno due anni;
    e) la  detrazione  da  concedersi  ai possessori della prima casa
sara'   di   L.   200.000   salvo   i   casi  previsti  con  apposito
provvedimento.º
(Omissis).
1.  di aumentare da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione dell'I.C.I.
dovuta per l'anno 2000 subordinandone la concessione all'applicazione
dei criteri contenuti nell'apposito regolamento.
(Omissis).
00A8622;

                          Comune di Morino;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Morino

Il  comune  di  MORINO  (provincia  di  L'Aquila)  ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di mantenere fissate per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. stabilite con
deliberazione  del  consiglio  comunale n. 14 del 20 marzo 1999 nelle
seguenti misure;
aliquota ordinaria 6,3 per mille;
aliquota prima casa 5,3 per mille;
detrazione prima casa in L. 200.000.
(Omissis).
00A8623;

                    Comune di Morrone del Sannio;

    Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Morrone del Sannio

Il  comune  di  MORRONE  del  SANNIO  (provincia  di  Campobasso)  ha
adottato,  il  30 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  stabilire  l'aliquota  I.C.I. per l'anno 2000, nella misura unica
del 6 per mille.
(Omissis).
00A8624;

                         Comune di Mortara;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mortara

Il comune di MORTARA (provincia di Pavia) ha adottato, il 24 febbraio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 come segue:
    terreni agricoli 5,5 per mille;
    aree fabbricabili 7 per mille;
    abitazione principale e sue pertinenze 5 per mille;
    altri fabbricati 6,5 per mille;
2.  di  stabilire che per i fabbricati sfitti l'aliquota e' aumentata
al 7 per mille;
3.  di  indicare  in L. 200.000 la deduzione ammessa per l'abitazione
principale e sue pertinenze;
4.  di  aumentare  la  deduzione  di  cui  sopra  a L. 400.000 per le
famiglie  monocomponente  pensionate  o disoccupate con reddito lordo
nell'anno 1999 non superiore a L. 10.000.000.
(Omissis).
00A8625;

                       Comune di Mortegliano;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mortegliano

Il  comune  di  MORTEGLIANO  (provincia  di  Udine)  ha  adottato, il
26 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
l'applicazione  dell'aliquota  I.C.I.  per  l'anno  2000 nella misura
unica  del  5,2  per mille e della detrazione per la prima casa nella
misura unica di L. 200.000.
(Omissis).
00A8626;

                         Comune di Moscufo;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Moscufo

Il   comune  di  MOSCUFO  (provincia  di  Pescara)  ha  adottato,  il
27 gennaio   2000,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di  confermare  per  l'anno  2000,  nella  misura del 5 per mille,
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
2. di  elevare a L. 250.000 la detrazione per i portatori di handicap
legalmente riconosciuti con invalidita' non inferiore al 100%, aventi
diritto  di accompagnamento, con reddito imponibile ai fini Irpef per
nucleo  familiare  fino  a  L.  21.000.000  per  due persone, piu' L.
2.000.000  per  ogni componente il nucleo familiare con un massimo di
L. 8.000.000.
(Omissis).
00A8627;

                      Comune di Motta Visconti;

      Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Motta Visconti

Il  comune di MOTTA VISCONTI (provincia di Milano) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione principale del 5,5 per
mille per l'esercizio 2000;
2. di  confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
le unita' immobiliari adibite ad altri usi al 6 per mille ;
3. di  confermare  che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo e' di L. 200.000.
(Omissis).
00A8628;

                        Comune di Mozzecane;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mozzecane

Il  comune  di  MOZZECANE  (provincia  di  Verona) ha adottato, il 18
gennaio  2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. di  confermare  per  l'anno  2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) applicata in questo comune nella misura unica
del 5 per mille;
2. di confermare per l'anno 2000 le seguenti detrazioni:
    L. 200.000 per l'abitazione principale;
    L.  300.000  per  l'abitazione  principale  dei  soggetti  che si
trovano  nelle  situazioni individuate con deliberazione di consiglio
comunale n. 12 del 15 aprile 1997, esecutiva ai sensi di legge;
(Omissis).
00A8629;

                       Comune di Muro Leccese;

       Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Muro Leccese

Il  comune  di  MURO  LECCESE  (provincia  di  Lecce)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. stabilire,  (omissis),  per  l'anno  2000,  le  seguenti  aliquote
I.C.I.:
    del  5  per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze;
    del 6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili soggette
ad imposta;
2. confermare  anche per l'anno 2000, le agevolazioni gia' deliberate
per l'anno 1999 e conseguentemente:
    a) elevare  la  detrazione  spettante  per  l'unita'  immobiliare
adibita ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 240.000 in favore
dei  soggetti passivi assegnatari di alloggi realizzati dall'I.A.C.P.
di  tipo  economico  popolare  ed  in  favore dei soggetti passivi in
situazioni  di  particolare  disagio  economico  o  sociale aventi un
reddito  familiare  annuo,  riferito all'anno 1999 non superiore a L.
7.000.000;
    b) elevare  il  suddetto limite di reddito per i soggetti passivi
in situazione, di particolare disagio economico e sociale:
      di 2.500.000 in presenza del coniuge convivente;
      di 2.500.000 per ogni familiare convivente;
    c) fissare i seguenti criteri per la determinazione del reddito:
      per  la  determinazione  del reddito deve essere, compresa ogni
forma  di  entrata  di  tutti  i  componenti il nucleo familiare o di
convivenza, in particolare:
        reddito da lavoro dipendente di tutti i membri della famiglia
comprensivo di trattamenti di famiglia;
        reddito di lavoro autonomo;
        reddito derivante da pensioni, rendite e assegni di qualsiasi
genere;
        assegni di accompagnamento;
        reddito  da  patrimonio  (eccetto  il reddito catastale della
casa di abitazione) quali affitti di case e terreni;
        prestazioni assistenziali in denaro erogate da enti pubblici.
Non   devono   essere   considerate   le  prestazioni  con  specifica
destinazione  (es. contributo per l'acquisto di protesi, strumenti di
lavoro,  ecc., assegni di studio universitario o provvidenze analoghe
di  incentivo  allo  studio,  ed  eventuali  altre  entrate  comunque
disponibili per il nucleo).
    d) Stabilire  che  i  soggetti  aventi  diritto  all'agevolazione
devono  presentare  apposita  comunicazione  all'ufficio  tributi del
comune  entro  il  termine  del  30  giugno  2000,  con  allegata  la
documentazione reddituale.
(Omissis).
00A8630;

                          Comune di Nanto;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Nanto

Il  comune di NANTO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 3 febbraio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.:
    prima casa 5 per mille;
    altri immobili 6 per mille
    aree fabbricabili 7 per mille;
2. di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura
minima di L. 200.000.
(Omissis).
00A8631;

                          Comune di Netro;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Netro

Il  comune  di  NETRO  (provincia  di Biella) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. stabilire  per  l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  nella  misura  unica  del 6 per mille e che la misura della
detrazione per l'unita' adibita ad abitazione principale e' pari a L.
200.000
(Omissis).
00A8632;

                         Comune di Neviano;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Neviano

Il comune di NEVIANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 24 febbraio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
di  confermare,  anche  per  l'esercizio finanziario 2000, l'aliquota
I.C.I.  da  applicarsi  in questo comune nella misura del 5 per mille
del valore degli immobili, con detrazione per la prima casa pari a L.
200.000.
(Omissis).
00A8633;

                  Comune di Neviano degli Arduini;

   Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Neviano degli Arduini

Il  comune di NEVIANO degli ARDUINI (provincia di Parma) ha adottato,
il  28 dicembre 1999 e il 29 febbraio 2000, le seguenti deliberazioni
in  materia  di  determinazione  delle aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2000 le seguenti aliquote per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
    aliquota ordinaria 4,8 per mille;
    aliquota  per  unita'  immobiliare  ad uso abitativo possedute in
aggiunta  alla abitazione principale del proprietario 6,25 per mille,
specificando   che   per   le   pertinenze   si   applica  l'aliquota
dell'immobile principale;
2. di dare atto che la detrazione spettante per le unita' immobiliari
adibite  ad  abitazione  principale  e'  di  L.  200.000  cosi'  come
stabilito dal comma 55, dell'art. 3 della legge n. 662/1996;
    (omissis).
1. di integrare la surrichiamata delibera di consiglio comunale n. 68
del 28 dicembre 1999 nel modo seguente:
    al  punto  1)  del dispositivo si aggiunge: aliquota ridotta al 4
per  mille  per  abitazioni  principali  e relative pertinenze la cui
richiesta  di rilascio concessione sia intervenuta dopo il 20 gennaio
2000.  Tale  aliquota  ridotta  verra'  applicata  alle abitazioni in
possesso del suddetto requisito per cinque anni;
2. al  punto  2  del dispositivo della predetta delibera di consiglio
comunale  n.  68  del  28  dicembre  1999  viene aggiunto il seguente
periodo:  "Per le  abitazioni principali per le quali la richiesta di
rilascio  concessione  sia  intervenuta  dopo  il  20 gennaio 2000 la
detrazione applicabile e' pari a L. 500.000 per cinque anni".
(Omissis).
00A8634;

                          Comune di Norma;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Norma

Il  comune  di NORMA (provincia di Latina) ha adottato, il 15 gennaio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1. di  confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2000 nella misura unica del 6 per mille.
2. di   stabilire  in  L.  200.000  la  detrazione  per  l'abitazione
principale.
(Omissis).
00A8635;

                        Comune di Novellara;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Novellara

Il comune di NOVELLARA (provincia di Reggio Emila) ha adottato, il 20
dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. di  determinare  per  l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nelle
seguenti misure:
    6,30 per mille per l'aliquota ordinaria;
    5,20 per mille per l'abitazione principale;
    7 per mille per gli alloggi non locati;
2. di riconfermare per l'anno 2000 in L. 200.000 la detrazione per le
unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale del soggetto
passivo, da applicarsi secondo le disposizioni di legge in vigore;
3. di  riconoscere  per  l'anno  2000, ai contribuenti che si trovino
nelle  condizioni dettagliatamente elencate in premessa, l'aumento di
L. 135.000  dell  detrazione  di  imposta  I.C.I. da aggiungersi alla
detrazione  di  L. 200.000  gia'  prevista  dall'art.  8, del decreto
legislativo  n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, terzo
punto  -  della  legge n. 662/1996 e secondo le procedure indicate in
premessa;
    (omissis).
A) Pensionati:      proprieta', uso, usufrutto e diritto d'abitazione
del  solo  immobile  abitato  quale  unica proprieta' immobiliare del
contribuente e dei componenti il nucleo familiare al 1o gennaio 2000;
    avere  compiuto  il sessantacinquesimo anno di eta' alla data del
1o gennaio 2000;
    essere  in condizione non lavorativa e con un reddito complessivo
lordo  (di  pensione  piu'  fabbricato  in argomento) non superiore a
L. 15.000.000  annue  riferito  all'anno  1999  se  trattasi di unico
occupante.  Per i nuclei composti da due o piu' persone, come risulta
da  stato  di  famiglia,  si aggiungono, ai 15.000.000, L. 10.700.000
lorde annue per ogni altro componente oltre il primo;
B)  Famiglie  numerose:      proprieta',  uso,  usufrutto  e  diritto
d'abitazione   del  solo  immobile  abitato  quale  unica  proprieta'
immobiliare del nucleo familiare al 1o gennaio 2000;
    nucleo  familiare composto da sei o piu' componenti al 1o gennaio
2000 come da stato di famiglia;
    reddito   familiare   complessivo   riferito  all'anno  1999  non
superiore  a  L. 57.800.000  lorde  annue nel caso di famiglia di sei
componenti;  a tale reddito si aggiungono L.8.600.000 lorde annue per
ogni componente oltre il sesto;
C) Famiglie con portatori di handicap:     proprieta', uso, usufrutto
e   diritto  d'abitazione  del  solo  immobile  abitato  quale  unica
proprieta' immobiliare del nucleo familiare al 1o gennaio 2000;
    il portatore di handicap dovra' possedere l'invalidita' civile al
100%;
    il  reddito  familiare  complessivo  non  deve essere superiore a
L. 15.000.000  annue  lorde  per un solo componente riferito all'anno
1999.  Si  aggiungono  L.  10.700.000  annue  lorde  per  ogni  altro
componente oltre il primo.
Ritenuto  infine  che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del regolamento
generale  delle  entrate  tributarie comunali, i soggetti interessati
possono    presentare,    in    sostituzione   di   certificati   e/o
documentazione,   apposita   -dichiarazione  sostitutiva  attestante:
    a) cognome e nome;
    b) luogo e data di nascita;
    c) codice fiscale;
    d) residenza anagrafica;
    e) numero persone componenti il nucleo familiare;
    f) la non percezione di ulteriori redditi oltre ai dichiarati;
    g) il possesso dell'invalidita' civile al 100%;
    h) dati  catastali  dell'immobile (foglio, particella, subalterno
ed ubicazione);
    i) dati   catastali   delle   pertinenze   (foglio,   particella,
subalterno ed ubicazione);
    l) tipo di possesso (proprieta', usufrutto, uso, abitazione);
    m) dichiarazione che gli altri componenti il nucleo familiare non
posseggono nessuna proprieta' immobiliareº;
(Omissis).
00A8636;

