usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A8601; Comune di Mirto; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mirto Il comune di MIRTO (provincia di Messina) ha adottato, il 5 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). determinare l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille anche per l'anno 2000 per tutte le abitazioni, compresi quelli non locati; determinare per l'anno 2000 nella misura di L. 200.000 la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 00A8602; Comune di Molare; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Molare Il comune di MOLARE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota I.C.I. per le abitazioni principali e nella misura del 6 per mille l'aliquota per gli altri immobili; 2. di dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata in L. 200.000. (Omissis). 00A8603; Comune di Mollia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mollia Il comune di MOLLIA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure: 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione secondaria e di determinare la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 00A8604; Comune di Mombaldone; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mombaldone Il comune di MOMBALDONE (provincia di Asti) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). 00A8605; Comune di Monchio Delle Corti; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Monchio Delle Corti Il comune di MONCHIO delle CORTI (provincia di Parma) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 7 per mille; 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 00A8606; Comune di Monghidoro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Monghidoro Il comune di MONGHIDORO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000, l'aliquota agevolata nella misura del 6 per mille in favore delle persone fisiche residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le aree fabbricabili e di determinare per tutti gli altri immobili l'aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille; 2. di confermare per l'anno 2000, una aliquota ridotta al 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo non superiore a tre anni. 3. di confermare per l'anno 2000 una aliquota ridotta al 4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico architettonico localizzate nei centri storici, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 4. di dare atto che le pertinenze degli immobili adibiti ad abitazione principale, anche se accatastate autonomamente, possono usufruire dell'aliquota ordinaria del 6 per mille, ma non della detrazione prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 5. di dare atto che con l'applicazione di tali aliquote si ritiene congrua la previsione d'entrata per l'imposta comunale sugli immobili da indicare nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000, sulla base di proiezioni calcolate sul gettito 1999; 6. di riconoscere per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, per tutte le abitazioni principali come definite dal citato decreto legislativo n. 504/1992 la detrazione minima di L. 200.000; 7. di dare atto che i proprietari o equipollenti delle unita' immobiliari adibite ad abitazioni, se locate a terzi che le utilizzano come abitazione principale, non potranno beneficiare per l'anno 2000 dell'aliquota ordinaria stabilita nella misura del 6 per mille e non potranno usufruire della detrazione di cui al punto 6. (Omissis). 00A8607; Comune di Monno; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Monno Il comune di MONNO (provincia di Brescia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). determinare per l'anno 2000 l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille. Dare atto che le abitazioni principali del soggetto passivo dell'imposta verra' applicata la detrazione unica fissa di L. 200.000. (Omissis). 00A8608; Comune di Montaquila; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montaquila Il comune di MONTAQUILA (provincia di Isernia) ha adottato, il 16 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella seguente misura: abitazione principale aliquota 4,5 per mille, detrazione L. 200.000; altri fabbricati ed aree fabbricabili aliquota 5,5 per mille. (Omissis). 00A8609; Comune di Montebello di Bertona; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montebello di Bertona Il comune di MONTEBELLO di BERTONA (provincia di Pescara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota unica da applicare alla base imponibile ai fini della determinazione dell'I.C.I., nella misura del 5 per mille senza apportare alcuna differenzazione di aliquota secondo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge (detrazione L. 200.000 per abitazione principale). (Omissis). 00A8610; Comune di Montebello Ionico; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montebello Ionico Il comune di MONTEBELLO IONICO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 27 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di approvare l'adeguamento delle tariffe I.C.I. per l'anno 2000 come segue: aliquota unica per le unita' immobiliari 6 per mille; aliquota unica per le aree fabbricabili 5 per mille; aliquota unica del 5 per mille per le abitazioni non locate di anziani o disabili con residenza in istituto di ricovero o sanitari; detrazione per la prima abitazione L. 250.000. (Omissis). 00A8611; Comune di Montecosaro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montecosaro Il comune di MONTECOSARO (provincia di Macerata) ha adottato, il 17 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di fissare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. e la detrazione di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni nella seguente misura: prima aliquota: 5 per mille (per le abitazioni principali e le relative pertinenze possedute dai contribuenti a titolo di proprieta' usufrutto o altro diritto reale, ivi incluse le unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale di cui all'art. 30 del regolamento I.C.I., nonche' quelle concesse in uso gratuito o in comodato, con scrittura privata, ai parenti in linea retta di primo grado ed al coniuge, ancorche' separato o divorziato) seconda aliquota: 6,5 per mille (per tutti gli altri immobili detenuti a qualunque titolo). detrazioni L. 200.000 (per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze possedute dai soggetti passivi e per quelle stabilite per la prima aliquota d'imposta del 5 per mille). (Omissis). 00A8612; Comune di Monteferrante; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Monteferrante Il comune di MONTEFERRANTE (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). stabilire che, per l'anno 2000, l'imposta comunale sugli immobili venga regolata dalle seguenti disposizioni: a) lasciare invariata l'aliquota minima del 4 per mille, come per gli anni passati, valida per tutti i fabbricati e terreni assoggettabili; b) non optare per la riduzione d'imposta del 50% per le abitazioni principali, a motivo del fatto che i fabbricati di questo comune hanno gia' una rendita catastale bassa; c) stabilire la detrazione d'imposta per le abitazioni principali nella misura minima di L. 200.000. (Omissis). 00A8613; Comune di Montefiorino; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montefiorino Il comune di MONTEFIORINO (provincia di Modena) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di modificare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000, nel seguente modo: aliquota ordinaria per prima abitazione nella misura del 5 per mille; (applicando la maggiore detrazione consentita per legge sulla prima casa di L. 240.000) aliquota per la seconda abitazione nella misura del 5,9 per mille. (Omissis). 00A8614; Comune di Montegaldella; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montegaldella Il comune di MONTEGALDELLA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 31 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili: a) l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 5 per mille; b) la detrazione per abitazione principale nell'importo di L. 250.000. (Omissis). 00A8615; Comune di Montelabbate; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montelabbate Il comune di MONTELABBATE (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di riconfermare ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, l'aliquota del 4,2 per mille per l'abitazione principale; 2. di determinare ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, l'aliquota del 5,2 per mille per gli altri immobili; 3. di riconfermare la detrazione I.C.I. relativa alla prima abitazione in L. 200.000 cosi' come previsto dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996. (Omissis). 00A8616; Comune di Montemiletto; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montemiletto Il comune di MONTEMILETTO (provincia di Avellino) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, altresi', per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. nella stessa misura di quelle determinate per l'anno 1999: 1) 4,5 per mille per immobili adibiti ad abitazione principale comprensivi dei seguenti locali: cantine, box e posto auto purche' costituiscano pertinenza all'abitazione principale e ci sia coincidenza nella titolarieta' con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento; 2) 5.5 per mille: per immobili diversi da abitazione; fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale; altri immobili; aree fabbricabili. (Omissis). 00A8617; Comune di Montenero Val Cocchiara; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montenero Val Cocchiara Il comune di MONTENERO VAL COCCHIARA (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille. (Omissis). 00A8618; Comune di Montesilvano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montesilvano Il comune di MONTESILVANO (provincia di Pescara) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. determinare, (omissis) per l'anno 2000, l'aliquota per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: per la prima abitazione l'aliquota e' diminuita dello 0,5 per mille rispetto all'aliquota proposta in delibera del 6 per mille; pertanto l'aliquota per l'anno 2000 per la prima abitazione e' fissata al 5,5 per mille; per le abitazioni non locate l'aliquota e' aumentata dello 0,5 per mille rispetto all'aliquota proposta in delibera del 6 per mille; pertanto l'aliquota per l'anno 2000 per le abitazioni non locate e' fissata al 6,5 per mille; resta ferma l'aliquota del 6 per mille per l'anno 2000 per tutti gli altri immobili. Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni; 2. stabilire, per l'anno 2000, la detrazione I.C.I. relativa all'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 300.000, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dalla legge n. 662/1996 e dalla legge n. 446/1997. (Omissis). 00A8619; Comune di Monteverde; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Monteverde Il comune di MONTEVERDE (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare, anche per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille. (Omissis). 00A8620; Comune di Montodine; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montodine Il comune di MONTODINE (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. come segue: a) 4,5 per mille per le abitazioni principali; b) 5 per mille per i terreni agricoli; c) 5,5 per mille per gli immobili con destinazione diversa da quella di cui alle lettere a) e b) ivi comprese le aree fabbricabili. 