                         Comune di Novello;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Novello

Il  comune  di  NOVELLO  (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
    5 per mille per abitazione principale;
    5,5 per mille per le altre tipologie di immobili;
2. di  non esercitare la facolta' di cui all'art. 8, comma 3, decreto
legislativo  30  dicembre  1992, n. 504, come modificato dall'art. 3,
comma  55,  legge  23  dicembre  1996,  n.  662, riguardanti l'unita'
immobiliare adibite ad abitazione principale.
(Omissis).
00A8637;

                    Comune di Noventa Vicentina;

     Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Noventa Vicentina

Il comune di NOVENTA VICENTINA (provincia di Vicenza) ha adottato, il
19   febbraio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di approvare per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.:
    I.C.I. prima casa: 4 per mille;
    I.C.I. altri fabbricati: 5 per mille;
    I.C.I. case sfitte da tre anni: 7 per mille;
    detrazione prima casa: L. 200.000;
(Omissis).
00A8638;

                          Comune di Nureci;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Nureci

Il  comune  di  NURECI  (provincia  di  Oristano)  ha adottato, il 28
gennaio  2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
confermare per l'anno 2000 l'aliquota del 4 per mille e la detrazione
nella  misura unica di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  ai  fini del versamento dell'imposta comunale
sugli immobili.
(Omissis).
00A8639;

                           Comune di Nus;

            Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Nus

Il  comune  di  NUS  (provincia  di  Aosta)  ha  adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) , istituita a decorrere nell'anno 1993 con il
decreto  legislativo  30  dicembre  1996 e degli articoli 58 e 59 del
decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997:
    nella misura del 4 per mille;
    senza nessuna diversificazione;
2. di   stabilire   in   L.  200.000  la  detrazione  per  abitazione
principale.
(Omissis).
00A8640;

                   Comune di Occhieppo Inferiore;

    Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Occhieppo Inferiore

Il comune di OCCHIEPPO INFERIORE (provincia di Biella) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. determinare,  per  l'anno  2000,  l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura  del  5,5 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili
diversi   dalle   abitazioni  od  abitazioni  in  aggiunta  a  quella
principale o per gli enti senza scopo di lucro;
2. dare  atto  che  la  detrazione per abitazione principale e' di L.
200.000  rapportate  al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione;
3. di  non  operare  le  riduzioni di imposta o aumenti di detrazioni
indicati  nel  comma  3,  dell'art.  8,  del  decreto  legisaltivo n.
507/1992 come sostituito con il comma 55 della legge n. 662/1996.
(Omissis).
00A8641;

                       Comune di Occhiobello;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Occhiobello

Il  comune  di OCCHIOBELLO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 24 e
28   febbraio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di confermare, (omissis), relativamente all'imposta comunale sugli
immobili  I.C.I.,  per  l'esercizio  finanziario  2000,  le  medesime
aliquote   in   vigore   sul   territorio  comunale  per  l'esercizio
finanziario 1999 e precisamente:
    4  per  mille:  aliquota  agevolata  a favore dei proprietari che
eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al recupero di immobili di
interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;
    5,2  per  mille:  aliquota  ridotta  per  le  unita'  immobiliari
direttamente  adibite  ad abitazione principale da parte dei soggetti
passivi - persone fisiche e soci di cooperative a proprieta' indivisa
-  residenti  nel  comune  di  Occhiobello,  e  sue  pertinenze  come
identificate nel regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.,
limitatamente ad una per abitazione principale;
    6,5 per mille: aliquota differenziata per aree fabbricabili;
    7  per  mille:  aliquota  differenziata  per alloggi non locati o
tenuti a disposizione (di fatto non utilizzati);
    6,1 per  mille:  aliquota  valida per tutte le altre tipologie di
immobili soggetti ad I.C.I. (compresi i terreni agricoli);
    L. 200.000 detrazione d'imposta prevista dall'art. 8, del decreto
legislativo  n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, punti
2 e 4 della legge n. 662/1996.
(Omissis).
2. di  stabilire,  per  l'esercizio finanziario 2000, l'aumento della
detrazione d'imposta, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n.
504/1992  come  sostituito  dall'art.  3,  comma 55, punto 2 legge n.
662/1996,  in  L.  350.000  a norma dei punto 3 del medesimo comma 55
sopracitato,   sull'unita'   immobiliare   direttamente   adibita  ad
abitazione  principale  e  rapportata al periodo dell'anno durante il
quale  si  protrae  tale destinazione, per il soggetto passivo che si
trova nella seguente condizione socio-economica:
    a) possesso in via esclusiva, a titolo di proprieta', usufrutto o
altro  diritto  reale,  dell'unica  unita'  immobiliare  direttamente
adibita ad abitazione principale;
    b) godimento   di   un   reddito   complessivo  imponibile  lordo
dell'intero  nucleo familiare anagrafico per l'esercizio precedente a
quello in cui viene versata l'imposta, pari a:
      L. 9.234.000 nucleo familiare anagrafico di un componente;
      L. 5.500.000 per ogni ulteriore componente dei nucleo familiare
anagrafico.
il  reddito  e' determinato dalla sommatoria lorda di tutti i redditi
di  ogni singolo componente il nucleo familiare anagrafico compresi i
redditi  esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o
imposta sostitutiva se superiore a L. 2.000.000 ed escluso il reddito
derivante  dall'unita'  abitativa  adibita ad abitazione principale e
relative pertinenze.
3. di  stabilire  che  i  contribuenti  aventi diritto all'elevazione
della  detrazione  d'imposta  da  L.  200.000  a  L. 350.000 dovranno
presentare  specifica  domanda  all'ufficio I.C.I. dell'ente entro il
termine   dei   30   giugno   2000,  allegando  alla  domanda  idonea
documentazione   o   autocertificazione   a  comprova  dei  requisiti
sopraindicati.
(Omissis).
00A8642;

                          Comune di Odolo;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Odolo

Il  comune  di  ODOLO  (provincia  di  Brescia)  ha  adottato,  il 30
settembre   1999,   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di  determinare  le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili
I.C.I. per l'anno 2000 come di seguito indicato:
    a) aliquota  del  5  per  mille  applicabile alle persone fisiche
soggetti  passivi  residenti  nel  comune,  per  l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale;
    b) aliquota   del   6   per  mille  per  tutte  le  altre  unita'
immobiliari;
2. di stabilire che per l'anno 2000, dall'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si
detraggano,   fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  500.000
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione.
(Omissis).
00A8643;

                         Comune di Offlaga;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Offlaga

Il  comune  di OFFLAGA (provincia di Brescia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
8. imposta  comunale immobili: si conferma l'aliquota del 6 per mille
indifferenziata,  con  detrazione  per  abitazione  principale per L.
200.000.
(Omissis).
00A8644;

                          Comune di Orani;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Orani

Il  comune  di  ORANI  (provincia  di  Nuoro) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  provvedere  alla  conferma  per  l'esercizio  2000  dell'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dell'anno 1999.
(Omissis).
aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): 5 per mille;
detrazione per abitazione principale: L. 250.000.
(Omissis).
00A8645;

                         Comune di Oristano;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Oristano

Il  comune  di  ORISTANO  ha  adottato  la  seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote da applicare
ai  fini  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con
decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992:
    a) unita'  immobiliare  adibite  ad  abitazione  principale delle
persone fisiche residenti nel comune: 5 per mille
    b) immobili diversi dalle unita' immobiliari di cui al punto a) 6
per mille;
2. di  dare  atto  che  la  detrazione  di cui all'art. 8 del decreto
legislativo  30  dicembre  1992  n. 504 e successive modificazioni e'
stabilita in L. 200.000.
(Omissis).
00A8646;

                         Comune di Orotelli;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Orotelli

Il  comune  di  OROTELLI  (provincia  di  Nuoro)  ha  adottato, il 25
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille.º
(Omissis).
00A8647;

                         Comune di Ortelle;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ortelle

Il  comune  di  ORTELLE  (provincia di Lecce) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di  stabilire, per l'anno 2000, le seguenti aliquote differenziate
per  l'applicazione  dell'I.C.I.,  in  conformita'  a quanto disposto
dall'art.  4  del  decreto-legge  n.  437/1996, come sostituito dalla
legge di conversione n. 556/1996:
    a) aliquota  ordinaria  del  sei  per  mille  da  applicare per i
soggetti  passivi  e  per  gli  immobili che non rientrano fra quelli
previsti nel successivo punto b);
    b) aliquota ridotta del 4,5 per mille da applicare per le persone
fisiche  soggetti  passivi  ed  i  soci  di  cooperative a proprieta'
indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita  ad  abitazione  principale,  nonche'  per quelle locate, con
contratto  registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione
principale e quelle concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti
in linea retta e collaterali fino al terzo grado, nonche' agli affini
entro il secondo grado.
2. per  la  determinazione  della  base imponibile, si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art. 5, del decreto legislativo n. 504/1992 e
successive  modifiche,  compreso  quanto stabilito dai commi 48, 51 e
52, lettera a), dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. L'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili
od  inabitabili  e  di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno  durante  il  quale  viene accertata la sussistenza di tali
condizioni  dall'ufficio  tecnico, comunale, con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa,   il   contribuente   ha   la   facolta'  di  presentare
dichiarazione   sostitutiva   ai   sensi   della   legge  n  15/1968,
autenticata,  nella  quale  deve  dichiarare  la data di inizio delle
condizioni   che   rendono   inabitabile  e  comunque  inutilizzabile
l'immobile.
4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  equiparate del soggetto passivo, sono detratte, fino alla
concorrenza  del  suo  ammontare,  L. 200.000,  rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
00A8648;

                         Comune di Ortueri;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ortueri

Il comune di Ortueri (provincia di Nuoro) ha adottato, il 22 dicembre
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
di  modificare  le  aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2000 nel modo seguente:
un'aliquota  base  del  6  per  mille e un'aliquota ridotta del 4 per
mille per l'abitazione principale.
di  confermare  per l'anno 2000 la detrazione dell'imposta citata per
l'abitazione principale nella misura massima di L. 500.000
(Omissis).
00A8649;