2. di applicare le detrazioni sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per le seguenti categorie di soggetti considerati in situazioni di particolare disagio economico o sociale: A) L. 250.000 a condizione che: a) trattasi di proprietari dell'unica abitazione; b) si occupi tale abitazione con il proprio nucleo familiare; c) il valore immobiliare dell'abitazione non sia superiore a L.150.000.000; d) il reddito imponibile del nucleo familiare di cui alla superiore lettera b) non sia superiore a L.40.000.000, intendendosi per nucleo familiare quello previsto dalla legislazione anagrafica; B) L.300.000 a condizione che: sia presente la casistica di cui alle lettere a), b), c), d), del punto precedente ed inoltre il nucleo familiare sia composto da soggetti portatori di handicap. (Omissis). 00A8621; Comune di Monza; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Monza Il comune di MONZA ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire, (omissis), per l'anno 2000: a) l'aliquota. ordinaria da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta comunale sugli immobili sara' del 5,5 per mille da applicarsi sul valore di tutti gli immobili diversi da quelli di cui alle successive lettere b), c), d); b) l'aliquota ridotta da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta comunale sugli immobili sara' del 4 per mille a favore dei soggetti passivi e dei soci di cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Monza per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le pertinenze cosi' come definite dall'art. 3 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili cosi' come modificato con atto n. 13 del 25 febbraio 2000; c) l'aliquota ridotta, da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta comunale sugli immobili sara' del 4 per mille per le unita' immobiliari di cui all'articolo 3 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili cosi' come modificato con atto n. 13 del 25 febbraio 2000; d) l'aliquota maggiorata da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta comunale sugli immobili sara' dell'8 per mille per tutti gli immobili per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; e) la detrazione da concedersi ai possessori della prima casa sara' di L. 200.000 salvo i casi previsti con apposito provvedimento.º (Omissis). 1. di aumentare da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'anno 2000 subordinandone la concessione all'applicazione dei criteri contenuti nell'apposito regolamento. (Omissis). 00A8622; Comune di Morino; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Morino Il comune di MORINO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di mantenere fissate per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. stabilite con deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 20 marzo 1999 nelle seguenti misure; aliquota ordinaria 6,3 per mille; aliquota prima casa 5,3 per mille; detrazione prima casa in L. 200.000. (Omissis). 00A8623; Comune di Morrone del Sannio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Morrone del Sannio Il comune di MORRONE del SANNIO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 30 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000, nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). 00A8624; Comune di Mortara; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mortara Il comune di MORTARA (provincia di Pavia) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 come segue: terreni agricoli 5,5 per mille; aree fabbricabili 7 per mille; abitazione principale e sue pertinenze 5 per mille; altri fabbricati 6,5 per mille; 2. di stabilire che per i fabbricati sfitti l'aliquota e' aumentata al 7 per mille; 3. di indicare in L. 200.000 la deduzione ammessa per l'abitazione principale e sue pertinenze; 4. di aumentare la deduzione di cui sopra a L. 400.000 per le famiglie monocomponente pensionate o disoccupate con reddito lordo nell'anno 1999 non superiore a L. 10.000.000. (Omissis). 00A8625; Comune di Mortegliano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mortegliano Il comune di MORTEGLIANO (provincia di Udine) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). l'applicazione dell'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura unica del 5,2 per mille e della detrazione per la prima casa nella misura unica di L. 200.000. (Omissis). 00A8626; Comune di Moscufo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Moscufo Il comune di MOSCUFO (provincia di Pescara) ha adottato, il 27 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di elevare a L. 250.000 la detrazione per i portatori di handicap legalmente riconosciuti con invalidita' non inferiore al 100%, aventi diritto di accompagnamento, con reddito imponibile ai fini Irpef per nucleo familiare fino a L. 21.000.000 per due persone, piu' L. 2.000.000 per ogni componente il nucleo familiare con un massimo di L. 8.000.000. (Omissis). 00A8627; Comune di Motta Visconti; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Motta Visconti Il comune di MOTTA VISCONTI (provincia di Milano) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del 5,5 per mille per l'esercizio 2000; 2. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per le unita' immobiliari adibite ad altri usi al 6 per mille ; 3. di confermare che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' di L. 200.000. (Omissis). 00A8628; Comune di Mozzecane; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mozzecane Il comune di MOZZECANE (provincia di Verona) ha adottato, il 18 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille; 2. di confermare per l'anno 2000 le seguenti detrazioni: L. 200.000 per l'abitazione principale; L. 300.000 per l'abitazione principale dei soggetti che si trovano nelle situazioni individuate con deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 15 aprile 1997, esecutiva ai sensi di legge; (Omissis). 00A8629; Comune di Muro Leccese; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Muro Leccese Il comune di MURO LECCESE (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. stabilire, (omissis), per l'anno 2000, le seguenti aliquote I.C.I.: del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze; del 6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili soggette ad imposta; 2. confermare anche per l'anno 2000, le agevolazioni gia' deliberate per l'anno 1999 e conseguentemente: a) elevare la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 240.000 in favore dei soggetti passivi assegnatari di alloggi realizzati dall'I.A.C.P. di tipo economico popolare ed in favore dei soggetti passivi in situazioni di particolare disagio economico o sociale aventi un reddito familiare annuo, riferito all'anno 1999 non superiore a L. 7.000.000; b) elevare il suddetto limite di reddito per i soggetti passivi in situazione, di particolare disagio economico e sociale: di 2.500.000 in presenza del coniuge convivente; di 2.500.000 per ogni familiare convivente; c) fissare i seguenti criteri per la determinazione del reddito: per la determinazione del reddito deve essere, compresa ogni forma di entrata di tutti i componenti il nucleo familiare o di convivenza, in particolare: reddito da lavoro dipendente di tutti i membri della famiglia comprensivo di trattamenti di famiglia; reddito di lavoro autonomo; reddito derivante da pensioni, rendite e assegni di qualsiasi genere; assegni di accompagnamento; reddito da patrimonio (eccetto il reddito catastale della casa di abitazione) quali affitti di case e terreni; prestazioni assistenziali in denaro erogate da enti pubblici. Non devono essere considerate le prestazioni con specifica destinazione (es. contributo per l'acquisto di protesi, strumenti di lavoro, ecc., assegni di studio universitario o provvidenze analoghe di incentivo allo studio, ed eventuali altre entrate comunque disponibili per il nucleo). d) Stabilire che i soggetti aventi diritto all'agevolazione devono presentare apposita comunicazione all'ufficio tributi del comune entro il termine del 30 giugno 2000, con allegata la documentazione reddituale. (Omissis). 00A8630; Comune di Nanto; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Nanto Il comune di NANTO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 3 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.: prima casa 5 per mille; altri immobili 6 per mille aree fabbricabili 7 per mille; 2. di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura minima di L. 200.000. (Omissis). 00A8631; Comune di Netro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Netro Il comune di NETRO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. stabilire per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille e che la misura della detrazione per l'unita' adibita ad abitazione principale e' pari a L. 200.000 (Omissis). 00A8632; Comune di Neviano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Neviano Il comune di NEVIANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare, anche per l'esercizio finanziario 2000, l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune nella misura del 5 per mille del valore degli immobili, con detrazione per la prima casa pari a L. 200.000. (Omissis). 00A8633; Comune di Neviano degli Arduini; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Neviano degli Arduini Il comune di NEVIANO degli ARDUINI (provincia di Parma) ha adottato, il 28 dicembre 1999 e il 29 febbraio 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): aliquota ordinaria 4,8 per mille; aliquota per unita' immobiliare ad uso abitativo possedute in aggiunta alla abitazione principale del proprietario 6,25 per mille, specificando che per le pertinenze si applica l'aliquota dell'immobile principale; 2. di dare atto che la detrazione spettante per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e' di L. 200.000 cosi' come stabilito dal comma 55, dell'art. 3 della legge n. 662/1996; (omissis). 1. di integrare la surrichiamata delibera di consiglio comunale n. 68 del 28 dicembre 1999 nel modo seguente: al punto 1) del dispositivo si aggiunge: aliquota ridotta al 4 per mille per abitazioni principali e relative pertinenze la cui richiesta di rilascio concessione sia intervenuta dopo il 20 gennaio 2000. Tale aliquota ridotta verra' applicata alle abitazioni in possesso del suddetto requisito per cinque anni; 2. al punto 2 del dispositivo della predetta delibera di consiglio comunale n. 68 del 28 dicembre 1999 viene aggiunto il seguente periodo: "Per le abitazioni principali per le quali la richiesta di rilascio concessione sia intervenuta dopo il 20 gennaio 2000 la detrazione applicabile e' pari a L. 500.000 per cinque anni". (Omissis). 00A8634; Comune di Norma; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Norma Il comune di NORMA (provincia di Latina) ha adottato, il 15 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura unica del 6 per mille. 