                          Comune di Osilo;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Osilo

Il comune di OSILO (provincia di Sassari) ha adottato, il 24 febbraio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
di  stabilire  per l'anno 2000 le seguenti aliquote da applicarsi per
la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili:
    1) abitazione principale: 4 per mille;
    2) altri fabbricati: 5 per mille;
    3) aree fabbricabili: 5 per mille;
    4) terreni agricoli: 5 per mille;
    6) immobili sui quali si eseguono interventi di recupero ai sensi
del comma 5, dell'art. 1, della legge n. 449/1997: 3,5 per mille.
(Omissis).
00A8650;

                   Comune di Ospedaletto Euganeo;

    Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ospedaletto Euganeo

Il  comune  di OSPEDALETTO EUGANEO (provincia di Padova) ha adottato,
il  23  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di  stabilire  che  per  l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. viene cosi'
determinata:
    5,4 per mille: aliquota ordinaria
    5,4 per mille: abitazioni principali con detrazione di L. 220.000
    7 per mille: abitazioni sfitte;
2. di  fissare per l'anno 2000 la detrazione a imposta per abitazione
principale  in L. 220.000, stabilendo che la stessa spetta anche alle
unita' di cui al punto 4, art. 3, comma 55, legge 662/1996;
3.  di stabilire che le unita' immobiliari di cui al punto 5, art. 3,
comma  56, legge n. 662/1996 sono considerate direttamente adibite ad
abitazione principale;
4. di  stabilire  che  non si considerano sfitte le abitazioni per le
quali  puo'  essere  esibito  regolare  contratto  di  locazione o di
concessione in comodato a parenti fino al quarto grado;
5. di precisare, altresi', che nei casi di cui al precedente punto 4.
verra'  applicata  l'aliquota  ordinaria senza nessuna agevolazione o
detrazione;
(Omissis).
00A8651;

                          Comune di Ossona;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ossona

Il comune di OSSONA (provincia di Milano) ha adottato, il 28 febbraio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1. di  determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili, che sara' applicata in questo comune, nella seguente
misura:
    abitazione principale e pertinenze aliquota del 5,5 per mille;
    altri fabbricati aliquota del 6 per mille;
    abitazioni sfitte e/o vuote aliquota del 7 per mille;
dando  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 55, della legge n.
662/1996 la detrazione per l'abitazione principale viene fissata a L.
200.000;
(Omissis).
00A8652;

                        Comune di Ostellato;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ostellato

Il comune di OSTELLATO (provincia di Ferrara) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
a) di stabilire per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili con
l'aliquota ordinaria del 6,2 per mille;
b) di stabilire per l'anno 2000 l'I.C.I. con l'aliquota differenziata
del 7 per mille nei casi sottospecificati:
    1) aree  edificabili,  limitatamente  a  quelle in zona C, per le
quali  non e' stata rilasciata concessione o autorizzazione edilizia,
ne' e' stata inoltrata relativa istanza;
    2) unita'  immobiliari  adibite,  ad  abitazione  e  possedute in
aggiunta   a   quella   utilizzata  come  abitazione  principale  del
possessore o dei suoi familiari, esclusi i casi particolari seguenti,
per i quali si applica l'aliquota ordinaria:
      unita'  immobiliari  date  in  uso  gratuito  ai  familiari,  a
condizione che gli stessi vi risiedano;
      una   delle   unita'   immobiliari  tenute  a  disposizione  da
contribuenti residenti all'estero;
      unita'  immobiliari in comproprieta' utilizzate come abitazione
principale  di  uno o piu' comproprietari, limitatamente a quelli che
la utilizzano,
    3) immobili  compresi nelle categorie catastali A, C, D destinati
alla locazione e rimasti sfitti;
c) di   stabilire  per  l'anno  2000  l'I.C.I.  con  l'aliquota  piu'
favorevole  del  5  per  mille  nei casi di soggetti che concedono in
locazione  a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni
definite dagli accordi di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
d) di  disporre  che  qualora durante l'anno si verifichi una diversa
situazione  che dia luogo all'applicazione di aliquota differenziata,
la  maggiorazione  si  applichera'  per  i mesi durante i quali si e'
verificata la situazione stessa;
e) di  prevedere anche per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione
principale del soggetto passivo in L. 200.000, fatti salvi i soggetti
in   situazione  di  particolare  disagio  economico  e  sociale,  da
individuarsi  con  atto separato, per i quali la detrazione stessa e'
fissata in Lire 500.000;
    (Omissis).
Per  l'anno  2000  la  detrazione  per  l'abitazione  principale  dei
soggetti    passivi    in    situazione    di   particolare   disagio
socio-economico, di seguito specificati, e' fissata in L. 500.000:
    soggetti  proprietari o titolari dei diritto di usufrutto - uso -
abitazione,  unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale,  a  nulla  rilevando immobili di pertinenza, che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
      a) pensionati   e   portatori  di  handicap  con  attestato  di
invalidita'  civile,  monoreddito,  in condizione non lavorativa, che
abbiano  un  reddito da pensione non superiore a L. 15.050.000 lordo,
riferito all'anno 1999;
      b) pensionati   e   portatori  di  handicap  con  attestato  di
invalidita'  civile,  con  reddito  lordo  di  tutti i componenti del
nucleo  familiare,  riferito all'anno 1999, fino a L. 24.303.000 piu'
L. 1.860.000 per ogni familiare a carico;
      c) disoccupati e lavoratori in cassa integrazione straordinaria
con reddito lordo di tutti i componenti il nucleo familiare, riferito
all'anno  1999,  fino  a  L.  24.303.000  piu'  L. 1.860.000 per ogni
familiare a carico;
      d) titolari  di  assistenza  sociale a livello comunale a norma
dei  regolamenti  vigenti,  se  non  gia'  beneficiari ai sensi delle
lettere precedenti.
    In  tutti  i  casi suindicati il contribuente non puo' esercitare
attivita'  d'impresa,  di  partecipazione  o  di lavoro autonomo, ne'
possedere  alcuna  proprieta' immobiliare, terreni o fabbricati. Tali
condizioni sono estese ai componenti del nucleo familiare;
    Il   diritto   al  riconoscimento  della  maggior  detrazione  e'
subordinato   alla   presentazione   dell'istanza,   sotto  forma  di
autocertificazione, nei mesi di maggio e giugno prossimi, all'ufficio
tributi che fornisce i relativi moduli.
(Omissis).
00A8653;

                         Comune di Ostiglia;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ostiglia

Il  comune di OSTIGLIA (provincia di Mantova) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'Iiposta comunale sugli immobili per
l'anno 2000 come segue:
    abitazione principale 5,75 per mille;
    altri immobili, terreni ed aree fabbricabili 6,5 per mille,
    detrazione per abitazione principale L. 200.000 (Euro 103,29),
altre disposizioni:
    aliquota  del  7  per  mille  per unita' immobiliari destinate a:
grande  industria con oltre 100 dipendenti, supermercati oltre 500 mq
e istituti di credito e assicurativi;
2. di  confermare  l'abbattimento  nella  misura  di L. 200.000 sulla
prima casa di abitazione;
(Omissis).
00A8654;

                         Comune di Otricoli;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Otricoli

Il  comune  di  OTRICOLI  (provincia  di  Terni)  ha  adottato, il 29
dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. di  stabilire  per  l'anno  2000  nella  misura  del 6,5 per mille
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
di  fissare  altresi'  per  l'anno 2000 l'aliquota ridotta al 5,5 per
mille per le abitazioni principali.
(Omissis).
00A8655;

                           Comune di Oulx;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Oulx

Il  comune  di OULX (provincia di Torino) ha adottato, il 14 dicembre
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
3.  di  non avvalersi ancora delle disposizioni di cui al comma 2 del
riformato  art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, non disponendo
di  chiari  riscontri per quanto riguarda gli effetti sul gettito. Si
propone invece l'utilizzazione delle facolta' di cui al decreto-legge
n.  8  agosto  1996,  n. 437, convertito in legge 24 ottobre 1996, n.
556, all'art. 4, comma 1, differenziando l'aliquota al 4 per mille in
favore  dei  soggetti  residenti  come  ivi individuati e al 6,25 per
mille  in  riferimento a tutti gli altri soggetti, inoltre si propone
di  utilizzare  la  facolta'  del  comma  3,  dell'art. 8 del decreto
legislativo  n. 504/1992, come modificato dal comma 55, art. 3, della
legge  n.  662/1996,  stabilendo  un  decremento della detrazione per
l'abitazione  principale  a L. 300.000, in considerazione delle nuove
esigenze di bilancio di parte corrente in elaborazione;
(Omissis).
00A8656;

                          Comune di Ovada;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ovada

Il comune di OVADA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2000  le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), nel modo seguente:
    aliquota del 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione
principale del proprietario e loro pertinenze;
    aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili;
(Omissis).
00A8657;

                      Comune di Pagano Sabino;

       Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pagano Sabino

Il  comune  di  PAGANO SABINO (provincia di Rieti) ha adottato, il 26
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di  applicare  per  l'anno  2000  l'imposta  comunale  sugli immobili
(I.C.I.),  determinando  l'aliquota  che sara' applicata nella misura
del 6 per mille;
(Omissis).
00A8658;

                         Comune di Pagnona;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pagnona

Il  comune  di  PAGNONA  (provincia di Lecco) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di  determinare,  anche  per  l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille;
2. di mantenere la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del
suo  ammontare, in L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno in cui
si protrae tale destinazione.
(Omissis).
00A8659;

                     Comune di Palombara Sabina;

     Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Palombara Sabina

Il  comune di PALOMBARA SABINA (provincia di Roma) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
per la sola abitazione principale aliquota del 5 per mille;
detrazione per la sola abitazione principale L. 300.000;
per tutti gli altri immobili aliquota del 6 per mille.
(Omissis).
00A8660;

                        Comune di Palomonte;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Palomonte

Il comune di PALOMONTE (provincia di Salerno) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
approvare  l'aliquota  I.C.I.  in vigore nell'anno 1999, nella misura
del  5  per  mille.  La  detrazione per abitazione principale e di L.
200.000, anche per l'anno 2000.
(Omissis).
00A8661;

                         Comune di Paratico;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Paratico

Il  comune di PARATICO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2000, (omissis) l'aliquota dell'imposta
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura del:
    a) 4,8 per mille per l'abitazione principale;
    b) 6,6 per mille per tutti gli altri immobili,
2. di   aumentare  la  detrazione  per  l'abitazione  principale  del
soggetto passivo da L. 200.000 a L. 280.000 in rapporto annuo.
(Omissis).
00A8662;

                          Comune di Parre;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Parre

Il  comune di PARRE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 gennaio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1. di fissare le aliquote I.C.I. per il corrente anno come segue:
    1) 5  per  mille per gli immobili adibiti a prima casa e relative
pertinenze;
    2) 5,5 per mille negli altri casi.
(Omissis).
00A8663;

                       Comune di Paulilatino;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Paulilatino

Il  comune  di  PAULILATINO  (provincia  di  Oristano) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  lasciare  invariata l'aliquota I.C.I. nella percentuale del 4 per
mille.
(Omissis).
00A8664;

                   Comune di Pavullo nel Frignano;

   Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pavullo nel Frignano

Il  comune di PAVULLO nel FRIGNANO (provincia di Modena) ha adottato,
il  21  dicembre  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di  determinare per l'anno 2000, (omissis), le aliquote I.C.I. che
saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:
    a) aliquota  ridotta:  5  per  mille  per gli immobili adibiti ad
abitazione principale del soggetto passivo ivi comprese le pertinenze
elencate al comma 2, dell'art. 18, del regolamento per l'applicazione
dell'imposta   comunale   sugli   immobili   approvato   con  propria
deliberazione  n. 167 del 26 novembre 1998 e successive modificazioni
destinate  ed  effettivamente  utilizzate in modo durevole a servizio
dell'abitazione principale;
    b) aliquota  maggiorata:  7  per mille per gli alloggi e relative
pertinenze  C/2,  C/6  e  C/7  non  locati,  o  locati per soddisfare
esigenze  abitative  di natura transitoria e per finalita' turistiche
ai  sensi  delle  norme  vigenti  in materia di locazione di immobili
adibiti ad uso abitativo e per le aree fabbricabili;
    c) aliquota  ordinaria:  6,3  per mille per i fabbricati, esclusi
quelli indicati nei suindicati punti a) e b).
(Omissis).
00A8665;

                          Comune di Pesaro;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pesaro

Il  comune  di  PESARO  ha  adottato, il 9 febbraio 2000, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. che   per   l'anno   2000   le   aliquote,  nonche'  riduzioni  ed
agevolazioni,  per  il  calcolo  dell'imposta comunale sugli immobili
sono cosi' quantificate:
    a) aliquota    4,7    per    mille   per   l'unita'   immobiliare
anagraficamente  occupata come abitazione principale dal proprietario
in  qualita'  di  persona  fisica  o  socio di cooperativa edilizia a
proprieta' indivisa;
    b) aliquota  4,7  per  mille  per  l'unita'  immobiliare  ad  uso
abitativo di proprieta' di persone fisiche ricoverate permanentemente
presso appositi istituti, tenuta a propria disposizione;
    c) aliquota  4,7  per  mille  per  le  unita'  immobiliari ad uso
abitativo,  di  proprieta'  di  persone fisiche, date in locazione in
forza  di  un  contratto  regolarmente  registrato  a soggetti che ne
abbiano la residenza quale abitazione principale;
    d) aliquota  2  per  mille  per  le  unita'  immobiliari  ad  uso
abitativo  date  in  locazione  in forza di un contratto regolarmente
registrato  a  soggetti  che ne abbiano la residenza quale abitazione
principale,  stipulato  ai  sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9
dicembre 1998, n. 431;
    e) aliquota  4,7  per  mille  per  le  unita'  immobiliari ad uso
abitativo  concesse  in uso gratuito a parenti in linea retta fino al
secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza
quale abitazione principale;
    f) aliquota del 4,7 per mille per le pertinenze costituenti parti
integranti   dell'abitazione   principale,   ancorche'  distintamente
iscritte   al  catasto,  purche'  ubicate  nello  stesso  edificio  o
complesso immobiliare nel quale e' situata l'abitazione principale;
    g) aliquota  del 7 per mille per le unita' immobiliari ricomprese
fra  le  categorie  da  A1 ad A9, non locate o tenute a disposizione,
comunque anagraficamente vuote;
    h) aliquota  del 9 per mille per le unita' immobiliari ricomprese
fra  le  categorie  da  A1 ad A9, non locate o tenute a disposizione,
comunque  anagraficamente  vuote,  per  le quali non risultino essere
stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
    i) aliquota  del  4  per  mille per i fabbricati o le porzioni di
fabbricato  realizzati per la vendita e non vendute dalle imprese che
hanno  per  oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione
ed alienazione di immobili;
    j)  aliquota  del  6 per mille per tutte le categorie di immobili
non  incluse nelle soprastanti classificazioni comprese le pertinenze
delle    civili   abitazioni   non   costituenti   parti   integranti
dell'abitazione   principale,   le  aree  edificabili  ed  i  terreni
agricoli;
    k) la  detrazione  per  l'abitazione  principale e' fissata in L.
200.000 con elevazione a L. 350.000 per i seguenti casi:
      1) contribuenti   pensionati   titolari   della   sola   unita'
immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze,
che abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta' alla data del primo
gennaio  2000  con  un  reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di
tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 20.000.000 piu' L.
1.600.000 per ogni persona a carico;
      2)   contribuenti   titolari   della  sola  unita'  immobiliare
destinata  ad  abitazione  principale  e relative pertinenze, nel cui
nucleo  familiare risultino portatori di handicap con una percentuale
di   invalidita'  non  inferiore  al  74%  certificata  dagli  organi
competenti  con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i
componenti   del  nucleo  familiare  fino  a  L. 20.000.000  piu'  L.
1.600.000 per ogni persona a carico.
    Il contribuente che si trova nelle condizioni per poter usufruire
della  maggiore  detrazione  dovra'  presentare  all'ufficio  tributi
specifica  richiesta  entro non oltre il 30 giugno 2000, con allegata
documentazione in fotocopia che attesti i requisiti richiesti.
Il  beneficio  di  cui  alla  lettera  d) viene concesso a seguito di
comunicazione  su  modulo  predisposto  dal comune entro 6 mesi dalla
data  della  stipula del contratto di locazione a canone controllato.
La  comunicazione,  a  cui andra' allegata copia del contratto di cui
sopra,  si  ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistano le
condizioni;  per  i  contratti  in  essere  al  31  dicembre  1999 la
comunicazione  deve  essere  presentata  entro  il 30 giugno 2000. La
mancata  o ritardata presentazione della comunicazione comportera' la
concessione  del  beneficio  a  far  data  dall'anno  successivo alla
presentazione tardivamente disposta.
(Omissis).
00A8666;

                    Comune di Pescarolo ed Uniti;

    Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pescarolo ed Uniti

Il comune di PESCAROLO ed UNITI (provincia di Cremona) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  stabilire  le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. -
imposta  sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio
2000:
    1) aliquota da applicare:
      per   le   persone  fisiche  soggetti  passivi  ed  i  soci  di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5
per mille;
      per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale 5 per mille;
    2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi,
per  le  unita'  immobiliari  ad  uso  di  abitazione,  dagli  stessi
possedute  in  aggiunta  all'abitazione  principale  e  locate  ad un
soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5 per mille;
    3) aliquota  da  applicare  a  tutti  i  soggetti passivi per gli
alloggi posseduti e non locati 5 per mille;
    4) aliquota  da  applicare  ai  soggetti passivi per gli immobili
diversi  dalle  abitazioni,  dagli stessi posseduti nel comune: 5 per
mille;
    5) aliquota  agevolata  per  gli  immobili  posseduti  da enti od
organismi  senza  scopo  di  lucro, che non rientrano nelle esenzioni
dall'imposta  previste  dall'art.  7 della legge 30 dicembre 1992, n.
504, compresi nelle seguenti tipologie:
      5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991,  n.  266,  iscritte nel registro istituito dalla regione: 5 per
mille;
      5.2. cooperative  sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 5 per mille;
    6)  aliquota  agevolata  in  favore  di  proprietari che eseguono
interventi  volti:        a) al  recupero  di  unita'  immobiliari  o
inabitabili: 5 per mille;
      b) al   recupero   di   immobili   di  interesse  artistico  od
architettonico localizzati nel centro storico: 5 per mille;
      c) alla   realizzazione  di  autorimesse  o  posti  auto  anche
pertinenziali: 5 per mille;
      d) all'utilizzo di sottotetti: 5 per mille;
        da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di
detti  interventi  per  la durata di tre anni dall'inizio dei lavori,
cosi'  come  previsto  dall'art. 1,  comma 5, della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
    7)  aliquota  da  applicare  per  i  soggetti  passivi  e per gli
immobili  che  non  rientrano  fra  quelli  previsti nelle precedenti
classificazioni   ed  utilizzazioni:  5  per  mille;      8) aliquota
agevolata speciale del 5 per mille per le unita' immobiliari concesso
in  localita'  a  titolo  di  abitazione  principale  alle condizioni
definite  dagli  accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge
n. 431/1998;
    9) aliquota  speciale  speciale del 5 per mille; per gli immobili
non  locati  per  i  quali  non  risultino  essere  stati  registrati
contratti di locazione da almeno due anni;
(Omissis).
00A8667;

                       Comune di Pescasseroli;

       Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pescasseroli

Il  comune  di  PESCASSEROLI  (provincia  di L'Aquila) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
stabilire  per  l'anno  2000  l'aliquota  unica dell'imposta comunale
sugli  immobili  nella  misura  del 5 per mille e aumentare l'importo
della  detrazione  per  abitazione  principale  da  L.  300.000  a L.
400.000;
(Omissis).
00A8668;

                   Comune di Pettorano sul Gizio;

    Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pettorano sul Gizio

Il comune di PETTORANO sul GIZIO (provincia di L'Aquila) ha adottato,
il  28  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  confermare  per  l'anno  2000  l'aliquota  ordinaria dell'imposta
comunale   sugli  immobili,  istituita  con  decreto  legislativo  n.
504/1992, e' stabilita nel 6 per mille, ridotta al 5 per mille per le
abitazioni principali.
(Omissis).
00A8669;

                        Comune di Peveragno;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Peveragno

Il  comune  di PEVERAGNO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  confermare  per  l'anno  2000,  l'aliquota  I.C.I.  , attualmente
fissata  nella misura unica del 5,5 - e la detrazione d'imposta di L.
230.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo.
(Omissis).
00A8670;

                   Comune di Pezzolo Valle Uzzone;

   Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pezzolo Valle Uzzone

Il  comune  di PEZZOLO VALLE UZZONE (provincia di Cuneo) ha adottato,
il  21  dicembre  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di   confermare   l'aliquota  unica  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 2000, nella misura del 5,3 per mille
rapportato al valore degli immobili;
2. di  stabilire  come  modalita'  di riscossione quella diretta, con
versamento  su  c/c  postale  intestato  alla Tesoreria del comune di
Pezzolo Valle Uzzone e/o versamento presso il tesoriere;
(Omissis).
00A8671;

                    Comune di Pianello del Lario;

    Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pianello del Lario

Il  comune  di PIANELLO del LARIO (provincia di Como) ha adottato, il
24   febbraio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  confermare,  in  applicazione delle disposizioni normative di cui
all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, (omissis), l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  per l'anno 2000, al 4,5 per
mille.
    (Omissis).
00A8672;

                    Comune di Piazza al Serchio;

     Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Piazza al Serchio

Il  comune  di PIAZZA al SERCHIO (provincia di Lucca) ha adottato, il
29   febbraio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di confermare, per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) come segue:
    aliquota del 6 per mille per l'abitazione principale;
    aliquota del 7 per mille in tutti gli altri casi;
2. di  stabilire  in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
(Omissis).
00A8673;

                        Comune di Pieranica;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pieranica