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 00A8635; Comune di Novellara; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Novellara Il comune di NOVELLARA (provincia di Reggio Emila) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: 6,30 per mille per l'aliquota ordinaria; 5,20 per mille per l'abitazione principale; 7 per mille per gli alloggi non locati; 2. di riconfermare per l'anno 2000 in L. 200.000 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, da applicarsi secondo le disposizioni di legge in vigore; 3. di riconoscere per l'anno 2000, ai contribuenti che si trovino nelle condizioni dettagliatamente elencate in premessa, l'aumento di L. 135.000 dell detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 gia' prevista dall'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, terzo punto - della legge n. 662/1996 e secondo le procedure indicate in premessa; (omissis). A) Pensionati: proprieta', uso, usufrutto e diritto d'abitazione del solo immobile abitato quale unica proprieta' immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare al 1o gennaio 2000; avere compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' alla data del 1o gennaio 2000; essere in condizione non lavorativa e con un reddito complessivo lordo (di pensione piu' fabbricato in argomento) non superiore a L. 15.000.000 annue riferito all'anno 1999 se trattasi di unico occupante. Per i nuclei composti da due o piu' persone, come risulta da stato di famiglia, si aggiungono, ai 15.000.000, L. 10.700.000 lorde annue per ogni altro componente oltre il primo; B) Famiglie numerose: proprieta', uso, usufrutto e diritto d'abitazione del solo immobile abitato quale unica proprieta' immobiliare del nucleo familiare al 1o gennaio 2000; nucleo familiare composto da sei o piu' componenti al 1o gennaio 2000 come da stato di famiglia; reddito familiare complessivo riferito all'anno 1999 non superiore a L. 57.800.000 lorde annue nel caso di famiglia di sei componenti; a tale reddito si aggiungono L.8.600.000 lorde annue per ogni componente oltre il sesto; C) Famiglie con portatori di handicap: proprieta', uso, usufrutto e diritto d'abitazione del solo immobile abitato quale unica proprieta' immobiliare del nucleo familiare al 1o gennaio 2000; il portatore di handicap dovra' possedere l'invalidita' civile al 100%; il reddito familiare complessivo non deve essere superiore a L. 15.000.000 annue lorde per un solo componente riferito all'anno 1999. Si aggiungono L. 10.700.000 annue lorde per ogni altro componente oltre il primo. Ritenuto infine che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del regolamento generale delle entrate tributarie comunali, i soggetti interessati possono presentare, in sostituzione di certificati e/o documentazione, apposita -dichiarazione sostitutiva attestante: a) cognome e nome; b) luogo e data di nascita; c) codice fiscale; d) residenza anagrafica; e) numero persone componenti il nucleo familiare; f) la non percezione di ulteriori redditi oltre ai dichiarati; g) il possesso dell'invalidita' civile al 100%; h) dati catastali dell'immobile (foglio, particella, subalterno ed ubicazione); i) dati catastali delle pertinenze (foglio, particella, subalterno ed ubicazione); l) tipo di possesso (proprieta', usufrutto, uso, abitazione); m) dichiarazione che gli altri componenti il nucleo familiare non posseggono nessuna proprieta' immobiliareº; (Omissis). 00A8636; Comune di Novello; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Novello Il comune di NOVELLO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 5 per mille per abitazione principale; 5,5 per mille per le altre tipologie di immobili; 2. di non esercitare la facolta' di cui all'art. 8, comma 3, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662, riguardanti l'unita' immobiliare adibite ad abitazione principale. (Omissis). 00A8637; Comune di Noventa Vicentina; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Noventa Vicentina Il comune di NOVENTA VICENTINA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 19 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di approvare per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.: I.C.I. prima casa: 4 per mille; I.C.I. altri fabbricati: 5 per mille; I.C.I. case sfitte da tre anni: 7 per mille; detrazione prima casa: L. 200.000; (Omissis). 00A8638; Comune di Nureci; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Nureci Il comune di NURECI (provincia di Oristano) ha adottato, il 28 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). confermare per l'anno 2000 l'aliquota del 4 per mille e la detrazione nella misura unica di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ai fini del versamento dell'imposta comunale sugli immobili. (Omissis). 00A8639; Comune di Nus; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Nus Il comune di NUS (provincia di Aosta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) , istituita a decorrere nell'anno 1993 con il decreto legislativo 30 dicembre 1996 e degli articoli 58 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997: nella misura del 4 per mille; senza nessuna diversificazione; 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale. (Omissis). 00A8640; Comune di Occhieppo Inferiore; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Occhieppo Inferiore Il comune di OCCHIEPPO INFERIORE (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili diversi dalle abitazioni od abitazioni in aggiunta a quella principale o per gli enti senza scopo di lucro; 2. dare atto che la detrazione per abitazione principale e' di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di non operare le riduzioni di imposta o aumenti di detrazioni indicati nel comma 3, dell'art. 8, del decreto legisaltivo n. 507/1992 come sostituito con il comma 55 della legge n. 662/1996. (Omissis). 00A8641; Comune di Occhiobello; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Occhiobello Il comune di OCCHIOBELLO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 24 e 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, (omissis), relativamente all'imposta comunale sugli immobili I.C.I., per l'esercizio finanziario 2000, le medesime aliquote in vigore sul territorio comunale per l'esercizio finanziario 1999 e precisamente: 4 per mille: aliquota agevolata a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici; 5,2 per mille: aliquota ridotta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte dei soggetti passivi - persone fisiche e soci di cooperative a proprieta' indivisa - residenti nel comune di Occhiobello, e sue pertinenze come identificate nel regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., limitatamente ad una per abitazione principale; 6,5 per mille: aliquota differenziata per aree fabbricabili; 7 per mille: aliquota differenziata per alloggi non locati o tenuti a disposizione (di fatto non utilizzati); 6,1 per mille: aliquota valida per tutte le altre tipologie di immobili soggetti ad I.C.I. (compresi i terreni agricoli); L. 200.000 detrazione d'imposta prevista dall'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, punti 2 e 4 della legge n. 662/1996. (Omissis). 2. di stabilire, per l'esercizio finanziario 2000, l'aumento della detrazione d'imposta, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, punto 2 legge n. 662/1996, in L. 350.000 a norma dei punto 3 del medesimo comma 55 sopracitato, sull'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, per il soggetto passivo che si trova nella seguente condizione socio-economica: a) possesso in via esclusiva, a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, dell'unica unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; b) godimento di un reddito complessivo imponibile lordo dell'intero nucleo familiare anagrafico per l'esercizio precedente a quello in cui viene versata l'imposta, pari a: L. 9.234.000 nucleo familiare anagrafico di un componente; L. 5.500.000 per ogni ulteriore componente dei nucleo familiare anagrafico. il reddito e' determinato dalla sommatoria lorda di tutti i redditi di ogni singolo componente il nucleo familiare anagrafico compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva se superiore a L. 2.000.000 ed escluso il reddito derivante dall'unita' abitativa adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. 3. di stabilire che i contribuenti aventi diritto all'elevazione della detrazione d'imposta da L. 200.000 a L. 350.000 dovranno presentare specifica domanda all'ufficio I.C.I. dell'ente entro il termine dei 30 giugno 2000, allegando alla domanda idonea documentazione o autocertificazione a comprova dei requisiti sopraindicati. (Omissis). 00A8642; Comune di Odolo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Odolo Il comune di ODOLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 30 settembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 2000 come di seguito indicato: a) aliquota del 5 per mille applicabile alle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; b) aliquota del 6 per mille per tutte le altre unita' immobiliari; 2. di stabilire che per l'anno 2000, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggano, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 500.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A8643; Comune di Offlaga; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Offlaga Il comune di OFFLAGA (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 8. imposta comunale immobili: si conferma l'aliquota del 6 per mille indifferenziata, con detrazione per abitazione principale per L. 200.000. (Omissis). 00A8644; Comune di Orani; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Orani Il comune di ORANI (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di provvedere alla conferma per l'esercizio 2000 dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dell'anno 1999. (Omissis). aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): 5 per mille; detrazione per abitazione principale: L. 250.000. (Omissis). 00A8645; Comune di Oristano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Oristano Il comune di ORISTANO ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote da applicare ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992: a) unita' immobiliare adibite ad abitazione principale delle persone fisiche residenti nel comune: 5 per mille b) immobili diversi dalle unita' immobiliari di cui al punto a) 6 per mille; 2. di dare atto che la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni e' stabilita in L. 200.000. (Omissis). 00A8646; Comune di Orotelli; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Orotelli Il comune di OROTELLI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille.º (Omissis). 00A8647; Comune di Ortelle; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ortelle Il comune di ORTELLE (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2000, le seguenti aliquote differenziate per l'applicazione dell'I.C.I., in conformita' a quanto disposto dall'art. 4 del decreto-legge n. 437/1996, come sostituito dalla legge di conversione n. 556/1996: a) aliquota ordinaria del sei per mille da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nel successivo punto b); b) aliquota ridotta del 4,5 per mille da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e quelle concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti in linea retta e collaterali fino al terzo grado, nonche' agli affini entro il secondo grado. 2. per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. L'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico, comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n 15/1968, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale equiparate del soggetto passivo, sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A8648; Comune di Ortueri; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ortueri Il comune di Ortueri (provincia di Nuoro) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di modificare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nel modo seguente: un'aliquota base del 6 per mille e un'aliquota ridotta del 4 per mille per l'abitazione principale. di confermare per l'anno 2000 la detrazione dell'imposta citata per l'abitazione principale nella misura massima di L. 500.000 (Omissis). 00A8649; Comune di Osilo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Osilo Il comune di OSILO (provincia di Sassari) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote da applicarsi per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili: 1) abitazione principale: 4 per mille; 2) altri fabbricati: 5 per mille; 3) aree fabbricabili: 5 per mille; 4) terreni agricoli: 5 per mille; 6) immobili sui quali si eseguono interventi di recupero ai sensi del comma 5, dell'art. 1, della legge n. 449/1997: 3,5 per mille. (Omissis). 00A8650; Comune di Ospedaletto Euganeo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ospedaletto Euganeo Il comune di OSPEDALETTO EUGANEO (provincia di Padova) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire che per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. viene cosi' determinata: 5,4 per mille: aliquota ordinaria 5,4 per mille: abitazioni principali con detrazione di L. 220.000 7 per mille: abitazioni sfitte; 2. di fissare per l'anno 2000 la detrazione a imposta per abitazione principale in L. 220.000, stabilendo che la stessa spetta anche alle unita' di cui al punto 4, art. 3, comma 55, legge 662/1996; 3. di stabilire che le unita' immobiliari di cui al punto 5, art. 3, comma 56, legge n. 662/1996 sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale; 4. di stabilire che non si considerano sfitte le abitazioni per le quali puo' essere esibito regolare contratto di locazione o di concessione in comodato a parenti fino al quarto grado; 5. di precisare, altresi', che nei casi di cui al precedente punto 4. verra' applicata l'aliquota ordinaria senza nessuna agevolazione o detrazione; (Omissis). 00A8651; Comune di Ossona; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ossona Il comune di OSSONA (provincia di Milano) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, che sara' applicata in questo comune, nella seguente misura: abitazione principale e pertinenze aliquota del 5,5 per mille; altri fabbricati aliquota del 6 per mille; abitazioni sfitte e/o vuote aliquota del 7 per mille; dando atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 la detrazione per l'abitazione principale viene fissata a L. 200.000; (Omissis). 00A8652; Comune di Ostellato; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ostellato Il comune di OSTELLATO (provincia di Ferrara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) di stabilire per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota ordinaria del 6,2 per mille; b) di stabilire per l'anno 2000 l'I.C.I. con l'aliquota differenziata del 7 per mille nei casi sottospecificati: 1) aree edificabili, limitatamente a quelle in zona C, per le quali non e' stata rilasciata concessione o autorizzazione edilizia, ne' e' stata inoltrata relativa istanza; 2) unita' immobiliari adibite, ad abitazione e possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari, esclusi i casi particolari seguenti, per i quali si applica l'aliquota ordinaria: unita' immobiliari date in uso gratuito ai familiari, a condizione che gli stessi vi risiedano; una delle unita' immobiliari tenute a disposizione da contribuenti residenti all'estero; unita' immobiliari in comproprieta' utilizzate come abitazione principale di uno o piu' comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano, 3) immobili compresi nelle categorie catastali A, C, D destinati alla locazione e rimasti sfitti; c) di stabilire per l'anno 2000 l'I.C.I. con l'aliquota piu' favorevole del 5 per mille nei casi di soggetti che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431; d) di disporre che qualora durante l'anno si verifichi una diversa situazione che dia luogo all'applicazione di aliquota differenziata, la maggiorazione si applichera' per i mesi durante i quali si e' verificata la situazione stessa; e) di prevedere anche per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000, fatti salvi i soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale, da individuarsi con atto separato, per i quali la detrazione stessa e' fissata in Lire 500.000; (Omissis). Per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale dei soggetti passivi in situazione di particolare disagio socio-economico, di seguito specificati, e' fissata in L. 500.000: soggetti proprietari o titolari dei diritto di usufrutto - uso - abitazione, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, a nulla rilevando immobili di pertinenza, che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, monoreddito, in condizione non lavorativa, che abbiano un reddito da pensione non superiore a L. 15.050.000 lordo, riferito all'anno 1999; b) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, con reddito lordo di tutti i componenti del nucleo familiare, riferito all'anno 1999, fino a L. 24.303.000 piu' L. 1.860.000 per ogni familiare a carico; c) disoccupati e lavoratori in cassa integrazione straordinaria con reddito lordo di tutti i componenti il nucleo familiare, riferito all'anno 1999, fino a L. 24.303.000 piu' L. 1.860.000 per ogni familiare a carico; d) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei regolamenti vigenti, se non gia' beneficiari ai sensi delle lettere precedenti. In tutti i casi suindicati il contribuente non puo' esercitare attivita' d'impresa, di partecipazione o di lavoro autonomo, ne' possedere alcuna proprieta' immobiliare, terreni o fabbricati. Tali condizioni sono estese ai componenti del nucleo familiare; Il diritto al riconoscimento della maggior detrazione e' subordinato alla presentazione dell'istanza, sotto forma di autocertificazione, nei mesi di maggio e giugno prossimi, all'ufficio tributi che fornisce i relativi moduli. (Omissis). 00A8653; Comune di Ostiglia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ostiglia Il comune di OSTIGLIA (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'Iiposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 come segue: abitazione principale 5,75 per mille; altri immobili, terreni ed aree fabbricabili 6,5 per mille, detrazione per abitazione principale L. 200.000 (Euro 103,29), altre disposizioni: aliquota del 7 per mille per unita' immobiliari destinate a: grande industria con oltre 100 dipendenti, supermercati oltre 500 mq e istituti di credito e assicurativi; 2. di confermare l'abbattimento nella misura di L. 200.000 sulla prima casa di abitazione; (Omissis). 00A8654; Comune di Otricoli; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Otricoli Il comune di OTRICOLI (provincia di Terni) ha adottato, il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 nella misura del 6,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, di fissare altresi' per l'anno 2000 l'aliquota ridotta al 5,5 per mille per le abitazioni principali. (Omissis). 00A8655; Comune di Oulx; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Oulx Il comune di OULX (provincia di Torino) ha adottato, il 14 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 3. di non avvalersi ancora delle disposizioni di cui al comma 2 del riformato art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, non disponendo di chiari riscontri per quanto riguarda gli effetti sul gettito. Si propone invece l'utilizzazione delle facolta' di cui al decreto-legge n. 8 agosto 1996, n. 437, convertito in legge 24 ottobre 1996, n. 556, all'art. 4, comma 1, differenziando l'aliquota al 4 per mille in favore dei soggetti residenti come ivi individuati e al 6,25 per mille in riferimento a tutti gli altri soggetti, inoltre si propone di utilizzare la facolta' del comma 3, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55, art. 3, della legge n. 662/1996, stabilendo un decremento della detrazione per l'abitazione principale a L. 300.000, in considerazione delle nuove esigenze di bilancio di parte corrente in elaborazione; (Omissis). 00A8656; Comune di Ovada; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ovada Il comune di OVADA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nel modo seguente: aliquota del 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario e loro pertinenze; aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili; (Omissis). 00A8657; Comune di Pagano Sabino; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pagano Sabino Il comune di PAGANO SABINO (provincia di Rieti) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di applicare per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), determinando l'aliquota che sara' applicata nella misura del 6 per mille; (Omissis). 00A8658; Comune di Pagnona; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pagnona Il comune di PAGNONA (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, anche per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille; 2. di mantenere la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, in L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A8659; Comune di Palombara Sabina; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Palombara Sabina Il comune di PALOMBARA SABINA (provincia di Roma) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). per la sola abitazione principale aliquota del 5 per mille; detrazione per la sola abitazione principale L. 300.000; per tutti gli altri immobili aliquota del 6 per mille. (Omissis). 00A8660; Comune di Palomonte; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Palomonte Il comune di PALOMONTE (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). approvare l'aliquota I.C.I. in vigore nell'anno 1999, nella misura del 5 per mille. La detrazione per abitazione principale e di L. 200.000, anche per l'anno 2000. (Omissis). 00A8661; Comune di Paratico; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Paratico Il comune di PARATICO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, (omissis) l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del: a) 4,8 per mille per l'abitazione principale; b) 6,6 per mille per tutti gli altri immobili, 2. di aumentare la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo da L. 200.000 a L. 280.000 in rapporto annuo. (Omissis). 00A8662; Comune di Parre; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Parre Il comune di PARRE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare le aliquote I.C.I. per il corrente anno come segue: 1) 5 per mille per gli immobili adibiti a prima casa e relative pertinenze; 2) 5,5 per mille negli altri casi. (Omissis). 00A8663; Comune di Paulilatino; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Paulilatino Il comune di PAULILATINO (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di lasciare invariata l'aliquota I.C.I. nella percentuale del 4 per mille. (Omissis). 00A8664; Comune di Pavullo nel Frignano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pavullo nel Frignano Il comune di PAVULLO nel FRIGNANO (provincia di Modena) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, (omissis), le aliquote I.C.I. che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: a) aliquota ridotta: 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo ivi comprese le pertinenze elencate al comma 2, dell'art. 18, del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con propria deliberazione n. 167 del 26 novembre 1998 e successive modificazioni destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale; b) aliquota maggiorata: 7 per mille per gli alloggi e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 non locati, o locati per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria e per finalita' turistiche ai sensi delle norme vigenti in materia di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo e per le aree fabbricabili; c) aliquota ordinaria: 6,3 per mille per i fabbricati, esclusi quelli indicati nei suindicati punti a) e b). (Omissis). 