Il  comune  di  PIERANICA  (provincia  di  Cremona)  ha  adottato, il
23 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
I) di  confermare  le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione
dell'I.C.I.,  Imposta  comunale sugli immobili, in questo comune, con
effetto dal 1o gennaio 2000, gia' previste per l'anno 1999:
    1) aliquota  da applicare per le persone fisiche soggetti passivi
e  dei  soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti
nel   comune,   per  l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad
abitazione  principale,  nonche'  per  quelle  locate  con  contratto
registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale:
5 per mille;
    2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi,
per  le  unita'  immobiliari  ad  uso  di  abitazione,  dagli  stessi
possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni
che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente
punto 1: 5 per mille;
    3) aliquota  da  applicare  a  tutti  i  soggetti passivi per gli
alloggi posseduti e non locati: 5 per mille;
    4) aliquota  da  applicare  ai soggetti passivi per gli immobili,
diversi  dalle  abitazioni,  dagli stessi posseduti nel comune: 5 per
mille;
    5)  aliquota  da  applicare  per  i  soggetti  passivi  e per gli
immobili  che  non  rientrano  fra  quelli  previsti nelle precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;
II) di dare atto che, per la determinazione della base imponibile, si
tiene  conto  di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto
stabilito  dai  commi 48, 51 e 52 lettera a), dell'art. 3 della legge
23 dicembre 1996, n. 662;
III) di  determinare  che l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i
fabbricati  dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene
accertata  la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del
comune,  con  perizia  a  carico  del proprietario, che allega idonea
documentazione  alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4  gennaio 1968, n. 15, cosi' come modificata dalla legge n. 127/1997
e  successive  modifiche ed integrazioni, nella quale deve dichiarare
la  data  dell'inizio  delle  condizioni  che  rendono  inabitabile e
comunque  inutilizzabile  l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di
comunicare  al  comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione
dei  lavori  di  ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la
data  dalla  quale  l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo'
effettuare  accertamenti  d'ufficio  per verificare la veridicita' di
quanto dichiarato dal contribuente;
IV) di  determinare che sull'imposta, dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte,
fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000 rapportate al
periodo  dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.
    Per   abitazione  principale  s'intende  quella  nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede  a titolo di priorita', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
    Le  disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle
unita'  immobiliari  appartenenti  alle cooperative edilizie dei soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
istituti autonomi per le case popolari;
V) di   precisare  che  viene  considerata  direttamente  adibita  ad
abitazione  principale  l'unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di
proprieta'  o di usufrutto da anziani e disabili, che acquisiscono la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
00A8674;

                        Comune di Pietranico;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pietranico

Il  comune  di  PIETRANICO  (provincia  di  Pescara)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di  fissare, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992,  n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'anno
2000 le seguenti aliquote:
    abitazione principale: 5,5 per mille;
    immobili diversi dall'abitazione principale: 6 per mille;
2. di  confermare  nella  misura  di  L. 200.000 la detrazione di cui
all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
come  sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
(Omissis).
00A8675;

                    Comune di Pieve Porto Morone;

    Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pieve Porto Morone

Il  comune  di PIEVE PORTO MORONE (provincia di Pavia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di  applicare  con effetto dal 1o gennaio 2000, l'imposta comunale
sugli  immobili (I.C.I.), con l'aliquota del 5,5 per mille secondo le
modalita'  delle  vigenti  disposizioni  legislative e regolamentari,
confermando in tal modo la medesima aliquota applicata nel 1999;
2. di  riconfermare anche per l'anno 2000 in L. 220.000 la detrazione
d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
(Omissis).
00A8676;

                     Comune di Pieve S. Giacomo;

     Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pieve S. Giacomo

Il  comune di PIEVE S. GIACOMO (provincia di Cremona) ha adottato, il
29   febbraio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
2.  di  determinare  per  l'anno 2000, (omissis), ossia l'esigenza di
reperire  i  mezzi necessari per assicurare i vari servizi d'istituto
nonche'  assicurare  l'equilibrio  del  bilancio  di previsione 2000,
l'aliquota   dell'imposta   comunale   sugli   immobili  (I.C.I.)  da
applicarsi  in  questo  comune  nella misura unica del 5 per mille, e
senza  applicazione  di  alcuna  riduzione  o  detrazione facoltativa
d'imposta;
(Omissis).
00A8677;

                          Comune di Piglio;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Piglio

Il  comune di PIGLIO (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  confermare  anche  per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura
unica  del  5,5  per  mille per tutti i soggetti passivi, con le sole
riduzioni e detrazioni previste dalla legge.
(Omissis).
00A8678;

                      Comune di Pizzighettone;

       Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pizzighettone

Il  comune di PIZZIGHETTONE (provincia di Cremona) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella seguente
misura:
    tariffa unica: 5,25 per mille;
    detrazione   per   unita'   immobiliare   adibita  ad  abitazione
principale: L. 220.000.
    La  detrazione  di  cui  sopra, per unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale con eventuale box, e' elevata a L. 280.000 per
i   contribuenti   che   al  1o  gennaio  2000  abbiano  compiuto  il
sessantacinquesimo anno d'eta'.
    Il   godimento   del   beneficio  suddetto  e'  subordinato  alla
sussistenza delle seguenti condizioni:
    a) nessuno  dei  componenti  il  nucleo  fami1iare,  compreso  il
titolare del beneficio, sia proprietario di altri immobili (terreni e
fabbricati) o quote di essi;
    b) non  venga  effettuata  locazione  dell'abitazione oggetto del
beneficio;
    c) il  reddito  complessivo  annuo  lordo  del  nucleo  familiare
(risultante  dalla  documentazione  anagrafica)  conseguito nell'anno
precedente,  anche  se  non  compreso nella dichiarazione annuale dei
redditi,  non sia superiore a L. 20.000.000. Detto reddito e' elevato
a L. 24.000.000 per coloro che abbiano familiari a carico.
    I   richiedenti,   a   pena   di   decadenza,  dovranno  produrre
autodichiarazione,  entro il mese di giugno dell'anno di applicazione
dell'imposta,  su  apposito  modulo  predisposto dall'amministrazione
comunale,  attestante  oltre  che  il  possesso  dei  requisiti sopra
indicati anche il periodo di tempo per il quale si sono verificate le
condizioni di applicabilita' della suddetta detrazione.
    L'autodichiarazione  deve  essere  prodotta  per ogni anno per il
quale permangono le condizioni sopra previste.
    In  caso  di  omessa  o  infedele  dichiarazione si procedera' al
recupero  della  maggiore  imposta  dovuta  e  all'applicazione delle
sanzioni previste dalla legge.
    La  detrazione  di  L.  280.000 per unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  con eventuale box, sara' applicata anche alle
coppie  che  hanno  contratto  matrimonio  a far tempo dal 1o gennaio
1999.
    Il   godimento   del   beneficio  suddetto  e'  subordinato  alla
sussistenza delle seguenti condizioni:
      a) eta'   di   ciascun  coniuge  all'atto  del  matrimonio  non
superiore a trentacinque anni;
      b) nessuno  dei  componenti  il  nucleo  familiare, compreso il
titolare del beneficio, sia proprietario di altri immobili (terreni e
fabbricati) o quote di essi;
      c) non  venga  effettuata locazione dell'abitazione oggetto del
beneficio;
      d) il  reddito  complessivo  annuo  lordo  del nucleo familiare
(risultante  dalla  documentazione  anagrafica)  conseguito nell'anno
precedente,  anche  se  non  compreso nella dichiarazione annuale dei
redditi, non sia superiore a L. 45.000.000. I soggetti passivi di cui
al  presente  punto  potranno usufruire della maggiore detrazione per
tre  anni,  sempre  che sussistano le condizioni sopra specificate ad
eccezione  del  limite  di  reddito  indicato al punto d), che potra'
essere   modificato   con  la  deliberazione  di  determinazione  del
l'aliquota I.C.I. e relative detrazioni.
Anche  l'ammontare  della  detrazione potra' essere modificata con la
citata deliberazione.
    I   richiedenti,   a   pena   di   decadenza,  dovranno  produrre
autodichiarazione,  entro il mese di giugno dell'anno di applicazione
dell'imposta,  su  apposito  modulo  predisposto dall'amministrazione
comunale,  attestante  oltre  che  il  possesso  dei  requisiti sopra
indicati anche il periodo di tempo per il quale si sono verificate le
condizioni di applicabilita' della suddetta detrazione.
L'autodichiarazione  deve  essere prodotta per ogni anno per il quale
permangono le condizioni sopra previste.
In  caso di omessa o infedele dichiarazione si procedera' al recupero
della  maggiore  imposta  dovuta  e  all'applicazione  delle sanzioni
previste dalla legge.
(Omissis).
00A8679;

                         Comune di Polinago;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Polinago

Il   comune  di  POLINAGO  (provincia  di  Modena)  ha  adottato,  il
23 dicembre   1999,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno  2000  le  aliquote per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
    5 per mille, aliquota ridotta:
      a) abitazione  principale  e  i seguenti immobili equiparati ai
sensi   dell'art.   16   del   vigente   regolamento   comunale   per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
        l'unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di proprieta' o di
altro diritto reale da anziano o disabile che acquisisce la residenza
in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente,
a condizione che la stessa unita' non risulti locata;
        due  o  piu'  unita'  immobiliari  contigue,  occupate ad uso
abitazione  dal  contribuente  e dai suoi familiari, a condizione che
venga  comprovato  che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta
di  variazione  ai  fini  dell'unificazione  catastale  delle  unita'
medesime.  In  tal  caso,  l'equiparazione  all'abitazione principale
decorre  dalla  stessa data in cui risulta essere stata presentata la
richiesta di variazione;
        l'abitazione  concessa  dal  possessore  in  uso  gratuito  a
parenti  in  linea retta sino al primo grado, che la utilizzano quale
loro abitazione principale;
        l'alloggio  locato con contratto registrato a soggetto che lo
utilizza quale sua abitazione principale;
      b) le  pertinenze  come  definite  dall'art. 18 del regolamento
comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, nei
limiti  di una unita' pertinenziale di categoria C/6 e/o di categoria
C/2;
    7 per mille, aliquota maggiorata:       a) aree fabbricabili;
      b) alloggi   non   locati,   residenze  secondarie  e  relative
pertinenze,  cosi' come definiti dall'art. 6 del regolamento comunale
per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
      c) le  ulteriori unita' accessorie pertinenziali all'abitazione
principale e agli immobili identificati con l'art. 16 del regolamento
comunale per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili;
      d) le unita' immobiliari di categoria C/2 o C/6 non costituenti
pertinenze di abitazione principale o di immobili equiparati ai sensi
dell'art.   16  del  regolamento  per  l'applicazione  della  imposta
comunale  sugli  immobili  e  inoltre  non  adibite  all'esercizio di
attivita' produttive;
    5,8  per  mille,  aliquota ordinaria:       a) tutti gli immobili
non compresi nelle fattispecie in precedenza definite;
2. di  fissare nella misura minima prevista dalla legge la detrazione
per   immobili   destinati  ad  abitazione  principale  del  soggetto
obbligato  ai  fini  dell'imposizione  I.C.I., e cioe' in L. 200.000.
(Omissis).
00A8680;

                        Comune di Polistena;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Polistena

Il comune di POLISTENA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il
2   febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di  confermare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
per l'anno 2000, nelle seguenti misure:
    aliquota ridotta per abitazione principale 5 per mille;
    aliquota  ordinaria  del 6 per mille per tutti gli altri immobili
diversi dall'abitazione principale del contribuente.
(Omissis).
(Omissis).
di  confermare  anche  per  l'anno 2000 come previsto dal regolamento
d'applicazione,  che  l'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) di
questo  comune  venga versata dal contribuente con bollettino postale
su  conto  postale  intestato  all'ente,  che  e' stato appositamente
aperto  presso  Poste italiane S.p.a. o su conto corrente bancario da
aprire presso il tesoriere comunale.
(Omissis).
00A8681;

                   Comune di Polpenazze del Garda;

   Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Polpenazze del Garda

Il comune di POLPENAZZE del GARDA (provincia di Brescia) ha adottato,
il  21  dicembre  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di  determinare  in  L.  300.000  la  detrazione  per l'abitazione
principale per l'anno 2000;
2. di  determinare  per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille con riduzione al
5,5 per mille per l'abitazione principale.
(Omissis).
00A8682;

                     Comune di Ponte Buggianese;

     Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ponte Buggianese

Il  comune di PONTE BUGGIANESE (provincia di Pistoia) ha adottato, il
22   febbraio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di  confermare  per  l'anno  2000  le  aliquote per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
    6,5 per mille aliquota ordinaria;
    5,2  per  mille  abitazione principale ed abitazione dei soggetti
indicati  nell'art.  4, comma 1, della legge 24 ottobre 1996, n. 556,
locate ai sensi della suddetta disposizione;
    7 per mille alloggi non locati;
    7 per mille aree fabbricabili.
(Omissis).
00A8683;

                        Comune di Pontelongo;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pontelongo

Il  comune  di  PONTELONGO  (provincia  di Padova) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. di  confermare  per  l'anno  2000  l'aliquota  unica  dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille;
2.  di  confermare per quanto espresso in premessa, la detrazione per
abitazione principale in L. 240.000 rapportata ad anno;
3.  di applicare l'aliquota minima del 3 per mille a coloro che hanno
messo  a  dimora  una  quantita' di essenze arboree pari ad almeno il
5 per  cento  del  terreno  agricolo  posseduto, secondo le modalita'
indicate  dall'art.  3,  commi  5  e  6  del regolamento comunale che
disciplina l'I.C.I.;
4.  di  confermare  anche  per  l'anno  2000  la  riscossione diretta
dell'imposta mediante:
    apposito conto corrente intestato alla Tesoreria comunale;
    versamento   anche  presso  la  Tesoreria  comunale  della  Banca
popolare  antoniana veneta, filiale di Pontelongo, quando gli importi
superino la somma di L. 2.000.000.
(Omissis).
00A8684;

                    Comune di Pont-Saint-Martin;

     Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pont-Saint-Martin

Il  comune  di PONT-SAINT-MARTIN (provincia di Aosta) ha adottato, il
23   dicembre   1999,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
aliquota unica: 4 per mille;
detrazione per abitazione principale: L. 220.000.
(Omissis).
00A8685;

                    Comune di Ponzano Monferrato;

    Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ponzano Monferrato

Il  comune  di  PONZANO  MONFERRATO  (provincia  di  Alessandria)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1.   di  fissare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.)  per  l'anno  2000  nella  misura  del  5,5  per  mille e di
determinare  per le abitazioni adibite ad "abitazione principale"º la
misura del 5 per mille;
2.   di   stabilire   le  detrazioni  dell'imposta  per  l'abitazione
principale in L. 250.000.
(Omissis).
00A8686;

                        Comune di Porto Viro;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Porto Viro

Il  comune  di  PORTO  VIRO  (provincia  di Rovigo) ha adottato, l'11
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. di  determinare,  per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili,  che  sara' applicata in questo comune, nella misura
cosi' diversificata:
    fabbricato  adibito  ad  abitazione principale e sue pertinenze 5
per mille;
    altri  immobili classificati abitazione e aree fabbricabili 7 per
mille;
    altri fabbricati e terreni agricoli 5,5 per mille;
2. di  confermare  la  detrazione  per  abitazione  principale  e sue
pertinenze  in  L.200.000  rapportata al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione;
3. di  determinare,  per l'abitazione principale e sue pertinenze, le
seguenti maggiori detrazioni in relazione a particolari situazioni di
carattere sociale:
    persone   titolari   di   solo  reddito  di  pensione  sociale  o
invalidita'  (con  importo  non superiore alla pensione sociale) e di
quello relativo alla unita' immobiliare e relative pertinenze adibite
ad   abitazione   principale,  sole  o  con  coniuge  nella  medesima
situazione reddituale: detrazione per L. 320.000;
    persone   sole   titolari  di  solo  reddito  riferito  a  lavoro
dipendente  di  importo  annuo  (riferito  all'anno  precedente)  non
superiore  a  L. 16.000.000  e  a  L. 12.000.000 se derivante da solo
reddito  di  impresa o professione o, comunque da attivita' autonoma:
detrazione per L. 270.000;
    nucleo  familiare  composto  da  piu'  persone  con reddito annuo
complessivo  (riferito all'anno precedente) inferiore a L. 12.000.000
per  ogni  componente.  Per la determinazione del reddito complessivo
familiare  si  computano  i  redditi  di  tutti i conviventi e per la
determinazione  del  tetto  massimo  di  reddito si computano tutti i
componenti, anche se privi di reddito: detrazione per L. 270.000;
(Omissis).
00A8687;

                         Comune di Possagno;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Possagno

Il  comune di POSSAGNO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di  determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura del 6 per mille per tutti gli immobili;
2.  di  stabilire  per  l'anno  2000  la detrazione di L. 300.000 per
l'abitazione principale.
(Omissis).
00A8688;

                    Comune di Postal (Burgstall);

    Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Postal (Burgstall)

Il comune di POSTAL (BURGSTALL) (provincia di Bolzano) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  nel  territorio  comunale di Postal ai sensi delle relative
vigenti disposizioni con l'unica aliquota del 4 per mille;
2.   di   applicare   la  detrazione  dell'imposta  per  l'abitazione
principale nell'ammontare di L. 850.000.
(Omissis).
00A8689;

                    Comune di Pozzaglio ed Uniti;

    Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pozzaglio ed Uniti

Il  comune  di POZZAGLIO ed UNITI (provincia di Cremona) ha adottato,
il  20  dicembre  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di  determinare  le  aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2000 nelle seguenti misure:
    4,5 per mille per le abitazioni principali;
    6 per mille per le altre tipologie di immobili;
2. di precisare che:
    in  deroga  ai principi generali contenuti nel codice civile agli
art. 817 e seguenti l'aliquota agevolata e la detrazione previste per
l'abitazione  principale  non  si estendono alle pertinenze quando le
stesse  risultano  accatastate  separatamente rispetto all'abitazione
principale;
    si  attribuisce alla facolta' derogatoria assunta con il presente
provvedimento,  rispetto  ai  principi  stabiliti  per  le pertinenze
dall'art.  817 del codice civile, valore di interpretazione autentica
della  volonta'  del  comune  di  derogare dai principi generali piu'
sopra indicati, considerando le pertinenze "immobile diversi" al fine
della quantificazione I.C.I.
(Omissis).
00A8690;

                   Comune di Pozzuolo del Friuli;

    Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pozzuolo del Friuli

Il  comune di POZZUOLO del FRIULI (provincia di Udine) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
2. di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote e detrazioni:
    a) immobili adibiti ad abitazione principale comprese le relative
pertinenze  (cantine,  garages,  ecc.)  fino al massimo di due unita'
immobiliari  aliquota  del  4,75 per mille e detrazione di L. 240.000
fatte  salve  eventuali  nuove  diverse  interpretazioni normative in
merito all'assimilazione delle pertinenze all'abitazione principale;
    b) unita' abitative aventi i requisiti della locabilita' sfitte e
tenute a disposizione: aliquota del 6,5 per mille;
    c) aliquota   del  4  per  mille  per  abitazioni  utilizzate  da
portatori  di handicap e per quelle locate come abitazione principale
con le norme dei patti in territoriali di cui alla legge n. 431/1998;
    d) aliquota  ordinaria  del  5 per mille per i restanti immobili,
aree fabbricabili e terreni.
(Omissis).
00A8691;

                         Comune di Procida;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Procida

Il  comune  di  PROCIDA (provincia di Napoli) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di  stabilire, per l'anno 2000 nelle seguenti misure diversificate
l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ubicati sul
territorio di Procida:
    a) abitazioni principali: 4,5 per mille;
    b) altre tipologie di immobili: 7 per mille;
2. di  stabilire  in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo.
(Omissis).
00A8692;

                     Comune di Provaglio d'Iseo;

     Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Provaglio d'Iseo

Il  comune di PROVAGLIO d'ISEO (provincia di Brescia) ha adottato, il
14   dicembre   1999,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di  determinare  per  l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nelle
misura del 6 per mille;
2. di  stabilire  che  alla detrazione per l'abitazione principale e'
fissata in L. 240.000;
3. di  stabilire  che  la  detrazione  per l'abitazione principale si
applica anche nei seguenti casi:
    a) unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta' o di
usufrutto  da  persona  che  acquisisce  la  residenza in istituto di
ricovero  o sanitari o a seguito di ricovero permanente, a condizione
che non risulti locata;
    b) due  o  piu'  unita'  immobiliari  contigue,  occupate  ad uso
abitazione  dal  contribuente  e  dai  suoi  familiari  conviventi, a
condizione  che  venga  comprovato che e' stata presentata all'U.T.E.
regolare  richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale
delle  unita'  medesime.  In tal caso, l'equiparazione all'abitazione
principale  decorre  dalla  stessa  data  in cui risulta essere stata
presentata la richiesta di variazione;
4. di  stabilire  che  la detrazione si applica alla somma risultante
dall'imposta  dovuta  per  l'abitazione principale e da quella dovuta
per   le   pertinenze,  come  definite  dall'art.  4,  comma  1,  del
regolamento comunale dell'I.C.I.;
(Omissis).
00A8693;

                       Comune di Quingentole;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Quingentole

Il  comune  di  QUINGENTOLE  (provincia  di  Mantova)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  stabilire  per  l'anno  2000,  l'aliquota I.C.I. da applicare nel
comune di Quingentole nelle seguenti misure:
    aliquota  5 per mille relativamente alla abitazione principale in
favore  delle  persone  fisiche  soggetti  passivi,  aventi residenza
anagrafica nel comune;
    aliquota  6,8  per  mille relativamente alle seconde case purche'
abitate in via continuativa ed altri immobili;
    aliquota  6,3  per  mille per le abitazione concesse in locazione
con i canoni "concordati" ai sensi della legge n. 431/1998;
    aliquota  7 per mille relativamente alle altre unita' immobiliari
che non risultano occupate e/o abitate in via continuativa;
    di  stabilire  in  L.  200.000  la  detrazione  per  l'abitazione
principale;
(Omissis).
00A8694;

                          Comune di Rapone;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rapone

Il  comune  di  RAPONE (provincia di Potenza) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
"confermare  nella  misura  del  4  per mille l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili  da  applicarsi  in territorio comunale per
l'esercizio 2000".
(Omissis).
00A8695;

                          Comune di Rassa;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rassa

Il  comune  di  RASSA  (provincia  di  Vercelli)  ha  adottato, il 16
dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
confermare l'attuale misura dell'imposta nel 6 per mille per tutte le
unita'   immobiliari   determinando   la   detrazione   per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad abitazione principale in L. 200.000 come per
legge.
non avvalersi della facolta' di ridurre l'imposta immobiliare adibita
ad abitazione principale.
non  avvalersi  della  facolta' di elevare l'importo della detrazione
per  abitazione  principale, dato atto che ai sensi dei commi 48 e 51
della  legge  662/1996  le  vigenti  rendite  catastali  urbane  sono
rivalutati  del  5%,  ai  fini  I.C.I.  ed  i redditi dominicali sono
rivalutati del 25% ai fini I.C.I..
(Omissis).
00A8696;

                         Comune di Rezzato;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rezzato

Il  comune  di  REZZATO  (provincia  di  Brescia)  ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. di  determinare  per  l'anno 2000, le aliquote I.C.I. nella misura
corrispondente  alla  misura  del  6  per mille e del 5 per mille per
l'abitazione  principale  e  per  gli  immobili  sui quali sono stati
stipulati  i  contratti di locazione di cui all'art. 2, comma 3 della
legge 9 dicembre 1998 n. 431;
2. la  detrazione per l'abitazione principale viene determinata nella
misura di L. 200.000.
(Omissis).
00A8697;