00A8665; Comune di Pesaro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pesaro Il comune di PESARO ha adottato, il 9 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. che per l'anno 2000 le aliquote, nonche' riduzioni ed agevolazioni, per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili sono cosi' quantificate: a) aliquota 4,7 per mille per l'unita' immobiliare anagraficamente occupata come abitazione principale dal proprietario in qualita' di persona fisica o socio di cooperativa edilizia a proprieta' indivisa; b) aliquota 4,7 per mille per l'unita' immobiliare ad uso abitativo di proprieta' di persone fisiche ricoverate permanentemente presso appositi istituti, tenuta a propria disposizione; c) aliquota 4,7 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo, di proprieta' di persone fisiche, date in locazione in forza di un contratto regolarmente registrato a soggetti che ne abbiano la residenza quale abitazione principale; d) aliquota 2 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo date in locazione in forza di un contratto regolarmente registrato a soggetti che ne abbiano la residenza quale abitazione principale, stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; e) aliquota 4,7 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza quale abitazione principale; f) aliquota del 4,7 per mille per le pertinenze costituenti parti integranti dell'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte al catasto, purche' ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' situata l'abitazione principale; g) aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari ricomprese fra le categorie da A1 ad A9, non locate o tenute a disposizione, comunque anagraficamente vuote; h) aliquota del 9 per mille per le unita' immobiliari ricomprese fra le categorie da A1 ad A9, non locate o tenute a disposizione, comunque anagraficamente vuote, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; i) aliquota del 4 per mille per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione ed alienazione di immobili; j) aliquota del 6 per mille per tutte le categorie di immobili non incluse nelle soprastanti classificazioni comprese le pertinenze delle civili abitazioni non costituenti parti integranti dell'abitazione principale, le aree edificabili ed i terreni agricoli; k) la detrazione per l'abitazione principale e' fissata in L. 200.000 con elevazione a L. 350.000 per i seguenti casi: 1) contribuenti pensionati titolari della sola unita' immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, che abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta' alla data del primo gennaio 2000 con un reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 20.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; 2) contribuenti titolari della sola unita' immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, nel cui nucleo familiare risultino portatori di handicap con una percentuale di invalidita' non inferiore al 74% certificata dagli organi competenti con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 20.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico. Il contribuente che si trova nelle condizioni per poter usufruire della maggiore detrazione dovra' presentare all'ufficio tributi specifica richiesta entro non oltre il 30 giugno 2000, con allegata documentazione in fotocopia che attesti i requisiti richiesti. Il beneficio di cui alla lettera d) viene concesso a seguito di comunicazione su modulo predisposto dal comune entro 6 mesi dalla data della stipula del contratto di locazione a canone controllato. La comunicazione, a cui andra' allegata copia del contratto di cui sopra, si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistano le condizioni; per i contratti in essere al 31 dicembre 1999 la comunicazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2000. La mancata o ritardata presentazione della comunicazione comportera' la concessione del beneficio a far data dall'anno successivo alla presentazione tardivamente disposta. (Omissis). 00A8666; Comune di Pescarolo ed Uniti; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pescarolo ed Uniti Il comune di PESCAROLO ed UNITI (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000: 1) aliquota da applicare: per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille; per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale 5 per mille; 2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5 per mille; 3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati 5 per mille; 4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille; 5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie: 5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalla regione: 5 per mille; 5.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 5 per mille; 6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti: a) al recupero di unita' immobiliari o inabitabili: 5 per mille; b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 5 per mille; c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 5 per mille; d) all'utilizzo di sottotetti: 5 per mille; da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille; 8) aliquota agevolata speciale del 5 per mille per le unita' immobiliari concesso in localita' a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998; 9) aliquota speciale speciale del 5 per mille; per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; (Omissis). 00A8667; Comune di Pescasseroli; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pescasseroli Il comune di PESCASSEROLI (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). stabilire per l'anno 2000 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille e aumentare l'importo della detrazione per abitazione principale da L. 300.000 a L. 400.000; (Omissis). 00A8668; Comune di Pettorano sul Gizio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pettorano sul Gizio Il comune di PETTORANO sul GIZIO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504/1992, e' stabilita nel 6 per mille, ridotta al 5 per mille per le abitazioni principali. (Omissis). 00A8669; Comune di Peveragno; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Peveragno Il comune di PEVERAGNO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. , attualmente fissata nella misura unica del 5,5 - e la detrazione d'imposta di L. 230.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 00A8670; Comune di Pezzolo Valle Uzzone; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pezzolo Valle Uzzone Il comune di PEZZOLO VALLE UZZONE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000, nella misura del 5,3 per mille rapportato al valore degli immobili; 2. di stabilire come modalita' di riscossione quella diretta, con versamento su c/c postale intestato alla Tesoreria del comune di Pezzolo Valle Uzzone e/o versamento presso il tesoriere; (Omissis). 00A8671; Comune di Pianello del Lario; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pianello del Lario Il comune di PIANELLO del LARIO (provincia di Como) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare, in applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000, al 4,5 per mille. (Omissis). 00A8672; Comune di Piazza al Serchio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Piazza al Serchio Il comune di PIAZZA al SERCHIO (provincia di Lucca) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue: aliquota del 6 per mille per l'abitazione principale; aliquota del 7 per mille in tutti gli altri casi; 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; (Omissis). 00A8673; Comune di Pieranica; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pieranica Il comune di PIERANICA (provincia di Cremona) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). I) di confermare le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I., Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000, gia' previste per l'anno 1999: 1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille; 2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1: 5 per mille; 3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille; 4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille; 5) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille; II) di dare atto che, per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; III) di determinare che l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, cosi' come modificata dalla legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale deve dichiarare la data dell'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; IV) di determinare che sull'imposta, dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di priorita', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; V) di precisare che viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A8674; Comune di Pietranico; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pietranico Il comune di PIETRANICO (provincia di Pescara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'anno 2000 le seguenti aliquote: abitazione principale: 5,5 per mille; immobili diversi dall'abitazione principale: 6 per mille; 2. di confermare nella misura di L. 200.000 la detrazione di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). 00A8675; Comune di Pieve Porto Morone; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pieve Porto Morone Il comune di PIEVE PORTO MORONE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di applicare con effetto dal 1o gennaio 2000, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), con l'aliquota del 5,5 per mille secondo le modalita' delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, confermando in tal modo la medesima aliquota applicata nel 1999; 2. di riconfermare anche per l'anno 2000 in L. 220.000 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; (Omissis). 00A8676; Comune di Pieve S. Giacomo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pieve S. Giacomo Il comune di PIEVE S. GIACOMO (provincia di Cremona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di determinare per l'anno 2000, (omissis), ossia l'esigenza di reperire i mezzi necessari per assicurare i vari servizi d'istituto nonche' assicurare l'equilibrio del bilancio di previsione 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune nella misura unica del 5 per mille, e senza applicazione di alcuna riduzione o detrazione facoltativa d'imposta; (Omissis). 00A8677; Comune di Piglio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Piglio Il comune di PIGLIO (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare anche per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille per tutti i soggetti passivi, con le sole riduzioni e detrazioni previste dalla legge. (Omissis). 00A8678; Comune di Pizzighettone; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pizzighettone Il comune di PIZZIGHETTONE (provincia di Cremona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella seguente misura: tariffa unica: 5,25 per mille; detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 220.000. La detrazione di cui sopra, per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con eventuale box, e' elevata a L. 280.000 per i contribuenti che al 1o gennaio 2000 abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno d'eta'. Il godimento del beneficio suddetto e' subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni: a) nessuno dei componenti il nucleo fami1iare, compreso il titolare del beneficio, sia proprietario di altri immobili (terreni e fabbricati) o quote di essi; b) non venga effettuata locazione dell'abitazione oggetto del beneficio; c) il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare (risultante dalla documentazione anagrafica) conseguito nell'anno precedente, anche se non compreso nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a L. 20.000.000. Detto reddito e' elevato a L. 24.000.000 per coloro che abbiano familiari a carico. I richiedenti, a pena di decadenza, dovranno produrre autodichiarazione, entro il mese di giugno dell'anno di applicazione dell'imposta, su apposito modulo predisposto dall'amministrazione comunale, attestante oltre che il possesso dei requisiti sopra indicati anche il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilita' della suddetta detrazione. L'autodichiarazione deve essere prodotta per ogni anno per il quale permangono le condizioni sopra previste. In caso di omessa o infedele dichiarazione si procedera' al recupero della maggiore imposta dovuta e all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. La detrazione di L. 280.