                          Comune di Rezzo;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rezzo

Il  comune  di  REZZO  (provincia di Imperia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1)   di  determinare,  (omissis),  che  in  sede  di  dispositivo  si
richiamano  per  costituire  parte  integrante  e  sostanziale  dello
stesso,  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili per l'anno
2000 nella misura del 6,5 per mille.
(Omissis).
00A8698;

                         Comune di Ricengo;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ricengo

Il  comune  di  RICENGO  (provincia  di  Cremona)  ha adottato, il 25
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del
5  per  mille  per  l'abitazione  principale e nella misura del 6 per
mille per gli altri fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili;
2. di concedere l'aumento della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000
e  fino  a  concorrenza  dell'imposta  dovuta, alle persone che hanno
compiuto  almeno i sessantacinque anni alla data del 31 dicembre 1999
e che abbiano i seguenti requisiti:
    essere proprietari (oppure titolari del diritto di usufrutto, uso
od  abitazione)  di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  ed  avente  le  caratteristiche previste per le categorie
catastali  A/2, A/3, A/4, A/6 (cosi' come definito dall'art. 8, comma
2, del decreto legislativo n. 504/1992);
    non possedere altri immobili;
    avere  un  reddito lordo, riferito al nucleo familiare risultante
ai  fini  fiscali,  non  superiore  a  L.  19.000.000,  elevato  a L.
25.700.000  se  il  coniuge  e' a carico. Tali limiti di reddito sono
elevati  di  un ulteriore milione per ogni altro familiare a carico o
nullatenente;
(Omissis).
00A8699;

                      Comune di Rive d'Arcano;

       Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rive d'Arcano

Il  comune  di  RIVE d'ARCANO (provincia di Udine) ha adottato, il 28
dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
a) l'aliquota normale del: 5 per mille;
b) l'aliquota per alloggi e pertinenze non locati (dove per locazione
si   intende   concessione  in  affitto  con  contratto  regolarmente
stipulato) del 7 per mille;
c) l'aliquota  per i proprietari che affittano immobili con contratti
agevolati, del due per mille;
d) di  mantenere  in  L.  200.000 la detrazione di imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo;
(Omissis).
00A8700;

                        Comune di Rizziconi;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rizziconi

Il comune di RIZZICONI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il
31 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. di  stabilire  le  seguenti  norme  per l'applicazione dell'I.C.I.
imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o
gennaio 2000:
    a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi,
per  le  unita'  immobiliari  ad  uso  di  abitazione,  dagli  stessi
possedute  in  aggiunta  all'abitazione  principale  e  locate  ad un
soggetto che le utilizza come abitazione principale: 5 per mille;
    b) aliquota  da  applicare  a  tutti  i  soggetti passivi per gli
alloggi posseduti e non locati: 5 per mille;
    c) aliquota  da  applicare  ai  soggetti passivi per gli immobili
diversi  dalle  abitazioni  dagli  stessi posseduti nel comune: 5 per
mille;
    d) aliquota  da  applicare  per  i  soggetti  passivi  e  per gli
immobili  che  non  rientrano  tra  quelli  previsti nelle precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;
2. per  la  determinazione  della  base  imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dal commi 48, 51 e 52 lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662; 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita
ad  abitazione  principale del soggetto passivo sono detratte, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare.  L.  200.000  rapportate al periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi.  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla  quota  per  la  quale la destinazione medesima si verifica. Per
abitazione  principale  s'intende  quella nella quale il contribuente
che  la  possiede  a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto
reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le  disposizioni  di  cui  al  presente  capo si applicano anche alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta'   indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
istituti autonomi per le case popolari.
4)  viene  considerata  direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziano  e  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che
la stessa non risulti locata.
(Omissis). 7. di dare atto che ai sensi del II comma dell'art. 58 del
decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446, per l'applicazione
dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alla
modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai  terreni  agricoli,  si
considerano  coltivatori  diretti  o  imprenditori  agricoli a titolo
principale   le  persone  fisiche  iscritte  negli  appositi  elenchi
comunali  di  cui  all'art.  11  della  legge  n. 9/1963. soggette al
corrispondente  obbligo  assicurativo, la cui eventuale cancellazione
dai  predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno
successivo; (Omissis).
00A8701;

                         Comune di Roaschia;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Roaschia

Il  comune  di  ROASCHIA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  fissare,  per  l'anno  2000,  nella  misura  del 4 per mille,
l'aliquota  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili,
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
(Omissis).
00A8702;

                          Comune di Roasio;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Roasio

Il  comune  di ROASIO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di  confermare,  (omissis),  l'aliquota  I.C.I.  da  applicare per
l'esercizio 2000 nella misura del 5 per mille;
2. di  non  avvalersi della facolta' di cui al comma 53, dell'art. 3,
legge  23 dicembre 1996, n. 662 in ordine alla diversificazione delle
aliquote;
3. di  non  avvalersi della facolta' di cui al comma 5, art. 1, legge
n. 449 del 27 dicembre 1997 in ordine alla determinazione di aliquote
agevolate  dell'I.C.I.  anche  inferiori  al  4 per mille a favore di
proprietari che eseguano interventi di recupero;
4. di  non  elevare per l'anno 2000 la detrazione I.C.I. per l'unita'
immobiliare,  adibita  ad  abitazione principale ai sensi dell'art. 3
comma 55 della legge n. 662/1996;
5. di  non  accordare  riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati
per  la  vendita e non venduti da imprese ex art. 8, 1 comma, decreto
legisaltivo  n.  504/1992 come modificato dal comma 55, art. 3, legge
n. 662/1996;
6. di  dare  applicazione  al  disposto di cui al comma 56 del citato
art.   3,   in   ordine  alla  equiparazione  dell'assoggetamento  ad
abitazione  principale  dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di
proprieta'  o  usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquistino la
residenza  permanente in istituti di ricovero o sanitari a condizione
che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
00A8703;

                        Comune di Robilante;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Robilante

Il  comune  di ROBILANTE (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di  determinare  per  l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente:
    6   per   mille   da  applicare  esclusivamente  alle  abitazioni
principali e alle pertinenze a servizio dell'abitazione principale;
    6,5  per  mille  da  applicare alle abitazioni secondarie ed aree
fabbricabili ed altri fabbricati;
    7   per  mille  relativamente  agli  immobili  di  categoria  "D"
ricadenti  in  aree individuate nel vigente piano regolatore generale
come aree industriali.
2. di  confermare  altresi'  in L. 250.000 la detrazione per la prima
casa.
(Omissis).
00A8704;

                    Comune di Rocca San Casciano;

    Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rocca San Casciano

Il  comune  di  ROCCA  SAN  CASCIANO  (provincia di Forli'-Cesena) ha
adottato,  il  29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
3. di  confermare, (omissis), la misura del 6 per mille dell'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.) a valere per l'anno
2000.
(Omissis).
00A8705;

                       Comune di Roccalumera;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Roccalumera

Il  comune  di  ROCCALUMERA (provincia di Messina) ha adottato, il 28
ottobre  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  2000  l'adozione  di  due  aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  l'una  ordinaria  del 6 per
mille,  l'altra  ridotta  del  5  per  mille  in favore delle persone
fisiche  soggetti  passivi  e  dei  soci  di  cooperative edilizie, a
proprieta'  indivisa  residenti  nel comune, per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale.
(Omissis).
00A8706;

                      Comune di Roccamandolfi;

       Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Roccamandolfi

Il  comune di ROCCAMANDOLFI (provincia di Isernia) ha adottato, il 25
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di riconfermare per l'anno 2000 l'aliquota (I.C.I.) al 5 per mille.
(Omissis).
00A8707;

                     Comune di Roccamontepiano;

      Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Roccamontepiano

Il comune di ROCCAMONTEPIANO (provincia di Chieti) ha adottato, il 22
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. di  determinare, (omissis), per le motivazioni sovra esposte e che
qui  si hanno per integralmente riportate, per l'anno 2000 l'aliquota
I.C.I. nella misura del 5 per mille.
(Omissis).
00A8708;

                       Comune di Roccasicura;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Roccasicura

Il  comune  di  ROCCASICURA (provincia di Isernia) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di   stabilire   l'aliquota   dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
da  applicarsi  in  questo comune per l'anno 2000, nella misura del 6
per mille;
di confermare la detrazione per l'abitazione principale a L. 200.000;
(Omissis).
00A8709;

                         Comune di Rodengo;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rodengo

Il  comune  di RODENGO (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di  confermare  l'aliquota  per  l'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per  l'anno  2000 nella misura del 4 per mille per tutte le
categorie,  con  riferimento  al valore catastale aumentato del 5 per
cento dell'immobile.
2.  di  fissare  per  l'anno  2000  come  detrazione d'imposta di cui
all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
come  modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996,
n.  662,  per abitazione principale delle categorie catastali A2 fino
A6, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, l'importo di L. 600.000.
(Omissis).
00A8710;

                          Comune di Roiate;

          Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Roiate

Il  comune  di  ROIATE  (provincia  di Roma) ha adottato, il 30 marzo
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1. di  fissare,  per  l'anno  2000,  nella  misura  del  6 per mille,
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'Imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per tutte le tipologie di immobili;
2. di  fissare, altresi', nella misura di L. 200.000 la detrazione di
cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992.
(Omissis).
00A8711;

                         Comune di Rogliano;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rogliano

Il  comune  di  ROGLIANO  (provincia  di  Cosenza) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
    a) 4  per  mille  in  favore  delle persone fisiche e dei soci di
cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa residenti nel comune per
l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita ad abitazione principale
nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che
le   utilizza   come   abitazione   principale   (art.  4,  comma  4,
decreto-legge n. 437/1996 convertito in legge n. 556/1996;
    b) 6  per  mille  per  i  soggetti  passivi di imposta diversi da
quelli indicati nella precedente lettera a);
    c) 2  per  mille a favore dei proprietari che eseguono interventi
volti  al  recupero  di  unita' immobiliari inagibili o inabitabili o
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o  architettonico nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione
di  autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure l'utilizzo di
sottotetti,  dandosi  atto  che  tale aliquota agevolata e' applicata
limitatamente  alle  unita' immobiliari oggetto di detti interventi e
per  la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (art. 1, com- ma 5,
legge 27 dicembre 1997 n. 449);
(Omissis).
00A8712;

                           Comune di Rolo;

           Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rolo

Il  comune  di  ROLO  (provincia  di  Reggio  Emilia)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di  determinare  le  aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2000 nelle seguenti misure:
    aliquota abitazione principale e pertinenze: 5 per mille;
    aliquota altri immobili: 6,8 per mille;
dando  atto  che  sull'imposta  dovuta  per  abitazione principale si
detraggono  fino  a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 (art. 8,
comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo sostituito dal
comma 55, art. 3, legge n. 662/1996).
(Omissis).
00A8713;

                        Comune di Roncadelle;

        Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Roncadelle

Il  comune  di  RONCADELLE  (provincia  di  Brescia)  ha adottato, il
20 dicembre   1999,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di  confermare,  per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  gia' in vigore nell'anno 1999 nella misura
del 5,2 per mille per le abitazioni principali e nella misura del 5,8
per  mille  per  le altre tipologie imponibili (escluso le abitazioni
principali come sopra detto);
2. di  determinare  in  L.  200.000  la  detrazione  per l'abitazione
principale, in ragione d'anno, cosi' come disposta dall'art. 3, comma
55, della legge n. 662/1996;
3. di  prevedere,  per  il  solo  anno 2000, un'ulteriore detrazione,
rispetto  a  quella  di legge, di L. 120.000 per gli immobili da cat.
A/2  ad  A/6  la cui rendita catastale non superi le L. 850.000 per i
proprietari   dell'abitazione  principale  con  i  requisiti  di  cui
all'allegata Tabella "A", ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge
n.662/1996, cosi' come modificata dal decreto-legge 11 marzo 1997, n.
50, convertito in legge n. 122 del 9 maggio 1997;
4. di  considerare abitazione principale (ai sensi dell'art. 3, comma
56  della  legge n. 662/1996) l'unita' immobiliare posseduta a titolo
di  proprieta'  o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che non risulti locata;
(Omissis).
Chi ha diritto all'agevolazione:
    possessori  di  abitazione  con  categoria  da  A/2  ad A/6 e una
rendita non superiore a L. 850.000;
    reddito:
      il  reddito  da  considerare  e'  quello  del nucleo famigliare
risultante  dall'ultima  dichiarazione  dei  redditi,  al netto delle
ritenute irpef, ridotto del 50% del mutuo casa di abitazione, nonche'
gli  oneri  documentati sostenuti per l'assistenza a minori portatori
di handicap o gli anziani con invalidita' superiore al 60%;
      il  reddito  massimo  di riferimento e' riportato nella tabella
seguente ed e' confrontato con il reddito definito "minimo vitale".
Componenti   nucleo   famigliare:   una   persona   reddito   massimo
L. 12.600.000;  Componenti  nucleo  famigliare:  due  persone reddito
massimo L. 20.945.000;
Componenti   nucleo   famigliare:   tre   persone   reddito   massimo
L. 29.082.000;
Componenti   nucleo   famigliare:  quattro  persone  reddito  massimo
L. 32.127.000;
Componenti   nucleo   famigliare:   cinque  persone  reddito  massimo
L. 37.377.000;
Componenti   nucleo   famigliare:   sei   persone   reddito   massimo
L. 42.311.000;
Componenti  nucleo  famigliare: sette persone e oltre reddito massimo
L. 47.350.000.
Nel  calcolo  del reddito non vanno considerati:     gli arretrati di
retribuzione (con esclusione del T.F.R.) e le pensioni di invalidita'
civile.
Sono esclusi dalle agevolazioni:
    i  proprietari di altre abitazioni oltre a quella di residenza, i
titolari  di rendite finanziarie superiori a L. 2.000.000 all'anno, i
proprietari di altri beni immobili.
Documenti  richiesti:      a) modulo  di  richiesta  del  contributo,
compilato  in  ogni  sua  parte  e debitamente firmato, da consegnare
entro    il   31   luglio   2000.   Tale   modulo   e'   valido   per
l'autocertificazione anagrafica;
e da presentare in fotocopia:     b) il libretto della pensione;
    c) Gli  eventuali  modelli  730  - 740/Unico - 201 - 101 relativi
all'ultima dichiarazione dei redditi;
    d) la documentazione relativa al mutuo della casa;
    e) copie dei versamenti I.C.I.
    L'amministrazione  comunale  si  riserva  il  diritto di condurre
ulteriori  e  piu'  approfonditi accertamenti sulla veridicita' delle
dichiarazioni rese e sulla documentazione fornita. (Omissis).
00A8714;

                      Comune di Ronco Biellese;

      Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ronco Biellese

Il  comune di RONCO BIELLESE (provincia di Biella) ha adottato, il 27
dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. di  determinare  per  l'anno  2000  le aliquote per l'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504, e ss.mm.ii. nelle seguenti
misure:
    a) 6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e
soci  di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e
loro pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto;
    b) 6,5  per  mille  per le unita' immobiliari non locate, ubicate
presso  lo  stesso  fabbricato  utilizzato come abitazione principale
esclusivamente dal proprietario medesimo;
    c) 7 per mille per le seconde case e loro pertinenze;
2. di riconoscere per l'anno 2000 la detrazione prevista dal comma 2,
dell'art.  8,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n. 504
sull'imposta  complessivamente  dovuta  per l'abitazione principale e
sue pertinenze nella misura minima prevista per legge;
(Omissis).
00A8715;

                   Comune di Ronchi dei Legionari;

   Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ronchi dei Legionari

Il comune di RONCHI dei LEGIONARI (provincia di Gorizia) ha adottato,
il  29  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di  determinare  l'aliquota base dell'I.C.I. per l'anno 2000 nel 7
per mille e di determinare un'aliquota ridotta, del 5,5 per mille per
le  abitazioni  principali  dei  soggetti  residenti, intendendo come
abitazioni  principali  tutti gli immobili rientranti nella casistica
prevista  dall'art.  7 comma 6, del Regolamento I.C.I. che di seguito
si  riporta,  cosi' come modificato con atto conciliare n. 49 d.d. 28
dicembre 1999:
    1) abitazione di proprieta' del soggetto passivo;
    2) alloggio  regolarmente  assegnato  da istituto autonomo per le
case popolari o altro ente pubblico;
    3) abitazione  concessa  in  uso  gratuito dal possessore ai suoi
familiari  che  la  occupano  quale  loro  abitazione principale, ivi
residenti  e  rientranti  nella  sottoelencata  casistica di gradi di
parentela:
      parenti in linea retta di primo grado (il padre o la madre ed i
figli);
      parenti  in linea collaterale di secondo grado (i fratelli e le
sorelle);
      affini  di  primo grado (coniugi ed i suoceri con i generi e le
nuore, il patrigno e la matrigna con i figliastri);
ai sensi degli artt. 76 e 78 del codice civile.
    Precisando,   che   tale   agevolazione   riguarda  solamente  ed
unicamente l'aliquota come abitazione principale e non attribuisce il
diritto  alla  detrazione  prevista per quest'ultima, con conseguente
obbligo  della  denuncia  di  variazione, come previsto per legge (da
parte del soggetto passivo: proprietario dell'immobile);
    4) abitazione  posseduta  a  titolo  di proprieta' o usufrutto da
soggetto  anziano  o  disabile  che  ha  acquistato  la  residenza in
istituto  di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa risulti non locata;
2.  di  determinare  l'aliquota ridotta, pari al 5,5 per mille per le
pertinenze   dell'abitazione   principale,   ancorche'  distintamente
iscritte  in  catasto relativamente a: rimessa, ripostiglio, cantina,
tettoia,  posto macchina coperto o scoperto fino ad un massimo di una
unita' immobiliare e purche' ci sia coincidenza nella titolarita' con
l'abitazione   principale   e   l'utilizzo   avvenga   da  parte  del
proprietario (o titolare del diritto reale di godimento);
3.  di  dare  atto  che  la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione
principale,  qualora  superi  l'imposta  dovuta per la stessa, verra'
estesa  per la somma rimanente a detrazione dell'imposta dovuta sulla
prima pertinenza;
4. di prevedere la maggiore detrazione per l'abitazione principale da
L. 200.000 a L. 500. 000 nei casi sottoriportati:
    a)   proprietari  della  sola  casa  di  abitazione  con  rendita
catastale  per vano non superiore a L. 125.000 categoria A/4 - classe
4,  (salvo  l'eventuale  aggiornamento  percentuale - es: per il 1999
pari  al  5%)  e  di  una  pertinenza,  che  abbia  coincidenza nella
titolarita' con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte
del proprietario (o titolare del diritto reale di godimento);
    b)  il  nucleo  familiare anagrafico abbia un reddito annuo lordo
relativo  al  1999 derivante da lavoro dipendente e/o pensione, medio
pro capite pari o inferiore a L. 9.400.000;
oppure,  in alternativa al punto b), il seguente punto c):     c) nel
nucleo  familiare  anagrafico  sia  presente una persona disabile con
invalidita'  civile  del 100% ed il reddito familiare lordo dell'anno
1999,  derivante  da  lavoro  dipendente  o  pensione  risulti pari o
inferiore  a  L.  50.000.000; Ritenuto inoltre che siano riconfermate
anche  le modalita' per ottenere l'agevolazione che sono le seguenti:
    A) l'interessato (ricadente nelle sopra descritte casistiche: A-B
o  A-C) deve presentare la domanda - comprensiva della documentazione
richiesta - in carta semplice al comune;
    B) la modulistica per la redazione della suddetta richiesta sara'
reperibile  presso  l'ufficio  tributi,  che  esaminate  le domande e
predisposta   la   relativa  determina,  informera'  gli  interessati
dell'agevolazione  concessa,  che  avra'  effetto  solo per l'anno in
corso;
    C) nel caso in cui l'acconto I.C.I. sia stato versato senza tener
conto   della   maggior   agevolazione   spettante,  sara'  possibile
effettuare  il  conguaglio  con  il versamento dei saldo di dicembre,
oppure si provvedera' d'ufficio allo sgravio dovuto;
5. di prendere atto che i valori unitari consigliati ai cittadini per
le  particelle  catastali non edificate, e ricomprese nel P.R.G.C. in
zone   con   potenzialita'   edificatoria   soggette   al   pagamento
dell'imposta  comunale  sugli immobili (l.C.I.), per il corrente anno
2000,  rimangono quelli determinati con deliberazione giuntale n. 100
d.d. 3 marzo 1999, (come da allegato alla stessa). (Omissis).
00A8716;

                        Comune di Rovagnate;

         Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rovagnate

Il   comune  di  ROVAGNATE  (provincia  di  Lecco)  ha  adottato,  il
29 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di confermare, (omissis), per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili  che sara' applicata in questo comune nelle
misura del 5 per mille.
(Omissis).
00A8717;

                    Comune di Roveredo in Piano;

     Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Roveredo in Piano

Il  comune di ROVEREDO in PIANO (provincia di Pordenone) ha adottato,
il   20  gennaio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
a) di  determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili che sara' applicata in questo comune come segue:
    per  le persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative
edilizie  a  proprieta'  indivisa,  residenti  nel comune, per unita'
immobiliare  direttamente  adibita  ad abitazione principale: 4,2 per
mille;
    per tutti i casi rimanenti: aliquota 5 per mille;
b) di  dare atto che rimangono confermate le disposizioni di cui alle
prima  citate delibere di consiglio comunale numeri 19 e 24 dell'anno
1997, con le quali veniva rispettivamente fissata la detrazione in L.
220.000  per  l'abitazione  principale  e  si estendeva la detrazione
I.C.I. per la prima casa alle persone ricoverate in casa di cura;
2. di   approvare,   (omissis),   l'aumento   della   detrazione  per
l'abitazione   principale,   da   L. 220.000   a  L. 500.000  per  il
contribuente in possesso dei seguenti requisiti:
    1) essere  proprietario o titolare di diritto reale di usufrutto,
uso  o abitazione della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale comprese le eventuali pertinenze (cantina, garage, ecc.);
    2) versare     in     situazione     di    particolare    disagio
economico-sociale,  cosi'  come  previsto  dall'art.  8, comma 3, del
decreto   legislativo   30   dicembre   1992,  n.  504  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    3) dichiarare  un reddito annuo dell'intero nucleo familiare, che
occupa  l'unita'  immobiliare,  riferito  al 1999, per un importo non
superiore   a   quello   della   pensione  minima  integrata  erogata
dall'I.N.P.S.,  elevato  di  L. 1.000.000  per  ogni componente della
famiglia a carico.
    L'applicazione   del   beneficio   dell'ulteriore  detrazione  e'
subordinato  alla  condizione  che  gli  altri  componenti del nucleo
familiare non possiedano, ad alcun titolo, proprieta' immobiliari.
    Le condizioni devono sussistere a far data dal 1o gennaio 2000.
    I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono chiedere
informazioni al comune per la documentazione da presentare.
(Omissis).
00A8718;

                         Comune di Rovetta;