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con eventuale box, sara' applicata anche alle coppie che hanno contratto matrimonio a far tempo dal 1o gennaio 1999. Il godimento del beneficio suddetto e' subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni: a) eta' di ciascun coniuge all'atto del matrimonio non superiore a trentacinque anni; b) nessuno dei componenti il nucleo familiare, compreso il titolare del beneficio, sia proprietario di altri immobili (terreni e fabbricati) o quote di essi; c) non venga effettuata locazione dell'abitazione oggetto del beneficio; d) il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare (risultante dalla documentazione anagrafica) conseguito nell'anno precedente, anche se non compreso nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a L. 45.000.000. I soggetti passivi di cui al presente punto potranno usufruire della maggiore detrazione per tre anni, sempre che sussistano le condizioni sopra specificate ad eccezione del limite di reddito indicato al punto d), che potra' essere modificato con la deliberazione di determinazione del l'aliquota I.C.I. e relative detrazioni. Anche l'ammontare della detrazione potra' essere modificata con la citata deliberazione. I richiedenti, a pena di decadenza, dovranno produrre autodichiarazione, entro il mese di giugno dell'anno di applicazione dell'imposta, su apposito modulo predisposto dall'amministrazione comunale, attestante oltre che il possesso dei requisiti sopra indicati anche il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilita' della suddetta detrazione. L'autodichiarazione deve essere prodotta per ogni anno per il quale permangono le condizioni sopra previste. In caso di omessa o infedele dichiarazione si procedera' al recupero della maggiore imposta dovuta e all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. (Omissis). 00A8679; Comune di Polinago; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Polinago Il comune di POLINAGO (provincia di Modena) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: 5 per mille, aliquota ridotta: a) abitazione principale e i seguenti immobili equiparati ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di altro diritto reale da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unita' non risulti locata; due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta sino al primo grado, che la utilizzano quale loro abitazione principale; l'alloggio locato con contratto registrato a soggetto che lo utilizza quale sua abitazione principale; b) le pertinenze come definite dall'art. 18 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, nei limiti di una unita' pertinenziale di categoria C/6 e/o di categoria C/2; 7 per mille, aliquota maggiorata: a) aree fabbricabili; b) alloggi non locati, residenze secondarie e relative pertinenze, cosi' come definiti dall'art. 6 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; c) le ulteriori unita' accessorie pertinenziali all'abitazione principale e agli immobili identificati con l'art. 16 del regolamento comunale per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili; d) le unita' immobiliari di categoria C/2 o C/6 non costituenti pertinenze di abitazione principale o di immobili equiparati ai sensi dell'art. 16 del regolamento per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili e inoltre non adibite all'esercizio di attivita' produttive; 5,8 per mille, aliquota ordinaria: a) tutti gli immobili non compresi nelle fattispecie in precedenza definite; 2. di fissare nella misura minima prevista dalla legge la detrazione per immobili destinati ad abitazione principale del soggetto obbligato ai fini dell'imposizione I.C.I., e cioe' in L. 200.000. (Omissis). 00A8680; Comune di Polistena; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Polistena Il comune di POLISTENA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 2 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'anno 2000, nelle seguenti misure: aliquota ridotta per abitazione principale 5 per mille; aliquota ordinaria del 6 per mille per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale del contribuente. (Omissis). (Omissis). di confermare anche per l'anno 2000 come previsto dal regolamento d'applicazione, che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di questo comune venga versata dal contribuente con bollettino postale su conto postale intestato all'ente, che e' stato appositamente aperto presso Poste italiane S.p.a. o su conto corrente bancario da aprire presso il tesoriere comunale. (Omissis). 00A8681; Comune di Polpenazze del Garda; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Polpenazze del Garda Il comune di POLPENAZZE del GARDA (provincia di Brescia) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare in L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2000; 2. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille con riduzione al 5,5 per mille per l'abitazione principale. (Omissis). 00A8682; Comune di Ponte Buggianese; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ponte Buggianese Il comune di PONTE BUGGIANESE (provincia di Pistoia) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: 6,5 per mille aliquota ordinaria; 5,2 per mille abitazione principale ed abitazione dei soggetti indicati nell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 1996, n. 556, locate ai sensi della suddetta disposizione; 7 per mille alloggi non locati; 7 per mille aree fabbricabili. (Omissis). 00A8683; Comune di Pontelongo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pontelongo Il comune di PONTELONGO (provincia di Padova) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille; 2. di confermare per quanto espresso in premessa, la detrazione per abitazione principale in L. 240.000 rapportata ad anno; 3. di applicare l'aliquota minima del 3 per mille a coloro che hanno messo a dimora una quantita' di essenze arboree pari ad almeno il 5 per cento del terreno agricolo posseduto, secondo le modalita' indicate dall'art. 3, commi 5 e 6 del regolamento comunale che disciplina l'I.C.I.; 4. di confermare anche per l'anno 2000 la riscossione diretta dell'imposta mediante: apposito conto corrente intestato alla Tesoreria comunale; versamento anche presso la Tesoreria comunale della Banca popolare antoniana veneta, filiale di Pontelongo, quando gli importi superino la somma di L. 2.000.000. (Omissis). 00A8684; Comune di Pont-Saint-Martin; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pont-Saint-Martin Il comune di PONT-SAINT-MARTIN (provincia di Aosta) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota unica: 4 per mille; detrazione per abitazione principale: L. 220.000. (Omissis). 00A8685; Comune di Ponzano Monferrato; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ponzano Monferrato Il comune di PONZANO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 5,5 per mille e di determinare per le abitazioni adibite ad "abitazione principale"º la misura del 5 per mille; 2. di stabilire le detrazioni dell'imposta per l'abitazione principale in L. 250.000. (Omissis). 00A8686; Comune di Porto Viro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Porto Viro Il comune di PORTO VIRO (provincia di Rovigo) ha adottato, l'11 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, che sara' applicata in questo comune, nella misura cosi' diversificata: fabbricato adibito ad abitazione principale e sue pertinenze 5 per mille; altri immobili classificati abitazione e aree fabbricabili 7 per mille; altri fabbricati e terreni agricoli 5,5 per mille; 2. di confermare la detrazione per abitazione principale e sue pertinenze in L.200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di determinare, per l'abitazione principale e sue pertinenze, le seguenti maggiori detrazioni in relazione a particolari situazioni di carattere sociale: persone titolari di solo reddito di pensione sociale o invalidita' (con importo non superiore alla pensione sociale) e di quello relativo alla unita' immobiliare e relative pertinenze adibite ad abitazione principale, sole o con coniuge nella medesima situazione reddituale: detrazione per L. 320.000; persone sole titolari di solo reddito riferito a lavoro dipendente di importo annuo (riferito all'anno precedente) non superiore a L. 16.000.000 e a L. 12.000.000 se derivante da solo reddito di impresa o professione o, comunque da attivita' autonoma: detrazione per L. 270.000; nucleo familiare composto da piu' persone con reddito annuo complessivo (riferito all'anno precedente) inferiore a L. 12.000.000 per ogni componente. Per la determinazione del reddito complessivo familiare si computano i redditi di tutti i conviventi e per la determinazione del tetto massimo di reddito si computano tutti i componenti, anche se privi di reddito: detrazione per L. 270.000; (Omissis). 00A8687; Comune di Possagno; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Possagno Il comune di POSSAGNO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili; 2. di stabilire per l'anno 2000 la detrazione di L. 300.000 per l'abitazione principale. (Omissis). 00A8688; Comune di Postal (Burgstall); Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Postal (Burgstall) Il comune di POSTAL (BURGSTALL) (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel territorio comunale di Postal ai sensi delle relative vigenti disposizioni con l'unica aliquota del 4 per mille; 2. di applicare la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale nell'ammontare di L. 850.000. (Omissis). 00A8689; Comune di Pozzaglio ed Uniti; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pozzaglio ed Uniti Il comune di POZZAGLIO ed UNITI (provincia di Cremona) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nelle seguenti misure: 4,5 per mille per le abitazioni principali; 6 per mille per le altre tipologie di immobili; 2. di precisare che: in deroga ai principi generali contenuti nel codice civile agli art. 817 e seguenti l'aliquota agevolata e la detrazione previste per l'abitazione principale non si estendono alle pertinenze quando le stesse risultano accatastate separatamente rispetto all'abitazione principale; si attribuisce alla facolta' derogatoria assunta con il presente provvedimento, rispetto ai principi stabiliti per le pertinenze dall'art. 817 del codice civile, valore di interpretazione autentica della volonta' del comune di derogare dai principi generali piu' sopra indicati, considerando le pertinenze "immobile diversi" al fine della quantificazione I.C.I. (Omissis). 00A8690; Comune di Pozzuolo del Friuli; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pozzuolo del Friuli Il comune di POZZUOLO del FRIULI (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote e detrazioni: a) immobili adibiti ad abitazione principale comprese le relative pertinenze (cantine, garages, ecc.) fino al massimo di due unita' immobiliari aliquota del 4,75 per mille e detrazione di L. 240.000 fatte salve eventuali nuove diverse interpretazioni normative in merito all'assimilazione delle pertinenze all'abitazione principale; b) unita' abitative aventi i requisiti della locabilita' sfitte e tenute a disposizione: aliquota del 6,5 per mille; c) aliquota del 4 per mille per abitazioni utilizzate da portatori di handicap e per quelle locate come abitazione principale con le norme dei patti in territoriali di cui alla legge n. 431/1998; d) aliquota ordinaria del 5 per mille per i restanti immobili, aree fabbricabili e terreni. (Omissis). 00A8691; Comune di Procida; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Procida Il comune di PROCIDA (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2000 nelle seguenti misure diversificate l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ubicati sul territorio di Procida: a) abitazioni principali: 4,5 per mille; b) altre tipologie di immobili: 7 per mille; 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 00A8692; Comune di Provaglio d'Iseo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Provaglio d'Iseo Il comune di PROVAGLIO d'ISEO (provincia di Brescia) ha adottato, il 14 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle misura del 6 per mille; 2. di stabilire che alla detrazione per l'abitazione principale e' fissata in L. 240.000; 3. di stabilire che la detrazione per l'abitazione principale si applica anche nei seguenti casi: a) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da persona che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitari o a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata; b) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari conviventi, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'U.T.E. regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; 4. di stabilire che la detrazione si applica alla somma risultante dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e da quella dovuta per le pertinenze, come definite dall'art. 4, comma 1, del regolamento comunale dell'I.C.I.; (Omissis). 00A8693; Comune di Quingentole; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Quingentole Il comune di QUINGENTOLE (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. da applicare nel comune di Quingentole nelle seguenti misure: aliquota 5 per mille relativamente alla abitazione principale in favore delle persone fisiche soggetti passivi, aventi residenza anagrafica nel comune; aliquota 6,8 per mille relativamente alle seconde case purche' abitate in via continuativa ed altri immobili; aliquota 6,3 per mille per le abitazione concesse in locazione con i canoni "concordati" ai sensi della legge n. 431/1998; aliquota 7 per mille relativamente alle altre unita' immobiliari che non risultano occupate e/o abitate in via continuativa; di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale; (Omissis). 00A8694; Comune di Rapone; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rapone Il comune di RAPONE (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). "confermare nella misura del 4 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in territorio comunale per l'esercizio 2000". (Omissis). 00A8695; Comune di Rassa; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rassa Il comune di RASSA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 16 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). confermare l'attuale misura dell'imposta nel 6 per mille per tutte le unita' immobiliari determinando la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000 come per legge. non avvalersi della facolta' di ridurre l'imposta immobiliare adibita ad abitazione principale. non avvalersi della facolta' di elevare l'importo della detrazione per abitazione principale, dato atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della legge 662/1996 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutati del 5%, ai fini I.C.I. ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25% ai fini I.C.I.. (Omissis). 00A8696; Comune di Rezzato; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rezzato Il comune di REZZATO (provincia di Brescia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, le aliquote I.C.I. nella misura corrispondente alla misura del 6 per mille e del 5 per mille per l'abitazione principale e per gli immobili sui quali sono stati stipulati i contratti di locazione di cui all'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431; 2. la detrazione per l'abitazione principale viene determinata nella misura di L. 200.000. (Omissis). 00A8697; Comune di Rezzo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rezzo Il comune di REZZO (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, (omissis), che in sede di dispositivo si richiamano per costituire parte integrante e sostanziale dello stesso, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 6,5 per mille. (Omissis). 00A8698; Comune di Ricengo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ricengo Il comune di RICENGO (provincia di Cremona) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e nella misura del 6 per mille per gli altri fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili; 2. di concedere l'aumento della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta, alle persone che hanno compiuto almeno i sessantacinque anni alla data del 31 dicembre 1999 e che abbiano i seguenti requisiti: essere proprietari (oppure titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione) di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/6 (cosi' come definito dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992); non possedere altri immobili; avere un reddito lordo, riferito al nucleo familiare risultante ai fini fiscali, non superiore a L. 19.000.000, elevato a L. 25.700.000 se il coniuge e' a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di un ulteriore milione per ogni altro familiare a carico o nullatenente; (Omissis). 00A8699; Comune di Rive d'Arcano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rive d'Arcano Il comune di RIVE d'ARCANO (provincia di Udine) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) l'aliquota normale del: 5 per mille; b) l'aliquota per alloggi e pertinenze non locati (dove per locazione si intende concessione in affitto con contratto regolarmente stipulato) del 7 per mille; c) l'aliquota per i proprietari che affittano immobili con contratti agevolati, del due per mille; d) di mantenere in L. 200.000 la detrazione di imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; (Omissis). 00A8700; Comune di Rizziconi; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rizziconi Il comune di RIZZICONI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 31 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000: a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale: 5 per mille; b) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille; c) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille; d) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano tra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dal commi 48, 51 e 52 lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare. L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi. la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. 4) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 7. di dare atto che ai sensi del II comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alla modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963. soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cui eventuale cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo; (Omissis). 00A8701; Comune di Roaschia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Roaschia Il comune di ROASCHIA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000, nella misura del 4 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). 00A8702; Comune di Roasio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Roasio Il comune di ROASIO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, (omissis), l'aliquota I.C.I. da applicare per l'esercizio 2000 nella misura del 5 per mille; 2. di non avvalersi della facolta' di cui al comma 53, dell'art. 3, legge 23 dicembre 1996, n. 662 in ordine alla diversificazione delle aliquote; 3. di non avvalersi della facolta' di cui al comma 5, art. 1, legge n. 449 del 27 dicembre 1997 in ordine alla determinazione di aliquote agevolate dell'I.C.I. anche inferiori al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi di recupero; 4. di non elevare per l'anno 2000 la detrazione I.C.I. per l'unita' immobiliare, adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996; 5. di non accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese ex art. 8, 1 comma, decreto legisaltivo n. 504/1992 come modificato dal comma 55, art. 3, legge n. 662/1996; 6. di dare applicazione al disposto di cui al comma 56 del citato art. 3, in ordine alla equiparazione dell'assoggetamento ad abitazione principale dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquistino la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A8703; Comune di Robilante; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Robilante Il comune di ROBILANTE (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente: 6 per mille da applicare esclusivamente alle abitazioni principali e alle pertinenze a servizio dell'abitazione principale; 6,5 per mille da applicare alle abitazioni secondarie ed aree fabbricabili ed altri fabbricati; 7 per mille relativamente agli immobili di categoria "D" ricadenti in aree individuate nel vigente piano regolatore generale come aree industriali. 2. di confermare altresi' in L. 250.000 la detrazione per la prima casa. (Omissis). 00A8704; Comune di Rocca San Casciano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rocca San Casciano Il comune di ROCCA SAN CASCIANO (provincia di Forli'-Cesena) ha adottato, il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 3. di confermare, (omissis), la misura del 6 per mille dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a valere per l'anno 2000. (Omissis). 00A8705; Comune di Roccalumera; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Roccalumera Il comune di ROCCALUMERA (provincia di Messina) ha adottato, il 28 ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'adozione di due aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, l'una ordinaria del 6 per mille, l'altra ridotta del 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie, a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. (Omissis). 00A8706; Comune di Roccamandolfi; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Roccamandolfi Il comune di ROCCAMANDOLFI (provincia di Isernia) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di riconfermare per l'anno 2000 l'aliquota (I.C.I.) al 5 per mille. (Omissis). 00A8707; Comune di Roccamontepiano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Roccamontepiano Il comune di ROCCAMONTEPIANO (provincia di Chieti) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), per le motivazioni sovra esposte e che qui si hanno per integralmente riportate, per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille. (Omissis). 00A8708; Comune di Roccasicura; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Roccasicura Il comune di ROCCASICURA (provincia di Isernia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da applicarsi in questo comune per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille; di confermare la detrazione per l'abitazione principale a L. 200.000; (Omissis). 00A8709; Comune di Rodengo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rodengo Il comune di RODENGO (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 4 per mille per tutte le categorie, con riferimento al valore catastale aumentato del 5 per cento dell'immobile. 2. di fissare per l'anno 2000 come detrazione d'imposta di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per abitazione principale delle categorie catastali A2 fino A6, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, l'importo di L. 600.000. (Omissis). 00A8710; Comune di Roiate; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Roiate Il comune di ROIATE (provincia di Roma) ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutte le tipologie di immobili; 2. di fissare, altresi', nella misura di L. 200.000 la detrazione di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). 00A8711; Comune di Rogliano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rogliano Il comune di ROGLIANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) 4 per mille in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale (art. 4, comma 4, decreto-legge n. 437/1996 convertito in legge n. 556/1996; b) 6 per mille per i soggetti passivi di imposta diversi da quelli indicati nella precedente lettera a); c) 2 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure l'utilizzo di sottotetti, dandosi atto che tale aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (art. 1, com- ma 5, legge 27 dicembre 1997 n. 449); (Omissis). 00A8712; Comune di Rolo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rolo Il comune di ROLO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nelle seguenti misure: aliquota abitazione principale e pertinenze: 5 per mille; aliquota altri immobili: 6,8 per mille; dando atto che sull'imposta dovuta per abitazione principale si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 (art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo sostituito dal comma 55, art. 3, legge n. 662/1996). (Omissis). 00A8713; Comune di Roncadelle; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Roncadelle Il comune di RONCADELLE (provincia di Brescia) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) gia' in vigore nell'anno 1999 nella misura del 5,2 per mille per le abitazioni principali e nella misura del 5,8 per mille per le altre tipologie imponibili (escluso le abitazioni principali come sopra detto); 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale, in ragione d'anno, cosi' come disposta dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; 3. di prevedere, per il solo anno 2000, un'ulteriore detrazione, rispetto a quella di legge, di L. 120.000 per gli immobili da cat. A/2 ad A/6 la cui rendita catastale non superi le L. 850.000 per i proprietari dell'abitazione principale con i requisiti di cui all'allegata Tabella "A", ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n.662/1996, cosi' come modificata dal decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito in legge n. 122 del 9 maggio 1997; 4. di considerare abitazione principale (ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge n. 662/1996) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata; (Omissis). Chi ha diritto all'agevolazione: possessori di abitazione con categoria da A/2 ad A/6 e una rendita non superiore a L. 850.000; reddito: il reddito da considerare e' quello del nucleo famigliare risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, al netto delle ritenute irpef, ridotto del 50% del mutuo casa di abitazione, nonche' gli oneri documentati sostenuti per l'assistenza a minori portatori di handicap o gli anziani con invalidita' superiore al 60%; il reddito massimo di riferimento e' riportato nella tabella seguente ed e' confrontato con il reddito definito "minimo vitale". Componenti nucleo famigliare: una persona reddito massimo L. 12.600.000; Componenti nucleo famigliare: due persone reddito massimo L. 20.945.000; Componenti nucleo famigliare: tre persone reddito massimo L. 29.082.000; Componenti nucleo famigliare: quattro persone reddito massimo L. 32.127.000; Componenti nucleo famigliare: cinque persone reddito massimo L. 37.377.000; Componenti nucleo famigliare: sei persone reddito massimo L. 42.311.000; Componenti nucleo famigliare: sette persone e oltre reddito massimo L. 47.350.000. Nel calcolo del reddito non vanno considerati: gli arretrati di retribuzione (con esclusione del T.F.R.) e le pensioni di invalidita' civile. Sono esclusi dalle agevolazioni: i proprietari di altre abitazioni oltre a quella di residenza, i titolari di rendite finanziarie superiori a L. 2.000.000 all'anno, i proprietari di altri beni immobili. Documenti richiesti: a) modulo di richiesta del contributo, compilato in ogni sua parte e debitamente firmato, da consegnare entro il 31 luglio 2000. Tale modulo e' valido per l'autocertificazione anagrafica; e da presentare in fotocopia: b) il libretto della pensione; c) Gli eventuali modelli 730 - 740/Unico - 201 - 101 relativi all'ultima dichiarazione dei redditi; d) la documentazione relativa al mutuo della casa; e) copie dei versamenti I.C.I. L'amministrazione comunale si riserva il diritto di condurre ulteriori e piu' approfonditi accertamenti sulla veridicita' delle dichiarazioni rese e sulla documentazione fornita. (Omissis). 00A8714; Comune di Ronco Biellese; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ronco Biellese Il comune di RONCO BIELLESE (provincia di Biella) ha adottato, il 27 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e ss.mm.ii. nelle seguenti misure: a) 6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e loro pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto; b) 6,5 per mille per le unita' immobiliari non locate, ubicate presso lo stesso fabbricato utilizzato come abitazione principale esclusivamente dal proprietario medesimo; c) 7 per mille per le seconde case e loro pertinenze; 2. di riconoscere per l'anno 2000 la detrazione prevista dal comma 2, dell'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 sull'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione principale e sue pertinenze nella misura minima prevista per legge; (Omissis). 00A8715; Comune di Ronchi dei Legionari; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ronchi dei Legionari Il comune di RONCHI dei LEGIONARI (provincia di Gorizia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota base dell'I.C.I. per l'anno 2000 nel 7 per mille e di determinare un'aliquota ridotta, del 5,5 per mille per le abitazioni principali dei soggetti residenti, intendendo come abitazioni principali tutti gli immobili rientranti nella casistica prevista dall'art. 7 comma 6, del Regolamento I.C.I. che di seguito si riporta, cosi' come modificato con atto conciliare n. 49 d.d. 28 dicembre 1999: 1) abitazione di proprieta' del soggetto passivo; 2) alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo per le case popolari o altro ente pubblico; 3) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari che la occupano quale loro abitazione principale, ivi residenti e rientranti nella sottoelencata casistica di gradi di parentela: parenti in linea retta di primo grado (il padre o la madre ed i figli); parenti in linea collaterale di secondo grado (i fratelli e le sorelle); affini di primo grado (coniugi ed i suoceri con i generi e le nuore, il patrigno e la matrigna con i figliastri); ai sensi degli artt. 76 e 78 del codice civile. Precisando, che tale agevolazione riguarda solamente ed unicamente l'aliquota come abitazione principale e non attribuisce il diritto alla detrazione prevista per quest'ultima, con conseguente obbligo della denuncia di variazione, come previsto per legge (da parte del soggetto passivo: proprietario dell'immobile); 4) abitazione posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; 2. di determinare l'aliquota ridotta, pari al 5,5 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte in catasto relativamente a: rimessa, ripostiglio, cantina, tettoia, posto macchina coperto o scoperto fino ad un massimo di una unita' immobiliare e purche' ci sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario (o titolare del diritto reale di godimento); 3. di dare atto che la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale, qualora superi l'imposta dovuta per la stessa, verra' estesa per la somma rimanente a detrazione dell'imposta dovuta sulla prima pertinenza; 4. di prevedere la maggiore detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 500. 000 nei casi sottoriportati: a) proprietari della sola casa di abitazione con rendita catastale per vano non superiore a L. 125.000 categoria A/4 - classe 4, (salvo l'eventuale aggiornamento percentuale - es: per il 1999 pari al 5%) e di una pertinenza, che abbia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario (o titolare del diritto reale di godimento); b) il nucleo familiare anagrafico abbia un reddito annuo lordo relativo al 1999 derivante da lavoro dipendente e/o pensione, medio pro capite pari o inferiore a L. 9.400.000; oppure, in alternativa al punto b), il seguente punto c): c) nel nucleo familiare anagrafico sia presente una persona disabile con invalidita' civile del 100% ed il reddito familiare lordo dell'anno 1999, derivante da lavoro dipendente o pensione risulti pari o inferiore a L. 50.000.000; Ritenuto inoltre che siano riconfermate anche le modalita' per ottenere l'agevolazione che sono le seguenti: A) l'interessato (ricadente nelle sopra descritte casistiche: A-B o A-C) deve presentare la domanda - comprensiva della documentazione richiesta - in carta semplice al comune; B) la modulistica per la redazione della suddetta richiesta sara' reperibile presso l'ufficio tributi, che esaminate le domande e predisposta la relativa determina, informera' gli interessati dell'agevolazione concessa, che avra' effetto solo per l'anno in corso; C) nel caso in cui l'acconto I.C.I. sia stato versato senza tener conto della maggior agevolazione spettante, sara' possibile effettuare il conguaglio con il versamento dei saldo di dicembre, oppure si provvedera' d'ufficio allo sgravio dovuto; 5. di prendere atto che i valori unitari consigliati ai cittadini per le particelle catastali non edificate, e ricomprese nel P.R.G.C. in zone con potenzialita' edificatoria soggette al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.), per il corrente anno 2000, rimangono quelli determinati con deliberazione giuntale n. 100 d.d. 3 marzo 1999, (come da allegato alla stessa). (Omissis). 00A8716; Comune di Rovagnate; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rovagnate Il comune di ROVAGNATE (provincia di Lecco) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, (omissis), per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nelle misura del 5 per mille. (Omissis). 00A8717; Comune di Roveredo in Piano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Roveredo in Piano Il comune di ROVEREDO in PIANO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 20 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune come segue: per le persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,2 per mille; per tutti i casi rimanenti: aliquota 5 per mille; b) di dare atto che rimangono confermate le disposizioni di cui alle prima citate delibere di consiglio comunale numeri 19 e 24 dell'anno 1997, con le quali veniva rispettivamente fissata la detrazione in L. 220.000 per l'abitazione principale e si estendeva la detrazione I.C.I. per la prima casa alle persone ricoverate in casa di cura; 2. di approvare, (omissis), l'aumento della detrazione per l'abitazione principale, da L. 220.000 a L. 500.000 per il contribuente in possesso dei seguenti requisiti: 1) essere proprietario o titolare di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale comprese le eventuali pertinenze (cantina, garage, ecc.); 2) versare in situazione di particolare disagio economico-sociale, cosi' come previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni; 3) dichiarare un reddito annuo dell'intero nucleo familiare, che occupa l'unita' immobiliare, riferito al 1999, per un importo non superiore a quello della pensione minima integrata erogata dall'I.N.P.S., elevato di L. 1.000.000 per ogni componente della famiglia a carico. L'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano, ad alcun titolo, proprieta' immobiliari. Le condizioni devono sussistere a far data dal 1o gennaio 2000. I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono chiedere informazioni al comune per la documentazione da presentare. (Omissis). 00A8718; Comune di Rovetta;